GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 52 DEL 3/3/2004


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

DECRETO 6 febbraio 2004 
Verifica  dell'interesse  culturale  dei beni immobiliari di utilita'
pubblica.
                       IL MINISTERO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
                           di concerto con
                        L'AGENZIA DEL DEMANIO

  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali";
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490, recante
"testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni
culturali e ambientali", ed in particolare gli articoli 6 e 7;
  Visto   il   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici", convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 274
del  25 novembre  2003  e  in  particolare  l'art.  27  del  medesimo
decreto-legge;
  Vista l'indifferibilita' ed urgenza di procedere a termini di legge
all'emanazione  del decreto di cui al comma 9 dell'art. 27 del citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per la
predisposizione  e  la  trasmissione  degli  elenchi  e  delle schede
descrittive  dei  beni  immobili  di pertinenza delle amministrazioni
dello   Stato,   delle   regioni,   delle   province,   delle  citta'
metropolitane,  dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico,
oggetto  di  verifica  relativamente  alla sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
                               Art. 2.
  1.  Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art.
1   identificano   gli  immobili  e  ne  descrivono  la  consistenza,
utilizzando  esclusivamente  il  modello  informatico disponibile sul
sito  Web  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, il cui
tracciato e' indicato all'allegato A che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  2.  Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1
sono  approvate  nel  testo  riportato nel gia' citato allegato A del
presente decreto.
                               Art. 3.
  1.  In  fase  di prima applicazione del presente decreto e comunque
entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   le   competenti  filiali
dell'Agenzia  del  demanio  trasmettono alle soprintendenze regionali
del  Ministero per i beni e le attivita' culturali un primo elenco di
beni  immobili  di  proprieta'  dello Stato, unitamente alle relative
schede   descrittive,  redatti  secondo  le  indicazioni  di  cui  al
precedente art. 2.
  2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi
elenchi,   corredati   delle  relative  schede  descrittive,  saranno
concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
  3.  Le  competenti  filiali  dell'Agenzia  del  demanio inseriscono
esclusivamente  sul  sito Web del Ministero per i beni e le attivita'
culturali  i  dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono
alla  stampa  dei  medesimi  dati  e  li  inoltrano,  unitamente alla
richiesta   di   verifica,  alle  soprintendenze  regionali,  secondo
modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento.
                               Art. 4.
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai
procedimenti   di   verifica   dell'interesse   artistico,   storico,
archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti
alle  regioni,  alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e
ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
  2.  Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione
e  la  consistenza  numerica degli elenchi con i soggetti indicati al
comma  1,  tramite  accordi sottoposti all'approvazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
                               Art. 5.
  1.   I   soggetti   richiedenti   hanno  pari  titolo  ad  accedere
all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza;
le   modalita'   tecnico   operative   di   accesso   sono   definite
nell'allegato A.
    Roma, 6 febbraio 2004


                                    Il direttore generale
                           per i beni architettonici ed il paesaggio
                                   del Ministero per i beni
                                   e  le attivitą culturali
                                           Cecchi

 Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio
        Spitz
                                                           



Allegato A


    Al   decreto  ministeriale  6 febbraio  2004,  emanato  ai  sensi
dell'art.  27,  comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante  "disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

                  VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE
                 DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

    A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
    A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

