GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 59 DELL' 11/3/2004


MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 24 dicembre 2003, n. 399 
Accordo   collettivo   nazionale   per  la  disciplina  dei  rapporti
libero-professionali  tra  il  Ministero  della  salute  ed  i medici
generici  fiduciari  dell'assistenza  sanitaria  e  medico-legale  al
personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, triennio
1998-2000.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale   navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile,  ed  in
particolare  gli  articoli 6  e  12  concernenti  l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
  Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n.   502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo
7 dicembre  1993,  n.  517, il quale stabilisce che i rapporti con il
personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria e medico-legale al
personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita',  per  la  parte  compatibile,  alle  disposizioni di cui
all'articolo 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati
fissati  i  livelli  delle  prestazioni sanitarie e delle prestazioni
economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di
cui sopra;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del 5 febbraio 1985, del 22 giugno
1987,  n. 575, del 31 dicembre 1992, n. 583, e del 29 maggio 1998, n.
226,  pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 97 del
24 aprile   1985,  n.  42,  del  20 febbraio  1988,  nel  supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 e nel
supplemento  ordinario  n.  121/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio  1998,  con  i  quali  e'  stata  emanata la disciplina dei
rapporti  libero-professionali  tra  il  Ministero della sanita' ed i
medici  generici  fiduciari  incaricati  dell'assistenza  sanitaria e
medico-legale  al predetto personale navigante, avente validita' fino
al 31 dicembre 1997;
  Atteso  che  la  disciplina  dei  suindicati rapporti, in relazione
anche   ai   compiti   svolti   dai  predetti  medici  fiduciari,  e'
necessariamente  correlata,  per  la parte compatibile, agli istituti
normativi  ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i
medici  di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
  Considerato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 luglio  2000, n. 270, e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i medici di
medicina  generale  a  rapporto  convenzionale  con le aziende unita'
sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000;
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare,  per  la  parte compatibile, la
disciplina  di cui ai sopracitati decreti ministeriali del 5 febbraio
1985,  22 giugno  1987, n. 575, 31 dicembre 1992, n. 583, e 29 maggio
1998,  n. 226, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto
accordo  collettivo  nazionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;
  Considerato  che  in  data  18 febbraio  2003  e'  stata  raggiunta
un'intesa    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  in  campo  nazionale  riguardo  alla  disciplina dei
rapporti  tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il
periodo  1° gennaio  1998 - 31 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione
dell'assistenza  sanitaria  e  medico  legale al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile;
  Ritenuto  di  disciplinare i suddetti rapporti libero-professionali
per il triennio 1998-2000 in conformita' alla predetta intesa;
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina  ai
rapporti  convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta
un presumibile maggior onere complessivo di euro 358.000,00;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  con  il  quale e' stato emanato il Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 settembre 2003 che ha attribuito
alla  Direzione  generale  delle  risorse  umane  e delle professioni
sanitarie   la  competenza  in  materia  di  assistenza  sanitaria  e
medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo  e dell'aviazione
civile;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  Consiglio  di  Stato,  sezione  consultiva  per gli atti
normativi,  il  quale  ha espresso parere favorevole con osservazioni
nell'adunanza del 25 luglio 2003;
  Ritenuto  di  recepire  le  osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato nel predetto parere;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 20899 in data 28 novembre 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina  dei  rapporti libero-professionali tra il Ministero della
salute  ed  i  medici  generici  fiduciari incaricati dell'assistenza
sanitaria   e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo  e
dell'aviazione  civile,  per  il  triennio 1998-2000, sottoscritto ai
sensi  dell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1980,  n.  620,  dell'articolo  48 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre   1992,   n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224

ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL
MINISTERO  DELLA  SALUTE  ED  I  MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI
DELL'ASSISTENZA  SANITARIA  E  MEDICO-LEGALE  AL PERSONALE NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
                               Art. 1
                        Campo di applicazione
1.  Il  presente  Accordo  Collettivo Nazionale regola il rapporto di
lavoro  autonomo  ai sensi dell'art.18 c.7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici
fiduciari  ed  il  Ministero  della  Salute  per  l'erogazione  delle
prestazioni  di  medicina  generale  e  medico  legali  al  personale
navigante,  marittimo  e  dell'aviazione civile, ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, del decreto
legge  2 luglio 1982, n.402, convertito nella legge 3 settembre 1982,
n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2.  I  medici  fiduciari  convenzionati  si  attengono alle direttive
ministeriali,  compatibili  con  il  presente regolamento emanate per
assicurare  una  assistenza  sanitaria  e  medico-legale  efficace  e
tempestiva.
