GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 60 DEL 12/3/2004


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2 
Testo  del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  11 del 15 gennaio 2004), coordinato con la
legge  di  conversione 5 marzo 2004, n. 63 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale  alla  pag.  6), recante: "Disposizioni urgenti relative al
trattamento  economico  dei  collaboratori  linguistici presso talune
Universita' ed in materia di titoli equipollenti".
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((..))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
                Ex lettori di madre lingua straniera

  1.   In  esecuzione  della  sentenza  pronunciata  dalla  Corte  di
Giustizia  delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa
C  - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera  delle Universita' degli Studi della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, di Roma "La Sapienza" e "l'Orientale" di Napoli,
gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  11 luglio 1980, n. 382,
abrogato  dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236,  e'  attribuito,  proporzionalmente  all'impegno orario assolto,
((tenendo  conto  che  l'impegno  pieno  corrisponde  a 500 ore,)) un
trattamento   economico   corrispondente  a  quello  del  ricercatore
confermato  a  tempo  definito,  con  effetto  dalla  data  di  prima
assunzione,  fatti  salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale
equiparazione   e'   disposta  ai  soli  fini  economici  ed  esclude
l'esercizio  da  parte  dei  predetti  collaboratori  linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  5,  comma 1,
lettera  a),  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, lettera a), della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica), prevede:
              "1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato  alle  universita' sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica, denominati:
                a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382,  e della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.".
              -  La  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   "legge   finanziaria  2004")  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 2003, n. 299, supplemento
          ordinario.
                               Art. 2.
Riconoscimento  di  titoli  di Istituzioni universitarie di rilevanza
                           internazionale

  1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici
rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e
laurea  specialistica  conseguiti  nell'area delle materie giuridiche
presso  istituzioni  universitarie  operanti sul territorio nazionale
che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale    con    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su
conforme   parere   del  Consiglio  universitario  nazionale,  previa
verifica  della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di
insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti
percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione
che   le   attivita'  didattiche  dispongano  di  adeguate  strutture
edilizie,  strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per
gli  studenti  e  che le attivita' di insegnamento siano impartite da
personale  docente  in possesso di requisiti professionali analoghi a
quelli del personale docente delle universita' italiane.
((  2.  Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza
di  cui  al  comma  1  tutti  i  titoli  accademici  rilasciati dalle
istituzioni  straniere  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 2 della
legge  14  gennaio  1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4
della legge 11 luglio 2002, n. 148.))

          Riferimenti normativi:
              -   L'art.   2   della  legge  14 gennaio  1999,  n.  4
          (Disposizioni  riguardanti il settore universitario e della
          ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio di mensa nelle
          scuole), cosi' recita:
              "Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti
          superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario
          stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o
          istituti    superiori    di    insegnamento    a    livello
          universitarioaventi  sedi nel territorio di Stati esteri ed
          ivi  riconosciuti  giuridicamente quali enti senza scopo di
          lucro  si applicano le disposizioni del presente articolo a
          condizione che:
                  a) abbiano   per   scopo  ed  attivita'  lo  studio
          decentrato   in  Italia  di  materie  che  fanno  parte  di
          programmi   didattici   o   di   ricerca  delle  rispettive
          universita' o istituti superiori;
                  b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti
          che  siano  iscritti alle rispettive universita' o istituti
          superiori.
              2.  Le  filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio
          della  loro  attivita'  in Italia, trasmettono al Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          al  Ministero  dell'interno  e  al  Ministero  degli affari
          esteri  copia  dell'atto  con  il quale e' stato deliberato
          l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra
          documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica
          o  consolare  italiana  competente per territorio, idonea a
          comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
              3.  L'attivita'  delle  filiazioni  e'  autorizzata con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica.  L'autorizzazione  si  intende
          comunque  concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento
          della comunicazione di cui al comma 2.
              4.   L'autorizzazione  determina  l'applicazione  delle
          esenzioni   previste   dall'art.   34,   comma  8-bis,  del
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
              5.  Le  universita'  e gli istituti superiori di cui al
          comma   1   possono   stipulare,   per   le   attivita'  di
          insegnamento,  contratti  di diritto privato in conformita'
          alle  norme  sui  contratti di insegnamento previste per le
          universita'  statali,  nonche'  ai sensi dell'art. 2222 del
          codice civile.".
              - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica
          ed  esecuzione  della  Convenzione  sul  riconoscimento dei
          titoli  di studio relativi all'insegnamento superiore nella
          Regione europea, fatta a Lisbona l'11  aprile 1997, e norme
          di adeguamento dell'ordinamento interno), prevede:
              "Art.  4.  -  1.  L'applicazione  dell'art.  VI.5 della
          Convenzione  e'  disciplinata  con  successivo  regolamento
          ministeriale  ai  sensi  dell'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.".
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


fp04 - gr04