DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 84
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare
l'articolo 2-bis, comma 10, recante disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi, cosi' come modificato dall'articolo 41, comma 8,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare
gli articoli 32-bis e 13;
Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258;
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei
deputati;
Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il
prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "3 febbraio 1993, n. 29" sono
sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: "ai sensi degli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo n. 165 del 2001".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "un vice Capo di Gabinetto" sono
sostituite dalle seguenti: "Vice Capi di Gabinetto in numero non
superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici
di livello dirigenziale generale del Ministero";
b) al comma 3, dopo le parole: "Il Capo di Gabinetto", le parole
da: "collabora" fino a: "nonche' di" sono sostituite dalle seguenti:
"coordina l'intera attivita' di supporto degli uffici di diretta
collaborazione e svolge le funzioni di".
Art. 4.
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";
b) al comma 7, le parole: "quattordici unita" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci unita"; inoltre le parole: "non piu' di tre"
sono sostituite dalle seguenti: "non piu' di due".
Art. 5.
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "novantadue unita" sono
sostituite dalle seguenti: "novantasei unita";
b) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui non piu' di
tredici aventi qualifica dirigenziale" sono soppresse;
c) al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa", e' inserita
la seguente: "anche";
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001";
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito del
contingente di cui al comma 1, e' individuato presso gli uffici di
diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi
di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il
limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.";
f) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
g) al comma 4, secondo periodo, le parole: "per un contingente di
personale non superiore al venticinque per cento del contingente
complessivo" sono soppresse.
Art. 6.
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29/1993", sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001";
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il Capo
dell'ufficio legislativo," sono inserite le seguenti: ", per il vice
Capo di Gabinetto";
c) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001";
d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti:
"I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi
dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001";
f) al comma 4, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
g) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29/1993" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001";
h) il comma 7 e' soppresso.
Art. 7.
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: "ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 11-bis
Norme transitorie e finali
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di
invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore
spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' compensata rendendo
indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche
di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in
ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
il 24 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle
attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 355