3.  Il  presente  regolamento ha validita' per il periodo 1 ° gennaio
1998 - 31 dicembre 2000. Art. 2 - Conferimento dell'incarico
                               Art. 2
                     Conferimento dell'incarico
1.  II  Ministero della salute, qualora si determini la necessita' di
attribuire  incarichi  di  medico fiduciario, anche in localita' gia'
sede  di  medico  fiduciario,  ne  da'  notizia tramite il competente
ufficio  SASN  mediante  avviso  da  pubblicare,  per almeno quindici
giorni,  nell'albo  della sede competente di Napoli, Genova o Trieste
ed  in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica
dell'ufficio  SASN,  territorialmente  competenti  in  relazione alla
localita'  in  cui  l'incarico  deve  essere  svolto.  La  notizia e'
altresi' comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente
accordo   e   ali'  Ordine  provinciale  dei  medici  competente  per
territorio.
2.  I  medici  aspiranti  al  conferimento  dell'incarico  di  medico
fiduciario  devono  inoltrare  all'ufficio  SASN competente, entro il
termine  stabilito  dall'avviso  pubblico,  apposita domanda in carta
semplice  specificando  i  titoli accademici e di servizio posseduti,
nonche'   altri   titoli   inerenti   al   curriculum   formativo   e
professionale.  Nella  domanda,  inoltre,  devono essere elencati gli
incarichi  professionali,  l'ente per conto del quale detti incarichi
vengono  svolti,  il  luogo ove le relative prestazioni vengono rese,
nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
3.  Al  momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda,  i  medici  aspiranti  all'incarico non devono di norma aver
superato  il  cinquantesimo  anno  di  eta';  devono  essere iscritti
all'albo  professionale; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico
deve essere svolto ed ivi avere disponibilita' d'idoneo ambulatorio.
4.  Al  momento  del  perfezionamento  del rapporto convenzionale, il
medico   non   deve   trovarsi   in   alcuna   delle   situazioni  di
incompatibilita' di cui al successivo articolo 3.
5. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei
titoli  in  possesso  dei  medici che hanno presentato domanda per il
conferimento   dell'incarico.   I   titoli  valutabili  ai  fini  del
conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione
del punteggio:
A - Titoli accademici e di studio
    (punteggio massimo: p.10)
1.  diploma  di  laurea  conseguito  con  voti  110/110  e  110/110 e
lode	p.1.00
2. diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50
3. diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104	 p.0,30
4.  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in
medicina  aeronautica  o  spaziale:  per  ciascuna  specializzazione	
p.3,00
5.   specializzazione   o  libera  docenza  in  medicina  generale  o
discipline  equipollenti  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni: per
ciascuna specializzazione o libera docenza:	p.2,00
6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di
medicina  generale  ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza:	p.0,50
7.    iscrizione    nell'albo    professionale:    per    ogni   anno
d'iscrizione:	p.0,20
8.  attestato  di  formazione in medicina generale di cui all'art. 1,
comma  2,  e  all'art.2,  comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e
delle corrispondenti norme del decreto legislativo n.368/99	p.2,00
B - Titoli di servizio (punteggio massimo p.35)
1.  attivita'  di  medico  generico  fiduciario,  di  medico generico
fiduciario  domiciliare  o di medico generico presso un ambulatorio a
diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attivita':	p.0,50
2.  attivita'  di  sostituzione  del  medico generico fiduciario, del
medico  generico  fiduciario domiciliare o del medico generico presso
un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attivita':	p.0,40
3.  attivita'  di medico fiduciario generico di controllo o di medico
specialista  presso  un  ambulatorio  a diretta gestione dell'ufficio
SASN: per ogni mese di attivita':	p.0,30
4. attivita' di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche:
per ogni mese di attivita':	p.0,05
5.  attivita'  di  medicina  generale a rapporto convenzionale con il
S.S.N.,  ai  sensi  del  d.p.r.  270 del 28/07/2000: per ogni mese di
attivita':	p.0,05
6.  attivita'  di  servizio  svolta come medico di ruolo presso altre
amministrazioni pubbliche:
per ogni mese di attivita':	p.0,05
7.  Servizio  militare  di  leva  in  qualita' di ufficiale medico di
complemento per un massimo di 12 mesi:
per ogni mese di attivita':	p.0,05
8.  Per  mese  di  attivita'  si  intende anche ogni frazione di mese
superiore a quindici giorni continuativi.
C  - Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli vari
(punteggio massimo p.5)
6.  Le  pubblicazioni e i titoli non valutabili nei precedenti comma,
nonche'  il  curriculum  formativo  e professionale (partecipazione a
convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio
massimo di 5 punti.
7.  Nel  caso  che  due  medici aspiranti all'incarico raggiungano lo
stesso  punteggio,  l'incarico  sara'  conferito  al medico che abbia
riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
8.  Completata  la  fase  di  cui al precedente comma, l'Ufficio SASN
trasmette,  quindi,  al  competente  Ufficio della Direzione generale
delle   prestazioni  sanitarie  e  medico  legali,  i  verbali  delle
operazioni   compiute   per   le  ulteriori  incombenze  connesse  al
conferimento dell'incarico.
