UNIVERSITA' DI TRENTO
DECRETO RETTORALE 30 aprile 2004
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con
decreto rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 16 dicembre 1995 e successive
modificazioni di cui al decreto rettorale n. 237 dell'8 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000;
Vista la delibera adottata in data 23 aprile 2004 dal consiglio di
amministrazione integrato, ai sensi del combinato disposto di cui
all'art. 40 della legge n. 590/1982 e art. 6 della legge n. 168/1989;
Visto il nulla-osta del Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca, rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n.
168/1989, con provvedimento direttoriale del 27 aprile 2004 - prot.
n. 1136;
Preso atto del parere favorevole reso dalla giunta della provincia
autonoma di Trento, con deliberazione n. 986 del 30 aprile 2004, ai
sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982;
Decreta:
1. A far data dal presente decreto, sono emanate le modifiche allo
statuto dell'Universita' degli studi di Trento, di cui al decreto
rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, in conformita' al testo
che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
2. In conformita' alle modifiche, il nuovo testo dello statuto
dell'Universita' degli studi di Trento e' il seguente:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Istituzione e autonomia dell'Universita'
1. L'Universita' di Trento, di seguito denominata Universita', e'
dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge
14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168,
al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica
locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela
costituzionale che la garantisce.
2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei
regolamenti di Ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna
struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera
Universita' degli studi di Trento.
3. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di
insegnamento sancita dalla Costituzione.
4. L'Universita', per il raggiungimento delle proprie finalita',
opera con il concorso responsabile degli studenti, dei professori,
dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo
come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Art. 2.
Funzione dell'Universita'
1. L'Universita' ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del
sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento
e dello studio, nonche' la preparazione all'esercizio degli uffici e
delle professioni.
2. L'Universita', sede primaria di ricerca e di formazione
scientifica, promuove e coordina le attivita' didattiche, di ricerca
e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e
l'aggiornamento professionale.
3. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il
diritto allo studio in attuazione della costituzione e delle vigenti
leggi. In tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di
orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.
4. L'Universita' persegue l'alta qualita' nella ricerca scientifica
e nell'insegnamento e ne valuta il conseguimento attraverso il
riconoscimento della comunita' scientifico-accademica nazionale ed
internazionale.
5. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle
attivita' universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo
dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che
concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini
istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti
di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
6. L'Universita' concorre, nella propria autonomia,
all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita
culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.
7. L'Universita' promuove la cooperazione culturale e scientifica
nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle
strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree
confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento
di titoli di studio.
Titolo II
Organi centrali di Ateneo
Art. 3.
Organi centrali di Ateneo
Sono organi centrali di Ateneo:
a) il rettore;
b) il presidente del consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il senato accademico;
e) la commissione per la ricerca scientifica;
f) il nucleo di valutazione;
g) il consiglio degli studenti;
h) il collegio dei revisori.
Art. 4.
R e t t o r e
1. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. Il rettore che
sia stato consecutivamente rieletto puo' essere eletto per
un'ulteriore volta, ma il suo terzo mandato dura due anni. Al termine
del terzo mandato non puo' essere consecutivamente rieletto.
2. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il
curriculum. Programma, curriculum e candidature devono essere
depositate nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle
elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo
elettorale.
3. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di
ruolo;
b) al personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro
dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi
rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle altre componenti. I
voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati
all'unita' piu' vicina;
c) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di
amministrazione e nel senato accademico, e a due rappresentanti per
ciascuna facolta' eletti fra e da i rappresentanti degli studenti nei
consigli di facolta'.
4. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza
assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procedera' con
il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati
nell'ultima votazione.
5. Il rettore e' proclamato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione
vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di
amministrazione, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 41,
lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.
7. In particolare il rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere
generale;
c) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge
14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'universita';
d) cura la realizzazione dei provvedimenti del consiglio di
amministrazione;
e) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni
all'interno dell'Ateneo;
f) propone al consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed
i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
g) predispone, coadiuvato dal senato accademico e dalla
commissione per la ricerca scientifica per le parti di loro
competenza, il programma di sviluppo pluriennale e la proposta di
bilancio di previsione annuale dell'Ateneo;
h) ai fini della realizzazione delle attivita' di cui ai punti f)
e g), dispone e si avvale della valutazione della qualita' delle
attivita' didattiche, scientifiche e amministrativo-gestionali
dell'Ateneo secondo criteri e metodi coerenti con quanto indicato
all'art. 2, comma 3 e all'art. 10;
i) predispone, coadiuvato dal direttore generale i piani di
organizzazione generale dei servizi d'Ateneo;
j) puo' convocare riunioni congiunte del senato accademico e
della commissione per la ricerca scientifica;
k) predispone la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo con
riferimento agli obiettivi contenuti nella programmazione di cui al
punto g);
l) in caso di necessita' e di indifferibile urgenza puo' assumere
i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione riferendone per la ratifica nella seduta
immediatamente successiva predispone la relazione annuale sullo stato
dell'Ateneo;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata
dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari
dell'Universita' il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.
