UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA, IN VARESE
DECRETO RETTORALE 15 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la
legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile
2002, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli
studi dell'Insubria;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 29 ottobre 2003
con la quale sono state approvate delle modifiche allo Statuto di
Ateneo;
Visto il decreto MIUR del 22 dicembre 2003 con il quale sono state
formulate osservazioni alle modifiche di Statuto deliberate dal
Senato accademico, ed in particolare e' stato suggerito di cassare,
all'art. 13 comma II, disciplinante la composizione del Consiglio di
amministrazione, l'inciso "I rappresentanti di tali enti e persone
hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto
l'impiego dei contributi versati" e l'inciso "con voto esclusivamente
consultivo";
Vista la deliberazione del Senato accademico del 9 febbraio 2004,
con la quale e' stata riconfermata la formulazione dell'art. 13,
comma II dello Statuto, cosi' come approvata nella seduta del
29 ottobre 2003;
Visti gli articoli 6 e 111 dello Statuto di Ateneo;
Decreta:
1. Allo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria sono
apportate le seguenti modifiche:
sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato A "Articoli
modificati";
sono eliminati gli articoli riportati nell'Allegato B "Articoli
cassati".
2. Gli Allegati al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in vigore il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Varese, 15 marzo 2004
Il rettore: Dionigi
ALLEGATO A) ARTICOLI MODIFICATI
TITOLO SECONDO - ORGANI DI ATENEO
Capo I - Organi di Governo
Sezione I - Rettore
Art. 7.
E l e z i o n e
1. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno dell'Ateneo ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica
quattro anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due
sole volte.
2. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di prima e
seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai
rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione e nei Consigli di facolta', dai rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nel Consiglio
di amministrazione, nei Consigli di dipartimento e nelle altre
strutture per le quali lo Statuto preveda rappresentanze di dette
categorie.
3. L'elezione del Rettore per il quadriennio accademico successivo
si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione e' indetta
dal decano del corpo accademico che disciplina le procedure per la
presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio
precedente all'elezione.
4. Secondo le modalita' disposte dal decano del corpo accademico,
nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese
pubbliche le candidature alla carica di Rettore, i connessi programmi
e l'indicazione della persona che il candidato si impegna a designare
quale Rettore Vicario. Le candidature devono essere presentate da
almeno dieci elettori per sede.
5. Nelle prime tre votazioni il Rettore e' eletto se consegue la
maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' valida se vi partecipa
la meta' piu' uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un
quarto degli elettori di ciascuna sede. Le votazioni dovranno
svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel
caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione
abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita'
risultera' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e,
in subordine, con maggior anzianita' anagrafica.
7. In caso di anticipata cessazione del mandato o di non
accettazione dell'elezione, il decano del corpo accademico indice
nuove elezioni nel termine di trenta giorni dalla data della
cessazione o mancata accettazione. In caso di vacanza della carica,
le funzioni del Rettore sono svolte dal Rettore Vicario.
8. Il Rettore, d'intesa con il Rettore Vicario, puo' nominare uno o
piu' Prorettori.
Sezione II - Rettore vicario
Art. 8.
N o m i n a
1. Il Rettore vicario e' nominato dal rettore sulla base
dell'indicazione fornita all'atto della presentazione della propria
candidatura. Cessa dalle sue funzioni con l'entrata in carica del
Rettore, a seguito di successive elezioni, e puo' essere confermato
consecutivamente per due sole volte. Il Rettore vicario ha sede in
Como.
Art. 9.
F u n z i o n i
1. Il Rettore vicario rappresenta il Rettore nella sede di Como, e
rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore.
2. Il Rettore vicario svolge, per delega del Rettore, le seguenti
funzioni:
a) funzione di vigilanza;
b) funzione di coordinamento;
c) cura l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;
d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di
competenza.
3. Il Rettore Vicario puo' formulare proposte riguardanti la sede
di Como da sottoporre al Consiglio di amministrazione o al Senato
accademico secondo le rispettive competenze.
Sezione III - Senato accademico
Art. 10.
