GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 111 DEL 13/5/2004

UNIVERSITA' DI TRENTO 

DECRETO RETTORALE 30 aprile 2004 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con
decreto  rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  293  in  data  16 dicembre 1995 e successive
modificazioni  di  cui al decreto rettorale n. 237 dell'8 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000;
  Vista  la delibera adottata in data 23 aprile 2004 dal consiglio di
amministrazione  integrato,  ai  sensi  del combinato disposto di cui
all'art. 40 della legge n. 590/1982 e art. 6 della legge n. 168/1989;
  Visto  il  nulla-osta  del Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca,  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  6, comma 9 della legge n.
168/1989,  con  provvedimento direttoriale del 27 aprile 2004 - prot.
n. 1136;
  Preso  atto del parere favorevole reso dalla giunta della provincia
autonoma  di  Trento, con deliberazione n. 986 del 30 aprile 2004, ai
sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982;
                              Decreta:
  1.  A far data dal presente decreto, sono emanate le modifiche allo
statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, di cui al decreto
rettorale  n.  2430 di data 1° dicembre 1995, in conformita' al testo
che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
  2.  In  conformita'  alle  modifiche,  il nuovo testo dello statuto
dell'Universita' degli studi di Trento e' il seguente:
Titolo I 
Disposizioni generali 
                               Art. 1.
              Istituzione e autonomia dell'Universita'
  1.  L'Universita'  di Trento, di seguito denominata Universita', e'
dotata   di  speciale  autonomia,  secondo  i  principi  della  legge
14 agosto  1982,  n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168,
al  fine  di  corrispondere alla particolare situazione autonomistica
locale   secondo   la   tradizione   storica  e  la  speciale  tutela
costituzionale che la garantisce.
  2.  Essa  opera  osservando  le  norme  del  presente  statuto, dei
regolamenti   di   Ateneo  e  dei  regolamenti  interni  di  ciascuna
struttura,   proseguendo  e  sviluppando  l'esperienza  della  Libera
Universita' degli studi di Trento.
  3.   L'Universita'   garantisce   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento sancita dalla Costituzione.
  4.  L'Universita',  per  il raggiungimento delle proprie finalita',
opera  con  il  concorso responsabile degli studenti, dei professori,
dei  ricercatori  e del personale amministrativo e tecnico, assumendo
come  preminente  valore  di  riferimento  il  rispetto  dei  diritti
fondamentali della persona.
                               Art. 2.
                      Funzione dell'Universita'
  1.  L'Universita'  ha  per  scopo  lo  sviluppo e la diffusione del
sapere  mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento
e  dello studio, nonche' la preparazione all'esercizio degli uffici e
delle professioni.
  2.   L'Universita',  sede  primaria  di  ricerca  e  di  formazione
scientifica,  promuove e coordina le attivita' didattiche, di ricerca
e  di  trasferimento  delle  conoscenze,  la  formazione permanente e
l'aggiornamento professionale.
  3.  L'Universita'  promuove  le condizioni che rendono effettivo il
diritto  allo studio in attuazione della costituzione e delle vigenti
leggi.  In  tale  ambito  organizza  le  attivita'  di  tutorato e di
orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.
  4. L'Universita' persegue l'alta qualita' nella ricerca scientifica
e  nell'insegnamento  e  ne  valuta  il  conseguimento  attraverso il
riconoscimento  della  comunita'  scientifico-accademica nazionale ed
internazionale.
  5.  L'Universita'  favorisce  la partecipazione degli studenti alle
attivita'  universitarie,  riconoscendo  e valorizzando il contributo
dei  singoli,  delle  libere  forme associative e di volontariato che
concorrono   in   modo   costruttivo   alla  realizzazione  dei  fini
istituzionali  dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti
di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
  6.     L'Universita'    concorre,    nella    propria    autonomia,
all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita
culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.
  7.  L'Universita'  promuove la cooperazione culturale e scientifica
nazionale  ed  internazionale; favorisce l'integrazione europea delle
strutture   universitarie,   con  particolare  attenzione  alle  aree
confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento
di titoli di studio.
Titolo II 
Organi centrali di Ateneo 
                               Art. 3.
                      Organi centrali di Ateneo
  Sono organi centrali di Ateneo:
    a) il rettore;
    b) il presidente del consiglio di amministrazione;
    c) il consiglio di amministrazione;
    d) il senato accademico;
    e) la commissione per la ricerca scientifica;
    f) il nucleo di valutazione;
    g) il consiglio degli studenti;
    h) il collegio dei revisori.
                               Art. 4.
                            R e t t o r e
  1. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo  pieno e dura in carica quattro anni accademici. Il rettore che
sia   stato   consecutivamente   rieletto   puo'  essere  eletto  per
un'ulteriore volta, ma il suo terzo mandato dura due anni. Al termine
del terzo mandato non puo' essere consecutivamente rieletto.
  2. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il
curriculum.   Programma,   curriculum  e  candidature  devono  essere
depositate  nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle
elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo
elettorale.
  3. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
    a) ai  professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo e ai ricercatori di
ruolo;
    b) al  personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro
dipendente.  I  voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi
rappresentino  il  4%  dei voti esprimibili dalle altre componenti. I
voti   pesati   conseguiti  da  ciascun  candidato  sono  arrotondati
all'unita' piu' vicina;
    c) ai    rappresentanti   degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione  e  nel senato accademico, e a due rappresentanti per
ciascuna facolta' eletti fra e da i rappresentanti degli studenti nei
consigli di facolta'.
  4.  Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza
assoluta  dei  votanti; in caso di mancata elezione si procedera' con
il   sistema  del  ballottaggio  tra  i  due  candidati  piu'  votati
nell'ultima votazione.
