GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.64 DEL 17/3/2004


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI 

DECRETO 12 dicembre 2003 
Organizzazione  e  funzionamento  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con
particolare riguardo agli articoli 4 e 7;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
27 agosto  2001,  recante  la  delega di funzioni al Ministro per gli
affari regionali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio  2002  che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli
uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  del
23 dicembre  2002,  recante  l'organizzazione ed il funzionamento del
Dipartimento  per  gli  affari regionali nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 novembre   2003,  di  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  datato  23 luglio  2002 che stabilisce, tra
l'altro,   il   numero   massimo  degli  uffici  e  dei  servizi  del
Dipartimento  per gli affari regionali e la costituzione dell'Ufficio
per il federalismo amministrativo;
  Accertata  la  necessita'  di definire l'organizzazione interna del
Dipartimento  per gli affari regionali in applicazione delle norme di
cui  all'art.  4  del decreto legislativo n. 303 del 1999 nell'ambito
delle  funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali e della
recente riforma del titolo V della Costituzione;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Dipartimento per gli affari regionali
  Il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  di  seguito  denominato  Dipartimento,  e'
organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
                               Art. 2.
                              Funzioni
  1.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'azione
governativa  in  materia  di rapporti con il sistema delle autonomie,
per  la  promozione  dello sviluppo e della collaborazione tra Stato,
regioni  ed  autonomie  locali,  nonche'  per la promozione, anche in
esito  alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista,
delle  iniziative  necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti
tra  Stato,  regioni  e  autonomie  locali,  assicurando  l'esercizio
coerente  e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di
inerzia  e  di inadempienza, ferme restando le posizioni di autonomia
funzionale  e  strutturale attribuite all'ufficio di segreteria della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303. Il Dipartimento cura,
altresi', i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero;
l'attuazione  degli  statuti  delle  regioni  e province ad autonomia
speciale;  le  minoranze  linguistiche  e  i  problemi  delle zone di
confine;  la  promozione ed il coordinamento delle azioni governative
per la salvaguardia delle zone montane.
  2.   Il   Dipartimento   provvede  agli  adempimenti  giuridici  ed
amministrativi,  allo studio, all'istruttoria delle leggi regionali e
degli   atti  riguardanti  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  al
Ministro per gli affari regionali.
  3.  Il  Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli
affari  relativi  al  personale,  alla cura dei beni e servizi per il
funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio
di  ogni  altra  funzione  attribuita  o delegata al Ministro per gli
affari regionali.
  4.  Il  Dipartimento  provvede,  altresi',  alle  relazioni  con il
pubblico  ed  a  tutte  le  richieste  di  informazioni relative alle
materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.
                               Art. 3.
                  Ministro per gli affari regionali
  1.  Il  Ministro  per  gli  affari  regionali,  di seguito indicato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
  2.   Il   Ministro  esercita  le  funzioni  di  indirizzo  politico
amministrativo,  definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire
nelle  aree  di  propria  competenza,  verificando la rispondenza dei
risultati   dell'attivita'   amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti.
  3.   Il  Ministro,  nei  limiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo  n.  303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di
consiglieri  ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  4.  Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza, i
rappresentanti  della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi
e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso
altre amministrazioni ed istituzioni.
  5.  Il  Ministro,  nelle  materie di propria competenza, provvede a
costituire  commissioni  e  gruppi  di  lavoro  anche  in relazione a
specifici obiettivi previamente individuati.
                               Art. 4.
                        Capo del Dipartimento
  1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21
e  28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il
funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro;
coordina  l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e
assicura  il  corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e
quelli di diretta collaborazione del Ministro.
  2.  Il  capo  del  Dipartimento  si avvale di un proprio ufficio di
segreteria.
  3.  Il  capo  del  Dipartimento  cura  i rapporti con il segretario
generale  e  con  i  Dipartimenti  e  gli uffici della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e
di coordinamento con il segretariato generale.
  4.  Con  successivi  provvedimenti del capo del Dipartimento verra'
disciplinata    la    graduazione    delle   funzioni   dirigenziali,
