GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 64 DEL 17/3/2004


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 28 gennaio 2004, n. 67 
Regolamento   in   materia  di  attivita'  dell'attuario  incaricato,
previsto  dall'articolo  20  della  legge  12  dicembre 2002, n. 273,
concernente  misure  per  favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
  Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  l'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di  interesse  collettivo  -  ISVAP in data 8 aprile 2003 e 3 ottobre
2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 luglio 2003;
  Ritenuto  di dover accogliere le osservazioni contenute nel cennato
parere del Consiglio di Stato, ad eccezione:
    a) del  ridimensionamento  dei  termini per procedere alla nomina
dell'attuario  di cui all'articolo 2, comma 3, per uniformita' con il
termine previsto per la nomina dell'attuario incaricato nei rami vita
e  tenuto conto dell'opportunita' di prevedere un termine congruo per
la  predisposizione  del  rendiconto  finale  da  parte dell'attuario
incaricato uscente;
    b) dell'eliminazione,   nell'articolo  7,  della  espressione  "a
richiesta"  riferita  alla  relazione  tecnica  sulle  tariffe di cui
all'articolo  5,  in quanto cio' determinerebbe l'introduzione di una
forma di controllo generalizzato e sistematico sulle tariffe adottate
dalle imprese, in contrasto con la vigente normativa comunitaria;
    c) dell'anticipazione,  nell'articolo  9,  al 1° gennaio 2004 del
termine  ultimo  per  sottoporre  tutte  le  tariffe  in  vigore alla
verifica dell'attuario incaricato, per esigenze di coerenza con altri
termini attuativi contenuti nel presente decreto;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata   con   nota   n.  2355  del  31 ottobre  2003,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
    "Basi  tecniche":  tutti  i  dati  statistici, relativi ai rischi
assicurati  ed  ai  sinistri,  presi a riferimento per la costruzione
tariffaria;
    "Ipotesi  tecniche":  i  valori  attribuiti  a tutti gli elementi
presi  in  considerazione  nella  stima del costo futuro dei sinistri
generati  dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita'
della tariffa;
    "Ipotesi  finanziarie": le previsioni di natura finanziaria quali
ad  esempio  quelle  relative  all'andamento  dei tassi di rendimento
derivanti  dagli  investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della
costruzione della tariffa;
    "Caricamenti":   la   quota  delle  spese  generali  di  gestione
(acquisizione,   incasso   e  amministrative)  ed  ogni  altro  onere
considerato  dall'impresa  nel  processo di costruzione della tariffa
nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
    "Fabbisogno  tariffario":  la  stima  del  costo  complessivo dei
rischi  che  si  ritiene  di  assumere nel periodo di validita' della
tariffa;
    "Premio  medio  di  tariffa":  il fabbisogno tariffario diviso il
numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita'
della tariffa;
    "Variabili   di   personalizzazione":   gli   elementi  presi  in
considerazione  ai  fini  della  caratterizzazione e tariffazione dei
singoli rischi assicurati;
    "Premio  di tariffa": il premio del singolo contratto determinato
in   funzione   del   fabbisogno   tariffario,   delle  variabili  di
personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa.
                               Art. 2.
                   Nomina dell'attuario incaricato
  1.   L'impresa   di   assicurazione   autorizzata   ad   esercitare
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui ai rami
10  e  12  del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  175,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto nomina un attuario incaricato preposto a
svolgere  in  via  continuativa le funzioni disciplinate dal presente
decreto.  Della  nomina dell'attuario e' data comunicazione all'ISVAP
entro quindici giorni.
  2.  L'attuario  puo'  essere  un dipendente dell'impresa o di altra
impresa  appartenente  allo  stesso  gruppo  ovvero un professionista
esterno.   In  ogni  caso  l'impresa  deve  garantire  le  condizioni
affinche'  l'attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni
in  piena  autonomia e liberta' di giudizio, avendo libero accesso ai
dati   e   alleinformazioni  aziendali  che  l'impresa  e'  tenuta  a
fornirgli.  Qualora  l'impresa  non  adempia  agli obblighi di cui al
presente  comma  l'attuario,  previo  avviso  scritto  all'impresa di
ottemperare  entro  breve  termine, comunica immediatamente all'ISVAP
gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.