  5.   Il   rettore   e'  proclamato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  6.  Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione
vigente,  dal  presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di
amministrazione,  eccezion  fatta  per  quanto previsto dall'art. 41,
lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.
  7. In particolare il rettore:
    a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
    b) emana  i  regolamenti  e  gli  altri provvedimenti a carattere
generale;
    c)  esercita  il  potere  conferitogli  dall'art.  44 della legge
14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'universita';
    d) cura  la  realizzazione  dei  provvedimenti  del  consiglio di
amministrazione;
    e) garantisce   e   promuove  la  diffusione  delle  informazioni
all'interno dell'Ateneo;
    f) propone al consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed
i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
    g)   predispone,   coadiuvato   dal  senato  accademico  e  dalla
commissione   per  la  ricerca  scientifica  per  le  parti  di  loro
competenza,  il  programma  di  sviluppo pluriennale e la proposta di
bilancio di previsione annuale dell'Ateneo;
    h) ai fini della realizzazione delle attivita' di cui ai punti f)
e  g),  dispone  e  si  avvale della valutazione della qualita' delle
attivita'   didattiche,   scientifiche   e  amministrativo-gestionali
dell'Ateneo  secondo  criteri  e  metodi coerenti con quanto indicato
all'art. 2, comma 3 e all'art. 10;
    i) predispone,  coadiuvato  dal  direttore  generale  i  piani di
organizzazione generale dei servizi d'Ateneo;
    j) puo'  convocare  riunioni  congiunte  del  senato accademico e
della commissione per la ricerca scientifica;
    k) predispone  la  relazione  annuale sullo stato dell'Ateneo con
riferimento  agli  obiettivi contenuti nella programmazione di cui al
punto g);
    l) in caso di necessita' e di indifferibile urgenza puo' assumere
i   necessari   provvedimenti   di   competenza   del   consiglio  di
amministrazione    riferendone   per   la   ratifica   nella   seduta
immediatamente successiva predispone la relazione annuale sullo stato
dell'Ateneo;
    m) esercita   ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
  8.  Il  rettore  nomina  tra  i  professori ordinari e straordinari
dell'Universita' il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.
  9.  Il  rettore  puo'  nominare,  fra  i professori di ruolo, altri
pro-rettori  e  delegare  proprie  funzioni ad essi ed al pro-rettore
vicario.
                               Art. 5.
            Composizione del consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 44 membri:
    a) il rettore;
    b) il pro-rettore vicario;
    c) sette professori ordinari o straordinari;
    d) sette professori associati;
    e) sei ricercatori universitari;
    f) quattro studenti;
    g) due studenti iscritti al dottorato di ricerca;
    h) il direttore generale;
    i) tre membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;
    j) tre membri nominati dalla provincia Autonoma di Trento;
    k) un membro nominato dalla regione Trentino-Alto Adige;
    l) un membro nominato dal comune di Trento;
    m) un membro nominato dal comune di Rovereto;
    n) due  membri nominati dal Ministro dell'istruzione, universita'
e  ricerca  scientifica  che  non rivestano uffici di ruolo presso le
Universita' istituti superiori;
    o) un  membro  nominato  dalla  Camera  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia di Trento;
    p) due  membri, nominati dalla provincia autonoma di Trento, 1 su
designazione   delle   organizzazioni   sindacali   provinciali   dei
lavoratori  maggiormente  rappresentative  ed 1 su designazione delle
organizzazioni  sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente
rappresentative;
    q) un membro nominato dall'istituto trentino di cultura.
  2.  a) I membri di cui alle lettere da j) a q) non devono ricoprire
posti di ruolo presso l'Ateneo;
    b) i  membri  di  cui  alle  lettere c), d), e), f), g) e i) sono
eletti dalle rispettive categorie.
  3.  Puo'  altresi'  far  parte del consiglio di amministrazione per
tutta  la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza
di  soggetti  privati  che  si  impegnano  a  contribuire al bilancio
dell'universita'  con  l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo
criteri   fissati  dal  consiglio  stesso  che  tengano  anche  conto
dell'entita' dei contributi.
  4.  Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente,
il  numero  dei componenti di cui alla lettera e) e' aumentato di una
unita'.
  5.  La  mancata  designazione o elezione dei componenti di cui alle
lettere  b),  j),  k),  l),  m),  n),  o),  p)  e q) non impedisce la
costituzione  ed  il regolare funzionamento del consiglio. E' compito
del  rettore  indire  le  elezioni delle componenti elettive, nonche'
convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.
  6.  E'  compito  del  rettore  indire  le elezioni delle componenti
elettive,  nonche'  convocare  la  prima  riunione  del  consiglio di
amministrazione.
  7.  Il  consiglio di amministrazione dovra' essere convocato almeno
una  volta  ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne
facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.
  8.  Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono
svolte dal direttore generale.
  9. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le
componenti  elettive non possono essere riconfermate consecutivamente
per piu' di una volta.
  10.  Le  rappresentanze  di cui alle lettere f) e g) sono rinnovate
ogni biennio.
  11.  Il  consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
presidente della provincia autonoma di Trento.
                               Art. 6.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' organo di indirizzo e di
programmazione generale dell'Universita'.
