LEGGE 27 marzo 2004, n. 78
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in
Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge da' attuazione alla decisione 2002/772/CE,
Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002,
che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla
decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.
ART. 2.
(Membro del Parlamento europeo).
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia";
b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" e'
sostituita dalla seguente: "membri";
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante
dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti:
"membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";
e) all'articolo 6:
1) al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al
Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia";
2) al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite
dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
3) al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite
dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
4) al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite
dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo";
5) al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite
dalle seguenti: "ai membri";
f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani
al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia";
g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti"
sono sostituite dalle seguenti: "dei membri";
h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "ai candidati";
i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al
Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia";
l) all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono
sostituite dalle seguenti: "Il candidato";
m) all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante
dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti:
"di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,";
n) all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al
Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei
rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono
sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo,
partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e
per l'elezione dei membri spettanti ad";
o) all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani
al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,";
p) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "rappresentanti al" sono sostituite
dalle seguenti: "membri del";
2) al secondo comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla
seguente: "membri";
q) all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti:
"membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia";
b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti
italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle
seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
c) all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti
italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle
seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo";
d) all'articolo 3, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al
Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del
Parlamento europeo";
2) al secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri";
e) all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti
italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle
seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia,";
f) all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti
italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle
seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,".
3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo",
contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di
cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.
ART. 3.
(Incompatibilita).
1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e'
incompatibile con quella di:
a) membro della Commissione delle Comunita' europee;
b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia
delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado delle
Comunita' europee;
c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
d) membro della Corte dei conti delle Comunita' europee;
e) mediatore delle Comunita' europee;
f) membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica
europea e della Comunita' europea dell'energia atomica;
g) membro del Comitato delle Regioni;
h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtu' o in
applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica
europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere
all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un
compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo
ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
l) funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni
delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si
ricollegano o della Banca centrale europea".
2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e'
incompatibile:
a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro".
3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma
sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66 della Costituzione,".
ART. 4.
(Efficacia).
1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a),
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma
2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del
Parlamento europeo del 2004.
ART. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2791):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le
riforme istituzionali e devoluzione (Bossi), dal Ministro
dell'interno (Pisanu) e dal Ministro senza portafoglio per
le politiche comunitarie (Buttiglione) il 26 febbraio 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali)
in sede referente, il 2 marzo 2004 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 14ª e commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 3, 4, 9, 10 e 16 marzo
2004.
Esaminato in aula il 16 marzo 2004 e approvato il 17
marzo 2004 previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e
10 che formano l'atto n. 2791-bis.
Camera dei deputati (atto n. 4828):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in
sede referente il 18 marzo 2004 con parere della
commissione XIV.
Esaminato dalla commissione il 18 e 23 marzo 2004.
Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 2004.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE):
Nota all'art. 1:
- La decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del
23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo
all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, allegato alla decisione
76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom), e'
pubblicata su G.U.C.E. L 283/1 del 21 ottobre 2002.