GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 71 DEL 25/3/2004


UNIVERSITA' DI PISA 

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2004 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
  Visto   lo   statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto  rettorale
30 settembre  1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed
integrato;
  Vista  la  delibera del senato accademico n. 88 del 13 gennaio 2004
con  la  quale  il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 46
dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  n. 16 del
21 gennaio 2004 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere
favorevole alla modifica sopracitata;
  Vista  la  nota  prot.  n. 282 del 4 febbraio 2004, con la quale il
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica
di  non  aver  osservazioni  da  formulare in merito alla modifica di
statuto di cui sopra;
  Ritenuto  necessario  prevedere termini abbreviati per l'entrata in
vigore  della  modifica  in  questione  rispetto  a  quelli  previsti
dall'art.  52  dello  statuto  in  termini  di  entrata in vigore del
medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Allo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa,  emanato  con decreto
rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente
modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.
                               Art. 2.
  1. All'art.  46  "Inizio  dell'anno  accademico", sono apportate le
seguenti modifiche:
    il  comma 2  e'  sostituito  dal  seguente comma: Tutti i mandati
elettivi  dei  membri  degli  organi collegiali decorrono dall'inizio
dell'anno  accademico,  fatta eccezione per la componente studentesca
nei consiglio dei corsi di studio, che entra in carica subito dopo le
relative elezioni.
                               Art. 3.
  1. Per  effetto  delle  modifiche di cui all'articolo precedente il
nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo, e' il seguente:
  "Art.  46  (Inizio dell'anno accademico). - 46.1. L'anno accademico
ha ufficialmente inizio il 1° novembre.
  46.2.  Tutti  i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali
decorrono  dall'inizio  dell'anno  accademico, fatta eccezione per la
componente studentesca nei consigli dei corsi di studio, che entra in
carica subito dopo le relative elezioni.".
                               Art. 4.
  1. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entrera' in
vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
  2. Il  presente  decreto  sara'  pubblicato altresi' nel Bollettino
ufficiale dell'Universita' di Pisa.
    Pisa, 9 marzo 2004
                                      p. Il rettore: Tomasi Tongiorgi


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