  2. Il consiglio:
    a) approva  su  proposta  del  rettore  le  linee, i criteri ed i
vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
    b) approva  il programma di sviluppo e il bilancio di previsione,
predisposto  dal  rettore in conformita' all'art. 4, comma 7, lettera
g);
    c) esprime,  sentita  la  relazione  del nucleo di valutazione, e
sentito  il  consiglio  degli  studenti,  parere  obbligatorio  sulla
relazione annuale del rettore sullo stato dell'Ateneo;
    d) su  proposta  del  rettore, coadiuvato dal direttore generale,
adotta i piani generali di organizzazione dei servizi d'Ateneo;
    e) approva  il  piano  pluriennale  per  l'edilizia  e i relativi
aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;
    f) approva il bilancio consuntivo;
    g) approva  il  regolamento  di  Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 24;
    h) approva il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo
art. 27;
    i) determina   annualmente   il  numero  degli  studenti  ammessi
all'Universita', di cui al successivo art. 35;
    j) determina  annualmente  l'importo delle tasse e dei contributi
dovuti per l'iscrizione alle facolta', scuole e corsi;
    k) determina    l'indennita'   di   funzione   per   le   cariche
istituzionali;
    l)  su  proposta del presidente nomina i componenti del nucleo di
valutazione e ne designa il presidente;
    m) puo'   istituire   commissioni   con   poteri  deliberanti  in
determinate materie;
    n) svolge  tutti  gli  altri  compiti  ad  esso  demandati  dalla
legislazione  vigente,  dalla  legge  14 agosto  1982, n. 590 e dallo
statuto.
                               Art. 7.
             Presidente del consiglio di amministrazione
  1.  Il  presidente  del  consiglio di amministrazione e' il garante
della  speciale  autonomia  di  cui gode l'Universita' degli studi di
Trento,  ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590, e del rispetto,
da  parte dell'Universita', del particolare ordinamento autonomistico
locale.
  2.  Il  presidente del consiglio di amministrazione e' eletto fra i
membri  di cui alle lettere da j) a q) del precedente art. 5, purche'
non appartenenti a personale universitario.
  3. Il presidente del consiglio di amministrazione:
    a) convoca  e presiede il consiglio di amministrazione, su ordine
del giorno formulato congiuntamente al rettore;
    b) esercita  il  potere  conferitogli  dall'art.  44  della legge
14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'Universita';
    c) promuove,  d'intesa  con  il rettore, la collaborazione con la
regione  Trentino-Alto  Adige,  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonche' con gli
enti  locali,  nazionali,  internazionali  e  con  altre  istituzioni
pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di
sviluppo  dell'universita'  e  di assicurare la attiva partecipazione
della stessa alla crescita sociale e civile della comunita';
    d) esercita   tutte   le   altre  attribuzioni  demandategli  dal
consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'Universita'.
  4. Il presidente del consiglio di amministrazione e' sostituito dal
rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
                               Art. 8.
                          Senato accademico
  1.  Il  senato  accademico e' presieduto dal rettore ed e' composto
dai  presidi  di  facolta';  ad esso partecipa con voto consultivo il
direttore generale che ha anche funzione di segretario.
  2.  In  occasione  dell'approvazione  dei  regolamenti  di cui agli
articoli 27, 28 e 29 nonche' della definizione dei criteri del numero
programmato,   partecipano   altresi'   con   voto  deliberativo  due
rappresentanti  degli  studenti  designati  con modalita' indicate da
apposito regolamento.
  3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da
organo  consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per
le   questioni   di  loro  competenza  che  comunque  incidano  sulla
didattica.
  4.  Il  senato,  ai fini della predisposizione della programmazione
dell'Ateneo,  e  all'interno  delle  linee di indirizzo approvate dal
consiglio  di  amministrazione,  formula  proposte sulla ripartizione
delle   risorse   didattiche   assegnate   alle   facolta'   e  sulla
pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e
ricercatore.  Per  la  formulazione  di  queste  ultime acquisisce il
parere obbligatorio della commissione per la ricerca scientifica.
  5.  Approva  le  proposte  di  bando  e  di  chiamata  di docenti e
ricercatori avanzate dalle facolta'.
  6.  Il senato esprime parere obbligatorio sul programma di sviluppo
dell'Ateneo e sul bilancio di previsione.
  7.   Al   fine   di   ottenere  una  piu'  flessibile  ed  efficace
utilizzazione delle risorse di personale docente e ricercatore per le
esigenze  didattiche,  di  ricerca  e  di organizzazione e al fine di
conseguire  una piu' uniforme distribuzione dei carichi di lavoro, il
senato,  in  seduta  congiunta  con  la  commissione  per  la ricerca
scientifica,  individua  i  criteri  di  massima per l'organizzazione
dell'attivita'   didattica,  dell'impegno  didattico,  scientifico  e
organizzativo dei docenti e della relativa verifica.
  8. Approva il regolamento di cui al successivo art. 28.
  9.  Esprime  parere  obbligatorio  sul  regolamento  di  Ateneo per
l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' di cui al successivo
art.  24,  sul  regolamento  generale di Ateneo, di cui al successivo
art. 27 e sulle modifiche degli stessi.
  10.   Esercita   il   controllo  sui  regolamenti  delle  strutture
didattiche previsti dal successivo art. 29.
  11.  Esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che allo stesso sono
demandate dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
                               Art. 9.
               Commissione per la ricerca scientifica
  1.  La  commissione  per  la  ricerca scientifica e' presieduta dal
rettore  ed e' composta dai direttori di dipartimento, dal presidente
del  consiglio  di  biblioteca  e  da un rappresentante del personale
amministrativo  e tecnico eletto ogni quattro anni. Ad essa partecipa
il  direttore  generale,  con  voto  consultivo  e  con  funzioni  di
segretario.
  2.   La  commissione  per  la  ricerca  scientifica  e'  organo  di
programmazione,   anche   pluriennale,  delle  attivita'  di  ricerca
dell'Universita'  e  funge  da  organo  consultivo  del rettore e del
consiglio  di amministrazione per le questioni di loro competenza che
comunque incidano sulla ricerca.
