GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 62 DEL 15/3/2004


DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355 
Ripubblicazione  del testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
(Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003),
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27 febbraio 2004, n. 47,
recante:  "Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative",
corredato   delle  relative  note.  (Decreto-legge  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2004).
Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato in epigrafe, corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
              Benefici in favore dell'emittenza locale
  1.  Il  termine  del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo
145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando
di  concorso  ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato
al 31 maggio.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 145, comma 19, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato.":
              "19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
          periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
          entro  il  30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi
          procedurali,   alle   singole  emittenti  risultanti  dalla
          graduatoria   formata   dai   comitati   regionali  per  le
          comunicazioni,   ovvero,  se  non  ancora  costituiti,  dai
          comitati   regionali  per  i  servizi  radiotelevisivi,  e'
          erogato,  entro  il  predetto  termine del 30 settembre, un
          acconto,  salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
          al   quale  avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di
          competenza  dell'anno  di  erogazione. Il bando di concorso
          previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
          decreto   ministeriale   21 settembre  1999,  n.  378,  del
          Ministro  delle  comunicazioni,  per  la  concessione  alle
          emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
          45,  comma  3,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, e'
          emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la
          lettera  a)  del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento
          adottato  con  decreto  ministeriale  n.  378 del 1999, del
          Ministro  delle comunicazioni, concluse dall'Istituto per i
          servizi  assicurativi del commercio estero (SACE), detratta
          la  quota  spettante  agli operatori economici indennizzati
          dal  SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo
          di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, per
          le finalita' di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 143 del 1998.".
                               Art. 2.
       Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
  1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo
19,  comma  9,  del  decreto  legislativo  25 novembre  1996, n. 625,
possono  essere  effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione
dell'interesse al saggio legale.
  2.   Relativamente   all'anno   2003,   la   comunicazione  di  cui
all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al
comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 19, commi 9 e 11, del
          decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  625,  recante
          "Norme relative alla ricerca e alla coltivazione":
              "9.  Ciascun  titolare,  sulla  base  dei risultati del
          prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          cui   si  riferiscono  le  aliquote,  effettua  i  relativi
          versamenti  da  esso  dovuti  allo  Stato,  alle  regioni a
          statuto ordinario e ai comuni interessati.".
              "11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
          trasmette  al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
          sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
          copia  delle  ricevute  dei  versamenti effettuati. L'UNMIG
          comunica  alle  regioni  interessate  il valore complessivo
          delle quote ad esse spettanti.".
                             Art. 2-bis.
             Disposizioni in materia di IVA infragruppo
        per la prestazione di servizi di carattere ausiliario
((    1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31 dicembre  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  1.000.000  di  euro  per  il 2004, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
          13 maggio  1999,  n. 133, recante: "Disposizioni in materia
          di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.";
          come modificato dalla presente legge:
              "4.  Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1,
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche,
          l'esenzione   si   applica  fino  al  31 dicembre  2004,  e
          limitatamente  alle  prestazioni  rese  nei confronti delle
          banche,   a   condizione  che  il  relativo  ammontare  sia
          superiore al 50 per cento del volume di affari.".
                               Art. 3.
           Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
((    1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001,
n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive
modificazioni,  le  parole:  "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".
  1-bis.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,  il  commissario
straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento  delle  attivita'
connesse  al  programma  di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge  14 maggio  1981,  n. 219, presenta al Parlamento una relazione
sullo   stato   di  attuazione  del  piano  di  ricostruzione  e  del
trasferimento delle opere. ))
          Riferimenti normativi:
              Si   riporta   il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  26 ottobre  2001,  n.  390, convertito dalla
          legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni,
          recante:   "Disposizioni   di  proroga  dell'efficacia  dei
          decreti  di occupazione e d'urgenza delle aree destinate al
          programma  di  ricostruzione  di  cui  al titolo VIII della
          legge  14 maggio  1981,  n.  219.";  come  modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  1.  -  1.  I termini di efficacia dei decreti di
          occupazione  d'urgenza  emanati  per la realizzazione degli
          interventi  di  cui  al  titolo  VIII della legge 14 maggio
          1981,  n.  219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9,
          comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354,
          sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.".
                               Art. 4.
                     Validita' attestazioni SOA
  1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita'
delle  attestazioni  di  cui  al  comma  5  dell'articolo 15  del  ((
regolamento  di  cui  al  ))  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio  2000,  n.  34,  rilasciate  dalle  Societa'  Organismi di
Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  5, del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, recante: "Istituzione del sistema di qualificazione per
          gli esecutori dei lavori pubblici":
              "5.  La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari
          a  tre  anni.  Almeno  tre  mesi  prima  della scadenza del
          termine,   l'impresa  che  intende  conseguire  il  rinnovo
          dell'attestazione  deve stipulare un nuovo contratto con la
          medesima SOA o con un'altra autorizzata.".
                               Art. 5.
                         Codice della strada
  1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: "1° gennaio
2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2004".
  2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214,  le  parole:  "1° luglio  2004"  sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2005".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 162, comma 4-ter, del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive
          modificazioni,  recante:  "Nuovo codice della strada", come
          modificato dalla legge qui pubblicata":
              "4-ter.  A  decorrere  dal  1° aprile  2004,  nei  casi
          indicati  al  comma 1  e'  fatto  divieto  al conducente di
          scendere  dal  veicolo e circolare sulla strada senza avere
          indossato  giubbotto  o  bretelle  retroriflettenti ad alta
          visibilita'.  Tale  obbligo sussiste anche se il veicolo si
          trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
          Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  da  emanare  entro  il  31 ottobre  2003,  sono
          stabilite   le   caratteristiche   dei  giubbotti  e  delle
          bretelle.".
              - Si  riporta  il testo del comma 5-bis dell'art. 7 del
          decreto-legge  27 giugno  2003,  n.  151,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, recante
          modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della strada, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "5-bis.  Le  disposizioni  del comma 2-bis dell'art. 72
          del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
          dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a
          decorrere dal 1° gennaio 2005.".
                               Art. 6.
                   Edilizia residenziale pubblica
  1.  All'articolo  17-ter  del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le
parole:   "31 dicembre   2003"   sono   sostituite   dalle  seguenti:
"31 dicembre 2004".
          Riferimenti normativi:
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   17-ter   del
          decreto-legge  24 giugno 2003, n. 147, recante: "Proroga di
          termini  e disposizioni urgenti ordinamentali", convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "(Art.  17-ter.  (Differimento di termini in materia di
          edilizia  residenziale  pubblica).  -  1.  La  scadenza dei
          termini  di  centottanta  giorni  e  di  centoventi giorni,
          previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art.
          12,  comma  2,  della  legge  30 aprile  1999, n. 136, gia'
          differita,  da  ultimo,  dall'art.  2, comma 7, della legge
          1° agosto  2002,  n.  166,  e'  ulteriormente  differita al
          31 dicembre  2004. La disposizione di cui al presente comma
          decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto.  Il  finanziamento degli interventi cosi' attivati
          e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla
          data  di  ratifica  da  parte  del  comune  dell'accordo di
          programma,  sullo stanziamento destinato alla realizzazione
          del   programma   di  cui  all'art.  18  del  decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.".
                             Art. 6-bis.
               Rideterminazione di valori di acquisto
((   1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n.  27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo
2004",   ovunque   ricorrano,   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"30 settembre 2004". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del
          decreto-legge    24 dicembre    2002,   n.   282,   recante
          "Disposizioni  urgenti in materia di adempimenti comunitari
          e  fiscali,  di riscossione e di procedure di contabilita",
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio
          2003,  n.  27,  e successive modificazioni; come modificato
          dalla presente legge:
              "2.  Le  disposizioni  degli articoli 5 e 7 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448, e successive modificazioni, si
          applicano  anche  per  la  rideterminazione  dei  valori di
          acquisto  delle  partecipazioni  non  negoziate  in mercati
          regolamentati  e dei terreni edificabili e con destinazione
          agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003. Le imposte
          sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
          tre  rate  annuali  di pari importo, a decorrere dalla data
          del  30 settembre  2004; sull'importo delle rate successive
          alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
          cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
          giuramento  della perizia devono essere effettuati entro la
          predetta data del 30 settembre 2004.".
                               Art. 7.
   Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
  1.  All'articolo  38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto
2002,  n.  166,  come  modificato  dall'articolo  1-bis, comma 2, del
decreto-legge  7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005"
sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2004-2006". Al comma 7,
primo  periodo, del medesimo articolo 38, le parole: "Per il triennio
2003-2005"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "Per  il  triennio
2004-2006".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 38, commi 5 e 7, della
          legge  1° agosto  2002, n. 166, e successive modificazioni,
          recante  disposizioni in materia di trasporto ferroviario e
          interventi  per  lo  sviluppo  del trasporto di merci, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "5.  Alle imprese che si impegnano contrattualmente per
          un  triennio  con  il  Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  e  con  un'impresa  ferroviaria  a realizzare un
          quantitativo  minimo  annuo  di treni completi di trasporto
          combinato   o  di  merci  pericolose,  e'  riconosciuto  un
          contributo  in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
          territorio  italiano  nel  triennio  2004-2006.  Qualora  a
          consuntivo  l'impegno  contrattuale  non  venga onorato per
          almeno  il  90  per  cento,  il  diritto  di  percepire  il
          contributo  decade automaticamente. Per trasporto combinato
          si  intende  il  trasporto  merci  per  cui l'autocarro, il
          rimorchio,   il   semirimorchio  con  o  senza  il  veicolo
          trattore,  la  cassa  mobile o il contenitore effettuano la
          parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
          parte  per  ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
          ferroviario   di   merci   pericolose,   anche   in   carri
          tradizionali,   si   intende   il   trasporto  delle  merci
          classificate   dal   regolamento   internazionale   per  il
          trasporto   di   merci  pericolose  (RID).  La  misura  del
          contributo  e'  stabilita  con  decreto  del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  in  funzione  del limite
          massimo  di  risorse  a  tale scopo attribuite ai sensi del
          comma 6.".
              "7.  Per  il  triennio 2004-2006, il 25 per cento degli
          importi  di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
          ciascuna   annualita'   del  triennio,  e'  finalizzato  al
          rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
          nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
          che  si  impegnano  a sottoscrivere un accordo di programma
          con  i  Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
          di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
          merci.  Per  trasporto combinato si intende il trasporto di
          merci  effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
          trasporto  accompagnato  si  intende il trasporto di merci,
          caricate  su  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci su
          strada, mediante carri ferroviari speciali.".
                               Art. 8.
        Comitato centrale e comitati regionali e provinciali
    per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  1.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali  per  l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e
6  della  legge  6 giugno  1974,  n. 298, e successive modificazioni,
restano  in  carica  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e
degli  organismi  pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di
merci,  e  comunque  non  oltre  la  data  del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza  del  mandato  dei  componenti  dei comitati, determinata ai
sensi  del  presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7
della citata legge n. 298 del 1974.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7
          della  legge  6 giugno  1974, n. 298, recante: "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada":
              "Art. 3. (Comitato centrale). - Il comitato centrale e'
          composto:
                a) da  un  consigliere  di  Stato  con la funzione di
          presidente;
                b) da   quattro   rappresentanti  del  Ministero  dei
          trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per
          ciascuno   dei   Ministeri   dell'industria,   commercio  e
          artigianato,  delle  partecipazioni  statali, del commercio
          estero,   dell'agricoltura  e  foreste,  dell'interno,  dei
          lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
                c) da  quattro  rappresentanti  delle regioni, di cui
          uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in
          rappresentanza,  rispettivamente, delle regioni dell'Italia
          centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la
          designazione  dovranno  essere  fissate  dal regolamento di
          esecuzione della presente legge;
                d) da   dodici   rappresentanti   delle  associazioni
          nazionali   piu'   rappresentative  della  categoria  degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle
          associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela    del    movimento    cooperativo,   giuridicamente
          riconosciute  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
          sociale,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni.
              I componenti del comitato sono nominati con decreto del
          Ministro  per  i  trasporti e l'aviazione civile. Le nomine
          avvengono su designazione:
                del   presidente   del  Consiglio  di  Stato  per  il
          componente di cui alla lettera a);
                dei  rispettivi Ministri per i componenti di cui alla
          lettera b);
                delle   rispettive   associazioni   nazionali  per  i
          componenti di cui alla lettera d).
              Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti,
          due  sono  scelti tra i funzionari della Direzione generale
          della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
          e  collocati fuori molo, e due tra i funzionari in servizio
          presso  la  Direzione  generale  del  coordinamento e degli
          affari generali.
              Nel   regolamento   di   esecuzione  sono  stabiliti  i
          requisiti   della   rappresentativita'  delle  associazioni
          nazionali  agli  effetti  delle  designazioni  di  cui alla
          lettera  d)  del  presente  articolo  e alla lettera f) del
          successivo art. 4.
              Il   comitato   elegge,  fra  i  suoi  componenti,  due
          vicepresidenti,   di   cui   almeno   uno   scelto   tra  i
          rappresentanti indicati nella lettera d).
              I  componenti  del  comitato  centrale durano in carica
          cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
              "Art.   4.  (Comitati  provinciali).  -  Ogni  comitato
          provinciale e' composto:
                a) dal   presidente   della   camera   di  commercio,
          industria,  artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui
          ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
                b) dal   funzionario   preposto   all'ufficio   della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          capoluogo  in  cui  ha  sede  il  comitato, con funzioni di
          vice-presidente;
                c) da  un  funzionario della prefettura del capoluogo
          in cui ha sede il comitato;
                d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
                e) da  due  rappresentanti della camera di commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura del capoluogo in cui
          ha sede il comitato;
                f) da  sei  rappresentanti  delle associazioni locali
          aderenti  alle  associazioni nazionali di cui al precedente
          art. 3;
                g) da un esperto.
              I componenti del comitato provinciale sono nominati con
          decreto  del  Ministro  dei  trasporti;  quelli di cui alle
          lettere  c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e
          possono essere confermati per una sola volta.
              Le nomine avvengono su designazione:
                del  prefetto,  per il componente di cui alla lettera
          c);
                della  giunta  della  camera di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura,  per  i componenti di cui alla
          lettera e);
                delle  associazioni  locali  per  i componenti di cui
          alla lettera f);
                della  giunta  provinciale  per  il componente di cui
          alla lettera g).
              Ogni  comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto
          tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
              Art. 5. (Comitati regionali). - Ogni comitato regionale
          e'  composto dall'assessore ai trasporti della regione, che
          lo  presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e
          dal  direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione
          civile  e dei trasporti in concessione di cui al precedente
          art. 2, lettera c).
              Il  comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto
          tra  i  vicepresidenti  dei  comitati  provinciali  di  cui
          all'ultimo comma dell'art. 4.
              Art.  6.  (Componenti  effettivi  e  supplenti).  - Nel
          comitato   centrale   e   nei   comitati   provinciali,  in
          corrispondenza   di  ciascun  componente  effettivo,  viene
          contemporaneamente  nominato  un  supplente,  che partecipa
          alle sedute in assenza del titolare.
              I  componenti  supplenti  sono  nominati  con le stesse
          modalita'  e  con  gli  stessi provvedimenti dei componenti
          effettivi.
              Per il componente di cui alla lettera a) del precedente
          art.  4,  la  nomina  del supplente avviene su designazione
          della   giunta   della   camera  di  commercio,  industria,
          artigianato ed agricoltura.
              Ad  eccezione  di quelli indicati nelle lettere a) e b)
          dell'art.  4, i componenti dei suddetti comitati che, senza
          un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre
          volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti,
          per  il  periodo  residuo  necessario  al completamento del
          triennio, con le modalita' previste dal secondo comma dello
          stesso art. 4.
              Art.  7.  (Durata  del  mandato).  -  I  componenti del
          comitato  centrale  e  dei comitati provinciali, scaduto il
          quinquennio  del loro mandato, restano in carica fino a che
          non  si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un
          periodo non superiore a sei mesi.".
