GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DEL 9/3/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico. (Testo A).
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 14,  16  e 17,  comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 1  della  legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
  Visto  l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999,
n. 50, e, in particolare, l'allegato n. 3;
  Visto  l'articolo 23,  comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante   interventi   in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
Titolo I 
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO 
                             Art. 1. (L)
                               Oggetto
  1. Le  norme  del  presente  testo  unico disciplinano l'emissione,
gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
                            Art. 2. (L-R)
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto si intendono per:
    a)   strumenti  finanziari:  gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'articolo 1,  comma 2,  lettere  b) e d), del decreto legislativo
24 febbraio   1998,   n.   58,   riguardante  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
    b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
    d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
    e) Capo  del  debito  pubblico:  Dirigente  generale  capo  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
    f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
    g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e
lungo termine emessi in euro;
    h) debito  pubblico  estero:  titoli  emessi  in  valuta e quelli
emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
    i) Fondo:  conto  detenuto  presso la Banca d'Italia e denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
    l) Conto   "disponibilita'   del   Tesoro   per  il  servizio  di
tesoreria";
    m) titoli  di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato,
a  breve,  medio  e  lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  riconosciuti  come  debiti dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    n)  titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme
di  iscrizioni  contabili  rappresentativi  di  diritti  su strumenti
finanziari;
    o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
    p) intermediari:  i soggetti che sono intestatari di conti presso
la  societa'  di  gestione  accentrata  e  tramite  i  quali  possono
esercitarsi  i  diritti  patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di
trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto
di gestione accentrata;
    q) ridenominazione:  rideterminazione  in  euro  dei valori degli
strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
    r) societa'  di  gestione  accentrata:  le  societa'  di gestione
aventi  sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono
in  via  prevalente  o  esclusiva  servizi  di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
    s) societa'  gestione  MTS: societa' per il mercato dei titoli di
Stato - M.T.S. - S.p.a.;
    t) capitale  sociale:  l'ammontare  del  capitale  sociale  della
societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
    u) sistemi:   i  sistemi  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari;
    v) separazione   cedolare:   operazione   di   separazione  della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
    z) mantello:  il  valore  di  rimborso  del  titolo privato delle
componenti cedolari;
    aa)   ricostituzione  del titolo: l'operazione di riunione con il
mantello  delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
    bb) valute  aderenti:  valute  degli  Stati  aderenti  all'Unione
economica e monetaria (L-R).
                             Art. 3. (L)
                              Emissione
  1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in
ogni  anno  finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro:
    a) di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno
od  estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,  l'importo minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica  e  modalita',  ivi  compresa la facolta' di stipulare
convenzioni  con  la  Banca  d'Italia,  con  le  societa' di gestione
accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani
ed  esteri,  nonche'  il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
    b) di   disporre,   per   promuovere   l'efficienza  dei  mercati
finanziari,  l'emissione  temporanea  di tranches di prestiti vigenti
attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in  uso  nei  mercati;  tali  operazioni,  in considerazione del loro
carattere  transitorio,  non  modificano  la consistenza dei relativi
prestiti  e  danno  luogo alla movimentazione di un apposito conto di
tesoreria;   i   conseguenti   effetti  finanziari  vengono  imputati
all'entrata  del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del
debito  fluttuante.  Con  le stesse modalita' si provvede sul mercato
interbancario  ad  operazioni  di prestito di strumenti finanziari di
cui alla lettera a);
    c) di  procedere,  ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito
pubblico  interno  ed  estero,  al  rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
  2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro
puo'  derogare  alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei
limiti dei criteri determinati nel comma 1.
                            Art. 4. (L).
                        Strumenti finanziari
  1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione
sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli,
di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
                            Art. 5. (L).
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
                    per il servizio di tesoreria
  1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo
al Ministero. (L).
  2.  Il  debito  intrattenuto  sul  conto  corrente  presso la Banca
d'Italia  per  il  servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del
mese  in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al
comma 3,  viene  trasferito il giorno successivo in un apposito conto
di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
30  giorni  in  titoli  di  Stato,  per un importo corrispondente, da
assegnare  alla  Banca  d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con
cedola  annuale.  La  durata ed il piano di ammortamento dei predetti
titoli  sono  stabiliti  dal  Ministro  con  il  relativo  decreto di
emissione. (L).
  3.  Entro  un  mese  dalla  data  di  entrata in vigore della legge
26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli
da  collocare  presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno
30.000  miliardi  di  lire  (euro  15.493.706.973).  I  titoli  hanno
rendimenti  corrispondenti  a  quelli  di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto  all'entrata  del  bilancio  statale  ed  e'  riassegnato ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere
versato  in  un  conto  transitorio  presso  la Banca d'Italia, a cui
corrisponde  un  interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per
interessi  derivante  dall'emissione  dei  titoli  di cui al presente
comma. (L).
  4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene
trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
"disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato
per  assicurare  il  regolare  svolgimento del servizio medesimo. Sul
predetto  conto  vengono  giornalmente  registrate  le  operazioni di
introito  e  di  pagamento  connesse  con  il servizio di tesoreria e
utilizzate  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  servizio
medesimo. (L).
  5.  Sul  predetto  conto  la  Banca  d'Italia,  all'inizio  di ogni
semestre,  corrisponde  un  interesse  uguale a tasso medio dei buoni
ordinari  del  tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del
Ministro,  viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della   Banca   d'Italia,   idoneo  ad  assicurare  la  compensazione
dell'onere  dipendente  dallo  scarto tra il tasso anzidetto e quello
relativo  ai  titoli  di  cui  al  comma 3, fino al loro rimborso. Il
Ministro  e'  autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca
d'Italia,  ad  assumere  direttamente  la  gestione,  nell'ambito del
servizio  di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e
a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 marzo 1991, n. 104. (L).
  6.  Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o  altre  misure  cautelari.  Non  sono  altresi'  ammessi sequestri,
pignoramenti,  opposizioni  o  altre misure cautelari notificati alla
Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di
tale  collocamento  non  ancora  affluito al predetto conto. Gli atti
compiuti  in violazione della presente norma sono nulli e la nullita'
deve  essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto  alcun  onere  di  accantonamento sulle giacenze del conto e
sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
  7.  Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo
del  conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi
di  lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del
comma 9,  il  Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i
tre  mesi  successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere
utilizzate  in  modo  duraturo  per  la  copertura del fabbisogno del
Tesoro.  Non  dovra'  comunque  essere  superato il limite massimo di
emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente
testo  unico.  Ove  il saldo di fine mese del conto risulti inferiore
del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro
15.493.706.973),  il  Ministro  entro  il 5 del mese successivo, deve
inviare  al  Parlamento  una relazione sulle cause dell'insufficienza
del  saldo  e  sugli  eventuali  provvedimenti correttivi; qualora il
saldo  risulti,  per  tre  mesi consecutivi, inferiore all'importo di
30.000  miliardi  di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il
mese   successivo   deve   esporre   al  Parlamento  le  cause  della
insufficienza   del   saldo   medesimo,   indicando   gli   eventuali
provvedimenti correttivi. (L).
  8.  Il  conto  non  puo'  presentare  saldi a debito del Ministero.
Qualora  alla  chiusura  giornaliera  della  contabilita' della Banca
d'Italia  dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca
lo  scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto,  ne  da'  immediata  comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori  pagamenti  per  il  servizio di tesoreria fino a quando il
debito non risulti estinto. (L).
  9.  Qualora  il  fabbisogno  del  settore  statale  risulti, in due
esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del
1992,  il  Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare
l'importo  di  cui al comma 7. Il Ministro puo' altresi', con proprio
decreto,  procedere  ad  una  diminuzione  dell'anzidetto  importo in
relazione  ad  una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili
tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).
                             Art. 6. (L)
              Denominazione del debito pubblico interno
  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento
sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
                             Art. 7. (L)
    Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica
unita'   di   conto  per  la  negoziazione,  la  compensazione  e  la
liquidazione  sui  mercati  regolamentati,  fermo  restando  che, nel
periodo  transitorio,  la  clientela,  pur conferendo ordini in euro,
puo'  intrattenere  rapporti  con gli intermediari in lire o in euro.
(L).
                             Art. 8. (L)
                    Pagamenti di debito pubblico
  1.  Le  leggi  annuali di approvazione del bilancio provvedono alle
assegnazioni  per  i  pagamenti  di  debito  pubblico  per interessi,
eventuali premi e rimborsi. (L).
  2.  I  pagamenti  di  debito pubblico non sono ridotti, ritardati o
assoggettati  ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica
necessita'. (L).