9.  Il  suindicato  Ufficio,  esaminata  la documentazione trasmessa,
procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore
della predetta Direzione generale.
10.   Entro   trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  conferimento
dell'incarico  il  medico,  a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 4
gennaio   1968   n.   15   e   successive  modificazioni,  attestante
l'insussistenza  dei  casi  di  incompatibilita' di cui al successivo
art.  3  ed  il  possesso  dei  requisiti  e  titoli dichiarati nella
domanda.
11.   La   graduatoria   ha  validita'  annuale  dalla  pubblicazione
dell'esito  dell'avviso pubblico che avverra' con le stesse modalita'
previste dal 1 comma del presente articolo.
12.  In  caso  di  urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in
deroga  alle  procedure  di  cui  ai comma precedenti, l'ufficio SASN
competente,  dopo  aver esaminato le domande agli atti, puo' proporre
al  Direttore  della Direzione Generale delle prestazioni sanitarie e
medico   legali  di  conferire  un  incarico  provvisorio  di  medico
fiduciario all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base
dei  criteri  previsti dal comma 2 del presente articolo. Se concorda
con  tale  proposta,  il  Direttore  Generale  conferisce  l'incarico
provvisorio  al  medico indicato, nelle more della pronta attivazione
delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.
13.  In  caso  di  necessita',  nell'ambito  aeroportuale l'attivita'
medico-legale  puo'  essere esercitata dal Centro di pronto soccorso,
previa apposita autorizzazione del Direttore generale della Direzione
delle  prestazioni  sanitarie  e  medico  legali.  Tale  attivita' e'
limitata    esclusivamente    all'emissione    del   primo   giudizio
d'inidoneita'  e/o  del  giudizio  definitivo,  con il rilascio della
relativa certificazione ai fini medico-legali.
14.  Fermo  restando  quanto previsto con decreto del Ministero della
sanita'  del  27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina delle visite
mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile", I' incarico di medico generico fiduciario con
il  compito  esclusivo  di  effettuare  le  visite di controllo viene
conferito,  in  deroga alle procedure di cui al presente articolo, al
medico  ritenuto  piu'  idoneo  tra quelli che sulla base dei criteri
generali  di  cui  al  precedente comma 2, abbiano presentato domanda
agli uffici SASN competenti.
15.  Ai  medici  di cui al presente comma, si applicano, per la parte
compatibile, le norme della presente convenzione.
16.  In  relazione  ad  esigenze  particolari,  l'effettuazione delle
visite  mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta degli
Uffici  SASN  competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste
speciali dell'INPS di cui al decreto del ministero del lavoro e delle
previdenza  sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle
Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
                               Art. 3
                          Incompatibilita'
1.  L'incarico  di  medico  fiduciario  non  puo' essere conferito al
medico che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche
norme di legge;
b)  sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi
ente   pubblico   o   privato   con   divieto   di  libero  esercizio
professionale;
c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che
lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso
dal    proprio   ambulatorio,   che   non   consenta   l'espletamento
dell'incarico di medico fiduciario;
d)  fruisca  del trattamento ordinario o di invalidita' permanente da
parte  del  fondo  di  previdenza competente di cui al decreto del 15
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e)  svolga  attivita'  specialistica  in  regime convenzionale con il
servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute;
f)  sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi
rapporto  di  interesse  con  case  di cura convenzionate o industrie
farmaceutiche;
g)  operi  in  virtu'  di  un rapporto continuativo di collaborazione
professionale  presso  case  di cura private o strutture sanitarie di
cui all'art. 43 della legge n. 833/78;
h)  sia  iscritto  o  frequenti  il  corso  di formazione in medicina
generale,  di  cui  al  decreto  legislativo  n.256/91  e  al decreto
legislativo n.368/99;
i)  sia  iscritto  o  frequenti i corsi di specializzazione di cui ai
decreti legislativi n.257/91 e n.368/99.
2.  L'insorgenza  di  uno  dei  motivi  di incompatibilita' di cui al
presente  articolo  comporta  I'  immediata  decadenza dall' incarico
salvo  espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute sentita
la  commissione  di cui al successivo art. 8 (commissione paritetica)
per particolari situazioni.
                                Art 4
                               Compiti
1.  Il  medico incaricato ai sensi della presente convezione svolge i
seguenti compiti:
A)  PER  IL  PERSONALE  NAVIGANTE  MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE,
LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI E' ASSISTITO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE:
prestazioni  medico  -  chirurgiche  ai  fini  di  diagnosi e cura in
ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada;
richieste  di  visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica
medica e di laboratorio; proposte di ricovero e/o di cure termali;
prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici;
visite  in  aeroporto  o  a  bordo  di  navi  in  porto, in rada o in
navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei
casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
aggiornamento  del  libretto  sanitario e della relativa appendice in
dotazione   all'assistito;   esecuzione  delle  norme  di  profilassi
diretta,  indiretta  e specifica (siero vaccinoprofilassi); attivita'
di   collaborazione   ad   interventi  di  carattere  epidemiologico;
certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti;
trasmissione  entro  i termini prefissati, al competente ufficio SASN
degli   atti  necessari  a  fini  epidemiologici-statistici,  per  la
liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli.