                               Art. 9.
          Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma  14,  del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al (( 30 aprile 2005.
))  Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione  integrata  ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  4,  del  medesimo decreto
legislativo n. 372 del 1999.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  14, del
          decreto   legislativo   4 agosto  1999,  n.  372,  recante:
          "Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento":
              "14.   Tutti  i  procedimenti  devono  essere  comunque
          conclusi entro il 30 ottobre 2004.".
                              Art. 10.
Obblighi  di  cui  agli  articoli 48  e  51  del  decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
                         beni in polietilene
  1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51,  comma  6-ter,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive   modificazioni,   nonche'  delle  sanzioni  previste  dal
medesimo  articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita
al  31 marzo  2004.  ((  Restano  salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo degli articoli 48, comma 2 e 51,
          commi  6-bis,  6-ter, e 6-quinquies del decreto legislativo
          5 febbraio   1997,   n.   22,  recante:  "Attuazione  delle
          direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
          pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
          imballaggio",    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale
          15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
              "2. Al Consorzio partecipano:
                a) i   produttori   e  gli  importatori  di  beni  in
          polietilene;
                b) i trasformatori di beni in polietilene;
                c) le    associazioni    nazionali    di    categoria
          rappresentative  delle  imprese che effettuano la raccolta,
          il  trasporto  e  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  di  beni in
          polietilene;
                d) le  imprese  che riciclano e recuperano rifiuti di
          beni in polietilene.".
              "6-bis.   Chiunque  viola  gli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 46,  commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e
          12  e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.".
              6-ter.  I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
          adempiono  all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente disposizione sono puniti:
                a) nelle  ipotesi  di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b) nelle  ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire  diecimila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.
              6-quinquies.  I  soggetti  di cui all'art. 48, comma 2,
          sono  tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
          centomila.  In caso di omesso versamento di tale contributo
          essi sono puniti:
                a) nelle  ipotesi  di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b) nelle  ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   10  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.".
                            Art. 10-bis.
          Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico
((    1.  L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo  24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in
vigore   della   specifica  normativa  semplificata  ai  sensi  degli
articoli 31  e  33  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
comunque  non  oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul
territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di
lavaggio  e  di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono
continuare  a  conferire  dette  acque  agli impianti destinatari dei
carichi;  gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1,
presso  gli  stessi  impianti  nonche'  presso le aziende autorizzate
dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle
acque   di   lavaggio  e  di  sentina,  nonche'  i  mezzi  navali  di
disinquinamento.
  3.  Gli  impianti  di  cui  al comma 1 effettuano il recupero degli
idrocaburi  e  delle  frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e
delle  modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente
al trattamento delle acque reflue industriali.
  4.  Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini
della   quantificazione   dei   residui   del  carico  conferiti,  le
registrazioni attualmente in uso. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo  24 giugno  2003,  n. 182, recante: "Attuazione
          della  direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
          di  raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
          del carico":
              "2.  I  rifiuti  prodotti  dalla  nave  e i residui del
          carico  sono  considerati  rifiuti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 31  e  33 del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
              "Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
              2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
              3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
          di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
          16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
              4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
          al  comma  2  deve  riguardare,  in  primo luogo, i rifiuti
          indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
          regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni.
              5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma  3,  e  33  comma  3, e l'effettuazione dei controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
              6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
          nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
          norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
          di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
          predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
          individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
              7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
          presente  capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
          ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
          cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
              "Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente competente.
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
                a) per i rifiuti non pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
                  3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
                b) per i rifiuti pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
          rifiuti;
                  3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
          limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
          valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
          tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito;
                  4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
          diverse di recupero;
                  5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in   relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze
          pericolose  contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
          i  rifiuti  stessi  siano  recuperati senza pericolo per la
          salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti e metodi che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare:
                a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1;
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
                c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
          svolgere;
                d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
          trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
          sono destinati ad essere recuperati;
                e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
              4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
          delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
          dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          prefissato dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata  ogni  5  anni  e  comunque  in  caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
              6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
          condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
          quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
          cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
          del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n.   212,   e   nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale
          16 gennaio  1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
          a   tal   fine   si   considerano  valide  ed  efficaci  le
          comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
          vigore  del  presente  decreto. Le comunicazioni effettuate
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
          valide  ed  efficaci  solo  se  a  tale data la costruzione
          dell'impianto,  ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita' di
          recupero, era stata gia' ultimata.
              7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
          rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
          che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
          attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
          all'art.  15,  lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              8.  Le  disposizioni semplificate del presente articolo
          non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
          urbani, ad eccezione:
                a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
          materia  prima  e  di produzione di compost di qualita' dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
                b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
                c) soppressa.
              9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
          in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
          delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
          vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
          misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
          previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
          rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
          tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
          recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
          urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
              10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
          norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          articoli 10  comma  3,  11, 12, e 15, nonche' alle relative
          norme sanzionatorie.
              11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
          applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
              12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
              12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
          pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
              12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
          norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
          effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
          individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
          stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni.".
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,
          recante:    "Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti agricole", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
                              Art. 11.
                       Gestioni fuori bilancio
  1.  Il  termine  di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
          24 giugno   2003,   n.   147,   convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art. 1, della legge 1° agosto 2003, n.
          200 (Proroga termini e disposizioni urgenti ordinamentali):
              "Art. 11 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Il termine del
          1° luglio  2003 previsto dall'art. 93, comma 8, della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e'  differito  al 31 dicembre
          2003.".
                            Art. 11-bis.
         Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1
           del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
((    1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59,
al  comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  56,  le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005". ))
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56,  recante:
          "Disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale, a norma
          dell'art.  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133", cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "1.  Il  trasferimento  dal  bilancio dello Stato delle
          risorse   individuate   dai   decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ad  esclusione  di  quelle
          relative  all'esercizio  delle  funzioni  nel  settore  del
          trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio
          2005.".
                              Art. 12.
                           Servizio civile
  1.  All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n.  77,  le  parole: "1° giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2005".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 14 del
          decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n.  77,  concernente
          "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
          2  della  legge 6 marzo 2001, n. 64", come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "3.  Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio
          2005.".
                              Art. 13.
         Completamento degli interventi per la ricostruzione
          nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla
                    legge 14 maggio 1981, n. 219
  1.  All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e  ((  successive modificazioni, )) le parole: "entro otto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: (( "entro ventiquattro mesi". ))
          Riferimenti normativi:
              - La   legge   14 maggio   1981,   n.   219,   recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          19 marzo  1981,  n.  75,  recante  ulteriori  interventi in
          favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
          del novembre   1980   e  del febbraio  1981.  Provvedimenti
          organici  per  la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
          colpiti"  e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134.
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art.  86  della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003)",  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "2.  Sono  revocate le concessioni per la realizzazione
          di  opere  di  viabilita',  finanziate ai sensi della legge
          14 maggio  1981,  n.  219,  i  cui  lavori  alla  data  del
          31 dicembre   2001  non  abbiano  conseguito  significativi
          avanzamenti  da  almeno  tre anni. Il commissario di cui al
          comma   1,   con   propria  determinazione,  affida,  entro
          ventiquattro   mesi   dalla   definizione  degli  stati  di
          consistenza,  il  completamento  della  realizzazione delle
          opere  suddette  con le modalita' ritenute piu' vantaggiose
          per  la  pubblica amministrazione sulla base della medesima
          disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
          n. 219, e ne cura l'esecuzione.".
                            Art. 13-bis.
       Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
((    1.  All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   le   parole:   "31 dicembre  2003",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
  2.  All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a 1.500.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000
euro   per   l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  140 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2001)",  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "1.  Al  fine di consentire il riordino fondiario nelle
          zone  del  Friuli-Venezia  Giulia colpite dal terremoto del
          1976,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge
          8 agosto  1977,  n.  546,  e successive modificazioni, gia'
          prorogate dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e
          dall'art.  3,  comma  157, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  ulteriormente  prorogate al 31 dicembre 2005. I
          termini  stabiliti  per  il compimento delle procedure sono
          prorogati,  in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le
          amministrazioni  comunali  che abbiano avviato le procedure
          previste  per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi
          delle citate disposizioni.".
                              Art. 14.
                Norme per la sicurezza degli impianti
  1.  Le  disposizioni  del capo quinto della parte seconda del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia,  ((  di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La  proroga  non  si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n.  380,  recante:  "Testo  unico delle disposizioni
          legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20 ottobre 2001, n.
          245, supplemento ordinario.
                              Art. 15.
                       Acque potabili trattate
  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell'articolo   39  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e'  differita  alla  data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell'approvazione  delle  disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell'Unione europea.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 14-quater dell'art. 39
          del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          recante:  "Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici":
              "14-quater.  Alle acque potabili trattate somministrate
          nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute
          mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema
          a  raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal
          Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui
          al  decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n.
          443,   si   applicano   gli   stessi  parametri  chimici  e
          batteriologici applicati alle acque minerali".
                              Art. 16.
         Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
       infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
  1.  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e  fronteggiare
l'emergenza  infermieristica,  le disposizioni previste dall'articolo
1,  commi  1,  1-bis,  2,  3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre
2001,  n.  402,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
2002,  n.  1,  sono  prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le
disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 2,
          3,  4,  5  e  6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002,
          n.   1,   recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          personale sanitario":
              "1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti
          di  infermiere  e di tecnico sanitario di radiologia medica
          mediante  il  ricorso  a  procedure concorsuali, le aziende
          unita'   sanitarie   locali,  le  aziende  ospedaliere,  le
          residenze  sanitarie  assistenziali  e  le  case  di riposo
          previa  autorizzazione  della  regione  e  nei limiti delle
          risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
          organico  ricomprese  nella programmazione triennale di cui
          all'art.  39,  commi  19  e 20-bis, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449, e successive modificazioni, hanno facolta',
          non oltre il 31 dicembre 2003:
                a) di  riammettere  in  servizio infermieri e tecnici
          sanitari  di  radiologia medica che abbiano volontariamente
          risolto  il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel
          rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  24  del CCNL
          integrativo del 20 settembre 2001;
                b) di   stipulare   contratti   di  lavoro,  a  tempo
          determinato,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi previste
          dall'art.  31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per
          la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalita'
          ed  i  criteri  indicati  dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello
          stesso articolo.
              1-bis.  La  facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta,
          non  oltre  il  31 dicembre  2003,  anche  agli istituti di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico nei limiti delle
          risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
          organico  ricomprese  nella programmazione triennale di cui
          all'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni.
              2.  Fermo  restando  il  vincolo  finanziario di cui al
          comma  1  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre 2003, le
          aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
          residenze   sanitarie   per   anziani  e  gli  istituti  di
          riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico  e  le  case  di  riposo, previa autorizzazione
          della   regione,   possono   remunerare   agli   infermieri
          dipendenti   in   forza   di  un  contratto  con  l'azienda
          prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno
          di  servizio,  rispetto  a  quelle  proprie del rapporto di
          dipendenza;  tali  prestazioni  sono  rese in regime libero
          professionale    e    sono   assimilate,   ancorche'   rese
          all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato,
          ai  soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e
          i contributi versati all'INAIL.
              3.  Sono  ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli
          infermieri  e  i  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica
          dipendenti  dalla  stessa  amministrazione, in possesso dei
          seguenti requisiti:
                a) essere  in servizio con rapporto di lavoro a tempo
          pieno da almeno sei mesi;
                b) essere  esenti  da  limitazioni  anche  parziali o
          prescrizioni  alle  mansioni  come  certificate  dal medico
          competente;
                c) non  beneficiare,  nel mese in cui e' richiesta la
          prestazione    aggiuntiva,    di   istituti   normativi   o
          contrattuali  che  comportino  la  riduzione,  a  qualsiasi
          titolo,  dell'orario  di  servizio, comprese le assenze per
          malattia.
              4.   L'Amministrazione   interessata  utilizza  in  via
          prioritaria  le  prestazioni  aggiuntive  per garantire gli
          standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivita'
          delle sale operatorie.
              5.  La  tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore
          dell'Amministrazione  di  appartenenza  e  i  tetti massimi
          individuali   della   stessa   sono   determinati,   previa
          consultazione   delle   organizzazioni  sindacali  in  sede
          decentrata,   in   misura   compatibile   con   il  vincolo
          finanziario di cui al comma 1.
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5
          si  applicano,  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sino all'entrata in
          vigore   di   una   specifica  disciplina  contrattuale  e,
          comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003."
                              Art. 17.
     Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, e' prorogato al
31 dicembre  2004,  limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo  decreto  legislativo  per  i  quali  non sia intervenuto il
prescritto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso  di  fusione  o  unificazione  strutturale,  il  regolamento  da
emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  1-bis.  Il  termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
26,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale
il  personale  gia'  dipendente  dalla Cassa depositi e prestiti puo'
richiedere  l'attivazione  delle procedure di mobilita', e' differito
al  31 luglio  2004.  Il  collocamento  del personale proveniente dai
ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto
termine,  ferme  restando le modalita' previste al citato articolo 5,
comma  26,  anche  in  soprannumero  nel limite complessivo di trenta
unita',  con  priorita'  per i dipendenti gia' in servizio presso gli
uffici  periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni,
si  provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere
dall'anno  2004,  mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo
3,  comma 54,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 2 del
          decreto   legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419  recante:
          "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59" :
              "2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
          cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi
          approvati,   entro  il  30 giugno  2001,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
          la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.".
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          23 agosto  1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari."
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  26, del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          recante:  "Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici":
              "26.   Il   rapporto   di  lavoro  del  personale  alle
          dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
          trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.A.  ed  e'
          disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
          che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
          salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
          della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
          dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
          concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
          nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
          essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
          economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
          gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
          richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 agosto 1986 e
          successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
          amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
          reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
          presente   comma   e'  riconosciuto  un  assegno  personale
          pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
          miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
          globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
          definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
          nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
          l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
          misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
          assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
          il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
          quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
          all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
          trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
          con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
          n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
          dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
          i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
          gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
          fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 54, della
          legge  24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)":
              "54.  In  deroga  al  divieto  di  cui al comma 53, per
          effettive,  motivate e indilazionabili esigenze di servizio
          e  previo  esperimento  delle  procedure  di  mobilita', da
          effettuare  secondo  le  vigenti disposizioni legislative e
          contrattuali,  le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  gli enti pubblici non
          economici,  le  universita', gli enti di ricerca e gli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
          procedere  ad  assunzioni  nel  limite di un contingente di
          personale  complessivamente  corrispondente  ad  una  spesa
          annua  lorda  a  regime  pari a 280 milioni di euro. A tale
          fine  e'  costituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione  della spesa del Ministero dell'economia e delle
          finanze  con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
          l'anno  2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2005".
                              Art. 18.
             Definizione transattiva delle controversie
          per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
  1.  Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  comma  2 dell'art. 9-bis del decreto
          legislativo  3 aprile  1993,  n. 96 recante: "Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e Agenzia per la
          promozione   dello   sviluppo   del  Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art.  3  della  legge 19 dicembre 1992, n. 488", cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "2.  Le  controversie  relative  ai progetti speciali e
          alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al
          31 dicembre  2001, possono essere definite transattivamente
          su  iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
          presentare  entro  e  non  oltre  il  31 dicembre 2004, nel
          limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
          al  netto  di  rivalutazione  monetaria, interessi, spese e
          onorari.  Tale  procedimento  e' altresi' applicato a tutti
          gli    interventi    per   i   quali   risultano   iscritte
          esclusivamente   riserve  nella  contabilita'  dei  lavori.
          Qualora   sulla   controversia   sia  intervenuto  un  lodo
          arbitrale  o  una decisione giurisdizionale non definitiva,
          il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
          massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
          di   rivalutazione  monetaria  e  interessi.  All'ammontare
          definito  in sede transattiva si applica un coefficiente di
          maggiorazione   forfettario  pari  al  5  per  cento  annuo
          comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi".