  3.  Il  controllo  successivo  da parte della Corte dei conti delle
contabilita'  ordinarie  e  straordinarie  relative  ai  pagamenti di
debito  pubblico  e'  eseguito  sugli  elaborati contabili presentati
dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Capo I 
Gestione 
Sezione I 
Disposizioni generali 
                             Art. 9. (R)
Ridenominazione  dei  prestiti internazionali denominati nella valuta
                      di uno Stato partecipante
  1.  Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a
norma  del  diritto  italiano, denominati nelle valute che aderiscono
all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano
ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
  2.  I  prestiti  internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati
con  le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art.
53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di
emissione. (R).
                            Art. 10. (L)
Trattamento   dei   riferimenti   alla   lira   degli  strumenti  non
                            ridenominati
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla
lira   e   alle  altre  valute  aderenti,  presenti  negli  strumenti
finanziari  non  ridenominati  durante  il  periodo  transitorio,  si
intendono  riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre
decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione
del  servizio  finanziario,  del  trasferimento  dei  titoli  e della
rendicontazione  -  in  una quantita' convenzionale corrispondente al
valore  nominale  originario,  nel  rispetto  del  piano di rimborso.
L'arrotondamento  al  centesimo  di  euro  deve  essere  applicato al
momento della determinazione del corrispettivo. (L).
                            Art. 11. (L)
                   Sistema di gestione accentrata
  1.  Il  Tesoro  non  rilascia  titoli  al  portatore o nominativi o
certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti
destinati al mercato interno. (L).
  2.   Il  Tesoro  comunica  alla  societa'  di  gestione  accentrata
l'ammontare  di  ciascuna  emissione  di strumenti finanziari ai fini
dell'apertura di un apposito conto. (L).
                            Art. 12. (L)
    Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
  1.  Il  trasferimento  degli  strumenti  finanziari  soggetti  alla
disciplina  del  presente  Titolo  e l'esercizio dei relativi diritti
patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua
i  requisiti  che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i
soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
  2.  A  nome  e  su  richiesta  degli  intermediari,  la societa' di
gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di
conti  destinati  a registrare i movimenti degli strumenti finanziari
disposti tramite lo stesso. (L).
  3.  L'intermediario  registra,  per  ogni  titolare  del conto, gli
strumenti  finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il
trasferimento,   gli   atti   di   gestione   ed  i  vincoli  di  cui
all'articolo 15,  disposti  dal  titolare o a carico del medesimo, in
conti  distinti  e  separati  anche  rispetto agli eventuali conti di
pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
                            Art. 13. (L)
                     Compiti dell'intermediario
  1. L'intermediario:
    a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti
inerenti  agli  strumenti  finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia
conferito il relativo mandato;
    b) rilascia,  a  richiesta  dell'interessato,  certificazione non
trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari. (L).
  2.  Le  certificazioni  rilasciate dall'intermediario devono essere
accettate  in  deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il
deposito di titoli. (L).
                            Art. 14. (L)
                   Diritti del titolare del conto
  1.   Effettuata   la   registrazione,  il  titolare  del  conto  e'
legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli
strumenti  finanziari  in  esso  registrati,  secondo  la  disciplina
propria  di  ciascuno  di  essi,  e  puo' disporne in conformita' con
quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
  2.  Colui  il  quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in
base  a  titolo  idoneo  e in buona fede, non e' soggetto a pretese o
azioni da parte di precedenti titolari. (L).
                            Art. 15. (L)
                       Costituzione di vincoli
  1.   I   vincoli   di   ogni  genere,  sugli  strumenti  finanziari
disciplinati  dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
  2.  Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la
costituzione  di  vincoli  sull'insieme degli strumenti finanziari in
essi   registrati;   in  tal  caso  l'intermediario  e'  responsabile
dell'osservanza  delle  istruzioni  ricevute all'atto di costituzione
del  vincolo  in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore
del  vincolo  ed  all'esercizio  dei  diritti relativi agli strumenti
finanziari. (L).
                            Art. 16. (L)
                 Responsabilita' dell'intermediario
  1.  L'intermediario  e'  responsabile  per  il puntuale adempimento
degli  obblighi  posti  dal  presente  testo  unico  nonche'  per gli
eventuali   danni   derivanti   dall'esercizio   delle  attivita'  di
trasferimento,  suo  tramite,  degli strumenti finanziari e di tenuta
dei conti. (L).
                            Art. 17. (L)
Ammissibilita'  del  servizio  di  riproduzione  in  fac-simile nella
            partecipazione alle aste dei titoli di Stato
  1.  Nella  partecipazione  alle aste dei titoli di Stato effettuate
con  ricorso  a  mezzi  telematici, e' consentita la presentazione di
richieste  mediante  servizio  pubblico  o privato di riproduzione in
fac-simile,  nei  casi  e  con le modalita' stabiliti con decreto del
Tesoro. (L).
                            Art. 18. (L)
      Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
  1.  I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono
essere  accettati  tutte le volte che, per disposizioni legislative o
regolamentari,  siano  richieste  prestazioni  o  prescritti depositi
cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
  2.  Il  prezzo  dovuto  per  la  vendita  di  beni  del  patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta  la  dismissione  ai  sensi delle disposizioni vigenti, puo'
essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
  3.  Il  Ministro  stabilisce,  con proprio decreto, le categorie di
titoli  di  Stato  di  cui al comma 1 e le modalita' di computo degli
stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
                            Art. 19. (L)
                     Conservazione dei documenti
  1.  I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a
giustificazione  delle  operazioni eseguite, per un periodo di cinque
anni. (L).
  2.  Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le
contabilita'  dei  pagamenti, la direzione ha facolta' di eliminare i
relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
                            Art. 20. (L)
                         Pagamento di valori
  1.  Il  pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle
operazioni  di  debito  pubblico  viene  eseguito  dalle  sezioni  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  contro  quietanza degli ordini
relativi  e  previo  ritiro  dell'apposita  ricevuta,  se rilasciata,
ovvero  su  richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento,
per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda
di credito. (L).
Sezione II 
Prescrizione 
                            Art. 21. (L)
             Prescrizione degli interessi e del capitale
  1.  Le  rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni
dalla  scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica
qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
  2.  E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non
reclamato  nel  corso  dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'.
(L).
                            Art. 22. (L)
                   Interruzione della prescrizione
  1.  La  prescrizione  puo'  essere  interrotta  nei  modi e con gli
effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda
o  altro  atto  valevole  a  dimostrare  la  volonta' dell'istante di
conservare il proprio diritto. (L).
  2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal
giorno  in cui risultino pervenuti alla direzione ovvero ad uno degli
uffici  che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di
ricevere  domande  per  operazioni  su titoli di debito pubblico o di
provvedere al pagamento degli interessi. (L).
                            Art. 23. (L)
                       Termini di prescrizione
  1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle
norme del Codice civile.
Sezione III 
Gestione accentrata 
                            Art. 24. (R)
        Individuazione delle societa' di gestione accentrata
  1.  La  societa'  di  gestione accentrata dei titoli di Stato viene
individuata   tra   quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 80,
comma 9,  del  decreto  legislativo  n. 58/1998 oppure tra quelle che
svolgono,   in  via  prevalente  o  esclusiva,  servizi  di  gestione
accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla
normativa  sulla  vigilanza  prevista  dall'articolo 82  del  decreto
legislativo medesimo. (R).
  2.  Le  societa'  di  gestione  accentrata  che  intendono svolgere
l'attivita'  di  gestione  accentrata  dei  titoli  di  Stato  e  che
rispondono  ai  criteri  di  cui  al  comma 3 e ai requisiti previsti
dall'articolo 80,  commi 4  e 6,  del decreto legislativo n. 58/1998,
inoltrano domanda al Ministero. (R).
  3.  Il  Ministero  individua la societa' di gestione accentrata dei
titoli  di  Stato  sulla  base  dei  seguenti  criteri,  che dovranno
risultare  dallo  statuto,  dal  regolamento  dei servizi o da idonea
documentazione:
    a)  grado  di  patrimonializzazione,  che  comprenda  un capitale
sociale non inferiore a quindici milioni di euro;
    b)  struttura  organizzativa,  con  particolare  riferimento alle
condizioni  e  modalita'  di  svolgimento delle attivita' di gestione
accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al grado
di trasparenza dei sistemi;
    c) operativita' con altre societa' di gestione accentrata;
    d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali;
    e) eventuali  costi  del  servizio  per l'emittente e oneri per i
partecipanti   al   sistema,   nel   rispetto   di   quanto  previsto
dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998;
    f) intermediari ammessi al sistema;
    g) impegno  ad  osservare,  nelle ipotesi di cui all'articolo 85,
comma 1,   del  decreto  legislativo  di  cui  alla  lettera  e),  le
disposizioni   previste   dallo  stesso  articolo  e  dai  successivi
articoli 86, 87 e 88. (R).
  4.  Il  Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la
domanda  di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla
data  di  ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso
ove  il  Ministero  richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di
ricezione  delle  stesse,  decorre un nuovo termine di trenta giorni.
(R).
  5.  Successivamente  all'individuazione  della societa' di gestione
accentrata  dei  titoli  di  Stato,  il Ministero puo' valutare nuove
domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R).
  6.   Il  Ministero  puo'  affidare  a  piu'  societa'  la  gestione
accentrata dei titoli di Stato. (R).
                            Art. 25. (R)
                     Soggetti ammessi ai sistemi
  1.  Il  Ministero  e'  ammesso  ai sistemi e puo' aprire, presso le
societa'  di  gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di
proprieta'. (R).
                            Art. 26. (R)
      Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
  1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli
di  Stato  e'  regolato  da  una  convenzione  che  in ogni caso deve
prevedere:
    a) le   modalita'   di  verifica  dei  saldi  dei  conti  di  cui
all'articolo 27;
    b) la durata e le modalita' di rinnovo;