  3.  In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi
causa   l'impresa  deve  provvedere  entro  quarantacinque  giorni  a
nominare  un  nuovo  attuario e comunicare all'ISVAP le ragioni della
sostituzione,   fornendo,   nei   medesimi   termini,   all'ISVAP  ed
all'attuario  subentrante una relazione dettagliata nella quale siano
riassunti i fatti rilevanti della sua attivita' e i rilievi formulati
all'impresa negli ultimi ventiquattro mesi.
                               Art. 3.
                 Requisiti dell'attuario incaricato
                  e situazioni di incompatibilita'
  1.  L'attuario  incaricato  deve  essere  in  possesso dei seguenti
requisiti:
    a) essere  iscritto  all'albo  professionale  di  cui  alla legge
9 febbraio 1942, n. 194;
    b) essere  dotato di comprovata esperienza nel settore attuariale
dell'assicurazione  dei  rami  danni  ed avere svolto, per almeno tre
anni  negli  ultimi  sette anni, attivita' professionale nel suddetto
settore;
    c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni,
ai sensi del comma 4.
  2. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi
in  una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad
eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
  3. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 e la sussistenza o
la  sopravvenienza  di cause di incompatibilita' indicate nel comma 2
determinano  la  decadenza dall'incarico, della quale l'attuario deve
dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP.
  4.  In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme
di  legge  e  regolamentari  ed alle disposizioni dell'ISVAP, nonche'
alle  regole  applicative  dei principi attuariali riconosciute dallo
stesso  ISVAP,  la  nomina  dell'attuario  e'  revocata  dall'impresa
direttamente   o   su  richiesta  dell'ISVAP  stesso.  La  revoca  e'
comunicata  dall'impresa  entro dieci giorni all'ISVAP che ne informa
l'Ordine degli attuari.
                               Art. 4.
                  Funzioni dell'attuario incaricato
  1.  Nei  rami  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  esercitati nel
territorio  della  Repubblica  l'attuario incaricato e' preposto alla
verifica   preventiva   delle   basi   tecniche,   delle  metodologie
statistiche,  delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini
della  determinazione  del  fabbisogno  tariffario  e degli ulteriori
elementi   considerati  nonche'  alla  preventiva  valutazione  della
coerenza  dei  premi  di  tariffa  con  i  parametri  di  riferimento
adottati.  L'attuario incaricato procede a dette verifiche preventive
sui  premi  di tariffa che l'impresa intende praticare sul territorio
della   Repubblica   ed   in   occasione   di  ogni  loro  successivo
aggiornamento o revisione.
  2.  Ogni  tariffa  o modifica tariffaria adottata dall'impresa deve
essere   accompagnata   da   una   relazione   tecnica  dell'attuario
incaricato, rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
  3.   L'attuario,   ove   ne   sia   venuto  a  conoscenza,  informa
tempestivamente  l'ISVAP  dell'applicazione  da parte dell'impresa di
una  tariffa  che  non  e'  stata sottoposta alle verifiche di cui al
comma 1 del presente articolo.
  4.  L'attuario  incaricato  verifica preventivamente la correttezza
dei  procedimenti  e  dei  metodi seguiti dall'impresa per il calcolo
delle  riserve  tecniche  che  essa  intende  iscrivere  nel bilancio
d'esercizio,  nonche' la corretta determinazione delle relative stime
in   conformita'   alle  norme  di  legge  e  regolamentari  ed  alle
disposizioni dell'ISVAP.
                               Art. 5.
                   Relazione tecnica sulle tariffe
  1.  Il  procedimento seguito dall'attuario per le operazioni di cui
all'articolo  4  forma  oggetto  di  una  relazione tecnica che viene
predisposta  e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima
dell'entrata  in  vigore  della  tariffa.  La  relazione  tecnica  e'
trasmessa all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al
presidente del consiglio di amministrazione.
  2.  La  relazione  tecnica  descrive la metodologia, i criteri e le
ipotesi  tecniche  e finanziarie utilizzati per la determinazione del
fabbisogno  tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra
altresi'  per  ciascuna  tariffa,  in  relazione  ai  singoli settori
tariffari   e   ad  ogni  formula  tariffaria  adottata,  il  modello
tariffario utilizzato, il periodo di validita' della tariffa, le basi
tecniche  utilizzate  e  le metodologie applicate per l'impiego delle
variabili di personalizzazione dei premi di tariffa.
