GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 76 DEL 31/3/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 84 
Modifiche  ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio  2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare
l'articolo  2-bis,  comma  10,  recante  disposizioni  urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi,  cosi'  come  modificato  dall'articolo 41, comma 8,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare
gli articoli 32-bis e 13;
  Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258;
  Ritenuta   la  necessita'  di  modificare  il  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
  Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei
deputati;
  Tenuto  conto  che  il  Senato  della Repubblica non ha espresso il
prescritto parere nei termini di legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla  lettera  a)  le  parole:  "3 febbraio  1993, n. 29" sono
sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165";
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
      "d)  decreto  legislativo  n.  165/2001: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;".
                               Art. 2.
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  14 maggio  2001,  n.  258,  le  parole:  "ai  sensi degli
articoli 3  e  14 del decreto legislativo n. 29/1993" sono sostituite
dalle   seguenti:  "ai  sensi  degli  articoli 4  e  14  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001".
                               Art. 3.
  1.  All'articolo  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  "un  vice  Capo di Gabinetto" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Vice  Capi  di Gabinetto in numero non
superiore  a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici
di livello dirigenziale generale del Ministero";
    b) al  comma 3, dopo le parole: "Il Capo di Gabinetto", le parole
da:  "collabora" fino a: "nonche' di" sono sostituite dalle seguenti:
"coordina  l'intera  attivita'  di  supporto  degli uffici di diretta
collaborazione e svolge le funzioni di".
                               Art. 4.
  1.  All'articolo  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti:   "dei   ruoli   delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";
    b) al  comma  7,  le  parole: "quattordici unita" sono sostituite
dalle  seguenti:  "dieci unita"; inoltre le parole: "non piu' di tre"
sono sostituite dalle seguenti: "non piu' di due".
                               Art. 5.
  1.  All'articolo  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1, primo periodo, le parole: "novantadue unita" sono
sostituite dalle seguenti: "novantasei unita";
    b) al  comma  1,  primo  periodo,  le parole: "di cui non piu' di
tredici aventi qualifica dirigenziale" sono soppresse;
    c) al   comma  1,  secondo  periodo,  prima  delle  parole:  "con
incarichi  di  collaborazione coordinata e continuativa", e' inserita
la seguente: "anche";
    d) al  comma  1, secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo
14,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 29/1993", sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 165 del 2001";
    e) il  comma  2  e'  sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito del
contingente  di  cui  al comma 1, e' individuato presso gli uffici di
diretta  collaborazione,  per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti  di  diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi
di  funzione  di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi
dell'articolo  19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli  incarichi  di  cui al presente comma concorrono a determinare il
limite  degli  incarichi  conferibili  dall'amministrazione  ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.";
    f) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
    g) al comma 4, secondo periodo, le parole: "per un contingente di
personale  non  superiore  al  venticinque  per cento del contingente
complessivo" sono soppresse.
                               Art. 6.
  1.  All'articolo  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto  legislativo n. 29/1993", sono sostituite dalle seguenti: "di
cui  all'articolo  14,  comma 2,  del  decreto legislativo n. 165 del
2001";
    b) al  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "per  il  Capo
dell'ufficio  legislativo," sono inserite le seguenti: ", per il vice
Capo di Gabinetto";
    c) al  comma  1,  lettera b), le parole: "di cui all'articolo 19,
comma  4,  del  decreto legislativo n. 29/1993" sono sostituite dalle
seguenti:  "di  cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001";
    d) al  comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti:
"I  predetti  soggetti  qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  sono  incaricati  ai  sensi
dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.";
    e) al  comma  2, secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo
14,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 29/1993", sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui  all'articolo  14,  comma 2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001";
    f) al comma 4, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti:  "delle  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
    g) al  comma  5,  le parole: "ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del  decreto  legislativo n. 29/1993" sono sostituite dalle seguenti:
"ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001";
    h) il comma 7 e' soppresso.
                               Art. 7.
  1.  Al  comma  2  dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: "ai sensi dell'articolo
14,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 29/1993" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo  14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001".
                               Art. 8.
  1.  Dopo  l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 258, e' aggiunto, in fine, il seguente:
                            "Art. 11-bis
                     Norme transitorie e finali
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo rispetto del principio di
invarianza  della  spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore
spesa  derivante  dalla  previsione  del trattamento economico di cui
all'articolo   10,  comma  1,  lettera  b),  e'  compensata  rendendo
indisponibile  un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche
di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto non devono derivare, in
ogni  caso,  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del bilancio dello
Stato.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto,  il  Guardasigilli: Castelli   Registrato alla Corte dei conti
il   24 marzo  2004    Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle
attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 355


fp04 - gr04