Composizione
1. Il Senato accademico e' composto:
a) dal Rettore;
b) dal Rettore vicario;
c) dal Direttore amministrativo;
d) dai Presidi di facolta';
e) da un professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e
da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari
individuate dal Regolamento generale di ateneo in numero non
superiore a cinque;
f) da un Direttore di dipartimento della sede di Varese e da uno
della sede di Como, ciascuno eletto dall'insieme di Direttori di
dipartimento della rispettiva sede;
g) da 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in
ragione di 2 per sede;
h) da 4 rappresentanti degli studenti in ragione di 2 per sede.
Art. 11.
F u n z i o n i
1. Il Senato accademico:
a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani
pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del
Nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorita';
b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita'
didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati
avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna;
c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano
edilizio;
d) definisce priorita' e criteri in ordine alla ripartizione
delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle
utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le
strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonche' per
l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi
obbligatori per il loro impiego;
e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione,
l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture
didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
f) delibera la costituzione e la soppressione di Corsi di studio;
g) approva le modifiche allo Statuto;
h) approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e
scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di
Amministrazione, sui quali esprime parere;
i) puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in
materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di
assicurare il coordinamento delle attivita';
j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Universita';
k) approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e
il funzionamento della didattica e della ricerca;
l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli
studenti;
m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente
il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura
didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto
conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
n) designa il Collegio dei Revisori dei conti;
o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
p) elegge al suo interno la Commissione di ateneo per la ricerca
scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il
finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e
svolgere attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo'
eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive
ed istruttorie;
q) esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri
organi dell'Ateneo.
Sezione IV - Consiglio di amministrazione
Art. 13.
Composizione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal Rettore;
b) dal Rettore vicario;
c) dal Direttore amministrativo;
d) dal Vice direttore amministrativo;
e) da sei rappresentanti dei docenti, in ragione di uno per sede
e per ciascuna categoria (prima fascia, seconda fascia, ricercatori);
f) da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in
ragione di uno per sede;
g) da due rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per
sede;
h) da sei rappresentanti in ragione di uno per ognuno dei
seguenti Enti pubblici: Provincia di Varese, Provincia di Como,
Comune di Varese, Comune di Como, C.C.I.A.A. di Varese, C.C.I.A.A. di
Como. Tempi, modi e durata di nomina dei rappresentanti verranno
definiti nell'ambito di un Accordo di Programma promosso
dall'Universita' dell'Insubria e da stipulare, anche separatamente,
con i singoli Enti, che riguardera' anche lo sviluppo dei rapporti
tra l'Ateneo e le collettivita' locali con particolare riguardo alle
prospettive di sviluppo dell'Ateneo, all'attivita' formativa e di
ricerca svolta dallo stesso e alle questioni che investono i rapporti
tra Universita' e territorio.
2. Possono inoltre fare parte del Consiglio di amministrazione, con
voto esclusivamente consultivo, i rappresentanti di Enti pubblici e
privati e le persone fisiche che concorrano al finanziamento
dell'Universita' versando un contributo annuo non inferiore
all'importo minimo determinato d'intesa tra il Consiglio di
amministrazione e il Senato accademico, I rappresentanti di tali Enti
e persone hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi
ad oggetto l'impiego dei contributi versati. La presenza dei
rappresentanti di soggetti finanziatori non e' considerata ai fini
del calcolo della validita' delle riunioni e delle deliberazioni. Il
Senato accademico determina il numero massimo dei soggetti
finanziatori che possono designare loro rappresentanti nel Consiglio
di amministrazione.
3. I membri non elettivi del Consiglio di amministrazione, di cui
al secondo comma, non possono essere dipendenti dell'Universita'.
Art. 14.
Modalita' di votazione
1. Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni
a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta e' valida in presenza
della maggioranza dei componenti dell'organo.
Art. 15.
Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione, di cui e' parte integrante
il piano edilizio, nel rispetto dei piani pluriennali di sviluppo e
delle priorita' di cui all'art. 11 lettera a), valutato motivatamente
il parere del Senato accademico;
b) delibera le variazioni al bilancio e adotta il conto
consuntivo;
c) approva per quanto di competenza le convenzioni e i contratti
che interessano l'Ateneo;
d) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' e gli altri Regolamenti di competenza;
e) delibera in materia di assunzione del Direttore
amministrativo, su proposta del Rettore, ed attribuisce l'incarico di
Vice direttore amministrativo, su proposta del Direttore
amministrativo di concerto con il Rettore vicario;
f) stabilisce obiettivi relativi all'attivita' amministrativa e
di gestione e ne verifica il raggiungimento;
g) determina su proposta del direttore amministrativo l'organico
del personale tecnico e amministrativo per le esigenze generali di
funzionamento dell'amministrazione;
h) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture e
centri di servizio, di concerto con il Senato accademico per quanto
di sua competenza;
i) delibera i contributi a carico degli studenti, sentito il
Senato accademico;
j) delibera l'ammontare dell'indennita' di funzione dovuta al
Rettore e al Rettore vicario, le indennita' al personale che svolge
funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilita', il
compenso degli esperti che fanno parte del Consiglio stesso, quello
dei componenti del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione
e, per quanto di competenza, il compenso di coloro che svolgono
attivita' per conto dell'Ateneo;
k) delibera sulle convenzioni e i contratti che riguardano le
strutture didattiche, scientifiche e di servizio che non rientrano
tra le funzioni di competenza del Senato accademico;
l) delibera sull'assegnazione degli spazi, in coerenza con i
programmi di sviluppo;
m) autorizza le spese deliberate dalle strutture didattiche,
scientifiche e di servizio delle sedi, nonche' dall'Amministrazione
centrale, per quanto di' competenza.
Art. 16.
G i u n t a
1. La Giunta del Consiglio di amministrazione e' costituita dal
Rettore, che la presiede, dal Rettore vicario, dal Direttore
amministrativo e dal Vice direttore amministrativo.
2. La Giunta svolge attivita' istruttoria in merito alle
deliberazioni da sottoporre al Consiglio.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare alla Giunta, anche
in via permanente, funzioni o singoli atti di propria competenza. Non
possono essere delegate l'approvazione del bilancio e dei
Regolamenti, le deliberazioni concernenti il direttore amministrativo
e il vice direttore amministrativo, la determinazione dell'organico e
l'attivazione e disattivazione di strutture.
4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione avente ad
oggetto delega di funzioni alla giunta e' approvata a maggioranza
assoluta dei componenti.
Capo II - Altri organi di ateneo
Sezione II - Consiglio dei direttori di dipartimento
Art. 21.
Composizione e funzioni
1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento e' organo centrale di
Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.
2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha funzioni di
coordinamento, consultive e propositive con riferimento alle
questioni che interessano l'attivita' e le competenze dei
Dipartimenti, nei casi previsti dalla normativa vigente o a richiesta
degli altri organi dell'Ateneo.
Art. 22.
Coordinatore
1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il
coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle
delibere. Il coordinatore resta in carica per la durata di un
triennio.
TITOLO TERZO STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Capo I - Facolta'
Art. 27.
Finalita' e funzioni
1. La Facolta' e' sede istituzionale dell'attivita' didattica.
2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e
delle altre risorse eventualmente assegnate, anche per il
reclutamento di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo
e non di ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di
governo dell'Ateneo, e assicura la loro piu' efficiente
utilizzazione. Puo' destinare risorse ai Dipartimenti a fronte di
attivita' didattiche a questi delegate.
3. Utilizza le risorse sulla base di piani preventivi e di
obiettivi comunicati all'Amministrazione, controllando periodicamente
i risultati raggiunti.
4. Alla facolta' afferiscono i Corsi di laurea e gli altri Corsi di
studio attivabili a norma di Regolamento didattico di ateneo.
5. Qualora un Corso di studio sia attivato con il concorso di piu'
facolta', il provvedimento istitutivo indica a quale afferisca,
oppure come sia costituito il Consiglio di corso o il Comitato
responsabile, e quali competenze proprie del Consiglio di facolta'
siano ad esso delegate. Lo stesso provvedimento determina i criteri
per la valutazione del contributo delle facolta', ai fini della
ripartizione delle risorse.
6. La facolta' e' unita' di spesa; con deliberazione del Consiglio
di amministrazione, su motivata richiesta del Consiglio di facolta',
deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, puo' esserle
attribuita la qualifica di unita' di gestione, ove ricorrano i
presupposti organizzativi ed i requisiti previsti da apposita
deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Sezione I - Organi e competenze
Art. 28.
Organi
1. Sono organi della facolta' il Preside ed il Consiglio di
facolta'. Il regolamento di facolta' puo' prevedere l'istituzione di
Consigli di corso di studio, anche riunendo piu' corsi affini. In
caso di mancata costituzione di questi organi il regolamento dovra'
prevedere in loro luogo la designazione di un responsabile ed
eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.
2. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di una
Giunta di facolta' e di commissioni.
3. Nella facolta' di medicina e chirurgia e' costituito il Collegio
dei clinici.
Art. 29.
Preside
1. Il Preside rappresenta la facolta'.
2. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facolta' e la Giunta, ove
costituita;
b) cura l'esecuzione delle delibere;
c) vigila sullo svolgimento delle attivita' didattiche;
d) vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli
studenti;
e) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto
e finali in conformita' al Regolamento didattico di ateneo.
3. Il Preside puo' designare un Preside vicario, scelto tra i
professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di
impedimento ed e' nominato con decreto del Rettore.
4. In caso straordinario di necessita' e urgenza il Preside assume
i provvedimenti di competenza del Consiglio di facolta' e della
Giunta di facolta', ove costituita, da sottoporre alla ratifica
dell'organo competente, nella prima adunanza utile successiva.
Art. 30.
Elezione del Preside
1. Il Preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno dal Consiglio di facolta', nella composizione plenaria,
ed e' nominato con decreto del Rettore.
2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere
rieletto consecutivamente due sole volte
3. L'elezione del preside ha luogo in prima convocazione a
maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni
successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei
presenti purche' il Consiglio sia validamente costituito. Sia in
prima convocazione che nelle convocazioni successive puo' essere
previsto lo svolgimento di piu' votazioni.
4. Le sedute del Consiglio di facolta' per l'elezione del preside
sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.
Art. 38.
Presidente del Consiglio di corso
1. Il Presidente e' un professore di ruolo, eletto con le stesse
modalita' del Preside di facolta', in quanto applicabili, e nominato
con decreto del Rettore. Per i Consigli di Corso di Laurea
l'elettorato passivo e' limitato ai professori di prima fascia. Dura
in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente
due sole volte.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
c) coadiuva il Preside nella vigilanza sullo svolgimento delle
attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e
degli studenti;
d) nomina, per delega del Preside, le commissioni degli esami di
profitto.
3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di
designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i
compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia piu'
anziano nel ruolo.
Capo II - Dipartimenti
Art. 44.
Direttore
1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni;
b) e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del
dipartimento;
c) promuove e coordina le attivita' del dipartimento;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle
leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
3. Il direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i
professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, e nel caso di
indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia tra i
professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza
assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa
nelle votazioni successive.
4. Le sedute del Consiglio di dipartimento per l'elezione del
direttore sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano
in ruolo. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza
della maggioranza degli aventi diritto, senza tener conto dei
professori fuori ruolo assenti.
5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole
volte nel medesimo dipartimento.
6. Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i professori
del dipartimento, che ne fa le veci in caso di assenza o di
impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
7. In caso straordinario di necessita' ed urgenza il direttore
assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di dipartimento e
della giunta, ove costituita, da sottoporre alla ratifica dell'organo
competente nella prima adunanza utile successiva.
TITOLO QUARTO CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA
Capo II - Centri di ricerca
Art. 62.
Istituzione e soppressione
1. La costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con deliberazione
del Senato Accademico su proposta di uno o piu' ricercatori, previo
parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio
di amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo
stabilisce l'afferenza del Centro a un dipartimento.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro,
approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.
Titolo quinto - Organizzazione dell'Ateneo
Capo I - Principi generali
Art. 73.
Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato
1. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica di diritto
privato l'Universita' puo' in particolare:
a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti
la propria attivita', con motivata deliberazione del Consiglio di
amministrazione;
b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a
terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire
o concedere spazi pubblicitari;
c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi
e societa' di capitali, sia in Italia che all'estero, per il
conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;
d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
e) effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie;
f) effettuare con il proprio personale e/o le proprie strutture,
acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera, attivita' di
progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione
professionale per conto di enti e di privati, nonche' per le proprie
esigenze;
g) attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che
esterno per lo svolgimento di attivita' formative, a carico dei
finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
2. Le modalita' di esercizio delle attivita' di cui alle lettere
precedenti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
Capo II - Dirigenza
Art. 77.