  3.  Ai fini della predisposizione della programmazione dell'Ateneo,
e  all'interno  delle  linee  di indirizzo approvate dal consiglio di
amministrazione,  la  commissione  per la ricerca scientifica formula
proposte  sulla  pianificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  la
distribuzione delle risorse ad essa necessarie.
  4. La commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte per la
pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e
ricercatore formulate dal senato accademico.
  5.  La  commissione  si  riunisce in seduta congiunta con il senato
accademico per le attivita' di cui all'art. 8, comma 6.
  6.  Esprime  parere obbligatorio sul regolamento generale di Ateneo
per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  di  cui al
successivo  art.  24  e  sul regolamento generale di Ateneo di cui al
successivo art. 27.
  7.   Esercita   il   controllo   sui  regolamenti  delle  strutture
scientifiche  di  cui  al  successivo  art.  30.  La commissione puo'
rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.
                              Art. 10.
                        Nucleo di valutazione
  1.  Il  nucleo  di  valutazione  valuta  l'andamento della gestione
dell'Ateneo  e  il  conseguimento  degli obiettivi programmatici e ne
riferisce al consiglio stesso.
  2. In particolare il nucleo:
    a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici
dell'Ateneo;
    b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' ed
il  perseguimento  della  qualita'  della  ricerca e della didattica,
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
    c) valuta  l'imparzialita',  la  trasparenza  e  l'efficacia  dei
meccanismi di valutazione della qualita' posti in essere dal rettore;
    d) effettua   ogni  altra  indagine  valutativa  affidatagli  dal
consiglio di amministrazione.
  3.  Il nucleo formula una relazione almeno annuale sulla conduzione
dell'Ateneo,  contenente  i risultati delle attivita' di cui al comma
2, che sottopone al consiglio di amministrazione.
  4.   Il  nucleo  esercita  ogni  altro  compito  affidatogli  dalla
normativa vigente.
  5. Al nucleo vengono assicurati:
    a) l'autonomia operativa;
    b) le risorse necessarie allo svolgimento della sua attivita';
    c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie,
nonche'  la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza.
  6.  Nella  sua  attivita' di valutazione, il nucleo puo' avvalersi,
per  particolari  esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese
le   societa'  di  revisione.  All'atto  della  nomina  il  consiglio
determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.
  7.  Il nucleo di valutazione e' composto da almeno cinque membri di
cui  almeno  tre  nominati  tra  studiosi  ed esperti nel campo della
valutazione  anche  in  ambito non accademico e di cui almeno due non
dipendenti dall'Ateneo.
  8.  I  componenti del nucleo ed il suo presidente sono nominati dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, e rimangono
in  carica  per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. I
componenti del nucleo possono essere riconfermati per non piu' di una
volta consecutivamente.
  9.  L'incarico di componente del nucleo di valutazione di Ateneo e'
incompatibile  con  le  nomine  a  rettore,  pro-rettore,  membro del
consiglio  di  amministrazione e del senato accademico e direttore di
dipartimento.
  10.  Le  modalita' di funzionamento del nucleo sono disciplinate da
apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 11.
                      Consiglio degli studenti
  1.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  organo di coordinamento dei
rappresentanti  degli studenti negli organi di governo e nei consigli
delle facolta'
  2. Il consiglio e' composto da:
    a) i    rappresentanti    degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera f);
    b) i  rappresentanti  degli studenti nel senato accademico di cui
all'art. 8, comma 2;
    c) i rappresentanti degli studenti nel consiglio della biblioteca
di Ateneo;
    d)  due  studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti
nei consigli di ciascuna facolta' come da apposito regolamento.
  3. Il consiglio:
    a) puo'  richiedere  agli  organi  di  governo  la  conduzione di
indagini  conoscitive  su qualunque questione riguardante l'attivita'
didattica,  i  servizi  agli  studenti,  il  diritto allo studio e le
attivita'  di  cui  all'art.  6,  comma  1, lettera e) della legge n.
341/1990, e successive modificazioni;
    b) esprime parere obbligatorio sulla relazione del rettore di cui
all'art. 4, comma 7, lettera k).
  4. Le adunanze del consiglio degli studenti sono pubbliche.
  5.  L'attivita'  del  consiglio  degli  studenti e' disciplinata da
apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
Titolo III 
Strutture ed attivita' didattiche e di ricerca 
                              Art. 12.
         Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'
  1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta'.
  2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico,  puo'  istituire altre strutture didattiche, ivi comprese
scuole  interfacolta' e interateneo, disciplinandone il funzionamento
nel regolamento generale di Ateneo.
  3.  L'elenco  delle  facolta' e delle altre strutture didattiche e'
individuato nel regolamento didattico di Ateneo.
  4.  Le  richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture
didattiche   devono   essere  formulate  con  riguardo  alle  risorse
disponibili,  alle  prospettive  del mercato del lavoro, nonche' alle
esigenze culturali e sociali anche della comunita' locale.
  5. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti.
  6.  L'Universita'  puo'  istituire  altre strutture di ricerca, ivi
compresi  i  centri  interdipartimentali  per attivita' di ricerca di
rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono
piu' dipartimenti.
  7.   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  delle  altre  strutture  di ricerca sono contenute nel
regolamento generale di Ateneo.
  8.  L'elenco dei dipartimenti e delle altre strutture di ricerca e'
riportato  nell'annessa  tabella  a).  Le variazioni della tabella a)
sono  approvate  dal  consiglio  di amministrazione su proposta della
commissione  per  la ricerca scientifica e non costituiscono modifica
di statuto.
