GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 111 DEL 13/5/2004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2004 
Programma-obiettivo  per  la  promozione della presenza femminile nei
livelli,  nei  ruoli e nelle posizioni di responsabilita' all'interno
delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per
la creazione di progetti integrati di rete.
                            IL PRESIDENTE
                  del comitato nazionale di parita'
                   e pari opportunita' nel lavoro

  Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 88 del 15 aprile 1991, concernente "Azioni positive per
la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro";
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 196, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del  18 luglio 2000, concernente
"Disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e dei consiglieri di
parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma
dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
  Visto  in  particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art.
2,  primo  comma,  della  legge  10 aprile 1991, n. 125, nel quale si
prevede  che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni
anno  i  datori  di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione
professionale   accreditati,   le   associazioni,  le  organizzazioni
sindacali  nazionali  e territoriali, possono richiedere al Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso
totale  o  parziale  di  oneri  finanziari connessi all'attuazione di
progetti di azioni positive;
  Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che
modifica  l'art.  6, primo comma, lettera c), della legge citata, nel
quale  si  stabilisce  che  il Comitato formuli entro il 31 maggio di
ogni  anno  un  programma-obiettivo  nel  quale  vengano  indicate le
tipologie  di  progetti  di azioni positive che intende promuovere, i
soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;
  Visto  il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, concernente "Disciplina
delle  modalita' di finanziamento dei progetti di azioni positive per
la parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125";
  Considerato   che   le   caratteristiche   del  programma-obiettivo
riguardano:
    un  investimento  qualitativo  su  un  numero  piu'  limitato  di
progetti di azioni positive;
    la  ripresa  di azioni positive all'interno delle aziende e delle
organizzazioni  rivolte  alle donne entrate in questi ultimi anni nel
mondo del lavoro;
    la  promozione  di  azioni  positive nell'ambito di interventi di
sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;
  Considerato  che  per  quanto riguarda gli aspetti di qualita' e la
necessaria  ottica  di  genere e' necessario incidere sui fattori che
creano condizioni di disparita' al fine di eliminarli per favorire la
permanenza,  il  consolidamento  e  l'avanzamento professionale delle
donne attraverso:
    azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui
le donne agiscono;
    azioni intensive che continuino nel tempo;
    azioni   innovative  rispetto  agli  obiettivi  che  si  vogliono
perseguire;
il  Comitato  nazionale  di  parita'  e  pari opportunita' nel lavoro
formula:
    per  il  2004  il  programma-obiettivo  "Per  la promozione della
presenza  femminile  nei  livelli,  nei  ruoli  e  nelle posizioni di
responsabilita'    all'interno    delle    organizzazioni,   per   il
consolidamento  di  imprese  femminili,  per la creazione di progetti
integrati di rete".
  Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:
    1)  promuovere,  al  proprio interno, la presenza delle donne nei
ruoli   di   vertice  e  decisionali  attraverso  specifici  percorsi
formativi volti all'acquisizione di competenze dirigenziali;
    2)  progettare  la  modifica  dell'organizzazione  del  lavoro  e
sperimentare  l'attuazione  di  processi  innovativi collegati con la
gestione  del  personale  in  un'ottica  di  parita'  ad  esempio con
l'adozione  di politiche di conciliazione, di responsabilita' sociale
delle  imprese, di bilanci di genere, sistemi di e-quality e percorsi
formativi rivolti ai vertici e ai quadri sull'applicazione delle pari
opportunita';
    3)   sperimentare   processi   di   sviluppo   e   consolidamento
professionale  delle  lavoratrici  a tempo parziale e/o impegnate nei
lavori atipici;
    4)  consolidare  imprese  femminili  attive  (con  documentazione
probante)  da  almeno  due anni (titolarita' e/o prevalenza femminile
nella compagine societaria) attraverso:
      studi  di  fattibilita'  per  lo  sviluppo  di  nuovi prodotti,
servizi e mercati;
      azioni  di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la
tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;
      formazione  altamente professionalizzante rivolta alla titolare
o alla compagine societaria;
    5)  promuovere le pari opportunita' attraverso progetti integrati
concordati  ed  attuati  da  almeno  tre  soggetti, ognuno secondo le
proprie  specificita':  un'associazione  di genere, un organizzazione
sindacale  o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali
progetti  possono,  per  esempio,  prevedere  azioni di informazione,
sensibilizzazione,   diffusione   di  buone  prassi  e  strategie  di
implementazione dell'ottica di genere in tutte le politiche e tutti i
livelli della societa' (Gender Mainstreaming).
  Destinatarie/i delle azioni sono:
    per il punto 1
      occupate/i - iscritte/i - associate/i
    per il punto 2
      occupate/i
    per il punto 3
      occupate
    per il punto 4
      imprese femminili
    per il punto 5
      persone   che   insistono  nell'ambito  territoriale  dell'ente
pubblico proponente.
  I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati,
le   cooperative   e   i   loro  consorzi,  i  centri  di  formazione
professionale  accreditati,  le  organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, le associazioni di varia natura.
  La  durata  massima  dei  progetti  non  potra'  essere superiore a
ventiquattro mesi.
  Nella  valutazione  dei  progetti  si  terra'  conto  dei  seguenti
criteri:
    qualita' e logica progettuale;
    congruita' economico-finanziaria;
    efficacia delle azioni;
    trasversalita' rispetto alle politiche organizzative;
    capacita' di produrre effetti di sistema;
    competenze  specifiche  documentate  del  personale impegnato nei
progetti   (in   particolare  formatori  e  mentor),  rilevabili  dai
curricula allegati;
    congruita' e specificita' degli studi di fattibilita';
    definizione  delle competenze in entrata e in uscita nei processi
formativi.
      Roma, 21 aprile 2004
                                   Il presidente del comitato: Maroni



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