ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DISPOSIZIONE 26 febbraio 2004
Modificazione del Regolamento generale dell'Istituto.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2001 -
serie generale;
Vista la deliberazione n. 8224 del 26 settembre 2003, con la quale
il consiglio direttivo ha modificato gli articoli 6, comma 2 e 7,
comma 2, dell'anzidetto regolamento generale dell'INFN;
Vista la nota dell'Istituto del 23 ottobre 2003, prot. n. 021717,
con la quale la deliberazione n. 8224 e' stata trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto
disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989, n. 168 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi
vigilanti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone
che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989, n. 168, alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della
presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo n.
8224, adottata nella riunione del 26 settembre 2003.
Frascati, 26 febbraio 2004
Il presidente: Iarocci
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 8224
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
riunito in Roma il giorno 26 settembre 2003, alla presenza di n. 33
componenti su un totale di n. 35
- visto il Regolamento Generale dell'Istituto, pubblicato nel suppl.
ord. n. 37 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale,
del 27 febbraio 2001;
visto in particolare l'art. 6, comma 2 del Regolamento Generale, che
indica il 31 ottobre come termine entro il quale deve essere
deliberato il bilancio annuale di previsione dell'Istituto;
considerata l'esperienza maturata negli anni piu' recenti per
l'operativita' degli strumenti generali di programmazione e per il
recepimento delle indicazioni contenute nella legge finanziaria
annuale;
ritenuto, al fine di garantire la coerenza delle decisioni
dell'Istituto con le indicazioni e i vincoli derivanti dall'esterno,
che sia opportuno posticipare al 30 novembre la data entro la quale
il Consiglio Direttivo deve deliberare il bilancio annuale di
previsione dell'Istituto;
visto l'art. 7, comma 2, del Regolamento soprarichiamato che indica
una durata triennale per gli incarichi di componente del Comitato di
Valutazione interno dell'Istituto, nonche' la possibilita' di una
sola conferma per una durata identica;
considerata l'espansione ed il progressivo approfondimento delle
attivita' di valutazione delle ricerche nonche' il sempre maggiore
peso attribuito, anche in sede governativa e del CIVR, alla
prospettiva di medio periodo nello specifico settore;
ritenuta quindi la necessita' di assicurare al CVI un ricambio
graduale dei suoi componenti, nonche' la possibilita' di piu' di una
riconferma, affinche' le comuni esperienze maturate nello sviluppo
della delicata attivita' di competenza non risultino disperse;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti favorevoli n. 33
DELIBERA
1. All'art. 6, comma 2, del Regolamento Generale dell'Istituto, le
parole: "31 ottobre" sono sostituite da: "30 novembre".
2. L'art. 7, comma 2, del Regolamento sopraddetto e' sostituito come
segue: "Il Comitato di Valutazione e' nominato dal Consiglio
Direttivo, e' composto da non meno di cinque scienziati ed esperti,
italiani e stranieri e riferisce periodicamente al Presidente
dell'INFN sulle valutazioni effettuate. Il mandato dei componenti del
Comitato ha una durata fino a tre anni e puo' essere rinnovato; la
durata complessiva dei mandati non puo' superare anni sei" .
3. La presente deliberazione e' inviata al Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del'art. 8, comma 4, della
legge n.168/1989.