          A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

    Al  fine  di attivare le procedure per la verifica dell'interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di
cui  all'art.  1  del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in
avanti   denominati  enti),  trasmettono  gli  elenchi  e  le  schede
descrittive   utilizzando   esclusivamente   il  modello  informatico
disponibile  sul  sito  web  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
    Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema.
    Gli  enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da
sottoporre a verifica:
      accedono  al  sito del MiBAC - sezione "Verifica dell'interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico";
      compilano  la  maschera  per  la  richiesta  di autenticazione,
stampano il modulo e lo inviano via fax al MiBAC;
      ricevono    via   fax   l'autorizzazione   all'accesso   e   la
comunicazione della UserID e della Password (al primo collegamento e'
facolta' dell'ente personalizzare la propria password);
      si  collegano  on-line al sistema inserendo la propria UserID e
la propria password.
Immissione dei dati.
    Gli  enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi
agli immobili:
      compilano  i  campi  illustrati  nel  successivo  paragrafo  A2
"Struttura degli elenchi e delle schede descrittive". In ogni momento
della  fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati
possono  essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati
in via provvisoria per le verifiche del caso;
      una  volta completata l'immissione delle informazioni richieste
per  tutti  gli  immobili,  e verificata la correttezza delle stesse,
confermano  l'invio  definitivo dei dati al database centrale; i dati
inviati  in modo definitivo non potranno piu' essere modificabili. Il
sistema  non  permettera'  l'invio  dei  dati qualora non siano stati
compilati  tutti  i  campi  obbligatori (vedi paragrafo A2 "Struttura
degli elenchi e delle schede descrittive").
Richiesta della verifica dell'interesse.
    Il  solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale,
non  costituisce  avvio  del  procedimento  di verifica. Pertanto gli
enti, una volta inviati via Web i dati in forma definitiva:
      stampano  gli  elenchi  e  le  schede  descrittive, utilizzando
l'apposita funzione del sistema;
      inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla
soprintendenza  regionale  competente,  utilizzando  il modulo per la
richiesta  disponibile  on-line.  L'invio  dovra'  essere  effettuato
secondo  modalita'  che  prevedano  l'avviso  di  ricevimento  (messo
comunale,  servizio postale, corriere svolto da societa' accreditate,
terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta,
corredata  dalle  stampe  degli  elenchi  e delle schede descrittive,
costituisce   l'avvio   del   procedimento.   Non  saranno  prese  in
considerazione  richieste  corredate  da  elenchi  che non provengano
dalla stampa effettuata dal sistema Web.
Verifica dell'interesse.
    Le soprintendenze regionali, espletata l'istruttoria:
      dichiarano  l'interesse  culturale dei beni oggetto di verifica
positiva;
      inseriscono  i  dati  relativi  alla valutazione dell'interesse
culturale nel database centrale;
      emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli
enti   richiedenti,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
      ne  richiedono  la  trascrizione  nei  registri immobiliari, ai
sensi  dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
Accesso alla banca dati.
    Al  termine  del  procedimento  di verifica, gli enti richiedenti
possono  accedere  alla banca dati dei beni di loro pertinenza, per i
quali  sia  stato riconosciuto l'interesse culturale, in modalita' di
sola lettura.
    L'accesso  avverra'  con  le  medesime modalita' descritte per la
fase di invio dei dati.
    Gli  enti  possono  richiedere al MiBAC una copia informatica del
database contenente i dati degli immobili di loro spettanza.

       A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

Legenda.
    I campi indicati in corsivo sono obbligatori:
      () (da lista) barrare una delle opzioni
      ........................ (campo di testo) inserire un testo.

