GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 66 DEL 19/3/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  11 dicembre 2003 
Costituzione  e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione
della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di
cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma
dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare,
l'art.  7,  comma  2, secondo il quale il Presidente del Consiglio di
Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  strutture  della cui
attivita'  si  avvalgono  i Ministri da lui delegati, determinando il
numero massimo dei servizi in cui ciascun ufficio si articola;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, l'art. 19
che  definisce  le  funzioni  relative  al  Dipartimento  per le pari
opportunita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520,  in  materia  di  organizzazione dei dipartimenti e degli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
luglio  2003  concernente  la determinazione della dotazione organica
del  personale  non  dirigenziale  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  la  determinazione  del  contingente  del  personale  di
prestito presso le strutture della Presidenza;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n. 39, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2001", con particolare
riferimento all'art. 29;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n.  215,  recante
"Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno
2000,  che  attua  il  principio  della parita' di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 giugno  2001,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico di
Ministro  senza portafoglio per le pari opportunita' all'on. Stefania
Prestigiacomo  nonche'  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2002 recante la relativa delega di funzioni;
  Ritenuta   la   necessita'   di  provvedere  alla  costituzione  ed
organizzazione  dell'Ufficio  per  la  promozione  della  parita'  di
trattamento  e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
o  sull'origine  etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002,
n. 39;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  del  Dipartimento  per  le pari opportunita' della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, l'Ufficio per la promozione
della  parita'  di  trattamento  e la rimozione delle discriminazioni
fondate  sulla  razza  o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della
legge  1° marzo  2002,  n.  39,  di  seguito denominato "Ufficio", e'
costituito  come struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'art.  1,  comma  1,  lettera  g), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002, ed organizzato secondo quanto
previsto negli articoli seguenti.
                               Art. 2.
  1.  L'Ufficio  ha  la  funzione di garantire, in piena autonomia di
giudizio  ed  in  condizioni  di  imparzialita',  l'effettivita'  del
principio  di  parita'  di  trattamento  fra  le persone, di vigilare
sull'operativita'   degli  strumenti  di  tutela  vigenti  contro  le
discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le discriminazioni
fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto
che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme
di razzismo di carattere culturale e religioso.
  2.  Ai  fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, comma
2,  del  decreto  legislativo  9 luglio  2003,  n.  215, l'Ufficio si
articola  nei  seguenti servizi, costituenti unita' operative di base
di  livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito
indicate:
    a) servizio  per la tutela della parita' di trattamento: gestione
di  un  sito  internet  o  di  una  linea  telefonica gratuita per la
raccolta  delle  segnalazioni  in  ordine  a casi di discriminazione;
esame  ed  analisi delle segnalazioni ricevute; attivita' istruttoria
relativa    all'assistenza   nei   procedimenti   giurisdizionali   o
amministrativi  delle  persone che si ritengono lese da comportamenti
discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni
da  rendersi  anche  in giudizio; promozione di incontri conciliativi
informali  e  proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni
discriminatone;  svolgimento  di indagini ed inchieste finalizzate ad
accertare  l'esistenza  di  comportamenti  discriminatorie  nel pieno
rispetto   delle   prerogative   dell'autorita'   giudiziaria,  anche
attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai
soggetti  che  ne  risultino in possesso; segnalazione alle autorita'
competenti  delle  situazioni  di  abuso,  maltrattamento  o  disagio
riscontrate  nel  corso  delle  attivita'  di ufficio; svolgimento di
audizioni  periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art.
6   del   decreto   legislativo  9 luglio  2003,  n.  215;  attivita'
istruttoria  relativa  alla stipula di accordi o protocolli di intesa
con  le  organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli
enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive
nell'ambito   del  settore  privato-sociale  e  dei  diversi  livelli
territoriali   di   Governo;  gestione  di  una  banca  dati  per  il
monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
    b) servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione
di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche
con   gli   analoghi  organismi  esteri,  in  collaborazione  con  le
universita', le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto
legislativo  9 luglio  2003,  n. 215, con le altre organizzazioni non
governative  senza  fine  di  lucro  e  con gli istituti nazionali di
rilevazione  statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare
la  consapevolezza  dei diritti connessi all'attuazione del principio
di  parita',  soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e
delle  prestazioni  sociali;  redazione  delle  relazioni  annuali al
Parlamento  ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne
di   sensibilizzazione,   informazione   e   comunicazione  pubblica;
elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire
un'effettiva  integrazione sociale e la promozione dei diritti civili
e  politici  degli  stranieri;  elaborazione  di proposte di modifica
della normativa vigente.
                               Art. 3.
  1.  L'Ufficio  si  avvale  di  un contingente composto da personale
appartenente  ai  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio e di altre
amministrazioni   pubbliche,   collocato  in  posizione  di  comando,
aspettativa  o  fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, quantificato come segue:
    a) un dirigente generale coordinatore dell'Ufficio;
    b) due dirigenti preposti ai servizi di cui all'art. 2, comma 2;
    c) otto unita' di area C;
    d) dieci unita' di area B.
  2. Oltre al contingente di cui al comma 1, l'Ufficio puo' avvalersi
di  numero  cinque unita' di ulteriore personale, non appartenente ai
ruoli della Presidenza del Consiglio, compresi magistrati, avvocati e
procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa e fuori
ruolo,   nonche'   di  un  contingente  di  esperti,  anche  estranei
all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unita'.
  3. Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, i dirigenti di cui al
comma 1, lettera b), possono essere incaricati, anche congiuntamente,
sotto  la  supervisione del responsabile dell'Ufficio, della gestione
di  progetti  operativi  speciali  finalizzati  a realizzare raccordi
funzionali   con   altri   uffici   e   strutture   delle   pubbliche
amministrazioni    che   operano   nel   campo   della   lotta   alle
discriminazioni.
  4.  Il  Dipartimento  per  le  pari opportunita', nell'ambito delle
proprie   competenze,  provvede  agli  adempimenti  amministrativi  e
contabili  riguardanti la gestione delle spese ed all'acquisizione di
beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio.
                               Art. 4.
  1.  Il  Ministro  per  le pari opportunita' determina gli indirizzi
dell'attivita' istituzionale di competenza dell'Ufficio.
  2.  L'Ufficio  nell'esercizio delle sue funzioni si coordina con la
Consulta  per i problemi degli stranieri e delle loro famiglie di cui
all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3.  L'Ufficio  provvede  al  trattamento  dei  dati  sensibili  nel
rispetto  delle  disposizioni  di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modifiche.
                               Art. 5.
  1.  All'art.  19  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri del 23 luglio 2002, e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per
la  promozione  delle  parita'  di  trattamento  e la rimozione delle
discriminazioni  fondate  sulla  razza  o  sull'origine etnica di cui
all'art.  29  della  legge  1° marzo  2002,  n. 39, articolato in due
ulteriori servizi".
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                              p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 189


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