    c) le cause, le modalita' e i termini di recesso;
    d) le  modalita'  di  svolgimento  degli  adempimenti  di  cui al
comma 2;
    e)le  modalita'  e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia,
delle  informazioni  relative  alle  movimentazioni giornaliere delle
consistenze dei titoli di Stato accentrati;
    f) le  modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia,
delle  informazioni  relative ai pagamenti da effettuare per i valori
in scadenza;
    g) le  modalita'  e  i  termini  di  informazione al pubblico dei
valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;
    h) le  modalita'  per  la  cancellazione  dei  titoli  oggetto di
riacquisto  a  valere  sulle  disponibilita' del Fondo e i termini di
informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).
  2.  A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli
adempimenti  svolti  dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei
titoli  di  Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata
dei titoli di Stato. (R).
  3.  La  Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria
relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
                            Art. 27. (R)
                        Quadratura dei conti
  1.  La  societa'  di  gestione  accentrata  dei titoli di Stato, al
termine  delle  elaborazioni  di  tutte  le  operazioni effettuate in
ciascuna  giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel
sistema,   verifica   che   la   somma  dei  saldi  dei  conti  degli
intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la
gestione  degli  strumenti finanziari di proprieta' della societa' di
gestione  medesima,  coincida  con  il  capitale  dematerializzato in
circolazione  di  ciascuna  emissione, tenendo eventualmente conto di
acquisti sul mercato. (R).
  2.  La  societa'  di gestione accentrata dei titoli di Stato invia,
periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di
ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la
verifica   di  cui  all'articolo 26,  comma 1,  lettera  a),  per  le
emissioni  completamente  dematerializzate.  Le  eventuali differenze
riscontrate  sono  comunicate  dal  Tesoro,  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia,  alla  societa'  di gestione accentrata dei titoli di Stato
che  provvede  tempestivamente  ai  riscontri  di  competenza  e alle
opportune rettifiche. (R).
  3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa
affidato  e  fermo  restando l'ammontare del compenso corrisposto dal
Tesoro  per  tale  servizio  in  applicazione  della  convenzione del
17 gennaio  1992,  provvede  al  tempestivo  pagamento  dei valori in
scadenza,  previa  verifica delle informazioni inviate dalla societa'
di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26.
La  Banca  d'Italia  informa  il  Tesoro  delle  eventuali differenze
riscontrate.  Rimane  confermato  l'obbligo della rendicontazione dei
pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
  4.  La  quadratura  di  cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato
oggetto  delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione
ai  sensi  dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa'
di  gestione  accentrata  dei  titoli  di  Stato  esclusivamente  nei
confronti degli intermediari. (R).
Capo II 
Mercato secondario dei titoli di Stato 
Sezione I 
Ammissione a quotazione dei titoli di Stato 
                            Art. 28. (R)
Ammissione   a   quotazione   sul   mercato  interno  e  sui  mercati
                           internazionali
  1.  Sono  ammesse  alla  quotazione ufficiale tutte le categorie di
titoli  di  Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito
decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni
o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
  2. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale
per  le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  a seguito di comunicazione
dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro
contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale
comunicazione  si  ritiene  eseguita  mediante trasmissione anche via
fax, del decreto medesimo. (R).
  3.  La  quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta
ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).
                             Art. 29 (R)
                      Informazione al pubblico
  1.   Le   informazioni   al  pubblico  concernenti  i  diritti  sia
patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse
mediante  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del relativo
provvedimento del Tesoro. (R).
                            Art. 30. (R)
                      Cancellazione dal listino
  La  cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla
CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o
l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
Sezione II 
Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato 
                            Art. 31. (R)
                       Regolamento del mercato
  1.  L'organizzazione  e  la  gestione  dei mercati all'ingrosso dei
titoli  di  Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti
deliberati  dall'assemblea  ordinaria  delle  rispettive  societa' di
gestione;   i   regolamenti   possono   attribuire  al  Consiglio  di
amministrazione  il  potere  di  dettare disposizioni d'attuazione. I
regolamenti disciplinano in ogni caso:
    a)  le  condizioni  e  le modalita' di ammissione degli operatori
alle    negoziazioni,    con   riferimento   anche   al-l'adeguatezza
patrimoniale e ai livelli di operativita';
    b) le   condizioni  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
negoziazioni  anche  con  riferimento  alle  modalita' tecniche ed al
numero   minimo  di  partecipanti  e  gli  eventuali  obblighi  degli
operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori
inadempienti;
    c) le     caratteristiche    organizzative,    i    livelli    di
patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali;
    d) gli  obblighi degli operatori principali, che devono formulare
in  via  continuativa  offerte  di  acquisto  e di vendita di titoli,
differenziati  per  caratteristiche, mantenere condizioni competitive
di prezzo e svolgere scambi significativi;
    e) i  titoli  e  i  contratti  ammessi,  nonche' i criteri per la
determinazione  dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno
essere   comunque   inferiori   a   quelli   determinati   ai   sensi
dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
    f) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione
dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
    g) le  modalita'  di accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi,  nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di
prezzi e quantita' negoziate. (R).
  2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1  e le eventuali successive
modificazioni  ai  medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal
Ministro,  sentita  la  Banca  d'Italia e la CONSOB, verificandone la
conformita'  al  presente  capo e alla disciplina comunitaria nonche'
l'idoneita'  ad  assicurare  l'efficienza  complessiva  del  mercato,
un'adeguata  e  corretta  informativa  e l'ordinato svolgimento degli
scambi. (R).
  3.   Per  la  pubblicita'  dei  regolamenti  vengono  osservate  le
disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3,
del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
                            Art. 32. (R)
     Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
  1.  Entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza  della societa' di gestione, il Tesoro, sentite la Banca
d'Italia  e  la  CONSOB  che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
    a)  la  societa'  di  gestione  dimostra di possedere i requisiti
previsti   dall'articolo 61,   commi  2,  3,  4,  e  5,  del  decreto
legislativo n. 58/1998;
    b) il  regolamento  e' stato approvato ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, del presente testo unico. (R).
  2.  Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa'
di  gestione del mercato, i termini di cui al comma I sono interrotti
e,  dalla  data  di  ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo
termine di 30 giorni. (R).
  3.  Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo  di  cui all'articolo 61, com-ma 3, del decreto legislativo
n.  58/1998,  determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata
dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla
conoscenza  del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza
e' pronunciata della Banca d'Italia. (R).
  4.  Le  comunicazioni  di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto
legislativo  n.  58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca
d'Italia.  Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo
n.  58/1998;  in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma
5,  del  decreto  legislativo  medesimo.  L'impugnazione  puo' essere
proposta  anche  dalla  Banca  d'Italia  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
  5.  La  CONSOB  iscrive  i  mercati  autorizzati nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando
l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
                            Art. 33. (R)
                   Specialisti in titoli di Stato
  1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro,
in   relazione  alle  esigenze  connesse  alla  gestione  del  debito
pubblico,  iscrive,  in  un  apposito elenco denominato "elenco degli
specialisti  in  titoli  di Stato" (gli "specialisti"), gli operatori
principali  di  cui  all'articolo 31,  comma 1,  lettera d),  che  ne
facciano  domanda  e  che siano in possesso dei requisiti indicati al
comma seguente. (R).
  2.  L'iscrizione  nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata alle
seguenti condizioni:
    a) possesso  di  un  patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno
euro 38.734.267,43;
    b) svolgimento  di  un'attivita' nei diversi comparti del mercato
secondario   coerente  con  gli  obiettivi  di  gestione  del  debito
pubblico,  con  particolare  riguardo alla continuita' dell'attivita'
svolta,  al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche' alle
quantita' scambiate;
    c)   possesso   di   una   struttura   organizzativa  idonea,  in
particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso
gli investitori finali;
    d) aggiudicazione,  su  base annua, anche a livello di gruppo, di
una  quota  pari  ad  almeno  il  tre per cento del totale dei titoli
emessi  nelle  aste  sul  mercato  primario  dei  titoli di Stato. La
suddetta  quota  verra'  calcolata  tenendo  conto  delle  differenti
caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R).
  3.  Si  considerano  appartenenti  al  gruppo  del  soggetto che ha
richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:
    a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
    b) sono  controllati  dallo  stesso  soggetto  che  controlla  il
soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
  Ai  fini  dell'individuazione  del rapporto di controllo si applica
l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R).
  4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco
di  cui  al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui
al  comma  2  nei  dodici  mesi successivi alla data di presentazione
della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro.
(R).
  5.  Il  Tesoro  sottopone  a  verifica ogni due anni l'elenco degli
"specialisti" di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per
la  verifica  dell'elenco degli "specialisti", l'esclusione di uno di
essi  puo'  avvenire  qualora  venga meno uno dei requisiti di cui al
comma  2  ovvero  per  gravi  motivi,  nel  caso di comportamenti che
contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non
possono  presentare  domanda  d'iscrizione prima che sia trascorso un
anno dalla data dell'esclusione. (R).
  6.  Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta,
al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attivita' svolta.
La  societa' di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta
al   Tesoro,   dati  e  notizie  relative  ai  contratti  conclusi  e
all'attivita'  svolta  dai  partecipanti  al  mercato. Il Tesoro puo'
richiedere   alla   Banca   d'Italia  ulteriori  dati  sull'attivita'
realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).
                            Art. 34. (R)
                        Societa' di gestione
  1. La societa' di gestione:
    a)  predispone  le  strutture,  fornisce  i servizi del mercato e
determina i corrispettivi ad essa dovuti;
    b) adotta  tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
mercato e verifica il rispetto del regolamento;
    c) dispone   l'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione  dei
titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
    d) comunica  al  Tesoro,  alla  Banca  d'Italia  e alla CONSOB le
violazioni  del  regolamento  del  mercato,  segnalando le iniziative
assunte;
    e) provvede  alla gestione e alla diffusione delle informazioni e
dei  documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del
decreto legislativo n. 58/1998. (R).
  2.  La  societa'  di  gestione  provvede agli altri compiti ad essa
eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
                            Art. 35. (R)
                        Vigilanza sui mercati
  1.  La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato  avendo  riguardo  all'efficienza  complessiva  del  mercato  e
all'ordinato  svolgimento delle negoziazioni. La societa' di gestione
fornisce  alla  Banca  d'Italia  dati e notizie relative ai contratti
conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. La Banca
d'Italia   informa   tempestivamente   il  Tesoro  dell'attivita'  di
vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
  2.  La  Banca  d'Italia,  con  le  modalita'  e nei termini da essa
stabiliti,  puo'  chiedere alle societa' di gestione la comunicazione
anche   periodica   di  dati,  notizie,  atti  e  documenti,  nonche'
effettuare   ispezioni  presso  le  medesime  societa'  e  richiedere
l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari. (R).
  3.  In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per
le  finalita'  indicate  al comma 1, i provvedimenti necessari, anche
sostituendosi alla societa' di gestione. (R).
  4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate
nel  comma  1,  puo'  richiedere  ai  partecipanti  al mercato dati e
notizie sull'attivita' svolta. (R).
  5.  La  Banca  d'Italia  informa  tempestivamente  il  Tesoro delle
irregolarita'  riscontrate  nello  svolgimento della sua attivita' di
vigilanza,  con particolare riguardo all'operativita' degli operatori
di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R).
                            Art. 36. (R)
                       Informativa alla CONSOB
  1.  La  CONSOB  accerta  che sui mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato   sia   assicurata   un'adeguata   e  corretta  informativa  ai
partecipanti ed agli investitori. (R).
  2.   La   CONSOB   puo'  chiedere  alle  societa'  di  gestione  la
comunicazione  anche  periodica  di  dati,  notizie, atti e documenti
necessari  allo  svolgimento  della  attivita'  di cui al comma 1. La
CONSOB   informa  tempestivamente  il  Tesoro  e  la  Banca  d'Italia
dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate.
(R).
                            Art. 37. (R)
                Vigilanza sulle societa' di gestione
  1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca
d'Italia   che   a   tal   fine   si   avvale   dei  poteri  previsti
dall'articolo 35, comma 1. (R).
  2. Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le
modificazioni  statutarie  delle societa' di gestione non contrastino
con  i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n.
58/1998.  Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti tale verifica. (R).
  3.  La  Banca  d'Italia  vigila  affinche'  la regolamentazione del
mercato  sia  idonea  ad  assicurare  l'effettivo conseguimento delle
finalita'  indicate  nell'articolo  35, com-ma 2 e che sia conforme a
quanto  stabilito  dal  regolamento  emanato  dalla  CONSOB  ai sensi
dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
  4.  Il  Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB,
puo'   richiedere   alla   societa'   di   gestione  modifiche  della
regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni
riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al comma 3. (R).
                            Art. 38. (R)
                    Compensazione e liquidazione
  1.   Ciascun  soggetto  ammesso  alle  negoziazioni  deve  aderire,
direttamente  o  attraverso  un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi
che  consentano  la  compensazione,  liquidazione ed esecuzione delle
operazioni su strumenti finanziari. (R).
                            Art. 39. (R)
Provvedimenti  straordinari  a  tutela  del  mercato  e  crisi  delle
                        societa' di gestione
  1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione  delle  societa'  di gestione e comunque in ogni
caso  in  cui  lo  richieda il perseguimento delle finalita' indicate
nell'articolo  31,  comma  2,  il  Tesoro,  su  proposta  della Banca
d'Italia,  dispone  lo  scioglimento degli organi amministrativi e di
controllo  delle  societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi
amministrativi  sono  attribuiti  a  un  commissario  nominato con il
medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e
sotto  il  controllo  della  Banca d'Italia, sino alla ricostituzione
degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano
gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e
8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R).
  2.  Nel  caso  in  cui  le irregolarita' di cui al comma 1 siano di
eccezionale  gravita'  il  Tesoro,  su proposta della Banca d'Italia,
puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R).
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla comunicazione del provvedimento di
revoca   dell'autorizzazione  gli  amministratori  o  il  commissario
convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere
altre  iniziative  conseguenti  al  provvedimento  stesso  ovvero per
deliberare  la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si
provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non
deliberi   entro   tre   mesi  dalla  data  della  comunicazione  del
provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia,
puo'  disporre lo scioglimento delle societa' di gestione nominando i
liquidatori.  Si  applicano  le disposizioni sulla liquidazione delle
societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei
liquidatori. (R).
  4.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della
Banca  d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad
assicurare  la  continuita'  delle  negoziazioni.  A  tal  fine  puo'
disporre  il  trasferimento  temporaneo della gestione del mercato ad
altra  societa',  previo  consenso  di quest'ultima. Il trasferimento
definitivo  della  gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga
alle  norme  del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni. (R).
  5.  I  provvedimenti  previsti  dai  commi  1 e 2 sono adottati dal
Tesoro,  su  proposta  della  CONSOB  sentita  la Banca d'Italia, per
quanto previsto dall'articolo 36. (R).
  6.   Le  iniziative  per  la  dichiarazione  di  fallimento  o  per
l'ammissione    alle    procedure    di   concordato   preventivo   o
amministrazione  controllata e i relativi provvedimenti del tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.
(R).
Sezione III 
Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli di 
Stato 
                            Art. 40. (R)
          Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
  1.  Le  operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo
unico  possono  avere  per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso
non  rimborsabili  anticipatamente,  depositati  presso il sistema di
gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
  2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo'
avere  per  oggetto  i  titoli  di Stato che hanno formato oggetto di
separazione cedolare. (R).
  3.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 vengono effettuate dai
soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi. (R).
  4.  Con  decreto  del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti
per  i  quali  puo'  essere  effettuata  l'operazione  di separazione
cedolare,  e  per  ciascuno  di  essi, l'eventuale importo minimo del
capitale  nominale  in  circolazione  oltre  il quale l'operazione e'
effettuabile  nonche'  l'ammontare complessivo massimo dei titoli che
puo' formarne oggetto. (R).
                            Art. 41. (R)
                     Modalita' delle operazioni
  1.  Le  operazioni  di separazione cedolare e di ricostituzione dei
titoli  hanno  luogo  mediante annotazioni contabili su richiesta dei
soggetti  aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di
Stato. (R).
  2.  Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione
e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
                            Art. 42. (R)
                     Caratteristiche dei titoli
  1.  Ciascun  titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo
40  rappresenta  un  autonomo  titolo di Stato e ha circolazione solo
all'interno  del  sistema  di  gestione  centralizzata  dei titoli di
Stato. (R).
  2.  Le  componenti  cedolari  separate  dal  mantello  che hanno la
medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).
                            Art. 43. (R)
                    Lotti minimi di negoziazione
  1.  Per  le  negoziazioni  dei  titoli  risultanti da operazioni di
separazione  cedolare  i  lotti  minimi  di  negoziazione sui mercati
regolamentati  all'ingrosso  non  potranno  essere  inferiori  a  2,5
milioni  di  euro  per  i mantelli e a 100.000 euro per le componenti
cedolari separate dal mantello. (R).
Capo III 
Fondo di ammortamento 
Sezione I 
Norme sostanziali 
                            Art. 44. (L)
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
  1.  E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo
per  l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo   le   modalita'   previste  dal  presente  testo  unico,  la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
  2.  L'amministrazione  del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
    a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
    b) dal Ragioniere generale dello Stato;
    c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
    d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
  3.  Il  Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al
conto  consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla
gestione  del  Fondo  non  si  applicano  le disposizioni della legge
25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
                            Art. 45. (L)
                        Conferimenti al Fondo
  1. Sono conferiti al Fondo:
    a) i  titoli  di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne
definisce  le  categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli
acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
    b) gli  altri  proventi  relativi  alla vendita di partecipazioni
dello   Stato;  da  tali  proventi  sono  escluse  in  ogni  caso  le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei
limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
    d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
    e) i   proventi   derivanti   da   donazioni  o  da  disposizioni
testamentarie,  comunque  destinate  al conseguimento delle finalita'
del Fondo;
    f) i  proventi  derivanti  dalla vendita di attivita' mobiliari e
immobiliari  confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a
somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
    g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a
valere  sull'autorizzazione  di  cui  all'articolo 3,  comma 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
  2.   Gli  importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui  al  comma 1
affluiscono   ad   appositi   capitoli   dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  essere  riassegnati  allo  stato di previsione del
Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
  3.  Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (L).
                            Art. 46. (L)
       Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato
  1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
    a) per  il  caso  previsto  alla lettera a) dell'articolo 45, per
l'equivalente  riduzione  della  consistenza  dei  titoli di Stato in
circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
    b) con  riferimenti  alle  lettere b),  c),  d),  e),  f),  e  g)
dell'articolo 45,  nell'acquisto  dei titoli di Stato, o nel rimborso
dei  titoli  che  vengono  a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995,
nonche'  per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute da
societa'  delle  quali  il  Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione. (L).
  2.  Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il  tramite  della  Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette  operazioni  sono  esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del
regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
(L).
  3.   Sulle   giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente  un  tasso  di interesse pari a quello medio dei buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
  4.  Al  Fondo  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 6. (L).
                            Art. 47. (L)
              Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
  1.  I  titoli  di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
possono  essere  incassati  ne'  negoziati e sono portati a riduzione
della consistenza del debito. (L).
  2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla
Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Sezione II 
Norme procedurali 
                            Art. 48. (R)
                         Utilizzi del Fondo
  1.  L'utilizzo  delle  somme disponibili sul "Fondo" viene disposto
con  l'emissione  di  atti e provvedimenti del Direttore generale del
Tesoro  o,  per  delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti
finalita':
    a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
    b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
    c)  acquisto  di  partecipazioni  azionarie  detenute da societa'
delle  quali  il  Ministero  sia  unico azionista, ai fini della loro
dismissione. (R).
  2.  Le  operazioni  di  acquisto di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
    a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro,
o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad
altri  intermediari,  individuati,  per  i  titoli emessi sul mercato
interno,  tra  gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo
33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
    b)  tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti
in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto
proprio e della clientela. (R).
  3.  Con  le  disponibilita'  del  Fondo e' sostenuto il costo delle
operazioni  di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo
comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori
all'acquisto  e  gli  eventuali  dietimi  di interessi maturati sulla
cedola in corso di godimento. (R).
  4.  Con  specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti
fra   il   Ministero,   la   Banca  d'Italia  e,  eventualmente,  gli
intermediari incaricati. (R).
  5.  Nel  caso  previsto  al  comma 1, lettere a) e b), il Direttore
generale  del  Tesoro  o,  per  delega,  il  Capo del debito pubblico
comunica,  di  volta  in  volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la
specie  dei  titoli  di Stato che intende rimborsare o acquistare con
l'utilizzo  del  Fondo  e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal
Fondo  medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle
relative operazioni. (R).
  6.  Nel  caso  previsto  dal  comma 1, lettera c), si autorizza, di
volta  in  volta,  la  Banca  d'Italia  a  prelevare  dal  Fondo e ad
effettuare  i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei
costi delle relative operazioni. (R).
                            Art. 49. (R)
Adempimento  a  carico  della  Banca  d'Italia  e  degli intermediari
                             incaricati
  1.  Nel  caso  in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni
sul  mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione
alla  Monte  Titoli S.p.a per l'estinzione dei titoli stessi mediante
apposita   scritturazione   nei  conti  accentrati  e  comunica  alla
Direzione  gli  addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in
valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R).
  2.  Nel  caso  in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui
mercati   internazionali,   la  Banca  d'Italia  o  gli  intermediari
incaricati  procedono  tempestivamente  a  comunicare  alla Direzione
l'ammontare   e  le  eventuali  serie  dei  titoli.  In  presenza  di
certificato   globale  rappresentativo  del  prestito,  la  Direzione
provvede   al  rilascio  di  un  nuovo  certificato  globale,  previa
ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R).
                            Art. 50. (R)
   Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari
  1.  L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a), deve
specificare:
    a) le  specie  dei  titoli  oggetto  dell'operazione  e l'importo
complessivo che puo' essere riacquistato;
    b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate
le operazioni di acquisto;
    c) il termine di regolamento delle operazioni;
    d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
    e)  il  compenso  riconosciuto  alla  Banca d'Italia o agli altri
intermediari per il servizio prestato. (R).
  2.  In  ogni  caso,  il  Ministero si riserva di rivedere il prezzo
massimo  di  cui  al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero
sensibilmente  nel  corso  del  periodo delle operazioni di acquisto.
(R).
                            Art. 51. (R)
                          Modalita' d'asta
  1.  L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b),
riservata   agli   operatori  specialisti,  e'  gestita  dalla  Banca
d'Italia.  Le  operazioni  d'asta sono effettuate alla presenza di un
funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale
provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di
aggiudicazione. (R).
  2.  Il Tesoro comunica la data e le modalita' dell'asta, nonche' la
specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).
  3.  Sono  escluse  le  offerte  che presentino condizioni di prezzo
ritenute non convenienti. (R).
                            Art. 52. (R)
          Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
  1.  Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati,
con  apposito  decreto,  la  specie e gli importi dei titoli di Stato
effettivamente  ritirati  dal  mercato,  con  riferimento  anche alle
relative cedole. (R).
  2.  I  titoli  di  Stato  ritirati  dal  mercato,  con le modalita'
indicate  nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che
provvede:
    a)   a   ridurre   la  consistenza  del  debito  per  l'ammontare
corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
    b) ad  apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio
corrispondenti,  sia per quel che concerne la previsione di spesa per
interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).
Titolo II 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Capo I 
Disciplina transitoria della ridenominazione 
                            Art. 53. (R)
                    Modalita' di ridenominazione
  1.  La  ridenominazione  in euro dei titoli emessi anteriormente al
1° gennaio  1999,  avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di
conversione,  il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito
e   moltiplicando  il  risultato  ottenuto,  arrotondato  al  secondo
decimale  per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non
inferiore  a  0,005  euro,  per  il  numero di tagli minimi di cui e'
composto il prestito. (R).
  2.  Ai  fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo
dei  titoli  emessi  sul  mercato interno si intende l'importo minimo
sottoscrivibile in asta. (R).
  3.  Per  i  titoli  emessi  e  assegnati  a fronte del rimborso dei
crediti  d'imposta  o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio
minimo e' quello previsto dal relativo decreto di emissione. (R).
  4.  Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello
Stato  S.p.a.  di  ammontare  pari  a  1.500  miliardi  di lire (euro
774.685,349  )  (codice  titolo  26808)  e' da intendersi pari a lire
cinque milioni (euro 2.582,28). (R).
  5.  La  ridenominazione  dei  titoli  risultanti  delle  operazioni
"separazione   cedolare"  di  cui  all'articolo  40  avviene  con  le
modalita'  di  cui  al  comma  1.  I  tagli  minimi  degli  strumenti
finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di
capitale  (mantelli)  sono  rispettivamente pari a ire lire 1.250.000
(euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
  6.  I  titoli  ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari
del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).
                            Art. 54. (R)
      Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati
  1.  Fino  al  31 dicembre  2001,  i  pagamenti connessi al servizio
finanziario   sui  prestiti  ridenominati  in  euro  da  regolare  in
contanti,  sono  effettuati  al  controvalore  in  lire  dell'importo
calcolato in euro. (R).
  2.  Per  effetto  della  ridenominazione  di  cui al presente testo
unico,  gli  importi  in  lire riportati sul mantello e le cedole dei
titoli  di  Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a
decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
  3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in
euro  viene  effettuato  applicando  il  tasso  di interesse, fisso o
variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di
ciascun  prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto,
comprensivo  di  tutte le cifre decimali significative, per il numero
di  volte  in  cui  detto  valore  nominale unitario e' contenuto nel
valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).
  4.  I  tassi  cedolari  dei titoli ridenominati espressi in termini
percentuali  devono  utilizzare  un  numero  di  cifre  decimali  non
inferiore  a  sei.  Il relativo calcolo degli interessi e' effettuato
applicando  detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di
cui   all'articolo 53,   comma  6.  Il  risultato  che  ne  consegue,
comprensivo  di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e'
moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento,
a sua volta moltiplicato per cento. (R).
  5.  Gli  intermediari  assicurano alla clientela la possibilita' di
vendere  o  acquistare  quantitativi  di titoli ridenominati in euro,
necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di
Stato,  o  multipli  dello stesso, fissato dalle societa' di gestione
dei  mercati,  senza  applicare  oneri  aggiuntivi oltre alle normali
commissioni  di  negoziazione.  Il  prezzo  di  acquisto o di vendita
praticato  per  tali  operazioni  e'  quello  registrato  sui mercati
regolamentati  nel  giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non
si  registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di
cui  al  presente  comma,  si  fa  riferimento  all'ultima quotazione
ufficiale disponibile. (R).
Capo II 
Disciplina transitoria dei titoli dematerializzati 
                            Art. 55. (L)
                              Gestione
  1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla
disciplina  del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi
ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto,
trasmettendo   i   relativi   documenti  alla  societa'  di  gestione
accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
  2.   Le  operazioni  di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  dagli
intermediari  senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni
previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)
Capo III 
Disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati 
                            Art. 56. (R)
Rimborso  dei  titoli  e delle frazioni di importo inferiore a cinque
   milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
  1. E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al
prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni
(M.O.T.)  del  26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di
titoli  al  portatore  e  nominativi, appartenenti a prestiti vigenti
emessi  dal  Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro
2.582,28) di capitale nominale. (R).
  2.  Con  le  modalita'  di  cui  al comma 1 si provvede altresi' al
rimborso  anticipato  delle  frazioni  di capitale inferiore a cinque
milioni  di  lire  (euro  2.582,28)  comprese  nei  titoli nominativi
comunque  intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni
di  lire  (euro 2.582,28).  In  tal  caso l'intermediario provvede ad
iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire
cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito
accentrato  presso  la  societa'  di  gestione  e  a registrare sulle
proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
  3.  I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo
cauzionale,  sono  rimborsati  dalle sezioni di tesoreria provinciale
dello  Stato previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza
ulteriore  documentazione  o  formalita'.  I titoli medesimi, qualora
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure
indicate all'articolo 58. (R).
  4.  I  titoli  da  emettere in applicazione di norme vigenti per il
rimborso  dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del
presente testo unico. (R).
                           Art. 57. (L-R)
Rimborso  dei  titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di
                        lire (euro 2.582,28)
  1.  Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore
a  cinque  milioni  di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo
cauzionale,  si  esegue su domanda a firma autenticata del titolare o
del  suo  avente  causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde
dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i
suoi  aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla
riscossione del capitale. (R).
  2.  Qualora  i  titoli  siano intestati ad enti o societa' oppure a
persone  fisiche  che non abbiano la libera disponibilita' dei propri
beni,  il  rimborso  del capitale ha luogo su domanda del titolare, o
degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
  3.  Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma
qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
    a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
    b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
    c)   dichiarazione   resa   presso   la  Direzione  o  presso  un
dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
  4.  Il  capitale  dei  titoli  nominativi  e di quelli sottoposti a
vincolo  cauzionale,  se di importo pari o superiore a cinque milioni
di  lire  (euro  2.582,28),  e' rimborsato previa presentazione della
documentazione  di  cui  al  comma  3  e, in base all'articolo 56, su
presentazione   di   apposita   dichiarazione   di  un  intermediario
finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e
vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
  5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere
chieste  alla  Direzione  o,  fuori  dalla  sua sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero. (L).
  6.  Il  presente  articolo si applica anche qualora sia previsto il
pagamento di premi. (L).
                            Art. 58. (L)
                       Liberazione dei vincoli
  1.  Ai  fini  del  rimborso,  lo  svincolo dei titoli nominativi di
capitale  nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o
superiore  a  cinque  milioni  di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad
altro vincolo, si esegue:
    a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma
autenticata  ovvero  in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma
3, lettere a), b) e c);
    b) per provvedimento dell'autorita' competente;
    d)  per  sentenza,  passata  in  giudicato,  che espressamente ne
ordini la cancellazione.
    e)  quando  il  diritto  inerente  al  vincolo  si consolida o si
confonde col diritto di proprieta' del titolo;
    f)  quando  e'  decorso  il  termine  o  e'  cessata la causa del
vincolo,  salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge
o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
                            Art. 59. (L)
               Cancellazione del vincolo di usufrutto
  1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di
consolidamento  o  di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della
parte:
    a)  se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato
di morte dell'usufruttuario;
    b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento
che comprovi essere venuta meno la condizione;
    c)  se  l'usufrutto  e'  a  favore  di  un ente, allo scadere del
trentennio;
    d) per   prescrizione,  quando  non  siano  stati  richiesti  gli
interessi nel corso di cinque anni. (L).
  2.  Per  il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque
anni   decorre  dal  giorno  in  cui  puo'  essere  fatta  valere  la
prescrizione. (L).
                            Art. 60. (L)
                    Prova del diritto a succedere
  1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi
si prova presentando alla Direzione:
    a) nel caso di successione testamentaria:
      1)   l'estratto  dell'atto  di  morte,  o,  ove  possibile,  la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
      2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
      3)  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla
quale  risulti  quali  sono notoriamente gli eredi, che il testamento
presentato  e'  l'unico  e,  nel  caso di piu' testamenti, che quelli
esibiti  rappresentano  l'ultima volonta' del testatore, che non sono
insorte  vertenze  in  rapporto  alla  eredita' o mosse contestazioni
avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate
dal  testatore  non  ve ne sono altre alle quali la legge riservi una
quota di eredita' o altri diritti alla successione;
    b) nel caso di successione intestata:
      1)   l'estratto   dell'atto  di  morte  o,  ove  possibile,  la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
      2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la
quale  si  dichiari  che non esistono disposizioni testamentarie e si
indichino  tutte  le  persone  alle  quali  e'  devoluta per legge la
successione  nonche'  il  luogo  in  cui  il  defunto  ebbe  l'ultimo
domicilio. (L).
                            Art. 61. (L)
                        Documenti integrativi
  1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la
condizione   degli  aventi  diritto  alla  successione,  deve  essere
presentata   una   nuova   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'. (L).
  2.  La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere
della  pretura  nella  cui giurisdizione si e' aperta la successione,
attestante  se  e  quali  atti o dichiarazioni risultino annotati nel
registro  delle  successioni  e  se  e  quali  testamenti siano stati
comunicati   alla   pretura  medesima.  Puo'  chiedere,  inoltre,  un
certificato,  rilasciato  dal  sindaco  del  luogo  di apertura della
successione  in  base  alle  risultanze anagrafiche e ad informazioni
assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
                            Art. 62. (L)
                    Successione aperta all'estero
  1.  Se  la  successione  del  titolare si sia aperta all'estero, il
diritto   a  succedere  si  prova  con  i  documenti  indicati  negli
articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  puo'  essere  formata  innanzi  al console italiano o
sostituita  da  equivalente  documento probatorio, redatto ai termini
della legge del luogo. (L).
  2.  Nel  caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive  di cui agli
articoli precedenti   siano   presentate   da  cittadini  dell'Unione
europea,  si  applicano  le stesse modalita' previste per i cittadini
italiani. (L).
  3.  Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della
successione  deve  essere  fornita  con  i documenti prescritti dalla
legge  nazionale  del  defunto,  ovvero, se si tratti di apolide, con
quelli  della  legge  del  luogo  di ultima residenza. In aggiunta ai
documenti   medesimi,  la  Direzione  puo'  chiedere  un  certificato
dell'autorita'  consolare,  che  attesti  la  regolarita'  formale  e
sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
                            Art. 63. (L)
                      Provvedimento giudiziale
  1.  In  sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61,
puo'  essere  prodotto  un decreto, emesso in camera di consiglio dal
tribunale   del   luogo   di  apertura  della  successione,  con  cui
espressamente   si   attribuiscano   i   titoli  a  chi  di  ragione,
determinando,  qualora  piu'  siano  gli  assegnatari,  la  quota  di
ciascuno.  Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto
deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
  2.  La  Direzione  puo'  chiedere  direttamente all'amministrazione
giudiziaria  che  la  prova della successione sia fornita nella forma
indicata  nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi
che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
                            Art. 64. (L)
                  Successione di eredi del titolare
  1.  Se,  oltre  al  titolare,  sia  deceduto alcuno degli eredi, la
dichiarazione    sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   indicata
nell'articolo  60  puo' essere unica, purche' tutte le successioni si
siano  aperte  nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono
attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
  2.  Qualora  le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di
tribunali  diversi,  il  decreto  di  cui all'articolo 63 puo' essere
emesso  dal  tribunale  del  luogo  nel  quale si e' aperta una delle
successioni.  Occorre  il  decreto della Corte di appello di Roma, se
alcuna  delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia
il  tribunale  che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i
passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
                            Art. 65. (L)
                          Legato di specie
  1.  Il  legatario  puo'  ottenere,  senza intervento dell'erede, il
rimborso  di  titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque
milioni  di  lire  (euro  2.582,28) che gli siano stati espressamente
attribuiti  dal  testatore,  purche'  presenti  i  titoli  stessi e i
documenti relativi alla successione. (L).
  2.  Nel  caso  pero'  di smarrimento, sottrazione o distruzione dei
titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura
di  ammortamento  se non documenti che era legittimamente in possesso
di essi. (L).
                           Art. 66. (L-R)
                    Successione dell'avente causa
  1.  Se  il  capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a
cinque  milioni  le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano  anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente
causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti
sulle  iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi
di  svincolo  di  iscrizioni  divenute libere per effetto delle leggi
abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
                            Art. 67. (L)
                Riscossione di capitali con reimpiego
  1.  Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche
incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del Codice
civile,   atti   di   riscossione   di  capitale,  sempre  che  siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
  2.  Le  stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti
parte  di  patrimoni  amministrati  da  curatori  a  norma del Codice
civile,  nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare,