                              Art. 19.
     Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise
  1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione  delle  procedure  concorsuali  per  la  copertura  delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del   Parco   nazionale   d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,  i  contratti
individuali  in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
  2.  La  proroga  di  cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale  previsto  per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
per  gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 12 dell'art. 94, della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289 recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)":
              "12.  Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco
          nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise e del Parco del Gran
          Sasso  e  dei  Monti della Laga e' autorizzato a favore dei
          citati  Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni
          di  euro  per  ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1
          milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
                              Art. 20.
    Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione
      nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'
  1.  I  termini  di  cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258  del  4 novembre  2002,  dell'8  novembre  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del  14 novembre 2002, del 12 settembre
2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003,  nonche'  il  termine  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  29 settembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici  nel  territorio  della  provincia di Massa Carrara, sono
prorogati  al  31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi
disposti  in  attuazione  dei  predetti provvedimenti il Dipartimento
della  protezione  civile  e' autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali  ai  mutui  che i soggetti competenti possono stipulare
allo  scopo;  a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5
milioni  di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005
e  2006.  I  predetti  mutui  possono  essere  stipulati con la Banca
europea  per  gli  investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa,  la  Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi del (( testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia di cui al )) decreto
legislativo  1° settembre  1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti
d'impegno  si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  adottate  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  d'intesa con le regioni interessate. Le
norme contenute nel presente comma entrano in vigore il primo gennaio
2004.
  2.  All'onere  di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno
2005  e  ad  euro  10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  13,  comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi'
come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  31 ottobre  2002  reca:  "Dichiarazione dello stato di
          emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
          giorno  31 ottobre  2002  nel territorio della provincia di
          Campobasso":
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del-l'8 novembre  2002 reca: "Estensione territoriale della
          dichiarazione  dello  stato di emergenza in ordine ai gravi
          eventi  sismici  verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che
          hanno   interessato   il   territorio  della  provincia  di
          Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  12 settembre  2003 reca: "Dichiarazione dello stato di
          emergenza  in  ordine  agli  eccezionali eventi atmosferici
          verificatisi  il  giorno  8 settembre  2003  nel territorio
          della provincia di Taranto".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29 settembre  2003 reca: "Dichiarazione dello stato di
          emergenza  in  ordine  agli  eccezionali eventi atmosferici
          verificatisi   nei   giorni  23  e  24 settembre  2003  nel
          territorio della provincia di Massa Carrara".
              - Il  testo  del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385  concernente  "testo  unico  delle leggi in materia
          bancaria   e   creditizia"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 5 della
          legge  24 febbraio  1992,  n. 225, concernente "Istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile":
              "2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 1, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166  recante: "Disposizioni in
          materia di infrastrutture e trasporti":
              "1.  Per  la  progettazione e realizzazione delle opere
          strategiche  di preminente interesse nazionale, individuate
          in    apposito    programma    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
          per  le  attivita'  di  istruttoria  e  monitoraggio  sulle
          stesse,  nonche'  per  opere  di captazione ed adduzione di
          risorse   idriche   necessarie   a   garantire  continuita'
          dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
          euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
          di  109.400.000  euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
          che,   ai   fini   del  soddisfacimento  del  principio  di
          addizionalita',  devono  essere destinate, per almeno il 30
          per  cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
          da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
          comunitari  e  privati  allo scopo disponibili. Con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
          ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie e le quote a
          ciascuno   assegnate,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          erogazione  delle  somme dovute dagli istituti finanziatori
          ai  mutuatari  e le quote da utilizzare per le attivita' di
          progettazione,  istruttoria  e  monitoraggio.  Le somme non
          utilizzate   dai   soggetti   attuatori  al  termine  della
          realizzazione  delle  opere  sono  versate  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposito
          capitolo   da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per gli
          interventi di cui al presente articolo".
                            Art. 20-bis.
    Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia
     e della provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali
((    1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
212  del  12 settembre  2003,  relativo  ai  gravi eventi alluvionali
verificatisi   il   29 agosto   2003  nel  territorio  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi
il  14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono
prorogati  al  30 giugno  2005;  per la prosecuzione degli interventi
disposti  in  attuazione,  rispettivamente,  dei predetti decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a)  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' autorizzato a
provvedere  con  contributi quindicennali ai mutui che il commissario
delegato   nominato   ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare
allo  scopo;  a  tal fine e' autorizzato il limite di impegno di 12,5
milioni  di  euro  dall'anno  2005.  I  predetti mutui possono essere
stipulati  con  la  Banca  europea  per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti  autorizzati  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere,
pari  a  12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante  corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005
e  2006,  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
    b)  e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al
cui   onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  5 settembre  2003  reca: "Dichiarazione dello stato di
          emergenza   in   ordine   ai   gravi   eventi   alluvionali
          verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia":
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29 settembre  2003 reca: "Dichiarazione dello stato di
          emergenza  in  ordine  agli  eventi sismici verificatisi il
          14 settembre   2003   nel  territorio  della  provincia  di
          Bologna":
              - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n.  3309  dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  217  del  18 settembre  2003 concerne "Primi
          interventi   urgenti   diretti   a   fronteggiare  i  danni
          conseguenti  ai  gravi  eventi  alluvionali verificatisi il
          29 agosto   2003  nel  territorio  della  regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia".
              - Il  testo  del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385  concernente  "testo  unico  delle leggi in materia
          bancaria   e   creditizia"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
                              Art. 21.
                      Concessioni autostradali
((    1.  In  presenza  di  un  nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante   rilevanti   investimenti,  l'intervallo  temporale  tra
revisioni  successive  della  formula  tariffaria,  relativamente  al
parametro  X,  di  cui  alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre
1996,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 305 del 31 dicembre
1996,  puo'  essere  fissato  in  un  periodo  fino a dieci anni. Con
delibera  del  CIPE  e'  accertata  la  rilevanza  degli investimenti
previsti nel nuovo piano.
  2.  La  congrua  remunerazione  degli investimenti aggiuntivi, come
definiti  ai  sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei
concessionari  autostradali  viene calcolata sulla base di un ritorno
sul   capitale  investito  addizionale  pari  al  WACC  (Costo  medio
ponderato    delle    fonti    di   finanziamento),   attraverso   la
predisposizione  di  piani  di  convalida  economica per ogni singolo
nuovo  investimento,  utilizzando  il metodo dell'attualizzazione dei
flussi di cassa.
  3.  Entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di   conversione   del   presente   decreto,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa
a  integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e
verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'
e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.
La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e
verificabili   dei   risultati  ottenuti.  Essa  dovra'  essere  resa
operativa  in  tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze
previste  dagli  impegni  contrattuali vigenti o a far tempo dal loro
rinnovo.
  4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino
variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro
X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera
del  CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  5.  Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il
30 settembre  di  ogni  anno, le variazioni tariffarie. Il concedente
provvede  a  verificare,  nei  quarantacinque  giorni  successivi  al
ricevimento   della  predetta  comunicazione,  la  correttezza  delle
variazioni  tariffarie.  Fermo  restando  quanto  sopra stabilito, in
presenza  di  un  nuovo  piano  di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti  investimenti,  il  concessionario provvede a comunicare al
concedente   entro   il   15 novembre  di  ogni  anno  la  componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi,  che  va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate
dal  concessionario  entro  il 30 settembre. Il concedente provvede a
verificare  nei  quindici  giorni  successivi  al  ricevimento  della
predetta  comunicazione  la  correttezza  delle suddette integrazioni
tariffarie.
  6.   Le   variazioni   tariffarie,  come  sopra  determinate,  sono
comunicate   tempestivamente   dal   concedente  ai  Ministeri  delle
infrastrutture  e  dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  7.  Il  IV  atto  aggiuntivo  alla  vigente  convenzione tra ANAS e
Autostrade  S.p.a.,  ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il
23 dicembre  2002,  e'  approvato a tutti gli effetti con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. Ai soli fini di tale atto
aggiuntivo,  lo  stesso subordina l'applicazione del primo incremento
tariffario   annuale   relativo   a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
aggiuntivi  all'approvazione  del  relativo  progetto  ai sensi della
vigente  normativa;  i successivi incrementi tariffari annuali devono
essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei
lavori di realizzazione del singolo intervento. ))
          Riferimenti normativi:
              - La delibera del CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31 dicembre  1996
          concerne:   "Direttive   per  la  revisione  delle  tariffe
          autostradali".
                              Art. 22.
            Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
  1.  I  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e locale, con
esclusione   dei   servizi   automobilistici   integrativi   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il
rapporto  dello  0,35  tra  ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto  al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere
affidati,  unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle
aziende  che  attualmente  li  svolgono,  fino  al  31 dicembre 2004,
nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante: "Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59":
              "Art.  8.  Servizi  ferroviari di interesse regionale e
          locale non in concessione a F.S. S.p.a.
              1.  Sono  delegati alle regioni le funzioni e i compiti
          di programmazione e di amministrazione inerenti:
                a) le ferrovie in gestione commissariale governativa,
          affidate  per  la  ristrutturazione  alla societa' Ferrovie
          dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                b) le  ferrovie  in  concessione  a  soggetti diversi
          dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
              2.  Le  funzioni  e  i  compiti  di cui al comma 1 sono
          conferiti:
                a) entro   i   termini   di  scadenza  dei  piani  di
          ristrutturazione  di  cui  all'art. 2 della citata legge n.
          662  del  1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per
          le  gestioni  commissariali  governative di cui al comma 1,
          lettera a);
                b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il
          1° gennaio  2000,  per le ferrovie in concessione di cui al
          comma 1, lettera b).
              3.  Le  regioni subentrano allo Stato, quali concedenti
          delle  ferrovie  di  cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
          base  di  accordi di programma, stipulati a norma dell'art.
          12  del  presente  decreto,  con i quali sono definiti, tra
          l'altro,  per le ferrovie in concessione di cui al comma 1,
          lettera   b),   i   finanziamenti  diretti  al  risanamento
          tecnico-economico  di  cui  all'art.  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
              4.  Gli  accordi  di  programma  di  cui al comma 3 e i
          decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati
          entro  il  30 ottobre  1999.  Detti accordi definiranno, in
          particolare,  il  trasferimento  dei beni, degli impianti e
          dell'infrastruttura  a titolo gratuito alle regioni sia per
          le  ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
          gia'  previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti
          diversi  dalle  Ferrovie  dello Stato S.p.a. Tali beni sono
          trasferiti  al  demanio  ed  al  patrimonio indisponibile e
          disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura
          giuridica,   possono   essere   dalle   regioni   dismessi,
          sdemanializzati  o sottratti alla loro destinazione, previa
          intesa  con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
          quando  si  tratti  di  beni  demaniali  o  appartenenti al
          patrimonio   indisponibile.   A   partire   dalla  data  di
          trasferimento,  il vincolo di reversibilita' a favore dello
          Stato  gravante sui beni in questione si intende costituito
          a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti
          sono  esentati  da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso
          di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni.
          I  beni  di  cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n.
          385/1990   sono  trasferiti  alle  regioni  competenti  che
          inizieranno   o  proseguiranno  le  relative  procedure  di
          alienazione  o  di  diversa  utilizzazione,  destinandone i
          proventi  a  favore  delle aziende ex gestioni governative.
          Gli  accordi  di  programma  definiscono altresi' l'entita'
          delle  risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali
          da  garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da
          regioni  ed  enti  locali,  l'attuale  livello  di  tutti i
          servizi   erogati  dalle  aziende  in  regime  di  gestione
          commissariale governativa.
              4-bis.  La  gestione  delle  reti e dell'infrastruttura
          ferroviaria  per  l'esercizio dell'attivita' di trasporto a
          mezzo  ferrovia  e'  regolata  dalle  norme  di separazione
          contabile  o  costituzione  di  imprese  separate di cui al
          regolamento  recante  norme  di  attuazione della direttiva
          91/440/CEE    relativa   allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per
          i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
          ferroviaria  e  per gli standard e le norme di sicurezza si
          adeguano  al  regolamento recante norme di attuazione della
          direttiva  95/19/CEE,  emanato  con  decreto del Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
              4-ter.  Le regioni hanno la facolta', previa intesa con
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
          Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
          al  comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
          beni.
              5.  Successivamente al perfezionamento degli accordi di
          programma  e alla emanazione dei decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  4, le regioni
          affidano,   trascorso   il   periodo  transitorio  previsto
          dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art.
          18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari
          di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e b), con contratti di
          servizio  ai  sensi  dell'art. 19, alle imprese ferroviarie
          che  abbiano  i  requisiti  di  legge.  Dette imprese hanno
          accesso  alla  rete  ferroviaria nazionale con le modalita'
          fissate  dal regolamento emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 luglio  1998,  n.  277. I contratti di
          servizio  assicurano  che  sia  conseguito,  a  partire dal
          1° gennaio  2000  il  rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
          traffico   e   costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
          infrastruttura.  Le  regioni  forniscono  al  Ministero dei
          trasporti  e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
          terrestri,  tutte  le  informazioni  relative all'esercizio
          delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  in base alle predette informazioni e a
          quelle  che  acquisira' direttamente, relaziona annualmente
          alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  sulle  modalita' di esercizio della delega e
          sulle eventuali criticita'.
              6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
          alla   copertura  dei  disavanzi  maturati  alla  data  del
          conferimento  di cui al presente articolo, ivi compresi gli
          oneri  per  il trattamento di fine rapporto, al netto degli
          interventi  gia'  disposti  ai  sensi della legge 30 maggio
          1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
              6-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni  possono  concludere,
          d'intesa  tra  loro,  accordi  di programma con le Ferrovie
          dello  Stato  S.p.a.  per  l'affidamento  alle stesse della
          costruzione,   ammodernamento,   manutenzione   e  relativa
          gestione  delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in
          gestione  commissariale  governativa  di  rilevanza  per il
          sistema ferroviario nazionale".
                              Art. 23.
Finanziamento  del  rinnovo contrattuale per il settore del trasporto
   pubblico  locale,  proroga  di  termine  in  materia di servizi di
   trasporto  pubblico  regionale  e  locale e differimento del nuovo
   regime di ricorsi in materia di invalidita' civile
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rinnovo  del contratto collettivo
relativo  al  settore del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata
la  spesa  di  euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000
annui  a  decorrere  dall'anno  2005;  ))  i  trasferimenti  erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite
con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3,
del   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al
31 dicembre  2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l'anno 2004.
  3.  All'onere  complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004
ed  a  ((  euro  214.300.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2005 ))
derivante  dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate
per  accisa  conseguenti  all'aumento  a  euro 558,64 per mille litri
dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di
cui  all'allegato  I  del  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
((    3-bis.  Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo
18,  comma  3-bis,  del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
per   l'affidamento   dello  svolgimento  dei  servizi  di  trasporto
automobilistici   e'  prorogato  al  31 dicembre  2005.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede  annualmente  alla  ricognizione e alla individuazione delle
risorse   al   fine  di  emanare  provvedimenti  per  contribuire  al
risanamento  e  allo  sviluppo  del  trasporto  pubblico  locale,  al
potenziamento  del  trasporto  rapido  di  massa  nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  8,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali":
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno 1990, n. 142(. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42,  comma  3, del
          decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          recante:  "Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.":
              "3.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  non trovano applicazione le disposizioni
          in    materia   di   ricorso   amministrativo   avverso   i
          provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di
          riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La
          domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti
          alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei
          mesi   dalla  data  di  comunicazione  all'interessato  del
          provvedimento emanato in sede amministrativa".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 18, comma 3-bis, del
          decreto  legislativo  19 novembre  1997, n. 422 concernente
          "Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzioni
          e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.":
              "3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2003, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a).".
                            Art. 23-bis.