                               ELENCHI

    1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:
      () Stato
      () Regione
      () Provincia
      () Comune
      () Citta' metropolitane
      () Altro ente pubblico territoriale
      () Ente o istituto pubblico
    2. Riferimenti dell'ente proprietario:
      denominazione dell'ente ....
      c.f. dell'ente ....
      indirizzo dell'ente:
via/piazza  ....  n.  c./km  ....  comune  .... c.a.p. (da lista)....
                        provincia (in automatico)
      nome del legale rappresentante:
cognome ....
nome ....
carica ....
c.f. ....
    3. Codice ISTAT regione (da lista)
Nota esplicativa.
    E'  disponibile  sul  database  la  lista  dei  codici  regionali
dell'ISTAT.
    4. Codice ISTAT provincia (da lista)
Nota esplicativa.
    E'  disponibile  sul  database  la  lista  dei codici provinciali
dell'ISTAT.
    5. Codice ISTAT comune (da lista)
Nota esplicativa.
    E'   disponibile  sul  database  la  lista  dei  codici  comunali
dell'ISTAT.
    6. Natura del bene:
      () fabbricato
      () unita' immobiliare
      () elemento architettonico
      () manufatto
      () giardino o parco
      () terreno
Nota esplicativa.
    Fabbricato:  rappresenta  un  organismo  architettonico edificato
atto  ad  accogliere  una  specifica  destinazione d'uso; puo' essere
composto da una o piu' unita' immobiliari (es. edificio residenziale,
museo, chiesa, fabbrica, ecc.).
    Unita'  immobiliare:  porzione  di  fabbricato, caratterizzata da
autonomia funzionale e reddituale.
    Elemento architettonico del fabbricato o dell'unita' immobiliare:
porzione   architettonica   avente   autonomia   costruttiva  ma  non
funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.).
    Manufatto:   elemento  edificato  che  non  sia  per  sua  natura
abitabile  (es.  fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta
urbana, ecc.).
    Giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato
dalla  presenza  di  essenze  arboree  e manufatti di diversa natura,
organizzati  secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente
in modo univoco.
    Terreno:  area non edificata identificabile catastalmente in modo
univoco.
    7. Denominazione del bene ....
Nota esplicativa.
    Rappresenta   il   nome   proprio  o  la  denominazione  corrente
utilizzata per identificare il bene.
    8. Riferimenti catastali:
      comune catastale ....
      foglio ....
      particella/e ....
      subalterno ....
Nota esplicativa.
    Il  subalterno  e'  obbligatorio  se  si  tratta  di  una  unita'
immobiliare.
    9. Confinanti:
      altre particelle catastali:
        comune ....
        foglio ....
        particella ....
      altri elementi di confine ....
Nota esplicativa.
    Indicare  su  piu'  campi  tutti gli elementi con i quali il bene
confina.  Per le particelle catastali vale la codifica del precedente
punto 8; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il
vocabolario e' libero.
    10. Localizzazione:
      comune ....
      c.a.p. (da lista)       provincia (in automatico)
      localita' geografica ....
      toponimo ....
      denominazione stradale ....
      numero civico ....
      km ....
Nota esplicativa.
    Se   il  bene  ha  piu'  di  un  accesso  su  spazi  viabilistici
differenti, inserire il principale.
    Se  ha  piu'  numerici  civici  sullo  stesso spazio viabilistico
compilare il campo multiplo.
    Il  comune  e  il  c.a.p. sono campi obbligatori. E' obbligatorio
almeno uno dei seguenti due campi: localita', denominazione stradale;
nel  caso  si  inserisca  la  denominazione  stradale e' obbligatorio
inserire il numero civico o il km.
    La lista dei c.a.p. e' disponibile sul database.
    11. Coordinate geografiche:
      coordinata X ....
      coordinata Y ....
Nota esplicativa.
    Coordinate  metriche  del punto espresse nel sistema Gauss-Boaga,
Roma 40.
    12. Destinazione d'uso attuale.

=====================================================================
     Categoria specifico     |Uso specifico prevalente|Uso secondario
=====================================================================
    () Non utilizzato        |(da lista)              |(da lista)
---------------------------------------------------------------------
    () Commerciale           |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Terziario-direzionale |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Logistico-produttivo  |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Culturale             |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Studio d'artista      |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Sportivo              |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Ludico-ricreativo     |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Turistico-ricettivo   |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Ristorazione          |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Servizi pubblici      |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Militare              |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Luogo di culto        |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Attrezzatura          |                        |
tecnologica                  |                        |
---------------------------------------------------------------------
    () Altro                 |                        |

Nota esplicativa.
    La   scelta   della   categoria  e'  obbligatoria;  nel  caso  di
destinazione  d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria
"studio  d'artista"  si richiama quanto disposto all'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490.
    E' opzionale indicare l'uso specifico. Il campo e' multiplo, puo'
essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.
    La lista degli usi specifici e' disponibile sul database.
    13. Periodo di realizzazione:
    anno .........................
                oppure
    frazione di secolo:
    () fine
    () inizio
    () meta'
    () prima meta'
    () seconda meta'
      secolo .........................
                oppure
    periodo:
    () precedente al 1400
    () compreso tra il 1400 e il 1700
    () compreso tra il 1700 e il 1900
    () successivo al 1900
    () realizzato da non oltre 45 anni
Nota esplicativa.
    Il  periodo  si  riferisce  all'edificazione  del  bene nella sua
consistenza attuale.
    Il secolo deve essere espresso in numeri romani.
    La  compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione
delle altre.
    14. Precedenti valutazioni di interesse culturale:
      () Nessuna valutazione
      () Valutazione  positiva art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1,
legge n. 410/2002
      () Valutazione  negativa art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1,
legge n. 410/2002
Nota esplicativa.
    Il  campo  ha  valore  ricognitivo  in  relazione  alle eventuali
precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