ovvero  correlativamente  ipotecati  a  garanzia,  sempre  che  siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti
considerate  come  atti  di  riscossione  di  capitale e, ove occorra
l'autorizzazione  giudiziale,  questa  puo'  essere data dal pretore.
(L).
                            Art. 68. (L)
                         Titoli al portatore
  1.  I  titoli  al  portatore  sono  a  rischio e pericolo di chi li
possiede. (L).
  2.  Non  si  rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli  al  portatore  smarriti,  sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia  denunciato  alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel
territorio  nazionale,  o  all'estero,  hanno  facolta'  di  ricevere
domande  per  operazioni  su  titoli  di  Stato  o  di  provvedere al
pagamento  degli  interessi,  lo  smarrimento,  la  sottrazione  o la
distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della
data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di
prescrizione  e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a  favore  della  Direzione,  chiederne  il  pagamento,  con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
  3.  Qualora  sia  decorso  il termine di prescrizione, senza che il
titolo   risulti   rimborsato,   il   termine  per  la  presentazione
dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
  4.  In  tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole,  si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al
tasso legale vigente. (L) -
  5.   In   nessun   caso  sono  ammessi  sequestri,  impedimenti  od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
  6.  L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei  titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi. (L).
                            Art. 69. (L)
                Opposizione su iscrizioni nominative
  1.  Le  iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi
di:
    a) smarrimento,    sottrazione   o   distruzione   del   relativo
certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
    b) controversia sul diritto a succedere;
    c) fallimento del titolare;
    d) controversia  od  esecuzione  per  effetto  della ipoteca o di
altro  vincolo  annotati  sulle  iscrizioni. Le iscrizioni nominative
possono  essere  soggette  a  sequestro,  impedimento  od  esecuzione
forzata  solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di
vincolo  a  favore  dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le
opposizioni  di  cui  alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se
non   siano   state  preventivamente  autorizzate  con  provvedimento
giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
  2.  L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto
dall'erede  del  titolare  o  dal suo avente causa e dal legatario al
quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
  3.   La   Direzione  prende  nota  negli  appositi  registri  delle
opposizioni  sulle  iscrizioni  nominative, ammesse nei casi e con le
forme previsti dal presente testo unico. (L).
                            Art. 70. (L)
                    Perdita di titoli nominativi
  1.  Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo,  l'intestatario  o  l'avente  diritto  puo'  ottenerne il
rimborso,  se  scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se
appartenente  ad  un prestito vigente, presentando apposita denunzia,
con  firma  autenticata,  ove occorra regolarmente documentata, nella
quale,  se  trattasi  di  persona fisica, espressamente dichiari, tra
l'altro,  sotto  la  propria personale responsabilita', che il titolo
smarrito,  sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni
di  trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi  per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
  2.  La  Direzione  fa  pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e
dispone  l'affissione  dell'avviso  stesso,  per sei mesi, nei locali
aperti  al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato  e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o
la dematerializzazione. (L).
                            Art. 71. (L)
                  Esecuzione sui titoli nominativi
  1.  La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto
in base a decisione del giudice competente. (L).
  2.  Le  iscrizioni,  ai  fini  del  rimborso  dei titoli nominativi
annotati  di  ipoteca  nell'interesse  dello  Stato o delle pubbliche
amministrazioni,  sono  rese  libere e trasferite in tutto o in parte
per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
                            Art. 72. (L)
                 Pignoramento e sequestro di titoli
  1.  E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli
al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
                            Art. 73. (L)
                   Comunicazione al giudice penale
  1. Qualora  i  titoli siano presentati posteriormente alla notifica
del  provvedimento  di  sequestro  la  Direzione  si limita, nel solo
interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita'
senza  tuttavia  sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi.
(L).
                            Art. 74. (L)
                       Schede per opposizioni
  1. Per  i  titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od
opposizione  di  qualsiasi  specie,  autorizzati  od  ordinati  dalla
competente  autorita'  e regolarmente notificati a norma del presente
testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi
numeri  di  iscrizione  e  le  opportune annotazioni, al solo fine di
fornire  all'autorita'  competente,  nell'interesse  della  giustizia
penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente
alla data della notifica. (L).
                            Art. 75. (L)
                   Rifiuto di eseguire operazioni
  1. Nel  caso  in  cui  la  Direzione  si  rifiuti  di  eseguire una
operazione  di rimborso, la parte richiedente puo' adire il tribunale
civile  del  luogo  del  suo domicilio, il quale provvede con decreto
pronunziato  in  camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e
la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
  2.  Il  tribunale,  se  non  ritenga  sufficientemente giustificata
l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono
interessate,  o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche
ordinare  pubblicazioni  o disporre la esecuzione dell'operazione con
speciali cautele. (L).
  3.  Contro  il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in
appello,  anche  da  parte  dell'amministrazione, osservate le stesse
forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
                            Art. 76. (L)
                      Revoca tacita del mandato
  1. Salva  dichiarazione  contraria,  il  mandato  a  richiedere  il
rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza
necessita'  di  comunicazione  della  revoca al mandatario, quando il
mandante  deleghi  alla operazione o alla riscossione persona diversa
da  quella  precedentemente  incaricata  ovvero  dichiari  di volervi
provvedere personalmente. (L).
  2.  In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui
quali  l'operazione  va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di
essi,  rilasciata  dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del
Tesoro. (L).
                            Art. 77. (L)
                            Pubblicazioni
  1.  Le  pubblicazioni  di cui all'articolo 70 e quelle che, in base
alle  norme  vigenti,  devono  essere effettuate in seguito a perdita
delle  ricevute  rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al
portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
                            Art. 78. (L)
        Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
  1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per
qualsiasi   scopo,   di  qualunque  genere  di  stampati  imitanti  o
simulanti,  in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.
(L).
  2.   Le   contravvenzioni   sono  punite  con  l'ammenda  comminata
dall'articolo 142  del  testo  unico  28 aprile  1910,  n. 204, sugli
istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
  3.  Gli  stampati  e i materiali relativi, a chiunque appartengano,
devono essere confiscati e distrutti. (L).
Capo IV 
Disciplina transitoria della prescrizione 
                            Art. 79. (L)
               Decorrenza dei termini di prescrizione
  1.  I  termini  di  prescrizione  indicati nel presente testo unico
decorrono,  per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro
dal  1° gennaio  1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449,  mentre  per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di
entrata  in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, art. 2, che ha
integrato  l'articolo  2948 del codice civile, purche', a norma delle
leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).
                            Art. 80. (R)
        Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
  1.  Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i
titoli  al  portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13,  che vengono presentati
presso   i   loro   sportelli   dai   possessori,   ai   fini   della
dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
    a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili,
inoltrandone  le  distinte di presentazione alla societa' di gestione
accentrata  dei  titoli  di  Stato  per  l'immissione  nella gestione
accentrata;
    b)  all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla
Banca   d'Italia,   che   previo   accertamento  della  legittimita',
procedera'  ad  annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le
relative informazioni alla societa' di gestione accentrata dei titoli
di Stato. (R).
  2.  A  seguito  delle  procedure  di  dematerializzazione di cui al
precedente  comma,  la  societa' di gestione accentrata dei titoli di
Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso
della  giornata  al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno
lavorativo  successivo,  verificano  che  il  saldo  dei conti aperti
presso  la  societa'  di  gestione  accentrata  dei  titoli  di Stato
coincida  con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo
eventualmente   conto   di  acquisti  sul  mercato  e  della  residua
circolazione di titoli non dematerializzati. (R).
  3.  Le  eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui
al  comma  2  sono  comunicate  dal  Tesoro,  d'intesa  con  la Banca
d'Italia,  alla  societa'  di gestione accentrata dei titoli di Stato
che  provvede  tempestivamente  ai  riscontri  di  competenza  e alle
opportune rettifiche. (R).
Capo V 
Disposizioni finali 
                            Art. 81. (L)
                            Giurisdizione
  1.  Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato,
o  le  leggi  relative  ad  essi  o  comunque sul debito pubblico, la
giurisdizione  esclusiva  e'  esercitata dal tribunale amministrativo
regionale  in  primo  grado,  e  dal  Consiglio  di Stato in grado di
appello. (L).
                            Art. 82. (L)
                        Abrogazione di norme
  1.  Con  l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati
l'articolo  1,  gli  articoli  dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli
articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33
al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68,
l'articolo  70,  l'articolo  72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79,
l'articolo  81,  gli  articoli  83  e  84,  dall'articolo  86 all'88,
dall'articolo  90  al  95 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio  1963,  n.  1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993,
cosi'  come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto  ministeriale
5 gennaio 1995.
                            Art. 83. (L)
                  Entrata in vigore del testo unico
  1.  Le  disposizioni  del  presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° marzo 2004.
TAVOLA  DI  CORRISPONDENZA  DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO
DELLE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO
PUBBLICO.