         Proroga di termini in materia di benefici tributari
       per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
((    1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle
condizioni  ivi  previste,  le  agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio relative:
    a) agli  interventi  di  cui all'articolo 2, comma 5, della legge
27 dicembre  2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2005;
    b) agli  interventi  di  cui all'articolo 9, comma 2, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  nel  testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti  entro  il  31 dicembre  2005  dai soggetti ivi indicati che
provvedano  alla  successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2006;
    c) alle  prestazioni  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.
  2.  Sono  abrogati  i  commi  15  e  16 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2003, n. 350. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante:  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)".
              "5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi
          di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica  dall'amianto,
          compete,  per  le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
          per  un  ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
          per  una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  da  ripartire  in  dieci  quote
          annuali  di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
          recupero   del   patrimonio  edilizio  realizzati  fino  al
          31 dicembre  2003  consistano  nella  mera  prosecuzione di
          interventi  iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
          fini  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
          fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese
          sostenute  negli  stessi  anni.  Resta  fermo,  in  caso di
          trasferimento  per  atto  tra  vivi dell'unita' immobiliare
          oggetto   degli   interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,    e    successive    modificazioni,    che   spettano
          all'acquirente   persona   fisica  dell'unita'  immobiliare
          esclusivamente  le  detrazioni non utilizzate in tutto o in
          parte   dal  venditore.  In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto,  la  fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
          per   intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la
          detenzione  materiale  e  diretta del bene. Per i soggetti,
          proprietari  o  titolari  di un diritto reale sull'immobile
          oggetto  dell'intervento  edilizio, di eta' non inferiore a
          75  e  a  80  anni,  la  detrazione  puo' essere ripartita,
          rispettivamente,  in cinque e tre quote annuali costanti di
          pari importo.".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
          28 dicembre  2003,  n.  448  recante:  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002).".
              "2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2004 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2005.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  compete  in misura pari al 25 per cento del
          prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante   nell'atto
          pubblico  di  compravendita  o di assegnazione e, comunque,
          entro l'importo massimo di 60.000 euro.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 7,comma 1, della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488  recante  "Disposizioni  per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge finanziaria 2000)."
              "Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di
          base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
          favorevoli  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
          ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          10 per cento:
                a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
          di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da
          disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
          di  AIDS,  degli handicappati psicofisici, dei minori anche
          coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
                b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di
          recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
          comma,  lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
          n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
          abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
          significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
          predetti beni.".
                            Art. 23-ter.
       Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
((    1.  All'articolo 10  del  decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e  medie  imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di  Venezia  e  nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e  della  ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto, gli
impianti  sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino
ai  comuni,  entro  il  30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli
scarichi,  possono  completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le
disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
    a) ai  soggetti,  di  cui  al  primo  periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che  abbiano  presentato  ai  comuni,  entro  il  30 aprile  2004, il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
    b) ai  soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione".
  2.   Il   termine  di  cui  al  comma  2  dell'articolo 13-bis  del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 dicembre  2002,  n. 284, e' differito al 31 dicembre
2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del decreto- legge
          5 febbraio 1990, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5 aprile  1990,  n.  71,  e successive modificazioni
          recante: "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
          per  la  prevenzione  dell'inquinamento delle acque.", come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  10.  (Venezia  e  Chioggia).  -  1.  I comuni di
          Venezia  e  Chioggia  elaborano,  entro  il 30 giugno 1995,
          progetti di massima per la realizzazione di fognature e per
          la  depurazione  delle  acque  usate provenienti dai centri
          storici,   dalle  isole  e  dai  litorali  del  Lido  e  di
          Pellestrina  e  dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
          criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area
          lagunare  gli  obiettivi  previsti  dal  piano regionale di
          risanamento   delle   acque,  approvato  con  delibera  del
          consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il
          comune  di  Venezia  provvede  alla  suddetta  elaborazione
          nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di
          programma  del  3 agosto  1993  ai  sensi dell'art. 5 della
          legge 5 febbraio 1992, n. 139.
              2.  I  progetti  di  massima  di  cui  al  comma 1 sono
          approvati   dalla   regione   Veneto  previo  parere  della
          commissione  per la salvaguardia di Venezia di cui all'art.
          5  della  legge  16 aprile  1973,  n.  171,  come integrata
          dall'art.   4   della   legge   8 novembre  1991,  n.  360.
          L'approvazione  costituisce  integrazione del "Piano per la
          prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
          del   bacino  idrografico  immediatamente  sversante  nella
          laguna   di   Venezia",  nonche'  variante  agli  strumenti
          urbanistici generali.
              3.  Negli  ambiti  indicati  nel comma 1, non dotati di
          fognature  dinamiche,  e' consentito lo scarico delle acque
          reflue  provenienti  dagli  insediamenti  civili  di cui ai
          commi  undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
          n.  962,  dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non
          rientranti  nella  tipologia  di  cui all'art. 17 del piano
          regionale   di   risanamento  delle  acque,  approvato  con
          delibera   del   consiglio  regionale  Veneto  n.  962  del
          1° settembre  1989,  dagli  stabilimenti ospedalieri, dagli
          enti  assistenziali  e dalle aziende turistiche ricettive e
          della   ristorazione,   purche'  sottoposte  a  trattamenti
          individuali  secondo  i  progetti  approvati  dai comuni. I
          privati  e  gli  altri soggetti non compresi nel precedente
          periodo,  e  piu'  in  generale tutti coloro che utilizzano
          scarichi  di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
          di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui
          al  comma  1  del  presente articolo e con le modalita' e i
          tempi  indicati  dai  sindaci  dei  comuni  di Venezia e di
          Chioggia.  I  trattamenti degli scarichi di cui al presente
          comma  superiori a cento abitanti equivalenti devono essere
          basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e
          gestibili,  a  costi  sostenibili  e  tenendo  conto  della
          situazione  urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie
          degli   impianti  individuali  o  le  relative  prestazioni
          depurative  sono  identificate  dalla regione Veneto con il
          piano  regionale  di  risanamento delle acque, approvato ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge 10 maggio 1976, n. 319, e
          successive  modificazioni,  che sara' a tal fine integrato,
          per   il  trattamento  degli  scarichi  superiori  a  cento
          abitanti   equivalenti,   entro   il  31 dicembre  1994.  I
          caratteri  di  qualita'  delle  acque degli effluenti degli
          impianti  individuali  di  cui  al  presente  comma possono
          eccedere  i  limiti  stabiliti  dalla  tabella  allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
          n.  962,  fatte  salve  specifiche  e motivate prescrizioni
          integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti.
              4.  Il  sindaco  del comune di Venezia e il sindaco del
          comune  di Chioggia possono concedere contributi ai privati
          per  l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
          igienico-sanitari  di  tutte le unita' edilizie interessate
          dai  progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate
          ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 139.
              4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di
          quelli  relativi  alle  aziende  artigiane produttive, agli
          enti  assistenziali  ed alle aziende turistiche ricettive e
          della  ristorazione  di  cui  al  comma  5,  rilasciate dal
          Magistrato  alle  acque  di Venezia previa approvazione dei
          progetti  da  parte  dei  comuni  di Venezia e di Chioggia,
          secondo  le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a
          decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai
          comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia,  per i fini di cui al
          presente   articolo.   I   canoni   di  cui  sopra  saranno
          rideterminati  in  base al consumo idrico ed ai criteri che
          saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia
          e  dai  comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di
          cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
              5.  Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3,
          le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate
          nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di
          Venezia,    gli    stabilimenti   ospedalieri,   gli   enti
          assistenziali,  le  aziende  turistiche,  ricettive e della
          ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto, gli
          impianti  sportivi,  non serviti da pubblica fognatura, che
          presentino  ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di
          adeguamento  degli  scarichi,  possono  completare le opere
          entro  il  31 dicembre  2004.  Le  disposizioni  di  cui al
          presente comma e al comma 4 si applicano:
                a) ai  soggetti, di cui al primo periodo del presente
          comma,  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  disposizione,  che  abbiano presentato ai comuni,
          entro  il  30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento
          degli scarichi;
                b) ai  soggetti  di cui al primo periodo del presente
          comma  che  iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in
          vigore della presente disposizione.
              6.   In   attesa  della  definizione  dei  procedimenti
          amministrativi   di   cui   al  comma  5,  sono  sospesi  i
          procedimenti   penali   per   i   reati  di  scarico  senza
          autorizzazione    e    di   superamento   dei   limiti   di
          accettabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9
          della   legge   16 aprile   1973,   n.  171,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Il  rilascio in sanatoria
          delle  autorizzazioni  entro i termini previsti dal comma 5
          estingue i reati stessi.
              "Art.  13-bis.  (Proroga  di  termini relativi ad opere
          fognarie a Venezia). - 1. (Omissis).
              2.  I  termini  di  adeguamento  di  cui all'art. 1 del
          decreto    ministeriale   18 aprile   2000   del   Ministro
          dell'ambiente,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 98
          del  28 aprile  2000,  sono  prorogati  fino al 31 dicembre
          2003.".
                           Art. 23-quater.
               Proroga di interventi infrastrutturali
                  nei comuni di Venezia e Chioggia
((   1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge
27 dicembre  2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita', a
valere  sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n.
350,  a  finanziare  gli  interventi  previsti dall'articolo 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 28, dell'art. 80 della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289 recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003).":
              "28.  Una  quota  degli  importi  autorizzati  ai sensi
          dell'art.  13  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, puo'
          essere destinata al finanziamento degli interventi previsti
          dall'art.  6  della  legge 29 novembre 1984, n. 798, con le
          modalita'  ivi  previste,  nonche' di quelli previsti dalle
          relative ordinanze di protezione civile.".
                         Art. 23-quinquies.
        Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro
((    1.  Il  regime  transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3,
della  legge  12 marzo  1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19,
comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34,
comma  24,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e' ulteriormente
differito fino al 31 dicembre 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 18, della
          legge  12 marzo  1999, n. 68 recante: "Norme per il diritto
          al lavoro dei disabili":
              "3.  Per  un  periodo  di ventiquattro mesi a decorrere
          dalla  data  di  cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del
          lavoro  ed  i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, che alla
          medesima  data  risultino  iscritti nelle liste di cui alla
          legge  2 aprile  1968,  n. 482, e successive modificazioni,
          sono  avviati  al  lavoro  dagli  uffici  competenti  senza
          necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'art.
          8,   comma   2.   Ai  medesimi  soggetti  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 4, comma 6.".
                           Art. 23-sexies.
           Regolamento interno delle societa' cooperative
((    1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 6,  comma 1, della legge
3 aprile  2001,  n.  142, e successive modificazioni, e' differito al
31 dicembre   2004.   Il   mancato   rispetto  del  termine  comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 6 della
          legge  3 aprile  2001,  n. 142, e successive modificazioni,
          recante:   "Revisione   della   legislazione   in   materia
          cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
          posizione del socio lavoratore":
              "Art.    6   (Regolamento   interno). - 1.   Entro   il
          31 dicembre   2003,   le  cooperative  di  cui  all'art.  1
          definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
          tipologia  dei  rapporti che si intendono attuare, in forma
          alternativa,  con  i  soci  lavoratori. Il regolamento deve
          essere  depositato  entro  trenta  giorni dall'approvazione
          presso  la  Direzione provinciale del lavoro competente per
          territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso :
                a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
          per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
          lavoro subordinato;
                b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato;
                c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
          subordinato;
                d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
          nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
          livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
          possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
          economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
          dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
          distribuzione di eventuali utili;
                e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
                f) al  fine  di  promuovere nuova imprenditorialita',
          nelle  cooperative  di  nuova costituzione, la facolta' per
          l'assemblea   della  cooperativa  di  deliberare  un  piano
          d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
          nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative."
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del
          codice civile:
              "Art.  2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In
          caso    di    irregolare   funzionamento   delle   societa'
          cooperative,  l'autorita'  governativa  puo'  revocare  gli
          amministratori  e  i  sindaci, e affidare la gestione della
          societa'  ad  un  commissario,  determinando  i poteri e la
          durata.  Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa lo
          richieda,  l'autorita'  di  vigilanza puo' nominare un vice
          commissario   che   collabora   con  il  commissario  e  lo
          sostituisce in caso di impedimento.
              Al commissario possono essere conferiti per determinati
          atti   anche   i  poteri  dell'assemblea,  ma  le  relative
          deliberazioni   non   sono   valide   senza  l'approvazione
          dell'autorita' governativa.
              Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
          procedure  di  ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
          societa'  cooperativa  e, qualora non si adegui, assumere i
          provvedimenti di cui ai commi precedenti."
                          Art. 23-septies.
          Proroga del Fondo regionale di protezione civile
((    1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il
Fondo  e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari
a 154.970.000 euro".
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3 della
legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 17, dell'art. 138,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2001)",  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "17.  In  sede  di  prima  applicazione per il triennio
          2001-2003  il  concorso  delle  regioni  al Fondo di cui al
          comma  16  e'  assicurato  mediante  riduzione  delle somme
          trasferite  ai  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per
          l'importo  di  lire  200  miliardi  per  ciascun  anno, con
          corrispondente  riduzione delle somme indicate all'art. 52,
          comma  6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e'
          alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari
          a 154.970.000 euro.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3,  della  legge
          24 febbraio 1992, n. 225 recante: "Istituzione del Servizio
          nazionale della protezione civile.":
              "Art.    3   (Attivita'   e   compiti   di   protezione
          civile). - 1.  Sono  attivita'  di protezione civile quelle
          volte  alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
          rischio,  al  soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni
          altra  attivita'  necessaria  ed  indifferibile  diretta  a
          superare  l'emergenza  connessa agli eventi di cui all'art.
          2.
              2.  La previsione consiste nelle attivita' dirette allo
          studio  ed  alla  determinazione  delle  cause dei fenomeni
          calamitosi,   alla   identificazione  dei  rischi  ed  alla
          individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
          stessi.
              3.  La  prevenzione  consiste  nelle attivita' volte ad
          evitare   o  ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che  si
          verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2
          anche  sulla  base  delle  conoscenze acquisite per effetto
          delle attivita' di previsione.
              4.   Il   soccorso   consiste   nell'attuazione   degli
          interventi  diretti  ad assicurare alle popolazioni colpite
          dagli  eventi  di  cui  all'art.  2  ogni  forma  di  prima
          assistenza.
              5.  Il  superamento  dell'emergenza consiste unicamente
          nell'attuazione,  coordinata  con  gli organi istituzionali
          competenti,  delle iniziative necessarie ed indilazionabili
          volte  a  rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
          condizioni di vita.
              6.   Le   attivita'   di   protezione   civile   devono
          armonizzarsi,  in  quanto  compatibili  con  le  necessita'
          imposte  dalle  emergenze,  con  i  programmi  di  tutela e
          risanamento del territorio.".
                           Art. 23-octies.
              Materiali utilizzati nei lavori in corso
           al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture
               ed insediamenti produttivi strategici.
((  1.  L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica
ai  lavori  in  corso  alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal
31 dicembre 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta l'art. 23, della legge 31 ottobre 2003, n.
          306  recante:  "Disposizioni  per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2003.":
              "Art.  23 (Modifiche all'art. 1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443). - 1.  All'art.  1  della legge 21 dicembre
          2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 17:
                  1)   dopo   le   parole:   "del   medesimo  decreto
          legislativo",  sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in
          cui";
                  2)  dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le
          seguenti:    "siano    utilizzate,   senza   trasformazioni
          preliminari,  secondo  le  modalita'  previste nel progetto
          sottoposto  a  VIA  ovvero,  qualora  non sottoposto a VIA,
          secondo   le  modalita'  previste  nel  progetto  approvato
          dall'autorita'   amministrativa  competente  previo  parere
          dell'ARPA";
                b) al  comma  18,  le  parole:  "e' verificato", sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "puo'  essere  verificato  in
          accordo alle previsioni progettuali anche";
                c) al comma 19:
                  1)  le  parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle
          seguenti:  "purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo
          di tali materiali, intendendosi per tale anche";
                  2)  dopo  le  parole:  "autorizzata  dall'autorita'
          amministrativa  competente",  sono  aggiunte  le  seguenti:
          "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
          parere dell'ARPA.".
