GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DEL 9/3/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2003 
Struttura  ordinativa,  articolazione  interna  e  ripartizione delle
competenze dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, adottato ai
sensi  dell'art.  4, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 luglio 2003.
            IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma
dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520,  concernente "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei
dipartimenti  e  degli  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 dicembre  2002,  recante  "Disciplina  dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n.  230, recante "Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza"  e in particolare l'art. 8 che
prevede l'istituzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e
la   relativa   dotazione   organica  e  rimanda  ad  un  regolamento
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio medesimo;
  Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n.  64,  recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
  Visto   il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n.  77,  recante
"Disciplina  del  servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2003, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003,
registro   n.   11,  foglio  n.  80,  concernente  la  organizzazione
dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile  nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001  con  il  quale  il  Ministro  per  i  rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto individua le strutture dirigenziali nelle
quali  si  articola  l'Ufficio  nazionale  per il servizio civile, di
seguito  denominato  Ufficio  nazionale,  e  ripartisce  tra  esse le
competenze fissate dalla legge.
                               Art. 2.
                         Direttore generale
  1.  Il  direttore generale svolge le funzioni di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003.
  2. Il direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del
dirigente  e  sentite  le  organizzazioni  sindacali,  puo'  definire
ulteriormente  l'attivita'  dei servizi ripartendoli complessivamente
in non piu' di ventidue settori.
                               Art. 3.
      Servizio rapporti istituzionali e servizio comunicazione
  1.  Il  servizio rapporti istituzionali e il servizio comunicazione
operano alle dirette dipendenze del direttore generale.
  2. Il servizio rapporti istituzionali cura:
    a) i rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e con gli
enti  pubblici  nazionali,  per la promozione di progetti di servizio
civile nazionale;
    b) i  rapporti  con  le  regioni, alla luce della ripartizione di
competenze  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77;
    c) la   predisposizione,   d'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  di  forme di ricerca e sperimentazione di difesa
civile non armata e non violenta;
    d) la  predisposizione  della  relazione annuale al Parlamento di
cui all'art. 20 della legge n. 230 del 1998.
  3. Il servizio comunicazione cura:
    a) le  relazioni  con  il pubblico, fornendo agli utenti tutte le
informazioni  sul servizio civile, anche attraverso il call-center ed
in collaborazione con le sedi regionali;
    b) l'ideazione,  il  coordinamento  e l'attivita' redazionale del
sito web;
    c) la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative
annuali,  in  collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e con i
competenti uffici delle amministrazioni interessate;
    d) la  promozione  e l'organizzazione di convegni ed altri eventi
pubblici  aventi ad oggetto il servizio civile, nonche' la diffusione
del logo dell'Ufficio nazionale ed il suo utilizzo da parte di enti e
organizzazioni   coinvolte  e  la  sua  applicazione  negli  oggetti,
prodotti ed eventi dell'Ufficio nazionale medesimo;
    e) la diffusione all'interno dell'Ufficio nazionale delle notizie
ed  informazioni  sul  servizio  civile,  nonche' la definizione e la
gestione   del   sistema  di  comunicazione  interna  in  termini  di
contenuti, metodi e strumenti.
                               Art. 4.
                     Ufficio del servizio civile
  1. L'ufficio del servizio civile e' articolato in cinque servizi:
    a) servizio progetti e convenzioni;
    b) servizio ammissione e impiego;
    c) servizio gestione;
    d) servizio programmazione, monitoraggio e controllo;
    e) servizio formazione.
  2. Il servizio progetti e convenzioni cura:
    a) gli  adempimenti relativi alle convenzioni per l'impiego degli
obiettori  di  coscienza,  ivi compresi quelli connessi alla stipula,
risoluzione   e   sospensione  delle  convenzioni  medesime,  nonche'
all'ampliamento  e  riduzione  della  capacita' ricettiva degli enti,
delle sedi periferiche e dei centri operativi;
    b) la  definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di
servizio  civile  e  per  la  valutazione  dei progetti d'impiego dei
volontari, nonche' delle modalita' di svolgimento del servizio civile
in Italia e all'estero;
    c) gli  adempimenti  relativi  all'accreditamento  degli  enti di
servizio civile ed alla tenuta del relativo albo nazionale;
    d) l'attivita'   connessa   alla  valutazione  dei  progetti  per
l'impiego dei volontari;
    e) la  predisposizione  dei  bandi per l'avvio al servizio civile
nazionale.