  3.  Ai  fini  di  quanto  previsto al comma 2, la relazione tecnica
indica,  tra  l'altro,  in  funzione del modello tariffario adottato,
elementi  quali  la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei
sinistri,  il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione,
l'eventuale  rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti
di  tariffa  con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro
ammontare,  del  peso  percentuale di ciascuno e del modello adottato
per  la  sua  imputazione,  il  premio  medio di tariffa e le singole
variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di
valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa.
  4.   La   relazione   tecnica   riporta   altresi'  la  valutazione
dell'attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche,
al  fabbisogno  tariffario  ed  altri  elementi di riferimento. Se la
valutazione  e'  negativa,  l'attuario  e'  tenuto a darne tempestiva
comunicazione all'ISVAP.
  5. Alla relazione tecnica e' allegata una sintesi significativa dei
dati,    delle    informazioni   e   delle   statistiche   utilizzati
dall'attuario,  desunti  dal  portafoglio  aziendale  o  di gruppo e,
eventualmente,  da  elaborazioni  e  fonti statistiche di mercato, ai
fini della verifica della costruzione tariffaria dell'impresa.
  6.  L'impresa e' tenuta a conservare la relazione tecnica trasmessa
dall'attuario  per  un  periodo  di  almeno cinque anni. L'impresa e'
altresi'  tenuta  a conservare per un periodo di almeno due anni ogni
informazione   di   dettaglio  relativa  all'intero  procedimento  di
costruzione dei premi di tariffa.
                               Art. 6.
                   Relazione tecnica sulle riserve
  1. L'attuario incaricato:
    a) descrive  in  una  relazione  tecnica  le fasi del processo di
formazione  ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei rami di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  che l'impresa intende iscrivere nel
bilancio di esercizio;
    b) illustra  le  procedure  e  le  metodologie  da esso applicate
nonche'  le  valutazioni  effettuate  per  la  verifica delle riserve
stesse;
    c) attesta  la  correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa  per  il  calcolo  delle  riserve  tecniche  nonche'  la
corretta  determinazione  delle  relative  stime  in conformita' alle
norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.
  2.  La  relazione  tecnica  sottoscritta dall'attuario e' trasmessa
almeno  dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio
di esercizio all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza,
al  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  ed e' conservata
presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
  3.  Se  non intende rilasciare l'attestazione prevista nel comma 1,
l'attuario  informa  tempestivamente  l'ISVAP  rimettendo copia della
relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.
                               Art. 7.
         Rapporti con l'ISVAP, con la societa' di revisione
                     e con il collegio sindacale
  1.  La  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo 5 e' trasmessa, a
richiesta,  all'ISVAP,  alla societa' di revisione dell'impresa ed al
collegio  sindacale;  la  relazione  tecnica di cui all'articolo 6 e'
trasmessa all'ISVAP insieme con il bilancio di esercizio nonche' alla
societa'  di  revisione  ed  al collegio sindacale nel termine di cui
all'articolo   6,  comma  2.  L'ISVAP  puo'  richiedere  all'attuario
incaricato  notizie,  informazioni  e dati sullo svolgimento dei suoi
compiti e puo' disporne la convocazione.
  2.  L'attuario incaricato e la societa' di revisione si scambiano i
dati  e  le  informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi
compiti.
                               Art. 8.
              Imprese con sede legale in uno dei Paesi
                         dell'Unione europea
  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  rispetto  delle  disposizioni
normative  italiane  in  materia  di assicurazione obbligatoria della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti,  le  imprese  di  cui  al  presente articolo
trasmettono  all'ISVAP,  a  richiesta,  la  documentazione tecnica di
supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto ad eccezione di
quelle  di  cui  all'articolo 2, comma 1, si applicano alle tariffe e
alle  modifiche  tariffarie che entrano in vigore novanta giorni dopo
la  nomina  dell'attuario  incaricato. A decorrere dal 1° giugno 2004
tutte  le  tariffe  in  vigore sono comunque sottoposte alla verifica
dell'attuario.
  2.  Le  disposizioni  relative alle riserve tecniche si applicano a
decorrere dal bilancio dell'esercizio 2003.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
    Roma, 28 gennaio 2004
                                                 Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita'
produttive, registro n. 1, foglio n. 225


fp04 - gr04