B)  PER  TUTTO  IL  PERSONALE  NAVIGANTE  MARITTIMO  E DELL'AVIAZIONE
CIVILE:
giudizio di idoneita' o inidoneita' al lavoro;
descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta
del SASN competente;
accertamento  dell'idoneita'  psicofisica  alla navigazione, anche in
conseguenza di infortuni;
visite  preventive  di imbarco; tali visite possono essere effettuate
eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione
dell'ufficio SASN competente;
visite  periodiche  di idoneita' del personale previste dalla vigente
normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio
SASN competente ;
redazione  della  certificazione  ai fini medico-legali occorrente in
relazione ai compiti svolti;
trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione
medico - legale;
visite  mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio
1987, n.322.
C)  PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA (A)
CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO:
prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
richieste  di  visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica
medica e di laboratorio;
proposte di ricovero;
prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici;
esecuzione  delle  norme di profilassi diretta, indiretta e specifica
(siero vaccino profilassi);
trasmissione  entro  i termini prefissati all'ufficio SASN competente
degli  atti  necessari a fini epidemiologici, per la liquidazione dei
compensi e per gli eventuali controlli.
2.  Il  medico  svolge  le altre eventuali attivita' che, nell'ambito
della  peculiarita' della funzione e del rapporto fiduciario, vengono
richieste dal ufficio SASN competente.
3.  Il medico assicura, altresi', i compiti previsti dall'accordo per
la  disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 270 del 28/07/2000,
compatibili   con   il   presente  accordo,  nonche'  le  prestazioni
aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo.
                               Art. 5
                         Obblighi del medico
1.  II medico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale
con  le  modalita' previste dagli articoli 31 e 33 del vigente A.C.N.
per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici  di medicina
generale  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, salvo quanto
previsto dalla presente convenzione.
2.   Il  medico,  altresi'  e'  tenuto  a  comunicare  immediatamente
all'ufficio  SASN  competente  ogni variazione attinente alla propria
posizione  lavorativa  o che comunque possa influire sull'incarico di
medico fiduciario.
3.  Le  visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attivita'
medico-legale,  sono  considerate  in ogni caso urgenti; pertanto, le
stesse,  di  norma,  devono essere soddisfatte nel corso della stessa
giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta,
invece,  viene  recepita  dopo  le  ore  10,  la visita dovra' essere
effettuata  entro  le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori
dell'orario  di  apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui
non  si  svolge attivita' ambulatoriale. Nel caso che la richiesta di
visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario,
l'assistenza  medico  generica  assicurata dai servizi di continuita'
assistenziale   e  di  assistenza  primaria  del  Servizio  sanitario
nazionale  e'  sostitutiva,  eccezionalmente,  dell'attivita'  medico
legale   di   competenza   del  medico  fiduciario,  salvo  convalida
successiva.
4. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono
essere comunicati all'ufficio SASN competente.
5.  Il  medico  deve  utilizzare  il  previsto modulario per tutte le
certificazioni, proposte e prescrizioni.
6.   Alla   cessazione   dell'incarico   il  medico  deve  restituire
all'ufficio  SASN  competente  i  modulari,  i  timbri  e quant'altro
ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.
7.  L'inosservanza  degli  obblighi  e  dei  compiti  puo' comportare
l'applicazione  di  sanzioni  disciplinari,  oltre  al recupero delle
eventuali  somme  erogate  dal Ministero della Salute per prestazioni
non spettanti.
                               Art. 6
                            Sostituzioni
1.  Il  medico  che  si  trovi  nella  temporanea  impossibilita'  di
espletare  i  compiti  connessi  al suo incarico e' obbligato a darne
tempestiva  comunicazione all'ufficio Sasn competente, direttamente o
tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone
i  motivi  e  la  prevedibile  durata  e segnalando il nominativo del
collega di sua fiducia che lo sostituisce.
2.  Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non
puo'  farsi  sostituire  per  piu'  di sei mesi nell'arco di un anno,
salvo   autorizzazione   del   Ministero  della  Salute,  sentita  la
commissione di cui al successivo art. 8.
3.  Nei  casi di sospensione di cui al successivo art. 7, alla nomina
del sostituto provvede il competente ufficio Sasn del Ministero della
salute.
4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al
medico  titolare,  mentre  per quelle di durata superiore a 60 giorni
continuativi,  i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso
il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.
5.  Nei  confronti  del  medico  sostituto  non  operano  i motivi di
incompatibilita' di cui all'art.3 del presente regolamento.