Uffici e funzioni dirigenziali
1. Gli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Centri di servizi
dell'Ateneo che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita'
dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati dal
Consiglio di amministrazione rispettivamente su proposta del
Direttore amministrativo o del Rettore. Il ruolo di Dirigente si
articola nella prima e seconda fascia. Alla Direzione amministrativa
e' preposto un Dirigente di prima fascia. Agli altri uffici
dirigenziali un Dirigente di seconda fascia del ruolo amministrativo
o tecnico.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o del
Direttore amministrativo, nel limite del 50% dei posti di dirigente
istituiti, puo' assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a
personale dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica
funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella
Pubblica Amministrazione o nel settore privato.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad
avocazione da parte del Direttore amministrativo per particolari
motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
provvedimento di avocazione.
Capo III - Indennita' di funzione e compensi
Art. 80.
Indennita' e compensi
1. Il Consiglio di amministrazione determina la misura
dell'indennita' dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e
del Rettore Vicario.
2. Il Consiglio di amministrazione determina altresi', secondo le
modalita' disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita':
a) la misura di eventuali indennita', coperture assicurative e
patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali
di governo dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali
previste dallo Statuto;
b) la misura di eventuali compensi ed indennita' per attivita'
svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi
centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;
c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico
accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento
dei risultati, del Direttore amministrativo, del vice Direttore
amministrativo, dei Dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.
3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri
Enti, su designazione dell'Universita' o in rappresentanza della
stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti Enti, ed a loro carico,
nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per
l'attivita' svolta.
Capo IV - Proprieta' intellettuale
Art. 82.
Diritti sui risultati delle ricerche
1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le
invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca
scientifica, anche in collaborazione con altri enti o per conto di
terzi, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari forniti
dall'Universita', e' regolata in via generale dalle vigenti norme di
legge, nonche' da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di
amministrazione.
Capo VI - Commissione di disciplina
Art. 87.
Composizione
1. La Commissione di disciplina e' composta dal Rettore o da un suo
delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. E'
integrata con un componente, designato dal Rettore tra i
rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, quando l'azione
disciplinare riguarda uno studente.
Titolo sesto - autonomia normativa
Art. 92.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il Regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme
relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalita' di elezione
degli organi, ove non specificate dal presente Statuto.
2. Esso e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato
accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione per le materie
di competenza, ed espletate le procedure previste dalla vigente
normativa.
Art. 97.
Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo
1. I Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi
recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento.
I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previa approvazione del
senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Titolo settimo - Norme conclusive
Capo I - Norme comuni e finali
Art. 102.
Elezioni
1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o
statutaria, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da
designare.
2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di
mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.
3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta
agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni
non superiore alla durata del corso cui sono iscritti, piu' uno.
L'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai Corsi di
laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e alle
scuole di specializzazione.
Art. 103.
Durata dei mandati
1. I componenti elettivi degli organi dell'Universita', ove non
diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni, e
sono immediatamente rieleggibili per due soli mandati, salva diversa
disposizione di legge. Una ulteriore rielezione puo' avvenire
soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero
mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'Universita' restano in
carica due anni.
2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico
successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le
sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla
successiva elezione dei componenti dell'organo.
3. In caso di elezione ad una carica accademica prima della
scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la
nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai
sei mesi, e in tal caso come anno intero.
Art. 106.
Modifiche dello Statuto
1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza
assoluta dei componenti del Senato Accademico.
2. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture
didattiche e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti
dell'Ateneo che godano dell'elettorato attivo per l'elezione del
Rettore, il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi
giorni.
Capo II - Norme transitorie
Art. 107.
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo statuto dell'Universita' dell'Insubria e le relative
modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche degli articoli 7, quarto e ottavo comma, 8, 9, 10,
lettera c), 13 lettera b) e 17, primo comma, riguardanti la figura
del pro-rettore, entreranno in vigore al termine del mandato del
Rettore in carica.
Allegato B - Articoli cassati
Ex art. 16: Funzione delle sezioni (Titolo II - Organi di
Ateneo/Capo I - Organi di Governo/Sezione IV - Consiglio di
amministrazione);
Ex art. 18: Composizione (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II -
Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita' territorio);
Ex art. 19: Funzioni (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II -
Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita' territorio);
Ex art. 24: commissione di Ateneo per la ricerca scientifica
(Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II - Altri organi di
Ateneo/Sezione III - Commissione di Ateneo per la ricerca
scientifica).