  3. Il servizio ammissione e impiego cura:
    a) gli   adempimenti   relativi  alla  ammissione,  esclusione  e
decadenza   dal   servizio   civile,  nonche'  alla  ammissione  allo
svolgimento  del servizio civile ai sensi dell'art. 14 della legge n.
230 del 1998;
    b) l'acquisizione  dei  dati  necessari a soddisfare le richieste
dei  giovani  e  degli  enti  convenzionati  per  l'espletamento  del
servizio civile;
    c) la  formazione  della  lista  dei  giovani del servizio civile
nazionale;
    d) gli   adempimenti  connessi  alla  precettazione  dei  giovani
ammessi  a  prestare  servizio  civile,  incluse  le ipotesi previste
dall'art. 5, comma 1 della legge n. 64 del 2001;
    e) la verifica dei requisiti dei volontari selezionati dagli enti
e il loro avvio al servizio;
    f) le attivita' relative alla gestione dei volontari in servizio,
ivi  comprese  anche  le  rinunce,  interruzioni  e  destituzione dal
servizio,  e  le  assenze  a  diverso  titolo,  per  quanto eccede la
competenza degli enti;
    g) il  rilascio  degli  attestati  ai volontari a conclusione del
servizio;
    h) gli adempimenti previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288.
  4. Il servizio gestione cura:
    a) gli  adempimenti  concernenti  le  vicende  modificative dello
status  dei  giovani  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile  che
intervengono  sulle condizioni, modalita' e tempi di espletamento del
servizio, nonche' tutte le vicende successive all'avvio al servizio;
    b)  l'attivita'  prevista  dal  regolamento  di disciplina di cui
all'art. 8, comma 2, lettera i), della legge n. 230 del 1998;
    c) gli  adempimenti connessi alla predisposizione dell'elenco dei
giovani soggetti al richiamo in servizio;
    d) la  pianificazione,  sentiti  la  Croce  Rossa  italiana  e il
Dipartimento  della  protezione  civile,  dei richiami in servizio in
caso   di   calamita'   naturali  ovvero  in  caso  di  guerra  o  di
mobilitazione generale.
  5. Il servizio programmazione, monitoraggio e controllo cura:
    a) gli  studi,  la  documentazione,  le analisi e le elaborazioni
statistiche sul servizio civile;
    b) la  programmazione  annuale  del  servizio  civile in Italia e
all'estero, in relazione sia alla modalita' obbligatoria che a quella
volontaria;
    c) il  programma  e  le  attivita'  di  monitoraggio, controllo e
verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale;
    d) la  predisposizione  del  programma annuale di verifiche sugli
enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza;
    e) l'attivita'  ispettiva,  anche  attraverso  le sedi regionali,
presso  gli enti per la verifica del corretto impiego degli obiettori
e dei volontari in servizio civile;
    f) il coordinamento delle sedi regionali.
  6. Il servizio formazione cura:
    a) l'individuazione   dei   contenuti  e  delle  modalita'  della
formazione  generale  degli  obiettori  di  coscienza e dei volontari
impiegati in progetti di servizio civile nazionale;
    b) la promozione e il coordinamento delle attivita' di formazione
dei responsabili degli enti;
    c) gli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi per la
formazione;
    d) la definizione degli standard qualitativi della formazione;
    e) l'accertamento dell'effettiva erogazione della formazione, del
rispetto  degli  standard  richiesti,  del livello di gradimento e di
apprendimento dei destinatari;
    f) i  rapporti  con  le universita', gli istituti scolastici, gli
ordini  professionali, le associazioni di categoria ed altri soggetti
pubblici  e  privati  ai  fini  del  riconoscimento,  in  favore  dei
volontari, di crediti formativi e di altri benefici.