                         SCHEDE DESCRITTIVE

    15. Documentazione fotografica.
    Allegare  per  ogni  bene  tra un minimo di 10 e un massimo di 20
fotografie digitali, in formato JPG definizione 800x600 pixel.
    Ogni  foto  deve  essere  corredata  da  una didascalia (campo di
testo).
Nota esplicativa.
    Le  riprese  fotografiche  devono  documentare  il  bene  in modo
esaustivo,  sia  all'interno  che  all'esterno. In particolare devono
prevedere  una  ripresa  fotografica dell'ambiente esterno, il fronte
principale  e  gli  altri  fronti,  gli androni e scale, gli ambienti
interni piu' significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.
    L'inserimento dell'immagine avverra' mediante up-load del file.
    La  numerazione dell'immagine e' assegnata in modo automatico dal
sistema.
    16. Stralcio planimetrico.
    Allegare  per  ogni bene lo stralcio della planimetria catastale,
in formato raster (JPG) definizione 1500x1000.
Nota esplicativa.
    La  planimetria  catastale,  in  scala  1:1.000  o  1:2.000, deve
individuare  con  esattezza  la  localizzazione  del  bene,  mediante
perimetrazione della particella.
    L'inserimento delle immagini avverra' mediante up-load dei file.
    17. Altra documentazione planimetrica.
    Allegare eventuale altra documentazione planimetrica (cartografia
o  foto  aerea)  sia  in  formato  raster  che vettoriale, fino ad un
massimo di 5 allegati.
    Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di
testo)  che  ne  specifica  la natura (carta tecnica regionale, carta
IGM, ortofotopiano, ecc.) e la scala metrica di riferimento.
Nota esplicativa.
    Le  planimetrie,  in  scala compresa tra 1:1.000 o 1:25.000, deve
individuare  con  chiarezza  la  localizzazione  del  bene,  mediante
perimetrazione l'apposizione di un cerchio identificativo.
    L'inserimento delle immagini avverra' mediante up-load dei file.
    18. Breve descrizione morfologica e tipologica:
      campo                          di                         testo
.....................................................................
...
Nota esplicativa.
    Descrizone  sintetica  della  struttura  fisica,  della tipologia
architettonica   e   degli   elementi  architettonici  e  costruttivi
maggiormente significativi del bene.
    19. Breve descrizione storica:
      campo                          di                         testo
.....................................................................
...
Nota esplicativa.
    Descrizione  sintetica  della  storia  edilizia  del bene e delle
principali  trasformazioni  d'uso,  possibilmente  corredata  da  una
bibliografia di riferimento.
    20. Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni:
      () nessun elemento
      () affresco
      () stemma
      () graffito
      () lapide
      () iscrizione
      () tabernacolo
      () elementi ornamentali
      () ... (campo libero)
Nota esplicativa.
    Si  intendono  per  elementi decorativi di pregio quelli elencati
all'art.  3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[1.  Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate
all'art.  2,  sono  altresi'  beni culturali ai fini delle specifiche
disposizioni  di  questo  titolo che li riguardano: a) gli affreschi,
gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli
altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista;].
    Per  ogni  campo si attiva automaticamente la scelta dell'opzione
interno/esterno.
    21. Documentazione grafica.
    Allegare  la  documentazione  grafica  di rilievo, sia in formato
raster che vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.
    Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di
testo)  che ne specifica la natura (pianta, prospetto, sezione, ecc.)
e la scala metrica di riferimento.
Nota esplicativa.
    L'inserimento  della  documentazione  grafica  avverra'  mediante
up-load del file.
    22. Precedenti schedature effettuate:
      Tipo di schedatura ....
      Soggetto esecutore ....
      Anno della schedatura ....
Nota esplicativa.
    Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a
qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.
    23. Altra documentazione allegata.
    Eventuale   altra   documentazione   allegata   (relazioni,  atti
amministrativi,  schede  di  dettaglio),  sia  in  formato raster che
digitale, fino ad un massimo di 10 allegati.
    Formati  supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BTM, DWG, DXF, XLS,
MDB.
      Gli  allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo
di testo) che ne specifica la natura.
Nota esplicativa.
    L'inserimento  della documentazione avverra' mediante up-load dei
file.


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