MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 gennaio 2004, n. 67
Regolamento in materia di attivita' dell'attuario incaricato,
previsto dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo - ISVAP in data 8 aprile 2003 e 3 ottobre
2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 luglio 2003;
Ritenuto di dover accogliere le osservazioni contenute nel cennato
parere del Consiglio di Stato, ad eccezione:
a) del ridimensionamento dei termini per procedere alla nomina
dell'attuario di cui all'articolo 2, comma 3, per uniformita' con il
termine previsto per la nomina dell'attuario incaricato nei rami vita
e tenuto conto dell'opportunita' di prevedere un termine congruo per
la predisposizione del rendiconto finale da parte dell'attuario
incaricato uscente;
b) dell'eliminazione, nell'articolo 7, della espressione "a
richiesta" riferita alla relazione tecnica sulle tariffe di cui
all'articolo 5, in quanto cio' determinerebbe l'introduzione di una
forma di controllo generalizzato e sistematico sulle tariffe adottate
dalle imprese, in contrasto con la vigente normativa comunitaria;
c) dell'anticipazione, nell'articolo 9, al 1° gennaio 2004 del
termine ultimo per sottoporre tutte le tariffe in vigore alla
verifica dell'attuario incaricato, per esigenze di coerenza con altri
termini attuativi contenuti nel presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 2355 del 31 ottobre 2003, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
"Basi tecniche": tutti i dati statistici, relativi ai rischi
assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione
tariffaria;
"Ipotesi tecniche": i valori attribuiti a tutti gli elementi
presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri
generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita'
della tariffa;
"Ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria quali
ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento
derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della
costruzione della tariffa;
"Caricamenti": la quota delle spese generali di gestione
(acquisizione, incasso e amministrative) ed ogni altro onere
considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa
nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
"Fabbisogno tariffario": la stima del costo complessivo dei
rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della
tariffa;
"Premio medio di tariffa": il fabbisogno tariffario diviso il
numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita'
della tariffa;
"Variabili di personalizzazione": gli elementi presi in
considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei
singoli rischi assicurati;
"Premio di tariffa": il premio del singolo contratto determinato
in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di
personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa.
Art. 2.
Nomina dell'attuario incaricato
1. L'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui ai rami
10 e 12 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto nomina un attuario incaricato preposto a
svolgere in via continuativa le funzioni disciplinate dal presente
decreto. Della nomina dell'attuario e' data comunicazione all'ISVAP
entro quindici giorni.
2. L'attuario puo' essere un dipendente dell'impresa o di altra
impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista
esterno. In ogni caso l'impresa deve garantire le condizioni
affinche' l'attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni
in piena autonomia e liberta' di giudizio, avendo libero accesso ai
dati e alleinformazioni aziendali che l'impresa e' tenuta a
fornirgli. Qualora l'impresa non adempia agli obblighi di cui al
presente comma l'attuario, previo avviso scritto all'impresa di
ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all'ISVAP
gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.
3. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi
causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a
nominare un nuovo attuario e comunicare all'ISVAP le ragioni della
sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP ed
all'attuario subentrante una relazione dettagliata nella quale siano
riassunti i fatti rilevanti della sua attivita' e i rilievi formulati
all'impresa negli ultimi ventiquattro mesi.
Art. 3.
Requisiti dell'attuario incaricato
e situazioni di incompatibilita'
1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge
9 febbraio 1942, n. 194;
b) essere dotato di comprovata esperienza nel settore attuariale
dell'assicurazione dei rami danni ed avere svolto, per almeno tre
anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale nel suddetto
settore;
c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni,
ai sensi del comma 4.
2. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi
in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad
eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
3. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 e la sussistenza o
la sopravvenienza di cause di incompatibilita' indicate nel comma 2
determinano la decadenza dall'incarico, della quale l'attuario deve
dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP.
4. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme
di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP, nonche'
alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo
stesso ISVAP, la nomina dell'attuario e' revocata dall'impresa
direttamente o su richiesta dell'ISVAP stesso. La revoca e'
comunicata dall'impresa entro dieci giorni all'ISVAP che ne informa
l'Ordine degli attuari.
Art. 4.