  9.  L'Universita'  istituisce  ed  organizza scuole di dottorato di
ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.
                              Art. 13.
                              Facolta'
  1. La facolta':
    a) indirizza  e  coordina  le  attivita' didattiche, programmando
l'utilizzo  delle risorse e stabilendo la distribuzione dei compiti e
del  carico didattico dei professori e dei ricercatori nell'ambito di
criteri   di   massima   stabiliti  dal  senato  accademico  e  dalla
commissione per la ricerca scientifica;
    b) al  fine  di  coordinare  la  programmazione  delle  attivita'
didattiche  con  quella  delle  attivita'  di  ricerca,  effettua  le
attivita'  di  cui  al  comma  a)  sentiti i dipartimenti interessati
acquisendone il parere;
    c) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  ad essa demandate da
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti;
    d) approva il regolamento di facolta' secondo le procedure di cui
all'art. 29.
  2. Sono organi della facolta':
    a) il preside;
    b) il consiglio di facolta'.
  3.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e presiede il
consiglio di facolta'. Ha la vigilanza sulle attivita' che fanno capo
alla  facolta',  garantendo  l'ordinato  e regolare svolgimento della
funzione didattica.
  4.  Il  preside  e'  eletto dai componenti il consiglio di facolta'
nella  composizione  di  cui  al comma 9 del presente articolo, tra i
professori  di prima fascia a tempo pieno, ed e' nominato con decreto
del rettore.
  5.  Il preside dura in carica tre anni accademici e non puo' essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta.
  6.  Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un
preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di
impedimento o di assenza.
  7. Il preside vicario e' nominato con decreto del rettore.
  8.  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  istituire  un  consiglio  di
presidenza  e puo' attivare consigli di corso di studio e di area. Le
rispettive  composizioni  e funzioni sono determinate dal regolamento
di facolta'.
  9.  Il  consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  e  dai  ricercatori  di  ruolo  della  facolta'; da una
rappresentanza  degli  studenti  in  numero  pari  ad 1/5 rispetto ai
professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore
a  3;  da  2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico. I
professori  fuori  ruolo concorrono alla formazione del numero legale
solo se presenti alla seduta.
  10. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside
vicario coincidono con quella del preside.
                              Art. 14.
                Comitato paritetico per la didattica
  1.  In  ogni  facolta'  e'  istituito il comitato paritetico per la
didattica.  E' compito del comitato sovraintendere alla funzionalita'
delle  attivita'  didattiche,  esprimere  pareti sulla qualita' delle
stesse  e  dei  servizi  forniti agli studenti, nonche' in materia di
diritto allo studio.
  2.  Il comitato presenta annualmente al consiglio di facolta' ed al
rettore  una  relazione  sulla  didattica e sul complesso dei servizi
forniti agli studenti.
  3.  Il  comitato e' composto da tre docenti, tra i quali il preside
di  facolta',  da  tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in
consiglio  di  facolta'  e  designati  secondo modalita' stabilite da
apposita regolamentazione.
                              Art. 15.
                            Dipartimenti
  1. Il dipartimento e' struttura organizzativa di uno o piu' settori
di ricerca omogenei per fini o per metodo.
  2. E' compito del dipartimento:
    a) promuovere   e  coordinare  le  attivita'  di  ricerca,  anche
mediante contratti e convenzioni;
    b)  coadiuvare  le  facolta'  nella  programmazione dell'utilizzo
delle risorse secondo quanto disposto all'art. 13, comma 1;
    c) organizzare  le  attivita'  didattiche relative alle scuole di
dottorato  di  ricerca  e,  d'intesa con le facolta', le attivita' di
formazione permanente.
  3.  Al  dipartimento  afferiscono  i  professori, i ricercatori, il
personale  amministrativo  e  tecnico  dei settori di ricerca e delle
attivita' connesse al dipartimento.
  4. Sono organi del dipartimento:
    a) il direttore;
    b) il consiglio.
  5.  Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio  e  la  giunta  qualora  costituita e cura l'esecuzione dei
rispettivi deliberati.
  6.  Il direttore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo
pieno  dai  componenti  il  consiglio  ed e' nominato con decreto del
rettore.
  7.  Il  direttore  dura  in  carica  tre anni accademici e non puo'
essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
  8.  Il  direttore  designa  fra  i  professori  un sostituto che lo
supplisce  in  tutte  le  sue  funzioni  nei casi di impedimento o di
assenza. Il vice direttore e' nominato con decreto del rettore e dura
in carica per la durata del mandato del direttore.
  9.  Per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere  amministrativo  il
direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo.
  10.  Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo,
i  ricercatori  e  il  segretario  amministrativo.  Ne  fanno  parte,
inoltre,  una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e
degli   studenti   iscritti   ai  corsi  di  dottorato  afferenti  al
dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
  11.  Il  consiglio  puo' istituire una giunta di dipartimento quale
organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori
di  ruolo,  ricercatori,  personale  tecnico  e  amministrativo  e il
segretario  amministrativo.  La  composizione della giunta, la durata
del  suo  mandato  e le modalita' di elezione e di funzionamento sono
disciplinati dal regolamento del dipartimento.
  12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso
demandate  da  norme  generali del vigente ordinamento universitario,
dallo  statuto  e  dai  regolamenti e delibera il proprio regolamento
secondo le procedure di cui all'art. 30.
                              Art. 16.
                         Centri di servizio
  1.  Il  consiglio  di amministrazione, anche su proposta del senato
accademico  e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda
delle  rispettive  competenze,  delibera la costituzione di centri di
servizio  per  assicurare  servizi  di  particolare complessita' e di
interesse  generale  per  i  dipartimenti, le facolta' e le strutture
amministrative.