                               Art. 5.
                  Ufficio organizzazione e risorse
  1.  L'ufficio  organizzazione  e  risorse  e' articolato in quattro
servizi:
    a) servizio amministrazione e bilancio;
    b) servizio del personale e dei servizi generali;
    c) servizio affari legali e contenzioso;
    d) servizio per l'informatica.
  2. Il servizio amministrazione e bilancio cura:
    a) la   programmazione   finanziaria   del  servizio  civile,  le
previsioni  di  spesa  per  il servizio civile e per il funzionamento
dell'Ufficio nazionale;
    b) la  predisposizione  degli  ordinativi  di  pagamento  per  le
obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti e
agli  obiettori  di  coscienza,  la  gestione  del  servizio di cassa
interna, le attivita' del cassiere-consegnatario;
    c) gli   adempimenti   connessi   al   trattamento   economico  e
previdenziale  dei volontari impiegati in progetti di servizio civile
nazionale;
    d) l'espletamento    delle    procedure    contrattuali    e   la
predisposizione  degli schemi di contratto per l'acquisizione di beni
e servizi;
    e) la  gestione  finanziaria,  il  controllo  delle  procedure di
spesa,  la  predisposizione del rendiconto annuale della contabilita'
speciale, i rapporti con gli organi di controllo;
    f) il  trattamento economico accessorio del personale, i compensi
da  corrispondere  ai consulenti di cui si avvale l'Ufficio nazionale
nonche' il trattamento economico di missione in Italia e all'estero.
  3. Il servizio del personale e dei servizi generali cura:
    a) le attivita' di carattere giuridico-amministrativo relative al
personale;
    b) la gestione del personale;
    c) le relazioni sindacali;
    d) le  attivita'  di  aggiornamento  e  formazione  specifica del
personale in servizio;
    e) la   predisposizione  della  relazione  annuale  sui  costi  e
sull'efficienza  del  servizio, la predisposizione della contabilita'
analitica  per  centri di costo, l'elaborazione del conto annuale per
centri di costo, ed il conseguente controllo di gestione;
    f) il servizio di vigilanza e del centralino;
    g) le  funzioni  di  segreteria  della  Consulta nazionale per il
servizio civile.
  4. Il servizio affari legali e contenzioso cura:
    a) l'elaborazione    e   la   formulazione   degli   schemi   dei
provvedimenti  legislativi  e  regolamentari  interessanti  l'Ufficio
nazionale   nonche'   l'esame   di   quelli   predisposti   da  altre
amministrazioni dello Stato;
    b) la risoluzione di questioni di massima sull'interpretazione ed
applicazione delle disposizioni di leggi vigenti;
    c) i  rapporti  dell'Ufficio  nazionale  con  il Parlamento e gli
organi consultivi;
    d) i  ricorsi  amministrativi  e  giurisdizionali  riguardanti le
materie di competenza dell'Ufficio nazionale;
    e) la   trattazione  delle  iniziative  extragiudiziali  e  delle
questioni giuridiche di interesse dell'Ufficio nazionale;
    f) l'attivita'   di  contenzioso  derivante  dalla  gestione  dei
contratti;
    g) la   tenuta  della  documentazione  sul  servizio  civile  con
particolare riferimento alle normative e agli atti regolamentari.
  5. Il servizio per l'informatica cura:
    a) la  gestione  ed  il  funzionamento del sistema informatico in
dotazione all'Ufficio nazionale e la sicurezza degli archivi;
    b) la gestione delle banche-dati;
    c) la manutenzione delle reti interne ed esterne;
    d) la gestione dei collegamenti internet;
    e) le attivita' di protocollo e archivio.
      Roma, 12 dicembre 2003
                                              Il Ministro: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 2


fp04 - gr04