AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 1 marzo 2004, n. 5
Reg. CE 2461/99 - Camp. 2004/2005. Rese preventive da applicare su
terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale
per uso non alimentare.
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. Cereali
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore regione Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alle Organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
- F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
Ai C.A.A. riconosciuti
Con riferimento al reg. CE 2461/99, della Commissione CE, si
rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna
2004/2005 per i contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e
canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di
ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti
non destinati al consumo umano od animale.
I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee, sono i seguenti:
calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni
produttivi (1993-2003);
confronto con le rese della camp. 2003/2004;
riferimento ai dati delle consegne, raccolto 2003, per i
contratti che hanno consegnato il 100% escludendo le variazioni, per
avverse condizioni climatiche, intervenute in corso di campagna.
Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole, colza
e soia, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di
set-aside, unitamente ad un confronto con i dati delle produzioni
alimentari.
Per le coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le
rese applicate nella precedente campagna con valore unico
rispettivamente di 65 Ton/Ha (sorgo), 10 Ton/Ha (kenaf), 8 Ton./Ha
(canapa) sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i
rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto MI.P.A.F.
8 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - serie generale.
Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due
o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna
superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata
dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella
resa prevista dati altrimenti incongruenti.
Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di
variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in
originale e per esteso le firme del produttore e del primo
trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
E' necessario inoltre che, il produttore alleghi una copia del
contratto, firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente
collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. camp.
2004/2005).
Roma, 1° marzo 2004
Il titolare: Gulinelli
VEDERE ALLEGATI
Allegato pag. 55
Allegato pag. 56
Allegato pag. 57
Allegato pag. 58
Allegato pag. 59
Allegato pag. 60
Allegato pag. 61
Allegato pag. 62
Allegato pag. 63