                              TITOLO I
          OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Emissione
(Legge  27  dicembre  1953,  n.  941;  Legge  30  marzo 1981, n. 119,
articoli  38  e 39; Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43; Decreto
Legge  20  maggio  1993, n. 149, art. 9 convertito in Legge 19 luglio
1993,  n. 237; Legge 26 novembre 1993, n. 483 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 48, comma 1.)

Art. 4. Strumenti finanziari
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, comma 1)

Art.  5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca
d'Italia.
(Legge  23  dicembre  1992, n. 501, art.3, comma 8; Legge 26 novembre
1993, n. 483; Legge 28 marzo 1991, n. 104, articolo 2)

Art. 6. Denominazione del debito pubblico interno.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 5)

Art.   7.   Unita'   di   conto   per  le  negoziazioni  sui  mercati
regolamentati.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 15)

Art. 8. Pagamenti di debito pubblico.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 2 e 3; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2)

                               CAPO I
                              GESTIONE
                              SEZIONE I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  9. Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella
valuta di uno Stato partecipante.
(Decreto  Legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, articolo 6; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 4)

Art.  10.  Trattamento  dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 14)

Art. 11. Sistema di gestione accentrata.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli 29 e 40)

Art.    12.    Attribuzioni    della    societa'    di   gestione   e
dell'intermediario.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 30)

Art. 13. Compiti dell'intermediario
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 31)

Art. 14. Diritti del titolare del conto
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 32)

Art. 15. Costituzione di vincoli
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 34)

Art. 16. Responsabilita' dell'intermediario
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 35)

Art.  17.  Ammissibilita'  del servizio di riproduzione in fac-simile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.
(Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 6, articolo 2, convertito con Legge
6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1)

Art. 18. Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di Stato.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 73, Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 1)

Art. 19. Conservazione dei documenti.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 77; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2.)

Art. 20. Pagamento di valori.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  80;  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio
1984, n. 21, articolo 1)

                             SEZIONE II
                            PRESCRIZIONE

Art. 21. Prescrizione degli interessi e del capitale.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  69;  Legge  12  agosto  1993,  n. 313, articolo 2; Legge 27
dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5)

Art. 22. Interruzione della prescrizione.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 71)

Art. 23. Termini di prescrizione.
(Articolo 2948 C. C.)

                             SEZIONE III
                         GESTIONE ACCENTRATA

Art. 24. Individuazione delle societa' di gestione accentrata
(Decreto  Legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, articolo 90; Decreto
Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 2)

Art. 25. Soggetti ammessi ai sistemi
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 3)

Art. 26. Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 4)

Art. 27. Quadratura dei conti
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 6)

                               CAPO II
               MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO
                              SEZIONE I
             AMMISSIONEA QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

Art.  28.  Ammissione  a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articoli
1 e 2)

Art 29. Informazione al pubblico.
(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n 457, articolo 3)

Art. 30. Cancellazione dal listino.
(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 4)

                             SEZIONE II
 REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO

Art. 31. Regolamento del mercato
(Decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.58,  art.61, comma 10 e
articolo  63,  comma  2;Decreto  Ministeriale  13 maggio 1999, n 219,
articolo 1)

Art. 32. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
(Decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, articolo 61, comma
6;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 2)

Art. 33. Specialisti in titoli di Stato
(Decreto  legislativo  1 ° settembre 1993, n.385,articolo 23; Decreto
Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 3)

Art. 34. Societa' di gestione
(Decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n.58, articolo 65; Decreto
Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 4)

Art. 35. Vigilanza sui mercati
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 5)

Art. 36. Informativa alla CONSOB
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 6)

Art. 37. Vigilanza sulle societa' di gestione
(Decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n  58, articolo 61, comma
2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 7)

Art. 38. Compensazione e liquidazione
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 8)

Art.  39.  Provvedimenti  straordinari  a  tutela del mercato e crisi
delle societa' di gestione
(Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.267  e successive modificazioni;
Decreto  legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, articolo 70 commi 2,
3,  4,  5  e  6,  articolo  72,  eccettuati commi 2 e 8, articolo 75;
Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 9)

                             SEZIONE III
                 OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE
                 E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO

Art. 40. Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
(Decreto  legislativo  1  °  aprile  1996,  n.239,  articolo 2, comma
1;Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 3)

Art. 41. Modalita' delle operazioni
(Decreto   Ministeriale   15   luglio   1998,   articolo  5;  Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 3, comma 4)

Art. 42. Caratteristiche dei titoli
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 6)

Art. 43. Lotti minimi di negoziazione
(Decreto   Ministeriale   15   luglio   1998,   articolo  7;  Decreto
Ministeriale 18 dicembre 1998, articolo 1, comma 3)

                              CAPO III
                        FONDO DI AMMORTAMENTO
                              SEZIONE I
                          NORME SOSTANZIALI

Art. 44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 2;Legge 24 dicembre 1993, n.
539,  art. 3 comma 5; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1
e  2;  Legge  23 dicembre 1996, n. 662, art. 3; Legge 17 maggio 1999,
n.144, articolo 56)

Art. 45. Conferimenti al Fondo.
(Legge  27  ottobre  1993, n. 432, articolo 3; Legge 6 marzo 1996, n.
110,  articolo  1,  comma  1  e  2;  Legge  23 dicembre 1996, n. 662,
articolo 2, comma 181)

Art. 46. Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato.
(Regio  decreto 30 dicembre 1923, n.3278, articolo ];Legge 27 ottobre
1993,  n.  432,  articolo  4; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1,
comma  1  e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 182;
Legge 16 giugno 1998, n. 184, articolo 1)

Art. 47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.
(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 5)

                             SEZIONE II
                          NORME PROCEDURALI

Art. 48. Utilizzi del Fondo.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articoli 1 e 2 )

Art.   49.   Adempimenti  a  carico  della  Banca  d'Italia  e  degli
Intermediari incaricati.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001; articolo 3)

Art.   50.   Contenuto  dell'incarico  alla  Banca  d'Italia  e  agli
intermediari
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo. 4)

Art. 51. Modalita' d'asta
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 5)

Art. 52. Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 6)

                              TITOLO II
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                               CAPO I
            DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENONIINAZIONE

Art. 53. Modalita' di ridenominazione
(Decreto  Legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, articolo 7; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 2)

Art. 54. Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati.
(Decreto  Legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, articolo 8; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articoli 3 e 5)

                               CAPO II
         DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI
Art. 55. Gestione.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 38)

                              CAPO III
             DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO
                     NON ANCORA DEMATERIALIZZATI

Art.  56. Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a
cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti.
(Decreto  Legislativo  24  giugno  1998, n. 213, articolo 41; Decreto
Ministeriale  21 settembre 1998; Decreto Ministeriale 21 luglio 2000,
articolo 1)

Art.  57.  Rimborso  dei  titoli di importo pari o superiore a cinque
milioni di lire.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli  11,  14, 28, 29, 31 e 32; Decreto Ministeriale 22 settembre
1998)

Art. 58. Liberazione dei vincoli.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 48 e 49)

Art. 59. Cancellazione del vincolo di usufrutto.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 50 e 69)

Art. 60. Prova del diritto a succedere.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  19;Legge  4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)

Art. 61. Documenti integrativi.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  20; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)

Art. 62. Successione aperta all'estero.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  21; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)

Art. 63. Provvedimento giudiziale.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 22)

Art. 64. Successione di eredi del titolare.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  23;Legge  4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)

Art. 65. Legato di specie.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 25; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 66. Successione dell'avente causa.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo  27;Legge  4  gennaio  1968,  n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998,
n.403; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 67. Riscossione di capitali con reimpiego.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 30)

Art. 68. Titoli al portatore.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 51; Legge 12 agosto 1993, n.313)

Art. 69. Opposizione su iscrizioni nominative.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 52 e 55)

Art. 70. Perdita di titoli nominativi.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica I4 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 53)

Art. 71. Esecuzione sui titoli nominativi.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 54)

Art. 72. Pignoramento e sequestro di titoli.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 56)

Art. 73. Comunicazione al giudice penale.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 57)

Art. 74. Schede per opposizioni.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 58)

Art. 75. Rifiuto di eseguire operazioni.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 60)

Art. 76. Revoca tacita del mandato.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 75)

Art. 77. Pubblicazioni.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 76

Art. 78. Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli.
(Decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 82)

                               CAPO IV
              DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 79. Decorrenza dei termini di prescrizione.
(  Legge  12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, articolo 54, comma 5)

Art. 80. Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 5)

                               CAPO V
                         DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81. Giurisdizione
(Testo  unico  14  febbraio  1963, n. 1343, art. 61; Legge 6 dicembre
1971,  n.  1034,  articoli  7  e  28;  Decreto  del  Presidente della
Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, articolo 7)

Art. 82. Abrogazione di norme

Art. 83. Entrata in vigore del testo unico

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003

                               CIAMPI

                              BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              MAZZELLA,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              TREMONTI,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 82



fp04 - gr04