  2.   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei  centri sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo.
                              Art. 17.
        Centro interfacolta' per l'apprendimento delle lingue
  1.  Le  attivita'  finalizzate  all'apprendimento delle lingue sono
gestite da un centro interfacolta'.
  2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico,  stabilisce  le norme per l'organizzazione, la gestione e
l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facolta', dei
corsi di laurea e di diploma.
  3.  Per  il conseguimento delle finalita' del centro possono essere
stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.
                              Art. 18.
                   Sistema bibliotecario di Ateneo
  1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo e' un centro unitario di
servizi. E' compito del sistema bibliotecario di Ateneo assicurare:
    a) l'acquisizione,     la     catalogazione,     la    fruizione,
l'aggiornamento  e  la  conservazione  del  patrimonio  bibliografico
dell'universita' di Trento;
    b)   lo   sviluppo   dei   servizi  bibliotecari,  documentari  e
informatici a supporto della didattica e della ricerca;
    c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per
la  consultazione  e  la fruizione dell'informazione bibliografica in
rete.
  2. Sono organi della biblioteca:
    a) il presidente del consiglio di biblioteca;
    b) il consiglio di biblioteca.
  3.   Con  apposito  regolamento  il  consiglio  di  amministrazione
stabilisce,   previo   parere   della   commissione  per  la  ricerca
scientifica e del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed
il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.
Titolo IV 
Organizzazione amministrativa 
                              Art. 19.
                Strutture tecniche ed amministrative
  1.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione  e le attivita' delle
proprie  strutture  alle esigenze generali di efficienza, efficacia e
trasparenza.
  2.  L'Universita',  nell'ambito  della propria autonomia, adotta un
piano  di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del
personale   dirigente,   amministrativo   e   tecnico  necessario  al
perseguimento  dei  fini istituzionali, con delibera del consiglio di
amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la
ricerca scientifica.
                              Art. 20.
                         Direttore generale
  1. Il direttore generale e' responsabile degli uffici e dei servizi
di  Ateneo  ed  esplica  l'attivita'  di  direzione  e  controllo del
personale  amministrativo  e  tecnico.  Le  sue  attribuzioni  non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
  2. Il direttore generale:
    a) coadiuva  il  rettore  e  gli organi accademici nell'esercizio
delle   loro  funzioni,  formulando  proposte  ed  esprimendo  pareri
nell'ambito delle proprie competenze;
    b) cura  l'attuazione  dei  piani, programmi e direttive generali
definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi
accademici;
    c) d'intesa con il rettore ed in attuazione dei piani generali di
organizzazione approvati dal consiglio di amministrazione, adotta gli
atti   relativi   all'organizzazione   degli  uffici  ed  attribuisce
incarichi e responsabilita' ai dirigenti;
    d) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato
della  struttura amministrativo-gestionale dell'Ateneo e la sottopone
al rettore.
  3.  L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore,  ad  un dirigente delle
Universita',  a  dirigente  di  altra amministrazione pubblica ovvero
anche   ad   estranei  alla  amministrazione  pubblica,  che  abbiano
ricoperto funzioni dirigenziali.
  4.  L'incarico  e'  a tempo determinato, ha durata non superiore ai
cinque  anni  ed  e'  rinnovabile.  Per  gravi  motivi,  il direttore
generale puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento
motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.
  5.  Il  direttore  generale  puo' conferire l'incarico di direttore
generale  vicario,  scegliendolo  fra  i  dirigenti  e  i titolari di
funzioni dirigenziali dell'Universita'.
  6.  Il direttore generale vicario sostituisce il direttore generale
in  tutte  le  sue  funzioni  in  caso  di  sua  assenza o temporaneo
impedimento.
                              Art. 21.
                        Funzioni dirigenziali
  1.  Nell'ambito  della vigente normativa sulla dirigenza statale, i
dirigenti  e  i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano,
per  la  parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli
organi  accademici  e  secondo  le  direttive del direttore generale,
disponendo  a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti
ed   esercitando  autonomi  poteri  di  spesa.  Essi  rispondono  dei
risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza nell'impiego delle
risorse  e  di  efficacia  nella gestione in relazione agli obiettivi
prefissati, riferendone annualmente al direttore generale.
  2.  Il  direttore  generale  d'intesa con il rettore, in carenza di
personale  e  per  comprovate  e oggettive esigenze di servizio, puo'
attribuire  incarichi  di  livello dirigenziale a tempo determinato a
soggetti  anche non di qualifica dirigenziale, purche' in possesso di
un   diploma  di  laurea  specialistica  o  titolo  equipollente,  di
particolare  e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto
della disciplina vigente.
                              Art. 22.
  Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi
  1.   Per   la  realizzazione  di  progetti  volti  ad  ottenere  il
miglioramento    dell'efficienza   e   dell'efficacia   dei   servizi
istituzionali  mediante  il  coinvolgimento  del  personale,  possono
essere stanziate risorse sul bilancio universitario.
  2.  La  metodologia ed i criteri mediante i quali si da' attuazione
ai  progetti,  sono  indicati  dal  consiglio  di amministrazione con
apposita regolamentazione.
                              Art. 23.
Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei
dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.
  1.  L'Universita'  puo' accendere un'assicurazione per la copertura
assicurativa  da responsabilita' civile verso terzi, salvo le ipotesi
di   dolo   o   colpa   grave,   a  favore  dei  dipendenti  e  degli
amministratori.  Nel  regolamento generale di Ateneo sono stabiliti i
limiti e le modalita' della copertura assicurativa.
