DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2003
Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione
della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di
cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare,
l'art. 7, comma 2, secondo il quale il Presidente del Consiglio di
Ministri individua, con propri decreti, le strutture della cui
attivita' si avvalgono i Ministri da lui delegati, determinando il
numero massimo dei servizi in cui ciascun ufficio si articola;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, l'art. 19
che definisce le funzioni relative al Dipartimento per le pari
opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520, in materia di organizzazione dei dipartimenti e degli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
luglio 2003 concernente la determinazione della dotazione organica
del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la determinazione del contingente del personale di
prestito presso le strutture della Presidenza;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001", con particolare
riferimento all'art. 29;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno
2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2001, con il quale e' stato conferito l'incarico di
Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' all'on. Stefania
Prestigiacomo nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2002 recante la relativa delega di funzioni;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla costituzione ed
organizzazione dell'Ufficio per la promozione della parita' di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002,
n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per la promozione
della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della
legge 1° marzo 2002, n. 39, di seguito denominato "Ufficio", e'
costituito come struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed organizzato secondo quanto
previsto negli articoli seguenti.
Art. 2.
1. L'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di
giudizio ed in condizioni di imparzialita', l'effettivita' del
principio di parita' di trattamento fra le persone, di vigilare
sull'operativita' degli strumenti di tutela vigenti contro le
discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le discriminazioni
fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto
che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme
di razzismo di carattere culturale e religioso.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, l'Ufficio si
articola nei seguenti servizi, costituenti unita' operative di base
di livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito
indicate:
a) servizio per la tutela della parita' di trattamento: gestione
di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la
raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione;
esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attivita' istruttoria
relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti
discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni
da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi
informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni
discriminatone; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad
accertare l'esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno
rispetto delle prerogative dell'autorita' giudiziaria, anche
attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai
soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorita'
competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio
riscontrate nel corso delle attivita' di ufficio; svolgimento di
audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art.
6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attivita'
istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa
con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli
enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive
nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli
territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il
monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
b) servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione
di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche
con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le
universita', le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non
governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di
rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare
la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio
di parita', soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e
delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al
Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne
di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica;
elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire
un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili
e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica
della normativa vigente.
Art. 3.
1. L'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre
amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, quantificato come segue:
a) un dirigente generale coordinatore dell'Ufficio;
b) due dirigenti preposti ai servizi di cui all'art. 2, comma 2;
c) otto unita' di area C;
d) dieci unita' di area B.
2. Oltre al contingente di cui al comma 1, l'Ufficio puo' avvalersi
di numero cinque unita' di ulteriore personale, non appartenente ai
ruoli della Presidenza del Consiglio, compresi magistrati, avvocati e
procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa e fuori
ruolo, nonche' di un contingente di esperti, anche estranei
all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unita'.
3. Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, i dirigenti di cui al
comma 1, lettera b), possono essere incaricati, anche congiuntamente,
sotto la supervisione del responsabile dell'Ufficio, della gestione
di progetti operativi speciali finalizzati a realizzare raccordi
funzionali con altri uffici e strutture delle pubbliche
amministrazioni che operano nel campo della lotta alle
discriminazioni.
4. Il Dipartimento per le pari opportunita', nell'ambito delle
proprie competenze, provvede agli adempimenti amministrativi e
contabili riguardanti la gestione delle spese ed all'acquisizione di
beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio.
Art. 4.
1. Il Ministro per le pari opportunita' determina gli indirizzi
dell'attivita' istituzionale di competenza dell'Ufficio.
2. L'Ufficio nell'esercizio delle sue funzioni si coordina con la
Consulta per i problemi degli stranieri e delle loro famiglie di cui
all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. L'Ufficio provvede al trattamento dei dati sensibili nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modifiche.
Art. 5.
1. All'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 luglio 2002, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per
la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui
all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due
ulteriori servizi".
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 189