                           Art. 23-nonies.
              Riscossione dei tributi degli enti locali
((    1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  e  successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2),
le  parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse.
))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5, dell'art. 52, del
          decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  recante:
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali.",  come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "5.  I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e  alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
                a) l'accertamento  dei tributi puo' essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                b) qualora  sia deliberato di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente,   la   liquidazione,  l'accertamento  e  la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative  attivita'  sono affidate: 1) mediante convenzione
          alle  aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
          c),  della  legge  8 giugno  1990, n. 142, e', nel rispetto
          delle  procedure  vigenti  in  materia di affidamento della
          gestione  dei  servizi  pubblici  locali, alle societa' per
          azioni  o  a responsabilita' limitata a prevalente capitale
          pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
          della  citata  legge  n.  142  del 1990, i cui soci privati
          siano  prescelti  tra  i  soggetti iscritti all'albo di cui
          all'art.  53  oppure siano gia' costituite prima della data
          di  entrata  in  vigore del decreto, concernente l'albo dei
          soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare  attivita'  di
          liquidazione,  accertamento  e  riscossione dei tributi, di
          cui  al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle
          procedure  vigenti in materia di affidamento della gestione
          dei  servizi  pubblici  locali, alle societa' miste, per la
          gestione  presso  altri  comuni, ai concessionari di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  a  prescindere  dagli  ambiti territoriali per i quali
          sono  titolari  della concessione del servizio nazionale di
          riscossione,  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui al
          predetto  art.  53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei
          contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni
          di  cui  al  decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112,
          previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza
          e di pubblico interesse;
                c) l'affidamento  di  cui  alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                d) il   visto   di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.".
                           Art. 23-decies.
          Disposizioni in materia di definizioni agevolate
                        Copertura finanziaria
((    1.  All'articolo 1  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 212,
come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  le  parole:  "16 marzo  2004"  e  "18 marzo  2004", ovunque
ricorrano,   sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle  seguenti:
"16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".
  2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  come  da  ultimo  modificato dall'articolo 34 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio
2004"  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile
2004" e "16 marzo 2004".
  3.  All'articolo 16  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
ultimo  modificato  dall'articolo 34  del  decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  al  comma  6,  le  parole: "30 aprile 2004", ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al
comma  8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"15 giugno 2004".
  4.  All'articolo 2  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai  commi  da  44  a  49,  le parole: "16 marzo 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
    b) al  comma  48,  terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
    c) al  comma  49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
  5.  Gli  ulteriori  termini  connessi, contenuti nelle disposizioni
degli  articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,  12,  14, 15 e 16 della legge
27 dicembre  2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in
via  telematica  delle  dichiarazioni previste dai predetti articoli,
sono   rideterminati,   rispettivamente,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
  6.  I  concessionari  o  i commissari governativi della riscossione
versano,  entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9,
comma  1,  del  decreto-legge  28 marzo  1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140, nella stessa
misura  fissata,  per  l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del
predetto   articolo 9.   L'acconto   e'   determinato   con   decreto
ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
per  il  bilancio  dello  Stato  pari a 79 milioni di euro per l'anno
2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
  7.   All'onere   derivante  dall'attuazione  dell'articolo  23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per
l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro
a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro
per  l'anno  2004,  a  69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000
euro  per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da
1  a  6  e,  quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006  e  a  84.300.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, mediante
corrispondente  quota  delle  maggiori  entrate  di  cui  al  comma 3
dell'articolo 23. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1, del decreto-legge
          24 giugno  2003,  n.  143,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 1° agosto 2003, n. 212 recante: " Disposizioni
          urgenti  in tema di versamento e riscossione di tributi, di
          Fondazioni  bancarie  e di gare indette dalla Consip S.p.a.
          nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e
          al  demanio  dello Stato.", come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  1  (Nuovi  termini delle definizioni e modifiche
          alla  legge  27 dicembre 2002, n. 289). - 1. I contribuenti
          che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata
          in   vigore   del  presente  decreto,  hanno  effettuato  i
          versamenti  utili  per  la  definizione degli adempimenti e
          degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e
          14  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, come modificata
          dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio
          2003,   n.   27,   possono   inoltrare  in  via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  fino  al  30 giugno  2003, le
          relative dichiarazioni. Nell'art. 16, comma 6, della citata
          legge n. 289 del 2002, le parole: "30 giugno 2003", ovunque
          ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti: "30 novembre
          2003";  nello stesso art. 16, comma 8, al primo periodo, le
          parole:  "31 ottobre  2003" sono sostituite dalle seguenti:
          "1° marzo  2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio
          2004"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre 2004
          ovvero  al  30 aprile  2006  per  le  liti  definite con il
          pagamento  in  un  massimo  di dodici rate trimestrali"; al
          quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite
          dalle  seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006
          per  le  liti  definite  con  il pagamento in un massimo di
          dodici rate trimestrali".
              2.   I   contribuenti   che   non   hanno   effettuato,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,   versamenti   utili   per  la  definizione  degli
          adempimenti   e   degli  obblighi  tributari  di  cui  agli
          articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289, come modificata dall'art.
          5-bis   del   decreto-legge   24 dicembre   2002,  n.  282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio
          2003,  n.  27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
          del   medesimo  decreto-legge  n.  282  del  2002,  possono
          provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga e' efficace
          anche  per  i  contribuenti che nei termini precedentemente
          fissati  hanno  aderito  ad una sola o a piu' definizioni e
          intendono  avvalersi delle fattispecie previste dalla legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta
          ferma l'applicazione dell'art. 10 della citata legge n. 289
          del  2002.  Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
          predette   disposizioni,   nonche'   quelli   per  la  mera
          trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative
          alle  suddette definizioni, sono rideterminati con decreti,
          rispettivamente,   del   Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e  del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche
          con  riferimento  alle  date  di versamento degli eventuali
          pagamenti  rateali,  ferma  restando  la  decorrenza  degli
          interessi dal 17 ottobre 2003.
              2-bis.  Il  termine  per la presentazione delle istanze
          previste  dall'art.  11,  commi  1  e  1-bis,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289, e successive modificazioni, e'
          fissato  al  16 aprile 2004; alla medesima data e' altresi'
          fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
          contestuale  versamento  previsto  dall'art.  12,  comma 2,
          primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
              2-ter.  Alla  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.   9,   al  comma  2,  lettera  b),  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "; le somme da
          versare  complessivamente  ai  sensi della presente lettera
          sono  ridotte  nella  misura dell'80 per cento per la parte
          eccedente l'importo di 11.600.000 euro";
                b) nello  stesso art. 9, al comma 7, secondo periodo,
          sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "fino ad un
          importo  di  250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari
          al   5  per  cento  delle  perdite  eccedenti  il  predetto
          importo";
                c).
              2-quater.    Nel    caso    in    cui,    per   effetto
          dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 9
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  2-ter,  risulti  dovuto  un
          versamento  di  importo  inferiore a quello gia' versato in
          applicazione  delle  medesime  disposizioni, i contribuenti
          interessati    possono    utilizzare   la   differenza   in
          compensazione  delle  imposte  e  dei contributi dovuti, ai
          sensi  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, ad
          eccezione  dei  contribuenti  che hanno presentato in forma
          riservata  la  dichiarazione  prevista dal predetto art. 9,
          secondo  le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 4, della
          medesima  legge  n. 289 del 2002, ai quali la somma versata
          in  eccedenza  e'  restituita  da parte dell'intermediario,
          senza  corresponsione di interessi, previa presentazione di
          una   nuova   dichiarazione   entro   il  16 ottobre  2003;
          l'intermediario  procede  alla  relativa  compensazione  ai
          sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241, e successive modificazioni.
              2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003
          hanno   presentato  la  dichiarazione  integrativa  di  cui
          all'art.   8  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive  modificazioni,  ai fini dell'imposta sul valore
          aggiunto,  possono  optare  per  la  definizione automatica
          prevista  dall'art.  9,  comma  2, lettera b), della stessa
          legge  n.  289  del  2002,  avvalendosi  delle disposizioni
          introdotte  dal  comma  2-ter,  lettera  a),  del  presente
          articolo,  a  condizione  che  la  somma dovuta per effetto
          della   nuova   opzione  risulti  non  inferiore  a  quella
          risultante dalla dichiarazione integrativa gia' presentata.
              2-sexies.  Per  i  contribuenti  che non provvedono, in
          base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il
          16 aprile  2004, versamenti utili per la definizione di cui
          all'art.  15  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive  modificazioni,  il  termine per la proposizione
          del  ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria,
          di  cui  al  comma  8  dello  stesso art. 15, e' fissato al
          19 aprile  2004.  E'  sospeso  fino  al  19 aprile  2004 il
          termine  per il perfezionamento della definizione di cui al
          decreto  legislativo  19 giugno 1997, n. 218, relativamente
          agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato
          art. 15 della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che
          provvedono,  in  base  alle  disposizioni  del  comma 2 del
          presente  articolo, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004,
          versamenti  utili  per  la  definizione  di cui all'art. 16
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni,  le  rate  trimestrali previste dal medesimo
          art.   16,   comma   2,   decorrono   dal  16 maggio  2003;
          contestualmente  all'effettuazione  del suddetto versamento
          utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
              2-septies.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 8,
          comma  6,  lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma
          7,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, e successive
          modificazioni,  si  intendono  nel  senso che la esclusione
          della  punibilita'  opera nei confronti di tutti coloro che
          hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati
          anche  quando  le  procedure  di  sanatoria,  alle quali e'
          riferibile   l'effetto  di  esclusione  della  punibilita',
          riguardano  contribuenti diversi dalle persone fisiche e da
          questi sono perfezionate.
              2-octies.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'art. 3,
          comma  3,  della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di
          decadenza  per  l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17,
          comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602, sono prorogati al
          31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni
          2001   e  2002.  Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti
          impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la
          riscossione  nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi
          delle  definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis,
          12,  15  e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
          dall'art.  5-quinquies  del decreto-legge 24 dicembre 2002,
          n.   282,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          21 febbraio 2003, n. 27.
              2-nonies.
              2-decies.  Ai fini dell'art. 12 della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi
          da  uffici  statali si intendono quelli relativi ad entrate
          sia di natura tributaria che non tributaria.
              2-undecies.  In  relazione  ai  nuovi  termini  per  la
          definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di
          cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano
          regolarmente  effettuate  le formalita' indicate al comma 2
          dell'art.  31  della  legge  24 novembre  2000,  n.  340, e
          successive   modificazioni,   mediante   allegazione  degli
          originali  o  di copia in forma cartacea rilasciata a norma
          di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
              2-duodecies.   Nell'art.   14,  comma  5,  della  legge
          27 dicembre  2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di
          attivita'  in  precedenza  omesse"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di attivita' in precedenza omesse o parzialmente
          omesse".
              2-terdecies.  Gli  stessi  effetti  di  cui all'art. 9,
          comma  10,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, sono
          altresi'  prodotti  nel  caso  in  cui, prima della data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  il  processo  verbale  di constatazione non abbia
          dato  luogo  ad  avvio  di  accertamento  o  rettifica  nei
          confronti  del  contribuente  a  seguito  di  provvedimento
          dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero  nel  caso in cui
          l'avviso  di  accertamento  emesso  dall'ufficio  sia stato
          annullato per autotutela.".
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2-ter, dell'art. 12
          della    legge   27 dicembre   2002,   n.   289,   recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2003)", come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.    12   (Definizione   dei   carichi   di   ruolo
          pregressi). - 2-ter.  Relativamente  ai  carichi inclusi in
          ruoli  emessi da uffici statali e affidati ai concessionari
          del  Servizio  nazionale  della  riscossione dal 1° gennaio
          2001  al  30 giugno  2001, i debitori possono estinguere il
          debito  sottoscrivendo,  entro il 16 aprile 2004, l'atto di
          cui  al  comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per
          cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita
          comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
          il  16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2,
          secondo e terzo periodo.".
              - Si  riportano  i commi 6 e 8 dell'art. 16 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria 2003)", come modificati dalla legge qui
          pubblicata:
              "6.  Le  liti  fiscali  che  possono essere definite ai
          sensi  del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno
          2004,  salvo  che  il  contribuente non presenti istanza di
          trattazione;  qualora sia stata gia' fissata la trattazione
          della  lite  nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle  disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le liti
          fiscali  che  possono essere definite ai sensi del presente
          articolo sono  altresi'  sospesi,  sino  al 1° giugno 2004,
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
          trattazione,  i  termini  per  la  proposizione di ricorsi,
          appelli,    controdeduzioni,    ricorsi   per   cassazione,
          controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
          per la costituzione in giudizio.".
              "8.  Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
          tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche'
          alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  15 giugno 2004, un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al
          31 dicembre  2004  ovvero  al  30 aprile  2006  per le liti
          definite  con  il  pagamento  in  un massimo di dodici rate
          trimestrali.  L'estinzione  del giudizio viene dichiarata a
          seguito  di  comunicazione  degli  uffici di cui al comma 1
          attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed
          il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta
          comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
          commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari
          entro  il  31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
          liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
          trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
          definizione,  oltre  ad  essere  comunicato alla segreteria
          della   commissione   o   alla   cancelleria  degli  uffici
          giudiziari,  viene  notificato,  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
          sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo
          giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in
          cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
          termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata
          unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta
          giorni dalla sua notifica.".
              - Si  riportano  i  commi da 44 a 49, dell'art. 2 della
          legge  24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2004)",  come  modificati dalla
          legge qui pubblicata:
              "44.  Le  disposizioni  degli  articoli 7,  8 e 9 della
          legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  si  applicano,  con le
          medesime  modalita'  ivi  rispettivamente  indicate,  anche
          relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
          2002,  per  il quale le dichiarazioni sono state presentate
          entro  il  31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro
          il   16 aprile   2004   e  secondo  le  seguenti  ulteriori
          disposizioni:
                a)  per  i soli soggetti che, alla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,  hanno  gia'  effettuato
          versamenti   utili   per  la  definizione  di  obblighi  ed
          adempimenti  tributari  ai  sensi  degli  articoli 7, 8 e 9
          della  predetta  legge  n.  289 del 2002, ferma restando la
          rateizzazione  dell'eccedenza,  il versamento da effettuare
          entro il 16 aprile 2004 e' pari:
                  1)  all'intero  importo dovuto, fino a concorrenza,
          con  un  minimo  rispettivamente  di  100 e 200 euro, della
          somma  di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro
          per  gli  altri  soggetti,  se i versamenti gia' effettuati
          sono inferiori a tali somme;
                  2)  al  dieci  per  cento  di quanto dovuto, con un
          minimo  di  100  euro per le persone fisiche e 200 euro per
          gli  altri  soggetti,  se i versamenti gia' effettuati sono
          pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
                b) la  presentazione  della dichiarazione integrativa
          in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto art. 8
          non   e'   consentita  ai  soggetti  che  hanno  omesso  la
          presentazione   delle  dichiarazioni  relative  a  tutti  i
          periodi  d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo,
          nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
                c) non  possono  avvalersi  delle  disposizioni degli
          articoli 7  e  8  della  citata  legge  n.  289 del 2002, i
          soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per
          gli anni pregressi di cui all'art. 9 della medesima legge;
                d) i   contribuenti  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002,
          presentano,   a   pena   di   nullita',  una  dichiarazione
          concernente  tutti  i  periodi  d'imposta  per  i  quali le
          relative  dichiarazioni  sono  state  presentate  entro  il
          31 ottobre 2003;
                e) le  definizioni ed integrazioni non possono essere
          effettuate  dai  soggetti ai quali, alla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, e' stato notificato processo
          verbale  di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
          di   accertamento   ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In
          caso  di  avvisi  di  accertamento parziale di cui all'art.
