MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 marzo 2004
Abilitazione all'"Istituto italiano di psicoterapia relazionale", ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di
specializzazione in psicoterapia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'"Istituto
italiano di psicoterapia relazionale" e' stato abilitato ad istituire
e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di
Roma;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Palermo,
via G.T. Colonna n. 11, per un numero massimo di allievi ammissibili
al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unita' e, per
l'intero corso, a sessanta unita';
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal
predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con
nota n. 370 dell'8 maggio stesso anno;
Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 6 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'"Istituto italiano di
psicoterapia relazionale" e' abilitato ad istituire e ad attivare
nella sede periferica di Palermo, via G.T. Colonna n. 11, ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a quindici unita' e, per l'intero
corso, a sessanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2004
Il capo del dipartimento: D'Addona