MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 gennaio 2004
Riparto, per l'anno 2002 e 2003, del Fondo nazionale per le attivita'
delle consigliere e dei consiglieri di parita' e di determinazione
dei permessi e delle relative indennita', ai sensi dell'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITA'
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196, istitutivo del Fondo nazionale per le attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione
interministeriale per la gestione del Fondo succitato;
Visto il comma 2, lettera a), del succitato art. 9 che indica i
criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, destina
all'ufficio del consigliere nazionale di parita' una quota pari al
30% dell'ammontare complessivo annuale e la restante quota, pari al
70%, alle regioni da suddividersi sulla base di una proposta di
riparto elaborata dalla citata commissione interministeriale;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
31 dicembre 2001 che assegna per l'anno finanziario 2002 al capitolo
1352 "Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le
funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei
consiglieri di parita" l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
31 dicembre 2002 che assegna per l'anno finanziario 2003 al capitolo
1352 "Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le
funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei
consiglieri di parita" l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del
70% delle assegnazioni per le annualita' 2002 e 2003 rispettivamente
pari a 7.230.396,60 euro (anno 2002) e 7.230.396,60 euro (anno 2003);
Ritenuto altresi' di dover stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 2
e 4, del gia' citato decreto legislativo n. 196/2000, per le
consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita',
effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti
oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura
massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di
attivita' e l'importo della relativa indennita';
Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 6, comma
5, del gia' citato decreto legislativo n. 196/2000, per la
consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e
supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei
permessi non retribuiti e la relativa indennita' e, in alternativa,
l'importo di un'indennita' complessiva in caso di collocamento in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove
lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo
delle ore di attivita' e la relativa indennita';
Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del
2002 tra le regioni, approvata nella riunione del 19 febbraio 2003
dalla commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 9,
comma 2 del decreto legislativo n. 196/2000;
Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del
2003 tra le regioni, approvata nella riunione del 2 aprile 2003 dalla
suddetta commissione interministeriale;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data
26 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio
finanziario 2002, l'importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle
risorse complessive assegnate sul capitolo 1352 con decreto del
31 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, e' da
intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella 1 allegata al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003, l'importo di
7.230.396,60 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate
sul capitolo 1352 con decreto del 31 dicembre 2002 del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' da intendersi ripartito tra le
regioni secondo la tabella 2 allegata al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Art. 2.
Relativamente alle annualita' 2002 e 2003, la misura massima dei
permessi non retribuiti e le relative indennita' sono stabilite come
da allegata tabella 3 che forma parte integrante del presente
decreto.
In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le
ore di attivita' effettivamente svolte.
Art. 3.
Sara' cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Isfol, monitorare, con l'UPI
e le regioni, l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre
2004 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per le pari opportunita'
Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226
VEDERE TABELLE
Allegato pag. 35
Allegato pag. 36
Allegato pag. 37