  2.  Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del T.U. approvato
con  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  l'Universita' puo'
rimborsare  le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti
e  degli  amministratori  nei confronti dei quali sia stato aperto un
procedimento  di  responsabilita'  penale e/o civile per fatti o atti
compiuti  nell'espletamento  dei compiti d'ufficio. In tal caso nello
stabilire  le  condizioni,  le modalita' e i limiti di tale onere, il
regolamento  generale d'Ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da
parte    dell'amministrazione    di    esigere   dal   dipendente   e
dall'amministratore  tutti  gli  oneri  di  difesa sostenuti nel caso
questi  sia  stato  condannato  con sentenza passata in giudicato per
fatti commessi con dolo o colpa grave.
Titolo V 
Autonomia finanziaria e contabile 
                              Art. 24.
Regolamento   d'Ateneo   per   l'amministrazione   la  finanza  e  la
                            contabilita'
  1.    I    criteri   della   gestione   finanziaria   e   contabile
dell'Universita'  sono  disciplinati  dal  regolamento  di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
  2.  Il  regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la
contabilita'  e'  deliberato,  a maggioranza assoluta dei componenti,
dal  consiglio  di  amministrazione, sentiti il senato accademico, la
commissione   per   la   ricerca   scientifica,   le  facolta'  ed  i
dipartimenti.
  3.  Esso  e'  emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le
procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.
                              Art. 25.
Individuazione  degli  organi  e  delle strutture dotati di autonomia
                             finanziaria
  1.  E'  attribuita  autonomia  finanziaria  e  di  spesa nei limiti
previsti  dal  regolamento  di  cui all'art. 24 ai dipartimenti, alle
facolta' e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti
il  senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ad
altre strutture didattiche e di ricerca.
                              Art. 26.
                        Sistema di controllo
  1.   Il   controllo   sulla  gestione  contabile-amministrativa  e'
demandato  ad  un collegio dei revisori dei conti nominato e composto
secondo  quanto  previsto  dall'art.  44,  ultimo  comma, della legge
14 agosto  1992,  n.  590.  Il  collegio  dei revisori dura in carica
quattro anni.
Titolo VI 
Autonomia regolamentare 
                              Art. 27.
                   Regolamento generale di Ateneo
  1.  Il  regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative alla
organizzazione   e  alle  procedure  di  funzionamento  degli  organi
centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalita' di
istituzione  e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri
di  organizzazione  delle  strutture  didattiche  e  di ricerca e dei
centri  di  cui  al precedente titolo III. Stabilisce le modalita' di
elezione  degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle
rappresentanze  in essi presenti e determina i criteri e le modalita'
di  elezione,  convocazione  e  partecipazione  delle  rappresentanze
studentesche negli organi dell'Universita'.
  2.  Il  regolamento  generale di Ateneo, approvato dal consiglio di
amministrazione  a  maggioranza  assoluta  dei componenti, sentiti il
Senato  accademico,  la  commissione  per  la  ricerca scientifica, i
consigli  di  facolta'  e di dipartimento, e' emanato dal rettore con
proprio  decreto,  espletate  le procedure e decorsi i termini di cui
alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.
                              Art. 28.
                   Regolamento didattico di Ateneo
  1.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  dei  corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli ai
sensi  dell'art.  1  della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' le
attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2 della citata legge.
  2.  Il  regolamento didattico di Ateneo e' approvato, a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico su proposta delle
strutture  didattiche  ed  e'  emanato con decreto del rettore con le
modalita'  previste  dal  comma  1 dell'art. 11 della citata legge 19
novembre 1990, n. 341.
                              Art. 29.
               Regolamenti delle strutture didattiche
  1.   I   regolamenti   delle   strutture   didattiche  disciplinano
l'organizzazione  e  le  procedure di funzionamento delle strutture a
cui  si  riferiscono,  nel rispetto delle norme poste al riguardo dal
regolamento generale di Ateneo, nonche' dal regolamento didattico.
  2.  I  regolamenti  delle facolta', dei corsi di studio e di area e
delle  scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali
strutture,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti, ed emanati con
decreto  del rettore, previo controllo da parte del senato accademico
nella forma della richiesta motivata di riesame.
                              Art. 30.
      Regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca
  1.  I  regolamenti  dei  dipartimenti  e delle strutture di ricerca
disciplinano  l'organizzazione  e le procedure di funzionamento delle
strutture  cui  si  riferiscono,  nel  rispetto  delle norme poste al
riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art.
27.
  2. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca sono
approvati  dai  consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei
componenti,  ed  emanati con decreto del rettore, previo controllo da
parte  della commissione per la ricerca scientifica nella forma della
richiesta motivata di riesame.
Titolo VII 
Edilizia universitaria e residenzialita' 
                              Art. 31.
                       Edilizia universitaria
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione dell'Universita', sentito il
senato  accademico  e  la  commissione  per  la  ricerca scientifica,
presenta  alla  provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per
l'edilizia   universitaria  nel  quale  sono  descritte  le  esigenze
edilizie  per  la  didattica  e  la  ricerca, la residenzialita' e le
strutture per docenti e ricercatori.
                              Art. 32.
                           Residenzialita'
  1.   L'Universita'   promuove,   in   collaborazione   con  l'opera
universitaria,   iniziative   intese   a   realizzare   il  carattere
residenziale   dell'Universita'   nei   confronti  della  popolazione
studentesca.
  2.  L'Universita' facilita l'inserimento nel territorio del proprio
personale   per   la   realizzazione   del   carattere   residenziale
dell'universita'.  Puo' predisporre un piano pluriennale e l'adozione
di  iniziative  anche in forma contributiva dirette alla soluzione di
problemi  abitativi  del  proprio  personale,  nei  limiti e nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.
