UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 9 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in
particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale
30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed
integrato;
Vista la delibera del senato accademico n. 88 del 13 gennaio 2004
con la quale il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 46
dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 16 del
21 gennaio 2004 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere
favorevole alla modifica sopracitata;
Vista la nota prot. n. 282 del 4 febbraio 2004, con la quale il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica
di non aver osservazioni da formulare in merito alla modifica di
statuto di cui sopra;
Ritenuto necessario prevedere termini abbreviati per l'entrata in
vigore della modifica in questione rispetto a quelli previsti
dall'art. 52 dello statuto in termini di entrata in vigore del
medesimo;
Decreta:
Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente
modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.
Art. 2.
1. All'art. 46 "Inizio dell'anno accademico", sono apportate le
seguenti modifiche:
il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: Tutti i mandati
elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio
dell'anno accademico, fatta eccezione per la componente studentesca
nei consiglio dei corsi di studio, che entra in carica subito dopo le
relative elezioni.
Art. 3.
1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il
nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo, e' il seguente:
"Art. 46 (Inizio dell'anno accademico). - 46.1. L'anno accademico
ha ufficialmente inizio il 1° novembre.
46.2. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali
decorrono dall'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per la
componente studentesca nei consigli dei corsi di studio, che entra in
carica subito dopo le relative elezioni.".
Art. 4.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entrera' in
vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato altresi' nel Bollettino
ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 9 marzo 2004
p. Il rettore: Tomasi Tongiorgi