          41-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          relativamente   ai   redditi   oggetto   di  definizione  o
          integrazione,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento  di cui
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, la definizione o integrazione
          e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
          prima  data di pagamento degli importi per la definizione o
          l'integrazione,   le   somme   derivanti  dall'accertamento
          parziale,  con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
          non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato;
                f) per  i  contribuenti  che  non  si avvalgono delle
          disposizioni del presente comma, si applica l'art. 10 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289;
                g) i     contribuenti     che     hanno    presentato
          successivamente   al   31 ottobre  2003  una  dichiarazione
          integrativa   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  8-bis,  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma sulla base delle
          dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della
          facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
          agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative
          presentate.
              45. Le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289, si applicano ai pagamenti
          delle  imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata
          in  vigore  della presente legge, ed il relativo versamento
          e'  effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli
          emessi,  alla  scadenza  prevista  per  legge.  Qualora gli
          importi   da  versare  ai  sensi  del  presente  comma,  in
          applicazione  del  comma 1 del citato art. 9-bis, eccedano,
          per  le  persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
          altri  soggetti,  la  somma  di  6.000  euro,  gli  importi
          eccedenti  possono  essere  versati  in  tre  rate  con  le
          modalita'   stabilite   con   il   decreto   del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 2,
          ultimo  periodo,  del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b),
          del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
              46.   Le   disposizioni   dell'art.   11   della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289, a condizione che non sia stato
          notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  della
          maggiore  imposta  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, si applicano anche relativamente agli atti
          pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle
          scritture  private  registrate  fino  al 30 settembre 2003,
          alle  denunce  e  alle  dichiarazioni presentate entro tale
          ultima   data,  nonche'  all'adempimento  delle  formalita'
          omesse  per  le  quali alla data di entrata in vigore della
          presente   legge   sono  decorsi  i  relativi  termini.  La
          presentazione  delle  istanze,  il  versamento  delle somme
          dovute,  l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo
          stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si
          applica,   in  particolare,  l'art.  11,  comma  1,  ultimo
          periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
              47.  I  soggetti  di  cui al comma 1 dell'art. 14 della
          legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  che si avvalgono delle
          disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289
          del  2002,  anche  relativamente  al  periodo di imposta in
          corso  al  31 dicembre  2002, per il quale le dichiarazioni
          sono  state  presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono
          alla  regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al
          predetto  art.  14,  anche  con  riferimento alle attivita'
          detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo
          le seguenti disposizioni:
                a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
          nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
          al  31 dicembre  2003,  ovvero  in  quelli  del  periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni;
                b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 14,
          le  attivita'  ed i maggiori valori iscritti si considerano
          riconosciuti   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  a
          decorrere  dal terzo periodo di imposta successivo a quello
          chiuso  o  in  corso  al 31 dicembre 2003, anche ai fini di
          quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 14;
                c) il  versamento  dell'imposta sostitutiva dovuta e'
          effettuato entro il 16 aprile 2004.
              48.  Relativamente  al  periodo  d'imposta  in corso al
          31 dicembre  2002, le disposizioni dell'art. 15 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
          accertamento,  agli atti di contestazione ed agli avvisi di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i
          termini  per  la  proposizione  del ricorso, agli inviti al
          contraddittorio  di  cui  agli  articoli 5 e 11 del decreto
          legislativo  19 giugno  1997,  n.  218,  per  i quali, alla
          predetta  data,  non  e' ancora intervenuta la definizione,
          nonche'  ai processi verbali di constatazione relativamente
          ai  quali,  alla  medesima  data,  non  e' stato notificato
          avviso   di   accertamento   ovvero   ricevuto   invito  al
          contraddittorio.   Il   pagamento  delle  somme  dovute  e'
          effettuato  entro  il  16 aprile  2004; per i soli soggetti
          che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge,
          hanno  gia'  effettuato versamenti utili per la definizione
          di  obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'art. 15
          della  predetta  legge  n.  289 del 2002, ferma restando la
          rateizzazione  dell'eccedenza, si applicano le disposizioni
          di  cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  fino al
          19 aprile   2004   restano   sospesi   i   termini  per  la
          proposizione    del   ricorso   avverso   gli   avvisi   di
          accertamento,  gli  atti  di  contestazione e gli avvisi di
          irrogazione  delle  sanzioni,  di  cui  al  primo  periodo,
          nonche'  quelli per il perfezionamento della definizione di
          cui   al  citato  decreto  legislativo  n.  218  del  1997,
          relativamente  agli  inviti  al  contraddittorio  di cui al
          medesimo primo periodo.
              49.   Le   disposizioni   dell'art.   16   della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  si  applicano anche alle liti
          fiscali  pendenti, come definite dalla lettera a) del comma
          3  del  medesimo  art.  16,  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge;  si  intende, comunque, pendente la
          lite  per  la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
          intervenuta  sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
          sono  versate  entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono
          essere  versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
          trimestrali  di pari importo o in un massimo di dodici rate
          trimestrali  se  le  somme  dovute  superano i 50.000 euro.
          L'importo  della  prima  rata  e' versato entro il predetto
          termine  del  16 aprile  2004.  Gli  interessi  legali sono
          calcolati   dal  17 aprile  2004  sull'importo  delle  rate
          successive.".
              - La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)".
              - Si riportano gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14,
          15  e  16  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)":
              "Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
          di   lavoro   autonomo  per  gli  anni  pregressi  mediante
          autoliquidazione). - 1.  I  soggetti titolari di reddito di
          impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i
          soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli
          imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad
          annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state
          presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le
          disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione
          automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta,
          ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative
          addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si
          perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione,
          dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi
          determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
          in alternativa:
                a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si
          applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
                b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in
          ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
                c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche
          raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi
          produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di
          compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
          di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
          siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
          cui alle lettere a) e b).
              2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
          al   comma   1,   dagli   imprenditori   agricoli  titolari
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
          successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di
          allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da
          parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene
          mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna
          annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
          calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
              3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
          esclusa per i soggetti:
                a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione,
          ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
          o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui
          all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986;
                b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
          annuo superiore a 5.164.569 euro;
                c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;
                d) nei  cui  riguardi  e'  stata  esercitata l'azione
          penale   per  i  reati  previsti  dal  decreto  legislativo
          10 marzo  2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
              4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui
          all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          relativi  a  redditi  oggetto della definizione automatica,
          ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
          e  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento
          degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
          ai  citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli
          effetti dei suddetti atti.
              5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
          comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
          versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
          la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento
          entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
          metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al
          contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore
          ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
          per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri
          soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti
          gli   interessi   e   le   sanzioni.  Le  maggiori  imposte
          complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica
          sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte
          eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
          l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli
          importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
          di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita'
          oggetto  di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
          cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art.
          62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei
          quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
          economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo
          precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed
          entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
          a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
          delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive
          scadenze, e gli interessi legali.
              6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
          ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base
          degli   studi   di  settore  di  cui  all'art.  62-bis  del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
          euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 600 euro per ciascuna annualita'.
              7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa
          si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti
          nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se
          la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle
          ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
          luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
          valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
              8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
          lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto
          delle  eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
          delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di
          impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la
          definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero
          della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
          delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
          applicazione di interessi.
              9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei
          contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per
          cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
          per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
              10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in
          forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno
          effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita'
          del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          definizione,   entro  il  20 luglio  2003.  La  definizione
          automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei
          redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il
          versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003,
          secondo  le  disposizioni del presente articolo, esclusa la
          somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
          interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
          17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti
          indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce
          titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle
          persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti
          in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la
          definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o
          associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale
          non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare
          rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma
          associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
          a  norma  del  comma  6  dai  predetti soggetti che abbiano
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora
          abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non
          inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri
          di  cui  all'art.  3,  commi  da  181  a  189,  della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
              11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del
          codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale,
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro
          autonomo,  l'esercizio  dei poteri di cui agli articoli 32,
          33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          agli  articoli 51,  52,  54 e 55 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle
          presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione
          dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione
          dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo
          precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante
          esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di
          definizione in suo possesso.
              12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne'
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
          e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 9.
              13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
          del  calcolo  delle  maggiori  imposte  dovute ai sensi del
          presente  articolo.  La definizione automatica non modifica
          l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti
          dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui
          redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul
          valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive.
              14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
          delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
          le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le
          metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi
          previsti   al   comma   1,   nonche'   i   criteri  per  la
          determinazione  delle  relative  maggiori imposte, mediante
          l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
          periodo di imposta.
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
          esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
          comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti,
          da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero
          entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
          secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo
          quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
          in ogni caso la compensazione ivi prevista.
              15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo
          23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: "Ferma la
          disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze," e le parole:
          "entro il 30 novembre 2002", sono soppresse.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322,
          possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente
          articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie
          presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
          precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli
          delle dichiarazioni integrative presentate.".
              "Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili per gli anni
          pregressi). 1.   Le   dichiarazioni   relative  ai  periodi
          d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione
          sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere
          integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo.
          L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
          redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
          dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario
          per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi
          previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
          I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono
          integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo,
          le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al
          presente comma.
              2. [I versamenti delle imposte di cui all'art. 4, comma
          1,   lettera b),   numero   2),   del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504, e all'art. 8, commi 1 e 2, del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          relativamente  ai  quali  il  termine  e'  scaduto entro il
          31 ottobre  2002  e,  alla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,  non  sono  stati  notificati  avvisi  di
          accertamento,  possono  essere  definiti,  su richiesta dei
          contribuenti,  mediante  la  presentazione di dichiarazione
          integrativa.  La definizione avviene con il pagamento di un
          importo  pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
          controversie,   sulle  quali  non  sia  ancora  intervenuto
          accertamento  definitivo  o pronunzia non piu' impugnabile,
          possono essere definite con il pagamento di un importo pari
          al  30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata
          dagli  uffici alla data di entrata in vigore della presente
          legge].
              3.  L'integrazione  si  perfeziona con il pagamento dei
          maggiori  importi  dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
          l'applicazione   delle   disposizioni  vigenti  in  ciascun
          periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1
          nonche'  dell'intero ammontare delle ritenute e contributi,
          sulla  base di una dichiarazione integrativa da presentare,
          entro  la  medesima  data, in luogo di quella omessa ovvero
          per   rettificare   in   aumento   la   dichiarazione  gia'
          presentata.  Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
          per   l'omessa   osservanza  degli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 17,  terzo  e  quinto  comma, e 34, comma 6, primo
          periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
          l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
          all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in
          detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il
          contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art.
          9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere
          indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti
          almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
          predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via
          telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli
          intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  eccedano,  per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
          20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina
          l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle
          somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione
          integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di
          ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non
          dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o
          agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di
          detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente
          dichiarate;  la  differenza  tra  l'importo  dell'eventuale
          maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
          quello   del   minor   credito   spettante   in  base  alla
          dichiarazione  integrativa, e' versata secondo le modalita'
          previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
          deducibilita'  delle maggiori imposte e contributi versati.
          Per  le  ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative
          non  puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
          somme   o   dei  valori  non  assoggettati  a  ritenuta.  I
          versamenti  delle  somme dovute ai sensi del presente comma
          sono  effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
              4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e
          versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
          ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione
          delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
          cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
          integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
          dichiarazione  integrativa  riservata,  versano,  entro  il
          24 aprile   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto
          legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di
          cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e
          comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare
          complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei
          nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la
          dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la
          rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali
          non   comunicano  all'Amministrazione  finanziaria  i  dati
          indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a
          conoscenza.
              5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
          con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non
          residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
          sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per
          cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta
          imposta  sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi
          3 e 4.
              6.    Salvo   quanto   stabilito   al   comma   7,   il
          perfezionamento   della  procedura  prevista  dal  presente
          articolo   comporta  per  ciascuna  annualita'  oggetto  di
          integrazione  ai  sensi  dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
          maggiori  imponibili  o  alla  maggiore  imposta sul valore
          aggiunto   risultanti   dalle   dichiarazioni   integrative
          aumentati  del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
          aumentate del 50 per cento:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
          contributivo;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
          nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al
          comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14, comma
          4,   delle   sanzioni   previste   dalle  disposizioni  sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 1990, n. 227;
                c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
          i  reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis   e   492   del   codice   penale,   nonche'  dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          predetti   reati   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il
          profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
          tributaria.  L'esclusione  di cui alla presente lettera non
          si  applica  in  caso di esercizio dell'azione penale della
          quale  il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
          data di presentazione della dichiarazione integrativa;
                d) [l'esclusione  ad  ogni  effetto della punibilita'
          per  i  reati  previsti  dagli articoli 482, 483, 484, 485,
          489,  490,  491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          reati  di  cui  alla  lettera c), ovvero per conseguirne il
          profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
          tributaria.  L'esclusione  di cui alla presente lettera non
          si applica ai procedimenti in corso] .
              6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita'
          oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
          ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza
          rispetto   alle   maggiori   imposte   corrispondenti  agli
          imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta
          sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
          aumentate ai sensi del comma 6.
              7.  Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
          del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
          alla  lettera  c)  del  medesimo comma operano a condizione
          che,  ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
          provveda  alla  regolarizzazione  contabile delle attivita'
          detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
              8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
          nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se
          considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
              9.  In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4
          puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
          estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi
          6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di
          cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori
          redditi   e   imponibili   nonche'  delle  ritenute  e  dei
          contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;  in  caso  di  avvisi  di  accertamento di cui all'art.
          41-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di
          cui  all'art.  54, quinto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per l'integrazione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e  degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per i periodi di imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati articoli 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          presentazione della dichiarazione integrativa.
              11.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda
          coniugale  non  gestita  in forma societaria e dell'impresa
          familiare,    che   hanno   presentato   la   dichiarazione
          integrativa  secondo  le  modalita'  del presente articolo,
          comunicano,  entro  il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
          da   parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei  redditi
          prodotti  in  forma  associata  si  perfeziona presentando,
          entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
          cui  al  comma  3 e versando contestualmente le imposte e i
          relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
          comma  3.  La presentazione della dichiarazione integrativa
          da  parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
          comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento,  ai  sensi
          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nei  confronti  dei  soggetti che non hanno
          integrato i redditi prodotti in forma associata.
              12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione dei
          redditi  e  degli imponibili ai sensi del presente articolo
          non  genera  obbligo  o  facolta' della segnalazione di cui
          all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
          effettuata  ai  sensi del presente articolo non costituisce
          notizia di reato.
              13.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          definite le modalita' applicative del presente articolo.".