  3. L'Universita' puo' gestire direttamente le strutture abitative e
logistiche  per  i  docenti e ricercatori visitatori, il personale, i
borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.
Titolo VIII 
Collaborazioni esterne 
                              Art. 33.
                          Criteri generali
  1. L'Universita' considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle
relazioni  con  le  altre  Universita' ed istituzioni di cultura e di
ricerca  nazionali  ed  internazionali:  per  valorizzare i risultati
della  ricerca  scientifica  favorisce  i rapporti con le istituzioni
pubbliche  e  private, con le formazioni sociali, con le imprese e le
altre forze produttive.
  2.  I  rapporti  esterni  dell'Ateneo  sono disciplinati e posti in
essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata
dal consiglio di amministrazione.
  3. L'Universita' puo', nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari
e motivate esigenze didattiche:
    a) stipulare  contratti  di  diritto  privato  a  termine secondo
criteri  predeterminati  dal senato accademico, basati su particolari
meriti  acquisiti  e  risultati  raggiunti  in  attivita' didattiche,
scientifiche o professionali;
    b)  attivare  corsi  integrativi  di quelli ufficiali con docenti
visitatori stranieri;
    c) favorire scambi di personale e di studenti.
  I  regolamenti  di  Ateneo  disciplinano  le  attivita'  di  cui al
presente   comma,   nonche'   l'uso   della  lingua  straniera  nello
svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.
  4.  L'Universita' puo' attivare contratti a termine con ricercatori
e  tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalita'
definite dal regolamento generale di Ateneo.
  5.  L'Universita'  puo'  istituire borse di studio e di ricerca per
studenti, laureati e dottori di ricerca.
                              Art. 34.
                 Partecipazione ad organismi privati
  1.  L'Universita', per lo svolgimento di attivita' strumentali alle
attivita'   didattiche   e   di  ricerca  o  comunque  utili  per  il
conseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  puo'  partecipare a
societa' o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto
della  legislazione  vigente.  La  partecipazione  e'  approvata  dal
consiglio  di  amministrazione  sentiti  il  senato  accademico  e la
commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.
Titolo IX 
Numero programmato 
                              Art. 35.
         Numero programmato degli studenti dell'Universita'
  1.  Per  assicurare  agli  studenti  le  condizioni  necessarie  al
conseguimento    degli    obiettivi   di   formazione   culturale   e
professionale,  il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del
senato   accademico,   sentiti  i  consigli  di  facolta'  e  l'opera
universitaria,  entro  il  mese  di aprile di ogni anno stabilisce il
numero  massimo  delle  immatricolazioni ai singoli corsi di laurea e
laurea  specialistica,  ne determina le modalita' compatibilmente con
le   dotazioni   di   personale,   le   attrezzature  didattiche,  le
disponibilita'  edilizie e residenziali e tenuto altresi' conto delle
esigenze formative del territorio.
  2.  Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero
il  numero  programmato,  le  domande  saranno  selezionate in base a
criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.
  3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi
esclusi  dalle  graduatorie, nonche' a cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero.
  4.  L'Universita' promuove e concorre ad attuare iniziative dirette
a facilitare l'orientamento alla scelta delle facolta'.
                              Art. 36.
         Servizi per attivita' culturali, sportive e sociali
  1.   L'Universita',   anche   in   collaborazione   con  il  centro
universitario   sportivo  e  con  l'opera  universitaria,  garantisce
servizi  per attivita' culturali, sportive e sociali degli studenti e
del personale universitario.
  2.  L'Universita' puo' contribuire alla realizzazione di iniziative
nell'ambito  delle  attivita' di cui al comma precedente, promosse da
studenti  e  da  dipendenti dell'Universita' riuniti in cooperative o
associazioni.
Titolo X 
Norme finali 
                              Art. 37.
        Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
  1.   Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.
  2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno
accademico.
                              Art. 38.
                        Modifiche di statuto
  1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta
dei  componenti  del  consiglio di amministrazione integrato ai sensi
dell'art.  40  della legge 14 agosto 1982, n. 590, e con le procedure
di cui alla stessa.
  2.  Lo  statuto  e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore
con  proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi
9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  3.  Lo  statuto  e  le  modifiche  di statuto e segnatamente quelle
relative  alle  elezioni,  agli  elettorati  ed  ai mandati elettivi,
entrano  in  vigore  alla data di emanazione del decreto del rettore,
emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
  4.  Il  consiglio  di amministrazione integrato per le modifiche di
statuto, di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982, e' convocato dal
presidente del consiglio di amministrazione su proposta del rettore o
del  consiglio  di  amministrazione  o  anche del senato accademico e
della  commissione  per  la  ricerca  scientifica  riuniti  in seduta
congiunta.
  5.  La  procedura per l'adozione delle modifiche e' disciplinata da
apposito regolamento.
                              Art. 39.
                          Norme transitorie
  1.  Il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva in carica
al  momento  dell'approvazione  del  presente  statuto  cessano  alla
scadenza naturale del loro mandato.
  2.  Entro  due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il
presidente  del consiglio di amministrazione e' tenuto a convocare il
consiglio  di  amministrazione  integrato per valutare il processo di
attuazione  dello  statuto  e  predisporne  l'eventuale aggiornamento
normativo, nonche' le eventuali modifiche o integrazioni.
                              Art. 40.
                               Sigillo
  1.  Il  sigillo  dell'Universita'  raffigura  l'aquila  di Trento e
l'araba  fenice  su  fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum
Universitas".
    Trento, 30 aprile 2004
                                                    Il rettore: Egidi


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