                               Art. 7
               Cessazione e sospensione dall'incarico
1. L'incarico regolato dalla presente convezione cessa:
a)  per  compimento del 65 anno di eta', fermo restando, ai sensi del
combinato  disposto  dei  commi 1 e 3 dell'art. 15-nonies del decreto
legislativo  n.229/99,  che  e'  facolta'  del  medico  fiduciario di
mantenere  l'incarico  per  il periodo massimo di un biennio oltre il
65°anno  di eta', in applicazione dell'art.16 del decreto legislativo
503/92;
b)  per insorgenza di un motivo di incompatibilita', di cui all'art.3
del presente accordo; c) per decadenza ai sensi del successivo art. 9
comma 6;
d)  per  condanna  passata  in  giudicato  per  reato  punito  con la
reclusione;
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
f)   per  incapacita'  fisica  sopravvenuta,  accertata  da  apposita
commissione  costituita da un medico designato dal competente ufficio
SASN,  che  la presiede, da un medico designato dall'interessato e da
un  medico  designato  dal  presidente  dell'ordine  dei medici o suo
delegato, della provincia di residenza del medico.
g)  per  recesso del medico, da comunicare al competente ufficio Sasn
con preavviso di almeno trenta giorni.
2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della Salute, sentita
la  Commissione  paritetica di cui al successivo articolo 8, puo' dar
luogo  a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato,
mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso
di almeno un mese.
3.  Il  medico  e'  sospeso  dall'incarico  nel  caso  di sospensione
dall'albo  professionale  o emissione di mandato o ordine di custodia
cautelare.
4.  Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere autorizzata
dal Ministero della salute, entro trenta giorni, dalla cessazione del
provvedimento,  di  cui  al  precedente  comma 3, previo parere della
commissione di cui all'art.8 della presente convenzione.
5.  In  caso  di  grave inosservanza degli obblighi convenzionali che
comporti  disfunzioni  del  servizio, il rapporto puo' essere sospeso
con  provvedimento  del  Direttore  Generale delle Direzione generale
delle  prestazioni sanitarie e medico legali. Contro il provvedimento
e'  ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale medesimo che
decide,  con  il parere della commissione di cui all'art. 8, entro 60
giorni dalla richiesta di riammissione.
6.  Nel  caso  di  recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla
sospensione   del  rapporto,  l'incarico  puo'  essere  revocato  con
provvedimento  del  Direttore Generale della Direzione generale delle
prestazioni   sanitarie  e  medico  legali,  sentita  la  commissione
paritetica.
                               Art. 8
                       Commissione paritetica
1.  Presso  il  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  delle
prestazioni   sanitarie   e   medico   legali,   e'   istituita,  con
provvedimento  del  Direttore  generale,  una  commissione paritetica
composta da:
a) quattro funzionari del Ministero della salute;
b)  cinque  medici  fiduciari  indicati dai sindacati firmatari della
presente intesa.
Ciascun sindacato e' rappresentato in seno alla commissione da almeno
un  componente, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita'
in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.
2.  Per  ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in
caso di decadenza.
3.  Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle
cause  previste  dal  presente  articolo  subentra  un  nuovo  membro
supplente,  indicato  dalla sigla sindacale competente, con le stesse
modalita' previste dal presente articolo.
4.   La  commissione  e'  presieduta  dal  Direttore  generale  della
Direzione  generale  delle prestazioni sanitarie e medico legali o da
un  suo  delegato.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un
funzionario del Ministero della salute.
5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la
decadenza da componente della commissione.
6. II membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario e' sostituito
dal supplente.
7.  La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti e'
effettuata  dalla  Federazione  Nazionale  degli  Ordini dei Medici e
degli  Odontoiatri  entro  30  giorni  dalla indicazione da parte dei
sindacati  firmatari  del  presente  accordo,  che  provvedono  a far
pervenire  i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni dalla
pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.
8.  La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della commissione
paritetica ha luogo entro i tempi di cui al precedente comma anche in
assenza della indicazione di uno o piu' sindacati. Le indicazioni non
effettuate da parte dei sindacati sono integrate dalla stessa FNOMCeO
con  propri  rappresentanti,  fino  alla  indicazione  da  parte  dei
sindacati aventi diritto.
9.  La  commissione  delibera  a  maggioranza. Per la validita' delle
deliberazioni  e'  necessaria  la presenza della meta' dei componenti
piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
10.  La  commissione  svolge i compiti ad essa demandati dal presente
accordo  e  puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio
anche ai fini organizzativi.
11.  La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno due sindacati firmatari.
12.   Indipendentemente   dalle   sanzioni  applicabili  a  norma  di
convenzione,  resta  ferma  la  competenza degli ordini dei medici di
sanzionare  sotto  il profilo deontologico i comportamenti dei medici
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.
