GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 63 DEL 16/3/2004


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 12 gennaio 2004 
Riparto, per l'anno 2002 e 2003, del Fondo nazionale per le attivita'
delle  consigliere  e  dei consiglieri di parita' e di determinazione
dei permessi e delle relative indennita', ai sensi dell'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      PER LE PARI OPPORTUNITA'
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196,   istitutivo   del   Fondo  nazionale  per  le  attivita'  delle
consigliere e dei consiglieri di parita';
  Visto  il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione
interministeriale per la gestione del Fondo succitato;
  Visto  il  comma  2,  lettera a), del succitato art. 9 che indica i
criteri  di  ripartizione  del  Fondo  ed,  in  particolare,  destina
all'ufficio  del  consigliere  nazionale di parita' una quota pari al
30%  dell'ammontare  complessivo annuale e la restante quota, pari al
70%,  alle  regioni  da  suddividersi  sulla  base di una proposta di
riparto elaborata dalla citata commissione interministeriale;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del
31 dicembre  2001 che assegna per l'anno finanziario 2002 al capitolo
1352 "Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le
funzioni,   il  regime  giuridico  e  le  dotazioni  strumentali  dei
consiglieri di parita" l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del
31 dicembre  2002 che assegna per l'anno finanziario 2003 al capitolo
1352 "Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le
funzioni,   il  regime  giuridico  e  le  dotazioni  strumentali  dei
consiglieri di parita" l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla ripartizione tra le regioni del
70%  delle assegnazioni per le annualita' 2002 e 2003 rispettivamente
pari a 7.230.396,60 euro (anno 2002) e 7.230.396,60 euro (anno 2003);
  Ritenuto altresi' di dover stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 2
e  4,  del  gia'  citato  decreto  legislativo  n.  196/2000,  per le
consigliere  ed  i  consiglieri  regionali  e provinciali di parita',
effettivi  e  supplenti,  ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti
oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura
massima  dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di
attivita' e l'importo della relativa indennita';
  Ritenuto  inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 6, comma
5,   del   gia'  citato  decreto  legislativo  n.  196/2000,  per  la
consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di parita', effettiva/o e
supplente,  ove  lavoratrice/ore  dipendente,  il  numero massimo dei
permessi  non  retribuiti e la relativa indennita' e, in alternativa,
l'importo  di  un'indennita'  complessiva  in caso di collocamento in
aspettativa   non  retribuita  per  la  durata  del  mandato,  e  ove
lavoratrice/ore  autonomo  o  libero professionista il numero massimo
delle ore di attivita' e la relativa indennita';
  Tenuto  conto  della  proposta di riparto del 70% delle risorse del
2002  tra  le  regioni, approvata nella riunione del 19 febbraio 2003
dalla  commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 9,
comma 2 del decreto legislativo n. 196/2000;
  Tenuto  conto  della  proposta di riparto del 70% delle risorse del
2003 tra le regioni, approvata nella riunione del 2 aprile 2003 dalla
suddetta commissione interministeriale;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  reso  in  data
26 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio
finanziario  2002,  l'importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle
risorse  complessive  assegnate  sul  capitolo  1352  con decreto del
31 dicembre  2001  del Ministero dell'economia e delle finanze, e' da
intendersi  ripartito tra le regioni secondo la tabella 1 allegata al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
  Per  quanto  riguarda  l'esercizio  finanziario  2003, l'importo di
7.230.396,60  euro,  pari  al 70% delle risorse complessive assegnate
sul  capitolo  1352  con  decreto  del 31 dicembre 2002 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  da intendersi ripartito tra le
regioni  secondo  la  tabella  2  allegata al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
                               Art. 2.
  Relativamente  alle  annualita'  2002 e 2003, la misura massima dei
permessi  non retribuiti e le relative indennita' sono stabilite come
da  allegata  tabella  3  che  forma  parte  integrante  del presente
decreto.
  In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le
ore di attivita' effettivamente svolte.
                               Art. 3.
  Sara'  cura  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Isfol, monitorare, con l'UPI
e le regioni, l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre
2004 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 gennaio 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                Il Ministro per le pari opportunita'
                            Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226
                                                            

 VEDERE TABELLE

Allegato pag. 35
Allegato pag. 36
Allegato pag. 37



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