GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 58 DEL 10/3/2004


ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

DISPOSIZIONE 26 febbraio 2004 
Modificazione del Regolamento generale dell'Istituto.
                            IL PRESIDENTE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Visto  il  regolamento  generale  dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare,  pubblicato  nel  Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  48 del 27 febbraio 2001 -
serie generale;
  Vista  la deliberazione n. 8224 del 26 settembre 2003, con la quale
il  consiglio  direttivo  ha  modificato gli articoli 6, comma 2 e 7,
comma 2, dell'anzidetto regolamento generale dell'INFN;
  Vista  la  nota dell'Istituto del 23 ottobre 2003, prot. n. 021717,
con la quale la deliberazione n. 8224 e' stata trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto
disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  quanto  disposto  dall'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989,  n. 168 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi
vigilanti;
  Tutto quanto sopra premesso e considerato;
                               Dispone
che  si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  alla  pubblicazione,  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, nel testo allegato quale parte integrante della
presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo n.
8224, adottata nella riunione del 26 settembre 2003.

    Frascati, 26 febbraio 2004

                                               Il presidente: Iarocci
                ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
                         CONSIGLIO DIRETTIVO
                        DELIBERAZIONE N. 8224
Il  Consiglio  Direttivo  dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
riunito  in  Roma il giorno 26 settembre 2003, alla presenza di n. 33
componenti su un totale di n. 35
-  visto il Regolamento Generale dell'Istituto, pubblicato nel suppl.
ord.  n. 37 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale,
del 27 febbraio 2001;
visto  in particolare l'art. 6, comma 2 del Regolamento Generale, che
indica  il  31  ottobre  come  termine  entro  il  quale  deve essere
deliberato il bilancio annuale di previsione dell'Istituto;
considerata   l'esperienza  maturata  negli  anni  piu'  recenti  per
l'operativita'  degli  strumenti  generali di programmazione e per il
recepimento  delle  indicazioni  contenute  nella  legge  finanziaria
annuale;
ritenuto,   al   fine   di  garantire  la  coerenza  delle  decisioni
dell'Istituto  con le indicazioni e i vincoli derivanti dall'esterno,
che  sia  opportuno posticipare al 30 novembre la data entro la quale
il  Consiglio  Direttivo  deve  deliberare  il  bilancio  annuale  di
previsione dell'Istituto;
visto  l'art.  7, comma 2, del Regolamento soprarichiamato che indica
una  durata triennale per gli incarichi di componente del Comitato di
Valutazione  interno  dell'Istituto,  nonche'  la possibilita' di una
sola conferma per una durata identica;
considerata  l'espansione  ed  il  progressivo  approfondimento delle
attivita'  di  valutazione  delle ricerche nonche' il sempre maggiore
peso   attribuito,  anche  in  sede  governativa  e  del  CIVR,  alla
prospettiva di medio periodo nello specifico settore;
ritenuta  quindi  la  necessita'  di  assicurare  al  CVI un ricambio
graduale  dei suoi componenti, nonche' la possibilita' di piu' di una
riconferma,  affinche'  le  comuni esperienze maturate nello sviluppo
della delicata attivita' di competenza non risultino disperse;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti favorevoli n. 33
                              DELIBERA
1.  All'art.  6,  comma 2, del Regolamento Generale dell'Istituto, le
parole: "31 ottobre" sono sostituite da: "30 novembre".
2.  L'art. 7, comma 2, del Regolamento sopraddetto e' sostituito come
segue:   "Il  Comitato  di  Valutazione  e'  nominato  dal  Consiglio
Direttivo,  e'  composto da non meno di cinque scienziati ed esperti,
italiani   e  stranieri  e  riferisce  periodicamente  al  Presidente
dell'INFN sulle valutazioni effettuate. Il mandato dei componenti del
Comitato  ha  una  durata fino a tre anni e puo' essere rinnovato; la
durata complessiva dei mandati non puo' superare anni sei" .
3.  La presente deliberazione e' inviata al Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del'art. 8, comma 4, della
legge n.168/1989.


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