9. Il rettore puo' nominare, fra i professori di ruolo, altri
pro-rettori e delegare proprie funzioni ad essi ed al pro-rettore
vicario.
Art. 5.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 44 membri:
a) il rettore;
b) il pro-rettore vicario;
c) sette professori ordinari o straordinari;
d) sette professori associati;
e) sei ricercatori universitari;
f) quattro studenti;
g) due studenti iscritti al dottorato di ricerca;
h) il direttore generale;
i) tre membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;
j) tre membri nominati dalla provincia Autonoma di Trento;
k) un membro nominato dalla regione Trentino-Alto Adige;
l) un membro nominato dal comune di Trento;
m) un membro nominato dal comune di Rovereto;
n) due membri nominati dal Ministro dell'istruzione, universita'
e ricerca scientifica che non rivestano uffici di ruolo presso le
Universita' istituti superiori;
o) un membro nominato dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia di Trento;
p) due membri, nominati dalla provincia autonoma di Trento, 1 su
designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei
lavoratori maggiormente rappresentative ed 1 su designazione delle
organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente
rappresentative;
q) un membro nominato dall'istituto trentino di cultura.
2. a) I membri di cui alle lettere da j) a q) non devono ricoprire
posti di ruolo presso l'Ateneo;
b) i membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) e i) sono
eletti dalle rispettive categorie.
3. Puo' altresi' far parte del consiglio di amministrazione per
tutta la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza
di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio
dell'universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo
criteri fissati dal consiglio stesso che tengano anche conto
dell'entita' dei contributi.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente,
il numero dei componenti di cui alla lettera e) e' aumentato di una
unita'.
5. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle
lettere b), j), k), l), m), n), o), p) e q) non impedisce la
costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio. E' compito
del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonche'
convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.
6. E' compito del rettore indire le elezioni delle componenti
elettive, nonche' convocare la prima riunione del consiglio di
amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione dovra' essere convocato almeno
una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne
facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.
8. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono
svolte dal direttore generale.
9. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le
componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente
per piu' di una volta.
10. Le rappresentanze di cui alle lettere f) e g) sono rinnovate
ogni biennio.
11. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
presidente della provincia autonoma di Trento.
Art. 6.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di
programmazione generale dell'Universita'.
2. Il consiglio:
a) approva su proposta del rettore le linee, i criteri ed i
vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
b) approva il programma di sviluppo e il bilancio di previsione,
predisposto dal rettore in conformita' all'art. 4, comma 7, lettera
g);
c) esprime, sentita la relazione del nucleo di valutazione, e
sentito il consiglio degli studenti, parere obbligatorio sulla
relazione annuale del rettore sullo stato dell'Ateneo;
d) su proposta del rettore, coadiuvato dal direttore generale,
adotta i piani generali di organizzazione dei servizi d'Ateneo;
e) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi
aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;
f) approva il bilancio consuntivo;
g) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 24;
h) approva il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo
art. 27;
i) determina annualmente il numero degli studenti ammessi
all'Universita', di cui al successivo art. 35;
j) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi
dovuti per l'iscrizione alle facolta', scuole e corsi;
k) determina l'indennita' di funzione per le cariche
istituzionali;
l) su proposta del presidente nomina i componenti del nucleo di
valutazione e ne designa il presidente;
m) puo' istituire commissioni con poteri deliberanti in
determinate materie;
n) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla
legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo
statuto.
Art. 7.