                               Art. 9
                               Onorari
1.  Gli  onorari  previsti  dall'art.5 della disciplina approvata con
decreto ministeriale del 29 maggio 1998 n.226 sono rideterminati come
segue:
a) Visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1 gennaio 1999 L.
20.800,  pari  ad  €  10.74;  dal 1 gennaio 2000 L. 21.100, pari ad €
10,90.
b) Visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1
gennaio  1999  L.  31.750,  pari  ad  €  16,40; dal 1 gennaio 2000 L.
32.200,  pari  ad € 16,63. Per le visite domiciliari effettuate al di
fuori   della  cinta  urbana  e'  corrisposto  ,  per  l'utilizzo  di
autovettura  da  parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo
suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro
percorso.
a)  Visita a bordo di nave in rada dal 1 gennaio 1999 L. 82.250, pari
ad € 42,48; dal 1 gennaio 2000 L. 83.400, pari ad € 43,07.
b)   Visita   a   bordo   di   nave   in  navigazione  con  eventuale
accompagnamento  di  marittimo  all'ospedale  dal  1  gennaio 1999 L.
176.300,  pari  ad  € 91,05; dal 1 gennaio 2000 L. 178.800, pari ad €
92,34.
c) Visita biennale dal 1 gennaio 1999 L. 41.100, pari ad € 21,23; dal
1 gennaio 2000 L. 41.700, pari ad € 21,54.
f)  Visita  preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi L.32.200,
pari  ad  €  16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima
L.21.100, pari ad € 10,90.
2.  I  compensi  previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la
prestazione  e'  richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00
di  tutti i giorni e tra le 08,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e
del  30%  per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e
le ore 20,00 dei giorni prefestivi.
3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999  ai medici generici fiduciari
incaricati  dell'assistenza  sanitaria  e  medico-legale al personale
navigante  marittimo  ed aereo, a titolo di concorso forfetario nelle
spese sostenute per la disponibilita' di un idoneo studio medico, per
la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico,
per  il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere
amministrativo     sostenuta     in     relazione    all'espletamento
dell'attivita', e' corrisposta una maggiorazione di £. 1.200, pari ad
€.  0,62  per  ogni  prestazione effettuata, tenuto anche conto degli
ulteriori  compiti  previsti  dal  comma  3  dell'art. 31 del vigente
A.C.N.  per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale e successive modificazioni ed integrazioni.
4.  Ai  fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun
mese   i  medici  devono,  di  norma,  inviare  all'ufficio  SASN  di
competenza,  direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove
esistono,  la  distinta  mensile  delle  prestazioni erogate nel mese
precedente,  redatta  secondo  le  istruzioni  impartite dall'ufficio
SASN.
5.  I  compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il
terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta.
6.  A  decorrere  dal 1 ° gennaio 1999 gli onorari per le prestazioni
aggiuntive  di  cui  all'art. 4 lettera "C" ultimo comma, sono quelli
previsti  dall'allegato  "D"  all'accordo per la regolamentazione dei
rapporti  con  i  medici di medicina generale emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
7.  Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di
attivita'  medico  legali in favore del personale navigante la misura
del  compenso  e'  pari  a L. 135.000, pari ad € 69,72, dal 1 gennaio
1999 e a L. 136.900, pari ad € 70,70, dal 1 gennaio 2000.
8.  Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate
nell'espletamento  dell'incarico  di  cui  e'  titolare, al medico e'
fatto  divieto  di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo
dagli  assistiti.  L'accertata infrazione di tale divieto comporta la
decadenza  dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle leggi
vigenti.
                               Art. 10
               Visite mediche domiciliari di controllo
1.  Le  visite  mediche  domiciliari di controllo sono effettuate dai
medici  fiduciari  del  Ministero  della  Salute  o,  in  relazione a
particolari  esigenze  locali,  dai  medici  fiduciari con il compito
esclusivo  di  effettuare  le visite mediche di controllo, secondo le
modalita'  e  le  procedure stabilite dal decreto del Ministero della
salute 27 maggio 1987 n. 322.
2.  I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito
a  titolo  di  spese  di  amministrazione  sono  quelli stabiliti con
decreto  ministeriale  12  ottobre  2000  adottato  dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della
Salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite
di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.
3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti:
a)  L.50.000,  pari  ad  € 25,82, per visita di controllo domiciliare
eseguita in giorno feriale;
b)  L.70.000,  pari  ad  € 36,15, per visita di controllo domiciliare
eseguita in giorno festivo;
c)  L.37.500,  pari  ad  € 19,37, per visita di controllo domiciliare
feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore;
d)  L.  52.500,  pari ad € 27,11, per visita di controllo domiciliare
festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore.
4.  L'importo  fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione,
dall'art.  10  del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 3 agosto 1987, n. 179, e'
rideterminato  nella  misura  di  L.  8000, per i rimborsi dovuti dai
richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.
5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto,
per  ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana,
un  compenso  pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro
di benzina verde.
