GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 52 DEL 3/3/2004


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 25 novembre 2003 
Equipollenza  della  laurea  in scienze internazionali e diplomatiche
alla  laurea  in  scienze  politiche  ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici.
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9,
comma sesto;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;
  Visto l'art. 11-bis della legge 21 giugno 1995, n. 236, che prevede
l'equipollenza  della laurea in scienze internazionali e diplomatiche
alla laurea in scienze politiche dell'Universita' di Trieste;
  Visto  il  decreto-legge  7 luglio  2003  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003;
  Viste  le  proposte  della conferenza dei presidi delle facolta' di
scienze   politiche   relative   alle   lauree   specialistiche   per
l'ammissione  alla  carriera  diplomatica  ed all'equipollenza tra la
laurea  in  scienze  internazionali  e  diplomatiche  alla  laurea in
scienze politiche dell'ordinamento precedente al decreto ministeriale
n. 509/1999;
  Visto  il  parere  reso dal Consiglio universitario nazionale nella
seduta del 30 aprile 2003;
  Considerata   la   necessita'   di  modificare  il  citato  decreto
interministeriale  7 luglio  2003  in relazione a quanto disposto nel
suddetto parere;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  decreto interministeriale 7 luglio 2003 e' modificato nel senso
che  la  laurea in scienze internazionali e diplomatiche conferita da
qualsiasi  universita' statale e da quelle non statali riconosciute a
rilasciare titoli aventi valore legale e' equipollente alla laurea in
scienze  politiche  non  solo  ai  fini  dell'accesso  alla  carriera
diplomatica  ma  anche  ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi.
                               Art. 2.

  Le  lauree  specialistiche rilasciate nell'ambito delle classi 60/S
(Relazioni  internazionali),  70/S  (Scienze  della  politica) e 88/S
(Scienze  per  la  cooperazione allo Sviluppo) sono equipollenti alla
laurea  in scienze politiche, prevista nella tab. IV dell'ordinamento
didattico  universitario  annessa  al  testo  unico  n.  1652/1938  e
successive  modificazioni,  ai  fini  dell'ammissione  alla  carriera
diplomatica.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 25 novembre 2003

                                        Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'universita' e della ricerca
                                                   Moratti


       Il Ministro
per la funzione pubblica
        Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 46


fp04 - gr04