GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 70 DEL 24/3/2004


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 12 febbraio 2004, n. 75 
Regolamento   recante   determinazione   di   modalita'   applicative
dell'imposta  sul  valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle
banche.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, che
attribuisce  al Ministro delle finanze la facolta' di determinare con
propri  decreti  modalita' e termini in materia di imposta sul valore
aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione,
registrazione, conservazione delle fatture nonche' le annotazioni, da
parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  12 aprile  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 18 aprile 1979, con il
quale  sono  state determinate modalita' applicative dell'imposta sul
valore  aggiunto  per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle
aziende di credito;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che   ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
  Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni
tecnologiche  intervenute  nella  disciplina  dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Ritenuta,  quindi,  la  necessita' di perseguire, nell'ottica delle
semplificazioni  fiscali,  l'obiettivo  di  snellire  gli obblighi di
tenuta  delle  scritture contabili delle banche, apportando opportune
modifiche alla disciplina di cui al citato decreto 12 aprile 1979, in
materia   di   fatturazione,  registrazione  e  tenuta  dei  registri
contabili;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'
sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  n.  3-1793  del  6 febbraio 2004, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Emissione delle fatture

  1.   Le  fatture  relative  alle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui
all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le
operazioni  di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che
le  banche  sono  tenute  a rilasciare a richiesta della controparte,
possono    essere    emesse   dalla   sede   centrale,   dal   centro
elettrocontabile,  dalle  dipendenze, dai servizi ed uffici e possono
comprendere  tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in
periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano
consegnate  o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui
le   suddette   operazioni   si   considerano   effettuate  ai  sensi
dell'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito
nell'articolo 3, comma 2.
                               Art. 2.
                    Caratteristiche delle fatture

  1. Le  fatture  possono  essere  numerate in ordine progressivo non
continuo,  mediante  l'adozione  di  un  codice  riferito  al tipo di
operazioni  effettuate,  sempreche' contengano gli elementi, anche se
in  codice,  indispensabili,  per  individuare  la  sede centrale, il
centro  elettrocontabile,  la dipendenza, il servizio o l'ufficio che
ha emesso il documento.
                               Art. 3.
                   Registrazione dei corrispettivi

  1.   Per  le  operazioni  effettuate  dalle banche anche a mezzo di
filiali,  succursali  ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate
con  emissione  di  fattura, gli obblighi di annotazione nel registro
dei  corrispettivi  di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, possono essere eseguiti
entro  il  termine  previsto  dall'articolo  1,  per la consegna o la
spedizione   delle  fatture,  raggruppando  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi  di  ciascun  periodo,  distintamente per le operazioni
imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette
a registrazione.
  2.  Resta  fermo  l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione
periodica,  di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta
esigibile nel periodo di riferimento.
  3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi e' effettuata
sulla base delle risultanze delle scritture di contabilita' generale,
tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi
o  da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire,
su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,  gli elementi utili
all'individuazione delle rettifiche stesse.
                               Art. 4.
                    Registrazione degli acquisti

  1.  Ai  fini  delle  registrazioni  previste  dall'articolo  25 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da
annotare  non  oltre  il  termine  entro  il quale e' esercitabile il
diritto  alla  detrazione della relativa imposta, le fatture relative
agli  acquisti  di  energia  elettrica,  acqua,  gas, oli da gas e di
servizi  resi  tramite  reti  telefoniche,  nonche'  agli acquisti di
titoli,  valori  mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo
10,  primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo
stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.
  2.  Nel  documento  di  cui  al  comma 1 sono indicati la ditta, la
denominazione  o  la  ragione  sociale e il numero di partita IVA del
cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della
relativa   imposta,  distinti  per  aliquota,  nonche'  quello  delle
operazioni non imponibili ed esenti.
  3.   Le   banche   che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le
operazioni  esenti,  possono eseguire le annotazioni delle fatture di
acquisto   senza   annotare   distintamente  le  operazioni  con  IVA
indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso decreto.
                               Art. 5.
Tenuta  e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione
                      di sistemi meccanografici

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' consentito
alle  banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24
e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a
condizione  che  le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai
fini  delle  liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a
seconda  delle  modalita' adottate, sul libro giornale o sul registro
unico  o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si
applica  quanto  previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
                               Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intende
abrogato il decreto ministeriale 12 aprile 1979.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004

  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296


fp04 - gr04