6.  Qualora  la visita medica di controllo sia da effettuare in isole
nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non
sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste
speciali  dell'INPS  o  delle  Aziende sanitarie locali e sempre che'
l'orario  dei  mezzi  pubblici  di  collegamento consenta il rispetto
delle  fasce  orarie  e il rientro in giornata, il compenso di cui al
comma  1, lettere a) b) c) d), e' maggiorato del 50% e il compenso di
cui  al  comma 2 e' sostituito dal rimborso delle spese di traversata
effettivamente   sostenute   e  documentate,  secondo  la  tariffa  "
passeggero"  dei  mezzi  navali di linea, nonche' di eventuale uso di
servizio pubblico di taxi nell'isola.
7.  Per  l'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  e'  riconosciuto,
altresi',  qualora  il  rientro  sulla  terraferma non possa avvenire
secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate per un pasto,
entro  il  limite  massimo  di  L.45.000,  rivalutate  annualmente in
relazione  agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli
indici ISTAT.
8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si applicano a
decorrere dal 1 dicembre 2000.
9. L'impresa di navigazione e l'istituto di previdenza per il settore
marittimo  (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero
della  Salute  il  compenso  e  l'importo fisso, a titolo di spese di
amministrazione, di cui ai commi precedenti.
                               Art 11
                    Assicurazione contro i rischi
                     derivanti dagli incarichi.
1.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
accordo  a  cura  del  Ministero della salute i medici fiduciari sono
assicurati  contro  i  danni  da  responsabilita' professionale verso
terzi   e  contro  gli  infortuni  subiti  a  causa  e  in  occasione
dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi: L. 2.000.000.000 per sinistro,
pari ad Euro 1.03.913,80;
L. 1.000.000.000 per persona, pari ad Euro 516.456,90;
L.  5.000.000.000  per  danni  a  cose  o  ad  animali,  pari ad Euro
258.228,45;
b) per gli infortuni:
L.  1.500.000.000  per  morte  o invalidita' permanente, pari ad Euro
774.685,35;
L.  150.000  giornaliere,  pari  ad  Euro 77,47 per un massimo di 300
giorni all'anno per invalidita' temporanea assoluta.
3.  Le  relative  polizze  sono portate a conoscenza dei Sindacati di
categoria firmatari del presente accordo.
                               Art. 12
                   Contributo Previdenziale e per
                     l'assicurazione di malattia
1.  Dal  1 gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente art. 9, il
Ministero   della   salute   versa   trimestralmente   un  contributo
previdenziale  a  favore del competente fondo di previdenza di cui al
2°  comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
pari  al  13%  (tredici  per  cento) di tutti i compensi previsti dal
presente  accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per
cento)a  carico  del  Ministero  della  salute  e  il 4,875% (quattro
virgola ottocentosettantacinque per cento) a carico del medico.
2.  I contributi devono essere versati ali' ente gestore del fondo di
previdenza  trimestralmente,  con  l'indicazione  dei medici a cui si
riferiscono  e  della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30
giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3.  Per  fare  fronte  al  pregiudizio economico derivante dall'onere
della  sostituzione  per eventi di malattia e di infortunio, anche in
relazione  allo  stato  di gravidanza e secondo quanto disposto dalla
legge n.379 del 1990, e' posto a carico del Ministero della Salute un
onere pari allo 0,36% dei compensi lordi da utilizzare per la stipula
di apposite assicurazioni.
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma
1  il  ministero  della  Salute  versa  all'ENPAM  il  contributo per
l'assicurazione  di  malattia  affinche'  provveda  a riversarlo alla
compagnia  assicuratrice  con  la  quale  i  sindacati  firmatari del
presente   accordo   avranno   provveduto,   entro  90  giorni  dalla
pubblicazione,   a  stipulare  apposito  contratto  di  assicurazione
mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.
                               Art. 13
                         Medici domiciliari
1.  Il  presente accordo, per la parte compatibile , si applica anche
ai   medici   fiduciari   con  incarico  limitato  alle  sole  visite
domiciliari,  nelle localita' sedi di ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute.
2.  I  medici  di  cui  al  comma  precedente effettuano anche visite
preventive   di   imbarco,  urgenti,  nelle  ore  di  chiusura  degli
ambulatori degli uffici SASN., con le modalita' previste dall'art. 5,
commi 3 e 5 del presente accordo.
                               Art 14
                           Quote sindacali
1.  Il  Ministero della salute si impegna a riscuotere, sulla base di
apposita   delega,  le  quote  associative  dovute  ai  sindacati  di
categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.
2.  Le  quote  riscosse  sono  versate  ai sindacati interessati, con
l'elenco  dei  medici  ai  quali  sia  stata  effettuata  la ritenuta
sindacale e con l'indicazione delle relative quote.
3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.