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il garante
della speciale autonomia di cui gode l'Universita' degli studi di
Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590, e del rispetto,
da parte dell'Universita', del particolare ordinamento autonomistico
locale.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto fra i
membri di cui alle lettere da j) a q) del precedente art. 5, purche'
non appartenenti a personale universitario.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, su ordine
del giorno formulato congiuntamente al rettore;
b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge
14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'Universita';
c) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con la
regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di
Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonche' con gli
enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni
pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di
sviluppo dell'universita' e di assicurare la attiva partecipazione
della stessa alla crescita sociale e civile della comunita';
d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal
consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'Universita'.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione e' sostituito dal
rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
Art. 8.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' composto
dai presidi di facolta'; ad esso partecipa con voto consultivo il
direttore generale che ha anche funzione di segretario.
2. In occasione dell'approvazione dei regolamenti di cui agli
articoli 27, 28 e 29 nonche' della definizione dei criteri del numero
programmato, partecipano altresi' con voto deliberativo due
rappresentanti degli studenti designati con modalita' indicate da
apposito regolamento.
3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da
organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per
le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla
didattica.
4. Il senato, ai fini della predisposizione della programmazione
dell'Ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal
consiglio di amministrazione, formula proposte sulla ripartizione
delle risorse didattiche assegnate alle facolta' e sulla
pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e
ricercatore. Per la formulazione di queste ultime acquisisce il
parere obbligatorio della commissione per la ricerca scientifica.
5. Approva le proposte di bando e di chiamata di docenti e
ricercatori avanzate dalle facolta'.
6. Il senato esprime parere obbligatorio sul programma di sviluppo
dell'Ateneo e sul bilancio di previsione.
7. Al fine di ottenere una piu' flessibile ed efficace
utilizzazione delle risorse di personale docente e ricercatore per le
esigenze didattiche, di ricerca e di organizzazione e al fine di
conseguire una piu' uniforme distribuzione dei carichi di lavoro, il
senato, in seduta congiunta con la commissione per la ricerca
scientifica, individua i criteri di massima per l'organizzazione
dell'attivita' didattica, dell'impegno didattico, scientifico e
organizzativo dei docenti e della relativa verifica.
8. Approva il regolamento di cui al successivo art. 28.
9. Esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo
art. 24, sul regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo
art. 27 e sulle modifiche degli stessi.
10. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture
didattiche previsti dal successivo art. 29.
11. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Art. 9.
Commissione per la ricerca scientifica
1. La commissione per la ricerca scientifica e' presieduta dal
rettore ed e' composta dai direttori di dipartimento, dal presidente
del consiglio di biblioteca e da un rappresentante del personale
amministrativo e tecnico eletto ogni quattro anni. Ad essa partecipa
il direttore generale, con voto consultivo e con funzioni di
segretario.
2. La commissione per la ricerca scientifica e' organo di
programmazione, anche pluriennale, delle attivita' di ricerca
dell'Universita' e funge da organo consultivo del rettore e del
consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che
comunque incidano sulla ricerca.
3. Ai fini della predisposizione della programmazione dell'Ateneo,
e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di
amministrazione, la commissione per la ricerca scientifica formula
proposte sulla pianificazione delle attivita' di ricerca e la
distribuzione delle risorse ad essa necessarie.
4. La commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte per la
pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e
ricercatore formulate dal senato accademico.
5. La commissione si riunisce in seduta congiunta con il senato
accademico per le attivita' di cui all'art. 8, comma 6.
6. Esprime parere obbligatorio sul regolamento generale di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al
successivo art. 24 e sul regolamento generale di Ateneo di cui al
successivo art. 27.
7. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture
scientifiche di cui al successivo art. 30. La commissione puo'
rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.
Art. 10.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione
dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne
riferisce al consiglio stesso.
2. In particolare il nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici
dell'Ateneo;
b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' ed
il perseguimento della qualita' della ricerca e della didattica,
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei
meccanismi di valutazione della qualita' posti in essere dal rettore;
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal
consiglio di amministrazione.
3. Il nucleo formula una relazione almeno annuale sulla conduzione
dell'Ateneo, contenente i risultati delle attivita' di cui al comma
2, che sottopone al consiglio di amministrazione.
4. Il nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla
normativa vigente.
5. Al nucleo vengono assicurati:
a) l'autonomia operativa;
b) le risorse necessarie allo svolgimento della sua attivita';
c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie,
nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza.
6. Nella sua attivita' di valutazione, il nucleo puo' avvalersi,
per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese
le societa' di revisione. All'atto della nomina il consiglio
determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.
7. Il nucleo di valutazione e' composto da almeno cinque membri di
cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non
dipendenti dall'Ateneo.
8. I componenti del nucleo ed il suo presidente sono nominati dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, e rimangono
in carica per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. I
componenti del nucleo possono essere riconfermati per non piu' di una
volta consecutivamente.