Funzioni dell'attuario incaricato
1. Nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, esercitati nel
territorio della Repubblica l'attuario incaricato e' preposto alla
verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie
statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini
della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori
elementi considerati nonche' alla preventiva valutazione della
coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento
adottati. L'attuario incaricato procede a dette verifiche preventive
sui premi di tariffa che l'impresa intende praticare sul territorio
della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo
aggiornamento o revisione.
2. Ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa deve
essere accompagnata da una relazione tecnica dell'attuario
incaricato, rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
3. L'attuario, ove ne sia venuto a conoscenza, informa
tempestivamente l'ISVAP dell'applicazione da parte dell'impresa di
una tariffa che non e' stata sottoposta alle verifiche di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. L'attuario incaricato verifica preventivamente la correttezza
dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo
delle riserve tecniche che essa intende iscrivere nel bilancio
d'esercizio, nonche' la corretta determinazione delle relative stime
in conformita' alle norme di legge e regolamentari ed alle
disposizioni dell'ISVAP.
Art. 5.
Relazione tecnica sulle tariffe
1. Il procedimento seguito dall'attuario per le operazioni di cui
all'articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene
predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima
dell'entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica e'
trasmessa all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al
presidente del consiglio di amministrazione.
2. La relazione tecnica descrive la metodologia, i criteri e le
ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del
fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra
altresi' per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori
tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello
tariffario utilizzato, il periodo di validita' della tariffa, le basi
tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l'impiego delle
variabili di personalizzazione dei premi di tariffa.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la relazione tecnica
indica, tra l'altro, in funzione del modello tariffario adottato,
elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei
sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione,
l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti
di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro
ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato
per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole
variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di
valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa.
4. La relazione tecnica riporta altresi' la valutazione
dell'attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche,
al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la
valutazione e' negativa, l'attuario e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione all'ISVAP.
5. Alla relazione tecnica e' allegata una sintesi significativa dei
dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati
dall'attuario, desunti dal portafoglio aziendale o di gruppo e,
eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai
fini della verifica della costruzione tariffaria dell'impresa.
6. L'impresa e' tenuta a conservare la relazione tecnica trasmessa
dall'attuario per un periodo di almeno cinque anni. L'impresa e'
altresi' tenuta a conservare per un periodo di almeno due anni ogni
informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di
costruzione dei premi di tariffa.
Art. 6.
Relazione tecnica sulle riserve
1. L'attuario incaricato:
a) descrive in una relazione tecnica le fasi del processo di
formazione ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei rami di
cui all'articolo 2, comma 1, che l'impresa intende iscrivere nel
bilancio di esercizio;
b) illustra le procedure e le metodologie da esso applicate
nonche' le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve
stesse;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonche' la
corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle
norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.
2. La relazione tecnica sottoscritta dall'attuario e' trasmessa
almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio
di esercizio all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza,
al presidente del consiglio di amministrazione ed e' conservata
presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
3. Se non intende rilasciare l'attestazione prevista nel comma 1,
l'attuario informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della
relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.
Art. 7.
Rapporti con l'ISVAP, con la societa' di revisione
e con il collegio sindacale
1. La relazione tecnica di cui all'articolo 5 e' trasmessa, a
richiesta, all'ISVAP, alla societa' di revisione dell'impresa ed al
collegio sindacale; la relazione tecnica di cui all'articolo 6 e'
trasmessa all'ISVAP insieme con il bilancio di esercizio nonche' alla
societa' di revisione ed al collegio sindacale nel termine di cui
all'articolo 6, comma 2. L'ISVAP puo' richiedere all'attuario
incaricato notizie, informazioni e dati sullo svolgimento dei suoi
compiti e puo' disporne la convocazione.
2. L'attuario incaricato e la societa' di revisione si scambiano i
dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi
compiti.
Art. 8.
Imprese con sede legale in uno dei Paesi
dell'Unione europea
1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni
normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, le imprese di cui al presente articolo
trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di
supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano alle tariffe e
alle modifiche tariffarie che entrano in vigore novanta giorni dopo
la nomina dell'attuario incaricato. A decorrere dal 1° giugno 2004
tutte le tariffe in vigore sono comunque sottoposte alla verifica
dell'attuario.
2. Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a
decorrere dal bilancio dell'esercizio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Roma, 28 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1, foglio n. 225