MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2004, n. 75
Regolamento recante determinazione di modalita' applicative
dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle
banche.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che
attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di determinare con
propri decreti modalita' e termini in materia di imposta sul valore
aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione,
registrazione, conservazione delle fatture nonche' le annotazioni, da
parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 18 aprile 1979, con il
quale sono state determinate modalita' applicative dell'imposta sul
valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle
aziende di credito;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni
tecnologiche intervenute nella disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
Ritenuta, quindi, la necessita' di perseguire, nell'ottica delle
semplificazioni fiscali, l'obiettivo di snellire gli obblighi di
tenuta delle scritture contabili delle banche, apportando opportune
modifiche alla disciplina di cui al citato decreto 12 aprile 1979, in
materia di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri
contabili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 3-1793 del 6 febbraio 2004, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Emissione delle fatture
1. Le fatture relative alle prestazioni di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui
all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le
operazioni di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che
le banche sono tenute a rilasciare a richiesta della controparte,
possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro
elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono
comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in
periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano
consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui
le suddette operazioni si considerano effettuate ai sensi
dell'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito
nell'articolo 3, comma 2.
Art. 2.
Caratteristiche delle fatture
1. Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non
continuo, mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di
operazioni effettuate, sempreche' contengano gli elementi, anche se
in codice, indispensabili, per individuare la sede centrale, il
centro elettrocontabile, la dipendenza, il servizio o l'ufficio che
ha emesso il documento.
Art. 3.
Registrazione dei corrispettivi
1. Per le operazioni effettuate dalle banche anche a mezzo di
filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate
con emissione di fattura, gli obblighi di annotazione nel registro
dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguiti
entro il termine previsto dall'articolo 1, per la consegna o la
spedizione delle fatture, raggruppando l'ammontare globale dei
corrispettivi di ciascun periodo, distintamente per le operazioni
imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette
a registrazione.
2. Resta fermo l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione
periodica, di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta
esigibile nel periodo di riferimento.
3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi e' effettuata
sulla base delle risultanze delle scritture di contabilita' generale,
tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi
o da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire,
su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi utili
all'individuazione delle rettifiche stesse.
Art. 4.
Registrazione degli acquisti
1. Ai fini delle registrazioni previste dall'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da
annotare non oltre il termine entro il quale e' esercitabile il
diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture relative
agli acquisti di energia elettrica, acqua, gas, oli da gas e di
servizi resi tramite reti telefoniche, nonche' agli acquisti di
titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo
10, primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo
stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono indicati la ditta, la
denominazione o la ragione sociale e il numero di partita IVA del
cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della
relativa imposta, distinti per aliquota, nonche' quello delle
operazioni non imponibili ed esenti.
3. Le banche che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le
operazioni esenti, possono eseguire le annotazioni delle fatture di
acquisto senza annotare distintamente le operazioni con IVA
indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso decreto.
Art. 5.
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione
di sistemi meccanografici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' consentito
alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24
e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a
condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai
fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a
seconda delle modalita' adottate, sul libro giornale o sul registro
unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si
applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intende
abrogato il decreto ministeriale 12 aprile 1979.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 febbraio 2004
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296