                               Art. 15
                  Esercizio del diritto di sciopero
                  Prestazioni indispensabili e loro
                       modalita' di erogazione
1.  In  occasione  di scioperi della categoria, deve essere garantita
l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b)  visite  periodiche  di  idoneita'  alla  navigazione  a marittimi
forniti di pronto imbarco;
c)  visite  preventive  ai  marittimi  forniti di richiesta di pronto
imbarco.
2.  II  diritto di sciopero dei medici fiduciari e' esercitato con un
preavviso  di  15  giorni.  I  soggetti  che  promuovono  lo sciopero
contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione
dal lavoro.
3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle
norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione
delle sanzioni, previste dall'art.7 comma 7 del presente accordo.
4.  Le  organizzazioni  sindacali  si  impegnano  a non effettuare le
azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni  elettorali  regionali,  provinciali, e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo;
5.  In  casi  di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita'    naturale,   gli   scioperi   dichiarati   si   intendono
immediatamente sospesi.
                               Art. 16
              Aggiornamento professionale obbligatorio
1.  I  medici  fiduciari  che operano esclusivamente per il Ministero
della  salute,  e  i  medici  che operano anche per le aziende USL in
qualita'  di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare
ai  corsi  di  aggiornamento  generali  e  speciali  organizzati  dal
Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.
2.  Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto
pubblico.
3.  L'Ufficio  SASN  competente  puo'  riconoscere come utili ai fini
dell'aggiornamento  obbligatorio-formazione permanente, nei limiti di
32  ore  annue,  la  partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini
professionali  e  dalle  Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai
convegni   ed   alle  altre  manifestazioni  consimili  comprese  nei
programmi  delle  suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da
Universita',  ospedali,  Istituti di ricerca, societa' scientifiche o
organismi  similari,  autorizzandone  la partecipazione senza oneri a
carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per
i   medici  di  medicina  generale  titolari  anche  di  incarico  di
assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale.
                               Art. 17
                                Oneri
1.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente accordo,
valutati  per gli anni 1999 e 2000 in complessive Euro 358.000,00, si
fara'  fronte  con  gli stanziamenti del capitolo 3321 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Salute.
                        Norma transitoria n.1
I  medici  fiduciari cui sia stato conferito un incarico provvisorio,
in  attivita'  alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono
confermati  nell'incarico  a  tempo  indeterminato,  a condizione che
siano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  il  conferimento
dell'incarico dalla presente convenzione.
                       Norma transitoria n. 2
Fino  all'insediamento  della  commissione  di cui all'articolo 8 del
presente accordo, e' confermata la commissione attualmente in carica.
                     Dichiarazione a verbale n.1
Le   parti   si  impegnano  a  rivedersi  per  l'aggiornamento  della
modulistica   in   uso,   al   fine   di   adeguarla   alle  esigenze
dell'assistenza sanitaria e medico legale.
                     Dichiarazione a verbale n.2
Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per la
formazione  continua  dei  medici  fiduciari,  in  analogia  a quanto
previsto  dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 2000, n. 271 per i medici ambulatoriali del Servizio Sanitario
Nazionale.
                     Dichiarazione a verbale n.3
Il  Ministero della salute si impegna a verificare la possibilita' di
estendere  la copertura assicurativa, di cui all'art. 11 del presente
accordo,  anche  alle  spese  legali  sostenute  dal medico per fatti
inerenti l'attivita' svolta per conto del Ministero, nei procedimenti
giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.
                     Dichiarazione a verbale n.4
Le  eventuali altre attivita' richieste al medico fiduciario ai sensi
del  comma  2 dell'articolo 4 del presente accordo, che comportino un
maggiore  onere,  saranno  tenute  in considerazione in occasione del
successivo rinnovo contrattuale.

ELENCO  DELLE  PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER
LA  DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI
FIDUCIARI  INCARICATI  DELL'ASSISTENZA  SANITARIA  E MEDICO-LEGALE AL
PERSONALE  NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, SOTTOSCRITTO
IL 18 FEBBRAIO 2003.


MINISTERO DELLA SALUTE       F.to Dr.ssa Magda FOSSATI


S.NA.ME.SASN                 F.to Dr. Stefano ALIOTTTO
(Sindacato nazionale medici  F.to Dr.ssa Graziella GIGLIO
servizio assistenza sani-    F.to Dr. Salvatore MASSA
taria naviganti)             F.to Dr. Giovanni ILARI


SNAMI                        F.to Dr. Gennaro CAIFFA
(Sindacato nazionale au-
tonomo medici italiani)


FIMMG                        F.to Dr. Bruno PALMAS
(Federazione italiana
medici medicina generale)


S.M.G. SASN                  F.to Dr. Tarcisio MELANDRI
(Sindacato medici generici
fiduciari Servizio assisten-
za sanitaria ai naviganti)

Visto si approva il Ministro: Prof. Girolamo SIRCHIA


fp04 - gr04