              "Art.   9   (Definizione   automatica   per   gli  anni
          pregressi). - 1.  I  contribuenti,  al  fine di beneficiare
          delle  disposizioni di cui al presente articolo, presentano
          una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
          dell'art.  8,  concernente,  a  pena  di  nullita', tutti i
          periodi   d'imposta   per   i   quali   i  termini  per  la
          presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono scaduti
          entro   il   31 ottobre   2002,  chiedendo  la  definizione
          automatica  per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera
          a),  nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore
          aggiunto.   Non   possono  essere  oggetto  di  definizione
          automatica   i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata,
          nonche'  i  redditi  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, ferma
          restando,  per  i  predetti  redditi,  la  possibilita'  di
          avvalersi   della   dichiarazione  integrativa  di  cui  al
          medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
              2.  La  definizione  automatica  si  perfeziona  con il
          versamento per ciascun periodo d'imposta:
                a) ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e relative
          addizionali,   delle   imposte   sostitutive,  dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'  produttive,  del  contributo
          straordinario  per  l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
          seguenti,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nonche'
          dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese, fermi
          restando  i  versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
          importo  pari  all'8  per cento delle imposte lorde e delle
          imposte    sostitutive   risultanti   dalla   dichiarazione
          originariamente  presentata;  se  ciascuna  imposta lorda o
          sostitutiva  e'  risultata  di ammontare superiore a 10.000
          euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
          per  cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
          20.000  euro,  la  percentuale  applicabile  a quest'ultima
          eccedenza e' pari al 4 per cento;
                b) ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, fermi
          restando  i  versamenti  minimi  di  cui  al comma 6, di un
          importo  pari  alla  somma  del  2  per  cento dell'imposta
          relativa  alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni di
          servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
          e'  divenuta  esigibile  nel periodo d'imposta, e del 2 per
          cento   dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se
          l'imposta  esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
          importi  di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili a
          ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per cento, e se i
          predetti  importi  di  imposta  superano  300.000  euro  le
          percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari
          all'1  per  cento;  le somme da versare complessivamente ai
          sensi  della  presente  lettera  sono  ridotte nella misura
          dell'80  per  cento  per  la  parte  eccedente l'importo di
          11.600.000 euro.
              3.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma  2,  lettera  a), deve comunque essere, per
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
                a) a  100  euro, per le persone fisiche e le societa'
          semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
          da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
                b) ai  seguenti  importi,  per le persone titolari di
          reddito  d'impresa,  per  gli esercenti arti e professioni,
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche'  per  i soggetti di cui
          all'art. 87 del medesimo testo unico:
                  1)  400  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi non e' superiore a 50.000 euro;
                  2)  500  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi non e' superiore a 180.000 euro;
                  3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi e' superiore a 180.000 euro.
              3-bis.   I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          ai  fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
          articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
          ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
          e   compensi   di   ammontare   non   inferiore   a  quelli
          determinabili  sulla  base degli studi di settore di cui al
          citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
          confronti  dei  quali  sono  riscontrabili  anomalie  negli
          indici   di   coerenza  economica,  possono  effettuare  la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 700 euro per ciascuna annualita'.
              4.  Ai  fini  della  definizione automatica, le persone
          fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
          sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, il
          titolare  e  i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
          il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
          in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
          integrativa,  per  ciascun  periodo  d'imposta, l'ammontare
          dell'importo   minimo   da   versare  determinato,  con  le
          modalita'  indicate  nel  comma  3,  lettera b), in ragione
          della  propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
          importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
              5.  In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
          deve essere versato quello di ammontare maggiore.
              6.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma  2,  lettera  b),  deve comunque essere, in
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
                a) 500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 50.000 euro;
                b) 600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 180.000 euro;
                c) 700  euro,  se  l'ammontare del volume d'affari e'
          superiore a 180.000 euro.
              7.  Ai  fini della definizione automatica e' esclusa la
          rilevanza  a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite
          risultanti  dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
          di  quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
          di  cui  all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
          riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
          versamento  di una somma pari al 10 per cento delle perdite
          stesse  fino  ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
          di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
          predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
          d'imposta  chiusi  in  perdita  o in pareggio e' versato un
          importo  almeno  pari  a  quello  minimo di cui al comma 3,
          lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
              8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
          relative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, e' dovuto, per
          ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
          a  1.500  euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
          87 del medesimo testo unico.
              9.  La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni;  le variazioni dei dati
          dichiarati  non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
          imposte   dovute   ai   sensi  del  presente  articolo.  La
          definizione   automatica   non   modifica  l'importo  degli
          eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
          presentate  ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative
          addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La
          dichiarazione  integrativa  non  costituisce  titolo per il
          rimborso   di   ritenute,   acconti   e  crediti  d'imposta
          precedentemente  non  dichiarati, ne' per il riconoscimento
          di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza,
          ovvero   di   detrazioni   d'imposta   diverse   da  quelle
          originariamente dichiarate.
              10.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal
          presente articolo comporta:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
                c) l'esclusione   della   punibilita'   per  i  reati
          tributari  di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,  nonche'  per i reati
          previsti  dagli  articoli 482,  483,  484,  485,  489, 490,
          491-bis   e   492   del   codice   penale,   nonche'  dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          predetti   reati   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il
          profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
          tributaria;  i  predetti  effetti,  limitatamente  ai reati
          previsti  dal  codice penale e dal codice civile, operano a
          condizione  che,  ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14,
          comma   5,   della   presente   legge   si   provveda  alla
          regolarizzazione  contabile delle attivita', anche detenute
          all'estero, secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione
          di  cui  alla  presente  lettera  non si applica in caso di
          esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha
          avuto  formale  conoscenza  entro  la data di presentazione
          della dichiarazione per la definizione automatica.
              11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
          cui  all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
          alla  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  attivita'
          detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi previste,
          ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso di
          parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
              12.  Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del
          presente   articolo,   eccedano  complessivamente,  per  le
          persone  fisiche,  la  somma di 3.000 euro e, per gli altri
          soggetti,  la  somma  di  6.000 euro, gli importi eccedenti
          possono  essere versati in due rate, di pari importo, entro
          il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
          interessi  legali  a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
          versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
          non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
          recupero  delle  somme  non  corrisposte a tali scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima, e gli interessi legali.
              13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  puo' opporre agli
          organi  competenti  gli  effetti preclusivi, estintivi e di
          esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
          a  controllare  la  congruita'  delle somme versate ai fini
          della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
              14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
          della  presente  legge;  in  caso di avvisi di accertamento
          parziale  di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per la definizione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per  i periodi d'imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati articoli 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti  di  cui alla lettera c) del comma 10, della quale
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
          di  presentazione  della  dichiarazione  per la definizione
          automatica;
                c) il  contribuente  abbia omesso la presentazione di
          tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
          comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
              15.  Le  preclusioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma  14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
          d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
          ivi  indicati.  La definizione automatica non si perfeziona
          se  essa  si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli
          contenuti  nella  dichiarazione originariamente presentata,
          ovvero  se  la  stessa  viene  effettuata  dai soggetti che
          versano  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 14 del presente
          articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
          che,  in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
          risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
          definitivi.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive    modificazioni,    possono   avvalersi   delle
          disposizioni  di  cui al presente articolo sulla base delle
          dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della
          facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
          agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative
          presentate.
              17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.
              18.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          definite le modalita' applicative del presente articolo.".
              "Art.   9-bis  (Definizione  dei  ritardati  od  omessi
          versamenti). 1.  Le  sanzioni  previste  dall'art.  13  del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  non  si
          applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
          data  del  16 aprile  2003  provvedono  ai  pagamenti delle
          imposte  o  delle  ritenute  risultanti dalle dichiarazioni
          annuali  presentate  entro il 31 ottobre 2002, per le quali
          il  termine  di  versamento e' scaduto anteriormente a tale
          data.  Se  gli  importi  da  versare per ciascun periodo di
          imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
          euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
          importi  eccedenti,  maggiorati  degli  interessi  legali a
          decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
          rate,  di  pari  importo,  entro  il  30 novembre  2003, il
          30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
              2.  Se  le  imposte  e  le  ritenute  non  versate e le
          relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
          le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente
          alle  rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003,
          a  condizione  che  le  imposte  e  le ritenute non versate
          iscritte  a  ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
          relative  scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1
          non  sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla
          predetta  data  se i soggetti interessati dimostrano che il
          versamento  non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi
          denunciato,  anteriormente  alla data del 31 dicembre 2002,
          all'autorita' giudiziaria.
              3.  Per  avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
          soggetti   interessati   sono   tenuti   a  presentare  una
          dichiarazione  integrativa, in via telematica, direttamente
          ovvero  avvalendosi  degli  intermediari abilitati indicati
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,
          indicando  in  apposito  prospetto le imposte o le ritenute
          dovute  per  ciascun  periodo  di  imposta  e  i  dati  del
          versamento  effettuato,  nonche' gli estremi della cartella
          di pagamento nei casi di cui al comma 2.
              4.  Sulla  base  della dichiarazione di cui al comma 3,
          gli  uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
          al  comma  1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
          e'  stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
          versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
          pagamento  non  dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
          quelle  pagate  a  partire dalla data medesima; il rimborso
          compete   altresi'  per  le  somme  a  tale  titolo  pagate
          anteriormente,  se i soggetti interessati dimostrano che il
          versamento  non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
          doloso  di  terzi  denunciato,  anteriormente alla data del
          31 dicembre  2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
          gli  interessi  iscritti  a  ruolo;  le  somme  da versare,
          diverse   da   quelle   iscritte  a  ruolo,  devono  essere
          maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.".
              "Art.  11  (Definizione agevolata ai fini delle imposte
          di  registro,  ipotecaria,  catastale,  sulle successioni e
          donazioni  e  sull'incremento  di  valore  degli  immobili.
          Proroga   di   termini). - 1.  Ai  fini  delle  imposte  di
          registro,   ipotecaria,   catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni  e  sull'incremento di valore degli immobili, per
          gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
          e  le  scritture  private  registrate  entro  la  data  del
          30 novembre  2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni
          presentate  entro la medesima data, i valori dichiarati per
          i  beni  ovvero  gli  incrementi di valore assoggettabili a
          procedimento  di  valutazione sono definiti, ad istanza dei
          contribuenti  da  presentare  entro  il 16 aprile 2003, con
          l'aumento  del 25 per cento, a condizione che non sia stato
          notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  della
          maggiore  imposta  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge.  Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
          non  sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva
          di  effetti,  in  deroga  all'art.  3, comma 3, della legge
          27 luglio  2000,  n.  212,  i termini per la rettifica e la
          liquidazione  della  maggiore imposta sono prorogati di due
          anni.
              1-bis.  Le  violazioni  relative  all'applicazione, con
          agevolazioni  tributarie, delle imposte su atti, scritture,
          denunce  e  dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
          definite   con   il  pagamento  delle  maggiori  imposte  a
          condizione  che il contribuente provveda a presentare entro
          il  16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di
          non  volere  beneficiare  dell'agevolazione precedentemente
          richiesta.  La  disposizione  non  si applica qualora, alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, sia stato
          notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  delle
          maggiori imposte.
              2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
          ufficio  dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
          corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e
          interessi.
              3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
          entro  sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di
          liquidazione,   la  domanda  di  definizione  e'  priva  di
          effetti.
              4.  Se  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  sono  decorsi  i termini per la registrazione ovvero
          per  la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
          per  l'esecuzione  dei versamenti annuali di cui al comma 3
          dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta  di  registro,  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, non sono dovuti
          sanzioni  e  interessi qualora si provveda al pagamento dei
          tributi  e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
          16 aprile 2003.".
              "Art.    12   (Definizione   dei   carichi   di   ruolo
          pregressi). - 1.  Relativamente ai carichi inclusi in ruoli
          emessi  da  uffici  statali e affidati ai concessionari del
          servizio  nazionale  della  riscossione fino al 31 dicembre
          2000,   i  debitori  possono  estinguere  il  debito  senza
          corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
                a) di  una  somma  pari  al 25 per cento dell'importo
          iscritto a ruolo;
                b) delle  somme  dovute al concessionario a titolo di
          rimborso  per le spese sostenute per le procedure esecutive
          eventualmente effettuate dallo stesso.
              2.  Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione, relativamente ai
          ruoli  affidati  tra  il  1° gennaio  1997 e il 31 dicembre
          2000,  i concessionari informano i debitori di cui al comma
          1  che,  entro  il  16 aprile  2003,  possono sottoscrivere
          apposito  atto  con  il quale dichiarano di avvalersi della
          facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,  versando
          contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
          medesimo  comma  1.  Il residuo importo e' versato entro il
          16 aprile  2004.  Sulle  somme  riscosse,  ai concessionari
          spetta un aggio pari al 4 per cento.
              2-bis.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
          da  uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
          nazionale   della   riscossione   dal  1° gennaio  2001  al
          30 giugno  2001,  i  debitori  possono estinguere il debito
          sottoscrivendo,  entro  il 16 aprile 2004, l'atto di cui al
          comma 2  e  versando  contestualmente almeno l'80 per cento
          delle  somme  di  cui  al  comma  1, sulla base di apposita
          comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
          il  16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2,
          secondo e terzo periodo.
              3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2
          e  sono  stabilite  le  modalita' di versamento delle somme
          pagate  dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte
          dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
          di  invio  dei relativi flussi informativi e di definizione
          dei rapporti contabili connessi all'operazione.".
              "Art.     14    (Regolarizzazione    delle    scritture
          contabili). - 1.   Le  societa'  di  capitali  e  gli  enti
          equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice  e  quelle  ad esse equiparate, nonche' le persone
          fisiche  e  gli  enti  non  commerciali,  relativamente  ai
          redditi   d'impresa   posseduti,  che  si  avvalgono  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  8,  possono specificare in
          apposito  prospetto  i nuovi elementi attivi e passivi o le
          variazioni  di  elementi  attivi e passivi, da cui derivano
          gli  imponibili,  i maggiori imponibili o le minori perdite
          indicati   nelle  dichiarazioni  stesse;  con  riguardo  ai
          predetti  imponibili,  maggiori imponibili o minori perdite
          non  si  applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  e  del terzo comma
          dell'art.  61  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni. Il
          predetto  prospetto  e'  conservato per il periodo previsto
          dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,   e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su
          richiesta dell'ufficio competente.
              2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai
          sensi   del  comma  1,  i  soggetti  ivi  indicati  possono
          procedere  ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle
          scritture  contabili  apportando  le conseguenti variazioni
          nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
          al  31 dicembre  2002,  ovvero  in  quelli  del  periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni.  Le  quantita'  e  i  valori  cosi'
          evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'   produttive   relative  ai  periodi  di  imposta
          successivi,  con  esclusione  dei  periodi  d'imposta per i
          quali  non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
          ai  sensi  dell'art.  8,  salvo  che  non  siano oggetto di
          accertamento o rettifica d'ufficio.
              3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 possono altresi'
          procedere,  nei  medesimi documenti di cui al comma 2, alla
          eliminazione  delle  attivita' o delle passivita' fittizie,
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
          effettivi.  Dette  variazioni  non  comportano emergenza di
          componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
          del  reddito  d'impresa  ne'  la  deducibilita' di quote di
          ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
          dei relativi fondi.
              4.  I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
          delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
          procedere,   nel   rispetto  dei  principi  civilistici  di
          redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
          sensi  dei  commi  da  1  a  3,  delle  attivita'  detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
          anche  dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
          8.  Dette  attivita'  si  considerano  riconosciute ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
          31 dicembre 2002.
              5.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che si sono avvalsi
          delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
          regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma
          3  con  gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei
          principi   civilistici  di  redazione  del  bilancio,  alle
          iscrizioni  nell'inventario,  nel rendiconto o nel bilancio
          chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni,  di attivita' in precedenza omesse o
          parzialmente  omesse;  in  tal  caso, sui valori o maggiori
          valori  dei  beni  iscritti  e'  dovuta, entro il 16 aprile
          2003,  un'imposta  sostitutiva del 6 per cento dei predetti
          valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
          e'  dovuta  anche  con  riferimento alle attivita' detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
          di   regolarizzazione   contabile   ai  sensi  del  periodo
          precedente.   In   tale  ultima  ipotesi  si  applicano  le
          modalita'  dichiarative  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
          L'imposta  sostitutiva  del  6 per cento non e' dovuta se i
          soggetti  si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
          comma  5  dell'art.  8. I maggiori valori iscritti ai sensi
          del  presente  comma  si  considerano  riconosciuti ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
          31 dicembre  2002,  a  condizione  che  i soggetti si siano
          avvalsi  delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
          alle   imposte   sui   redditi.  L'imposta  sostitutiva  e'
          indeducibile   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
              6.   Nel   caso   di  cessione  a  titolo  oneroso,  di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al consumo personale e
          familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
          assoggettate  ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
          cento,  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del terzo
          periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
          31 dicembre   2002,   al  soggetto  che  ha  effettuato  la
          regolarizzazione,  e'  attribuito  un credito d'imposta, ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.".
