GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 74 DEL 29/3/2004


LEGGE 27 marzo 2004, n. 78 
Disposizioni  concernenti  i  membri del Parlamento europeo eletti in
Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
                             (Oggetto).
1.  La  presente  legge  da'  attuazione  alla decisione 2002/772/CE,
Euratom  del  Consiglio,  del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002,
che  modifica  l'atto  relativo  all'elezione  dei  rappresentanti al
Parlamento  europeo  a  suffragio  universale  diretto, allegato alla
decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.
                               ART. 2.
                  (Membro del Parlamento europeo).
1.  Alla  legge  24  gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  titolo,  le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "membri  del Parlamento
europeo spettanti all'Italia";
b)   all'articolo  1,  primo  comma,  le  parole:  "I  rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
c)  all'articolo  2,  quarto  comma,  la  parola: "rappresentanti" e'
sostituita dalla seguente: "membri";
d)   all'articolo   4,   primo   comma,  le  parole:  "rappresentante
dell'Italia  al  Parlamento  europeo" sono sostituite dalle seguenti:
"membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";
e) all'articolo 6:
1)  al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al
Parlamento  europeo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia";
2)  al  secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite
dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
3)  al  terzo  comma,  le parole: "il rappresentante" sono sostituite
dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
4)  al  quarto  comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite
dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo";
5)  al  sesto  comma,  le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite
dalle seguenti: "ai membri";
f)  all'articolo  7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani
al  Parlamento  europeo"  sono sostituite dalle seguenti: "membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia";
g)  all'articolo  12,  ottavo  comma, le parole: "dei rappresentanti"
sono sostituite dalle seguenti: "dei membri";
h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "ai candidati";
i)  all'articolo  40,  primo comma, le parole: "dei rappresentanti al
Parlamento  europeo"  sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia";
l)  all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono
sostituite dalle seguenti: "Il candidato";
m)  all'articolo  44,  primo  comma,  le  parole:  "di rappresentante
dell'Italia  al  Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti:
"di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,";
n)  all'articolo  49,  primo comma, le parole: "dei rappresentanti al
Parlamento   europeo,   partecipa   al   voto   per   l'elezione  dei
rappresentanti  italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dei  membri  del  Parlamento  europeo,
partecipa  al  voto  per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e
per l'elezione dei membri spettanti ad";
o)  all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani
al  Parlamento  europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,";
p) all'articolo 52:
1)  al  primo  comma,  le parole: "rappresentanti al" sono sostituite
dalle seguenti: "membri del";
2)  al secondo comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla
seguente: "membri";
q)   all'articolo   55,   primo  comma,  le  parole:  "rappresentanti
dell'Italia  al  Parlamento  europeo" sono sostituite dalle seguenti:
"membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
2.  Alla  legge  13  agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il titolo e' sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia";
b)  all'articolo  1,  primo  comma,  le  parole:  "Ai  rappresentanti
italiani  in  seno  al  Parlamento  europeo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
c)  all'articolo  2,  primo  comma,  le  parole:  "Ai  rappresentanti
italiani  in  seno  al  Parlamento  europeo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo";
d) all'articolo 3, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al
Parlamento  europeo"  sono  sostituite  dalle seguenti: "I membri del
Parlamento europeo";
2)  al  secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri";
e)  all'articolo  4,  primo  comma,  le parole: "Per i rappresentanti
italiani  in  seno  al  Parlamento  europeo,"  sono  sostituite dalle
seguenti:   "Per   i   membri   del   Parlamento   europeo  spettanti
all'Italia,";
f)  all'articolo  5,  primo  comma,  le  parole:  "Ai  rappresentanti
italiani  in  seno  al  Parlamento  europeo,"  sono  sostituite dalle
seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,".
3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo",
contenuto  in  disposizioni  legislative vigenti diverse da quelle di
cui  ai  commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.
                               ART. 3.
                         (Incompatibilita).
1.  L'articolo  5  della  legge  24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART.  5.  -  1.  La  carica  di  membro  del  Parlamento  europeo e'
incompatibile con quella di:
a) membro della Commissione delle Comunita' europee;
b)  giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia
delle  Comunita'  europee  o  del  Tribunale  di  primo  grado  delle
Comunita' europee;
c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
d) membro della Corte dei conti delle Comunita' europee;
e) mediatore delle Comunita' europee;
f)  membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica
europea e della Comunita' europea dell'energia atomica;
g) membro del Comitato delle Regioni;
h)  membro  dei  comitati  od  organismi  istituiti  in  virtu'  o in
applicazione  dei  trattati  che  istituiscono la Comunita' economica
europea  e  la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere
all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un
compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
i)  membro  del  consiglio  d'amministrazione, del comitato direttivo
ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
l)  funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni
delle  Comunita'  europee  o  degli organismi specializzati che vi si
ricollegano o della Banca centrale europea".
2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"ART.  5-bis.  -  1.  La  carica  di membro del Parlamento europeo e'
incompatibile:
a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro".
3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma
sono  premesse  le  seguenti  parole: "Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66 della Costituzione,".
                               ART. 4.
                            (Efficacia).
1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a),
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma
2,  della  presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del
Parlamento europeo del 2004.
                               ART. 5.
                        (Entrata in vigore).
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2791):
              Presentato   dal  Ministro  senza  portafoglio  per  le
          riforme  istituzionali  e devoluzione (Bossi), dal Ministro
          dell'interno  (Pisanu) e dal Ministro senza portafoglio per
          le politiche comunitarie (Buttiglione) il 26 febbraio 2004.
              Assegnato  alla  1ª commissione (Affari costituzionali)
          in  sede  referente,  il  2  marzo  2004  con  pareri delle
          commissioni  2ª,  5ª, 14ª e commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla  commissione il 3, 4, 9, 10 e 16 marzo
          2004.
              Esaminato  in  aula  il 16 marzo 2004 e approvato il 17
          marzo  2004  previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e
          10 che formano l'atto n. 2791-bis.
          Camera dei deputati (atto n. 4828):
              Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in
          sede   referente   il   18  marzo  2004  con  parere  della
          commissione XIV.
              Esaminato dalla commissione il 18 e 23 marzo 2004.
              Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 2004.
                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE):
          Nota all'art. 1:
              - La  decisione  del Consiglio del 25 giugno 2002 e del
          23   settembre   2002,   che   modifica   l'atto   relativo
          all'elezione  dei  rappresentanti  al  Parlamento europeo a
          suffragio   universale  diretto,  allegato  alla  decisione
          76/787/CECA,   CEE,   Euratom  (2002/772/CE,  Euratom),  e'
          pubblicata su G.U.C.E. L 283/1 del 21 ottobre 2002.


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