GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 76 DEL 31/3/2004


DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81 
Interventi  urgenti  per  fronteggiare  situazioni di pericolo per la
salute pubblica.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare i
pericoli  insorti  a  livello  nazionale e internazionale connessi al
bioterrorismo,  che  impongono  adeguati interventi nei settori della
organizzazione  sanitaria,  della  prevenzione  e del controllo delle
malattie,  con  relativa  analisi  e  gestione dei rischi, nonche' di
disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche
di rilevazione e diagnosi;
  Ritenuta  l'urgenza,  in  rapporto  alle malattie trasmissibili con
particolare  riferimento  al  riemergere  della  SARS,  di assicurare
misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di contrastare le emergenze di salute pubblica legate
prevalentemente   alle   malattie   infettive   e   diffusive  ed  al
bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
    a) e'  istituito  presso  il  Ministero della salute un Centro di
coordinamento  tra  le  istituzioni  nazionali  e  regionali  per  la
valutazione  e  gestione  dei  rischi  e  per  la  comunicazione alla
popolazione  e  agli  operatori;  e'  autorizzata la spesa di euro 32
milioni e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila per
l'anno  2005  e  di  euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall'anno
2006, per l'attivita' ed il funzionamento del Centro;
    b) e'  istituito  un  Istituto di riferimento nazionale specifico
sulla  genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e
di  diagnosi,  collegato  con l'Istituto superiore di sanita' e altre
istituzioni  scientifiche  nazionali  ed  internazionali, con sede in
Milano; sono autorizzate le seguenti spese:
      1) la  spesa  di  euro  7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di
euro  6  milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702
mila  a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla
ricerca  in  base  a  un programma approvato con decreto del Ministro
della  salute,  nonche',  per  quanto  di  pertinenza dello Stato, al
rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;
      2)  la  spesa  di  euro  5  milioni  per  l'anno  2004  per gli
interventi   di   ristrutturazione   degli  edifici  adibiti  a  sede
dell'Istituto,  nonche'  per  le  attrezzature  del  medesimo, previa
presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
    c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con
i  laboratori  avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo
delle  metodiche e la preparazione degli operatori, e' autorizzata la
spesa  di  euro  12  milioni  e  945 mila per l'anno 2004, di euro 12
milioni  e  585  mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila
per l'anno 2006.
                               Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede,
quanto  a  euro 5.000.000  per  l'anno  2004, mediante corrispondente
riduzione   della  proiezione  per  l'anno  2004  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base in conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  della salute, e quanto a euro 52.623.000 per
l'anno  2004,  euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 51.322.000 per
l'anno  2006,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 3.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


fp04 - gr04