l'articolazione   dei   servizi   in   unita'  operative  e  verranno
individuate  le funzioni per il conseguimento di specifici obiettivi,
per  lo  studio,  la ricerca e le attivita' ispettive, nell'ambito di
quanto  previsto  dal  presente  decreto  e comunque nel rispetto dei
limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante  ordinamento  delle  strutture  generali della Presidenza del
Consiglio.
  5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo
del  Dipartimento  sono  attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal
Ministro  al  responsabile  di  uno degli uffici del Dipartimento. In
mancanza  di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente
di  prima  fascia con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio
presso il Dipartimento.
                               Art. 5.
                   Organizzazione del Dipartimento
  1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti
coordinatori  con  l'incarico  di  funzioni  di  livello dirigenziale
generale,  e  undici  servizi,  cui  sono  preposti  coordinatori con
l'incarico di funzioni di livello dirigenziale.
  2.  Nell'ambito  del  Dipartimento  per  gli affari regionali, alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  per  gli affari regionali, opera,
altresi', l'Ufficio per il federalismo amministrativo.
  3.  Gli  incarichi  di  coordinatore degli uffici e dei servizi del
Dipartimento  sono  conferiti  in conformita' all'art. 19 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni ed
integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di
studio, consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.
  4. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
    I) Ufficio comunicazione, sistemi informativi regionali, gestione
e controllo;
    II) Ufficio attivita' giuridiche e politiche regionali;
    III) Ufficio attivita' internazionali e politiche settoriali;
    IV) Ufficio politiche speciali e riforme istituzionali.
  Ciascun  ufficio  con  le  sue  articolazioni  in  servizi e unita'
operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio
e  predisposizione  di  approfondimenti tematici, cura dei progetti e
delle  riforme,  concertazione,  monitoraggio, attuazione statutaria,
esame  di  legittimita',  raccordo con la segreteria della Conferenza
per  i  rapporti  con  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  la  segreteria  della  Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali e la Conferenza unificata.
  5.   L'ufficio  I  -  Ufficio  comunicazione,  sistemi  informativi
regionali, gestione e controllo si articola nei seguenti servizi:
    servizio   I  -  servizio  stampa,  comunicazione,  biblioteca  e
documentazione;
    servizio   II   -  servizio  personale,  rapporti  istituzionali,
gestione  degli  atti  di  sindacato  ispettivo  e  del  contenzioso,
valutazione dei dirigenti;
    servizio   III   -  servizio  per  i  sistemi  informativi  e  le
statistiche regionali, contabilita' e controllo di gestione.
  6.   L'ufficio  II  -  Ufficio  attivita'  giuridiche  e  politiche
regionali si articola nei seguenti servizi:
    servizio IV - servizio per le politiche economiche e finanziarie;
    servizio V - servizio per le politiche infrastrutturali;
    servizio  VI  -  servizio  per  le  politiche ordinamentali e gli
statuti;
    servizio  VII  -  servizio  per  le  politiche  socio-sanitarie e
culturali.
  7.  L'ufficio  III  -  Ufficio attivita' internazionali e politiche
settoriali si articola nei seguenti servizi:
    servizio  VIII - servizio relazioni internazionali, comunitarie e
transfrontaliere delle regioni e degli enti locali;
    servizio IX - servizio per le politiche di settore e le attivita'
promozionali e di progettazione.
  8.   L'ufficio   IV   -   Ufficio   politiche  speciali  e  riforme
istituzionali si articola nei seguenti servizi:
    servizio  X  -  servizio  regioni  a  statuto speciale e province
autonome,  per  le politiche connesse alle autonomie speciali e delle
minoranze;
    servizio XI - servizio per le riforme istituzionali.
                               Art. 6.
              Ufficio per il federalismo amministrativo
  1.  L'Ufficio  per  il  federalismo  amministrativo  e'  istituito,
nell'ambito  del  Dipartimento per gli affari regionali, alle dirette
dipendenze  e  secondo  gli  indirizzi  del  Ministro  per gli affari
regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.
  2.   L'Ufficio  cura  la  realizzazione  delle  attivita'  connesse
all'attuazione   del   conferimento   delle  funzioni  amministrative
dell'art.  118  della  Costituzione,  nonche'  il completamento delle
procedure  di  trasferimento  di  cui  al capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.
  3.  L'ufficio  V  -  Ufficio  per  il federalismo amministrativo si
articola nei seguenti servizi:
    servizio XII - servizio territorio, ambiente e infrastrutture;
    servizio XIII - servizio alla persona e alla comunita'.
  4.   Alle  dirette  dipendenze  del  capo  dell'Ufficio  opera  una
segreteria tecnica con compiti istruttori.
                               Art. 7.
                         Disposizioni finali
  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali in data
23 dicembre 2002 e' abrogato.
  2.  Il  presente  decreto  verra'  inviato all'esame dei competenti
organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2003
                                               Il Ministro: La Loggia
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 111


fp04 - gr04