              "Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di
          contestazione,  degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
          degli  inviti  al contraddittorio e dei processi verbali di
          constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge non
          sono  ancora  spirati  i  termini  per  la proposizione del
          ricorso,   gli   inviti  al  contraddittorio  di  cui  agli
          articoli 5  e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
          218,  per  i  quali,  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  non e' ancora intervenuta la definizione,
          nonche'  i  processi verbali di constatazione relativamente
          ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  non  e'  stato  notificato  avviso  di accertamento
          ovvero  ricevuto  invito al contraddittorio, possono essere
          definiti   secondo   le  modalita'  previste  dal  presente
          articolo,  senza  applicazione  di interessi, indennita' di
          mora  e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
          b-bis).  La  definizione  non e' ammessa per i soggetti nei
          cui  confronti  e'  stata  esercitata l'azione penale per i
          reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
          74,  di  cui  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza
          entro la data di perfezionamento della definizione.
              2.  La definizione degli avvisi di accertamento e degli
          inviti  al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
          mediante  il  pagamento,  entro  il  16 aprile  2003, degli
          importi  che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
          delle  percentuali  di  seguito indicate, con riferimento a
          ciascuno scaglione:
                a) 30  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
                b) 32  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti  al  contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
          superiori a 50.000 euro;
                c) 35  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
              3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
          nelle  ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
          qualora  dagli  atti  di  cui  al medesimo comma 2 emergano
          imposte  o  contributi  dovuti. In tal caso la sola perdita
          risultante    dall'atto   e'   riportabile   nell'esercizio
          successivo nei limiti previsti dalla legge.
              3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e  gli  avvisi di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i
          termini  per  la  proposizione  del  ricorso possono essere
          definiti   mediante   il   pagamento   del   10  per  cento
          dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
              4. La definizione dei processi verbali di constatazione
          di  cui  al  comma  1  si perfeziona mediante il pagamento,
          entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
                a) per  le  imposte sui redditi, relative addizionali
          ed  imposte  sostitutive,  applicando l'aliquota del 18 per
          cento  alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
          componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
          medesimo;
                b) per    l'imposta    regionale    sulle   attivita'
          produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre
          imposte  indirette,  riducendo del 50 per cento la maggiore
          imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
          stesso;
                b-bis)  per  le  violazioni  per le quali non risulta
          applicabile  la procedura di irrogazione immediata prevista
          dall'art.  17  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
          le sanzioni minime applicabili;
                b-ter)   per   le   violazioni  concernenti  l'omessa
          effettuazione   di   ritenute   e   il  conseguente  omesso
          versamento  da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
          65  per  cento  l'ammontare  delle maggiori ritenute omesse
          risultante dal verbale stesso.
              4-bis.  Non  sono definibili, in base alle disposizioni
          del  presente  articolo,  le  violazioni di cui all'art. 3,
          comma   3,  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
          n. 73.
              4-ter.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo  sono  effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo
          le  ordinarie  modalita' previste per il versamento diretto
          dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione
          eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
          per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
          eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate, di pari
          importo,  entro  il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
          maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
          2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
          date    indicate    non   determina   l'inefficacia   della
          definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a
          tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
          una  sanzione  amministrativa  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal
          versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
          il  contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente la
          quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad  un
          prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
              6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
          dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti
          indicati  al  comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
          dai  soggetti  che  versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
          periodo  del  medesimo  comma;  non si fa luogo al rimborso
          degli  importi  versati  che,  in  ogni caso, valgono quali
          acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
          in base agli accertamenti definitivi.
              7.   Il   perfezionamento  della  definizione  comporta
          l'esclusione,  ad  ogni  effetto,  della  punibilita' per i
          reati  tributari  di  cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis   e   492   del   codice   penale,   nonche'  dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          citati  reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto
          e   siano   riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione
          tributaria.   E'   altresi'  esclusa,  per  le  definizioni
          perfezionate,  l'applicazione  delle sanzioni accessorie di
          cui  all'art.  12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n.  471,  e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
          applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
          di perfezionamento della definizione.
              8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e  fino  al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
          proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
          di  cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
          quelli  per  il perfezionamento della definizione di cui al
          citato  decreto  legislativo n. 218 del 1997, relativamente
          agli  inviti  al  contraddittorio  di cui al medesimo comma
          1.".
              "Art.  16  (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
          Le  liti  fiscali  pendenti,  ai sensi del comma 3, dinanzi
          alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
          grado  del  giudizio  e  anche  a seguito di rinvio possono
          essere  definite,  a  domanda  del soggetto che ha proposto
          l'atto  introduttivo  del  giudizio, con il pagamento delle
          seguenti somme:
                a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
          euro: 150 euro;
                b) se  il valore della lite e' di importo superiore a
          2.000 euro:
                  1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
          soccombenza  dell'Amministrazione  finanziaria  dello Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,   sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite;
                  2)  il  50 per cento del valore della lite, in caso
          di   soccombenza   del  contribuente  nell'ultima  o  unica
          pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
          ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto  introduttivo  del
          giudizio, alla predetta data;
                  3)  il  30 per cento del valore della lite nel caso
          in  cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia  giurisdizionale  non cautelare sul merito ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
              2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 sono versate
          entro  il  16 aprile  2003,  secondo le ordinarie modalita'
          previste  per il versamento diretto dei tributi cui la lite
          si   riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette somme
          possono  essere  versate anche ratealmente in un massimo di
          sei  rate  trimestrali  di  pari importo o in un massimo di
          dodici  rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
          euro.  L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro il
          termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali
          sono  calcolati  dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
          successive.  L'omesso versamento delle rate successive alla
          prima  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia
          della   definizione;   per  il  recupero  delle  somme  non
          corrisposte  a  tali  scadenze si applicano le disposizioni
          dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni, e
          sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
          per  cento  delle  somme non versate, ridotta alla meta' in
          caso   di   versamento   eseguito  entro  i  trenta  giorni
          successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
              3. Ai fini del presente articolo si intende:
                a) per   lite   pendente,  quella  in  cui  e'  parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi  di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' stato
          proposto  l'atto  introduttivo del giudizio, nonche' quella
          per  la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato dichiarato
          inammissibile  con  pronuncia  non passata in giudicato. Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato;
                b) per  lite  autonoma,  quella  relativa  a ciascuno
          degli  atti  indicati  alla  lettera  a)  e comunque quella
          relativa   all'imposta  sull'incremento  del  valore  degli
          immobili;
                c) per  valore  della  lite,  da  assumere a base del
          calcolo  per  la definizione, l'importo dell'imposta che ha
          formato  oggetto  di contestazione in primo grado, al netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative alla
          irrogazione  di  sanzioni  non  collegate al tributo, delle
          stesse  si  tiene  conto  ai fini del valore della lite; il
          valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun
          atto   introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente  dal
          numero  di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in esso
          indicati.
              4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
          termine  di  cui  al  comma  2,  un separato versamento, se
          dovuto  ai  sensi  del  presente articolo ed e' presentata,
          entro   il   21 aprile   2003,   una  distinta  domanda  di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con  provvedimento  del  direttore  del  competente ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio.
              5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
          scomputano  quelle  gia'  versate prima della presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni  vigenti in materia di riscossione in pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme  gia'  versate  ancorche' eccedenti rispetto a quanto
          dovuto  per  il  perfezionamento  della definizione stessa.
          Restano  comunque  dovute  per  intero le somme relative ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
              6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
          del  presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004,
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
          trattazione;  qualora sia stata gia' fissata la trattazione
          della  lite  nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle  disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le liti
          fiscali  che  possono essere definite ai sensi del presente
          articolo  sono  altresi'  sospesi,  sino al 1° giugno 2004,
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
          trattazione,  i  termini  per  la  proposizione di ricorsi,
          appelli,    controdeduzioni,    ricorsi   per   cassazione,
          controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
          per la costituzione in giudizio.
              7.
              8.  Gli  uffici competenti trasmettono alle commissioni
          tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche'
          alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  15 giugno 2004, un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al
          31 dicembre  2004  ovvero  al  30 aprile  2006  per le liti
          definite  con  il  pagamento  in  un massimo di dodici rate
          trimestrali.  L'estinzione  del giudizio viene dichiarata a
          seguito  di  comunicazione  degli  uffici di cui al comma 1
          attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed
          il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta
          comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
          commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari
          entro  il  31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
          liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
          trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
          definizione,  oltre  ad  essere  comunicato alla segreteria
          della   commissione   o   alla   cancelleria  degli  uffici
          giudiziari,  viene  notificato,  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
          sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo
          giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in
          cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
          termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata
          unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta
          giorni dalla sua notifica.
              9.  In  caso  di pagamento in misura inferiore a quella
          dovuta,    qualora   sia   riconosciuta   la   scusabilita'
          dell'errore,   e'   consentita   la   regolarizzazione  del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
              9-bis.  Per  l'estinzione  dei giudizi pendenti innanzi
          alla   Commissione   tributaria  centrale  all'esito  della
          definizione  della lite trova applicazione l'art. 27, primo
          comma,  secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 636; il presidente
          della  Commissione o il presidente della sezione alla quale
          e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
          Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
          mediante  emissione  di ordinanze di estinzione; il termine
          per  comunicare  la  data  dell'udienza alle parti e per il
          reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
              10.  La  definizione  di  cui  al comma 1 effettuata da
          parte  di  uno  dei  coobbligati esplica efficacia a favore
          degli  altri,  inclusi  quelli  per i quali la lite non sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1, dell'art. 9 del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante
          misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica:
              "Art.   9   (Obblighi   di   versamento  a  carico  dei
          concessionari   della  riscossione). - 1.  I  concessionari
          della  riscossione,  entro  il  30 dicembre  di  ogni anno,
          versano  il  33,6  per cento delle somme riscosse nell'anno
          precedente  per  effetto delle disposizioni attuative della
          delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  intese a modificare la
          disciplina  dei  servizi  autonomi  di  cassa  degli uffici
          finanziari,   a  titolo  di  acconto  sulle  riscossioni  a
          decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.".
                          Art. 23-undecies.
               Interventi a favore del trasporto aereo
((    1.  All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  dopo  le  parole:  "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,"
sono   inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 5  del  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   23 maggio   1997,  n.  135,  e
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194".
  2.   Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture
aeroportuali   di   cui   alla   legge   5 febbraio   1992,  n.  139,
all'articolo 5  del  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge
1° agosto  2002,  n. 166, e successive modificazioni, e' autorizzato,
in  favore  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC) un
contributo  annuo  a  decorrere  dal  2004  di 10 milioni di euro. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione   di   spesa  di  cui  all'articolo 7,  comma  1,
lettera a),  del  decreto  legislativo  25 luglio  1997, n. 250, come
determinata  dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  comma  153,  dell'art. 4 della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2004)",  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "153.   Per   lo  sviluppo  e  la  realizzazione  delle
          infrastrutture  aeroportuali  secondo  le  finalita' di cui
          alla   legge  5 febbraio  1992,  n.  139,  nonche'  per  le
          finalita'  di  cui  all'art.  5  del decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio  1997,  n.  135, e all'art. 1, commi 1 e 2, della
          legge  18 giugno 1998, n. 194, e' concesso un contributo in
          conto  capitale  di  27,3  milioni di euro per il 2004. Per
          permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002
          del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo al meccanismo di
          difesa  temporaneo  della cantieristica europea dal dumping
          dei  Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2004.  Con  decreto  del Ministero delle
          infrastrutture   e   dei  trasporti  vengono  stabilite  le
          modalita'  di concessione del contributo. L'efficacia delle
          disposizioni  del  presente  comma e' subordinata, ai sensi
          dell'art.  88,  paragrafo  3, del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea,  alla  preventiva approvazione da parte
          della Commissione europea".
              - La   legge   5 febbraio   1992,   n.   139,  recante:
          "Interventi  per  la  salvaguardia  di  Venezia e della sua
          laguna"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          1992, n. 42.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   23 maggio  1997,  n.  135,  recante:  "Disposizioni
          urgenti per favorire l'occupazione":
              "Art.   5   (Interventi   nel   settore  del  trasporto
          aereo). - 1.  Per la realizzazione di opere di ampliamento,
          ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare,
          a  breve  e  medio termine, il migliore funzionamento delle
          infrastrutture   aeroportuali,   con   priorita'   per  gli
          aeroporti  di  Bari,  Cagliari e Catania, e' autorizzata, a
          decorrere  dal  secondo  semestre  1997, la contrazione, da
          parte  delle  societa'  di  gestione  costituite secondo le
          previsioni  dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  ovvero,  in  mancanza,  dagli  enti locali
          territorialmente  competenti,  di mutui od altre operazioni
          finanziarie   in  relazione  a  rate  di  ammortamento  per
          capitale  ed  interessi  complessivamente  determinate  dal
          limite  di  impegno  quindicennale  di lire 45 miliardi per
          l'anno 1998.
              2.  La  realizzazione  delle opere di cui al comma 1 e'
          affidata  alle  societa'  di  gestione  aeroportuale ovvero
          all'ente  locale  territorialmente  competente. Il Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione  provvede  ad erogare
          direttamente   a   ciascuno   degli   istituti  di  credito
          interessati  le quote di rate di ammortamento relative agli
          impegni finanziari di cui al comma 1.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni
          1998  e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle
          proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
          ai  fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione.".
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della
          legge  18 giugno  1998,  n.  194,  recante: "Interventi nel
          settore dei trasporti":
              "1.  Per  la  realizzazione  di  opere  di ampliamento,
          ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie
          ad  assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di
          Perugia   Sant'Egidio   e   di   Salerno  Pontecagnano,  e'
          autorizzata  la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dei
          trasporti  e  della navigazione, destinata ai due aeroporti
          anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi
          annue  nel  triennio  1997-1999  e  di  lire 5 miliardi per
          ciascuno degli anni 1998 e 1999.
              2. Per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge
          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   23 maggio   1997,  n.  135,  sono  autorizzati  gli
          ulteriori  limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire 9,9
          miliardi  per  l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno
          2000,   di  cui  una  quota  di  lire  5  miliardi  per  il
          potenziamento   e   l'ammodernamento   degli  aeroporti  di
          Venezia,  Siena,  Ancona,  Perugia, Foggia e Napoli ai fini
          dello svolgimento del Giubileo 2000.".
              - La   legge   1° agosto   2002,   n.   166,   recante:
          "Disposizioni  in materia di infrastrutture e trasporti" e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181,
          S.O.
              - Si  riporta  il  comma 1, lettera a), dell'art. 7 del
          decreto   legislativo  25 luglio  1997,  n.  250,  recante:
          "Istituzione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile
          (E.N.A.C.)":
              "1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
                a) i  trasferimenti  da  parte  dello  Stato connessi
          all'espletamento  dei compiti previsti dal presente decreto
          ed  all'attuazione  del  contratto di programma, nel limite
          delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione per il
          triennio  1997-1999,  individuati  con decreto del Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
          mediante  inserimento  delle  apposite voci nella tabella C
          della legge finanziaria annuale;".
              - La tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
          299, S.O.
                         Art. 23-duodecies.
            Interventi a favore del comune di Pietrelcina
((   1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le
parole:  "per  ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  comma  3,  dell'art.  1  della legge
          14 marzo  2001,  n.  80,  recante: "Interventi a favore del
          comune  di  Pietrelcina", cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "3.  In  sede  di  ripartizione dei contributi erariali
          agli  enti  locali,  sulla  eventuale  quota  di incremento
          annuale  dei  contributi  stessi e' riservato, per ciascuno
          degli  anni  dal  2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un
          contributo   integrativo  annuo  non  superiore  a  lire  3
          miliardi".
                              Art. 24.
                          Entrata in vigore
((    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. ))


fp04 - gr04