9. L'incarico di componente del nucleo di valutazione di Ateneo e'
incompatibile con le nomine a rettore, pro-rettore, membro del
consiglio di amministrazione e del senato accademico e direttore di
dipartimento.
10. Le modalita' di funzionamento del nucleo sono disciplinate da
apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
Art. 11.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo di coordinamento dei
rappresentanti degli studenti negli organi di governo e nei consigli
delle facolta'
2. Il consiglio e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di
amministrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera f);
b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico di cui
all'art. 8, comma 2;
c) i rappresentanti degli studenti nel consiglio della biblioteca
di Ateneo;
d) due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti
nei consigli di ciascuna facolta' come da apposito regolamento.
3. Il consiglio:
a) puo' richiedere agli organi di governo la conduzione di
indagini conoscitive su qualunque questione riguardante l'attivita'
didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le
attivita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n.
341/1990, e successive modificazioni;
b) esprime parere obbligatorio sulla relazione del rettore di cui
all'art. 4, comma 7, lettera k).
4. Le adunanze del consiglio degli studenti sono pubbliche.
5. L'attivita' del consiglio degli studenti e' disciplinata da
apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
Titolo III
Strutture ed attivita' didattiche e di ricerca
Art. 12.
Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'
1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta'.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato
accademico, puo' istituire altre strutture didattiche, ivi comprese
scuole interfacolta' e interateneo, disciplinandone il funzionamento
nel regolamento generale di Ateneo.
3. L'elenco delle facolta' e delle altre strutture didattiche e'
individuato nel regolamento didattico di Ateneo.
4. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture
didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse
disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonche' alle
esigenze culturali e sociali anche della comunita' locale.
5. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti.
6. L'Universita' puo' istituire altre strutture di ricerca, ivi
compresi i centri interdipartimentali per attivita' di ricerca di
rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono
piu' dipartimenti.
7. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento delle altre strutture di ricerca sono contenute nel
regolamento generale di Ateneo.
8. L'elenco dei dipartimenti e delle altre strutture di ricerca e'
riportato nell'annessa tabella a). Le variazioni della tabella a)
sono approvate dal consiglio di amministrazione su proposta della
commissione per la ricerca scientifica e non costituiscono modifica
di statuto.
9. L'Universita' istituisce ed organizza scuole di dottorato di
ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 13.
Facolta'
1. La facolta':
a) indirizza e coordina le attivita' didattiche, programmando
l'utilizzo delle risorse e stabilendo la distribuzione dei compiti e
del carico didattico dei professori e dei ricercatori nell'ambito di
criteri di massima stabiliti dal senato accademico e dalla
commissione per la ricerca scientifica;
b) al fine di coordinare la programmazione delle attivita'
didattiche con quella delle attivita' di ricerca, effettua le
attivita' di cui al comma a) sentiti i dipartimenti interessati
acquisendone il parere;
c) esercita tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti;
d) approva il regolamento di facolta' secondo le procedure di cui
all'art. 29.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
3. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta'. Ha la vigilanza sulle attivita' che fanno capo
alla facolta', garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della
funzione didattica.
4. Il preside e' eletto dai componenti il consiglio di facolta'
nella composizione di cui al comma 9 del presente articolo, tra i
professori di prima fascia a tempo pieno, ed e' nominato con decreto
del rettore.
5. Il preside dura in carica tre anni accademici e non puo' essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta.
6. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un
preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di
impedimento o di assenza.
7. Il preside vicario e' nominato con decreto del rettore.
8. Il consiglio di facolta' puo' istituire un consiglio di
presidenza e puo' attivare consigli di corso di studio e di area. Le
rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal regolamento
di facolta'.
9. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo e dai ricercatori di ruolo della facolta'; da una
rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai
professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore
a 3; da 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico. I
professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale
solo se presenti alla seduta.
10. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside
vicario coincidono con quella del preside.
Art. 14.
Comitato paritetico per la didattica
1. In ogni facolta' e' istituito il comitato paritetico per la
didattica. E' compito del comitato sovraintendere alla funzionalita'
delle attivita' didattiche, esprimere pareti sulla qualita' delle
stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonche' in materia di
diritto allo studio.
2. Il comitato presenta annualmente al consiglio di facolta' ed al
rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi
forniti agli studenti.
3. Il comitato e' composto da tre docenti, tra i quali il preside
di facolta', da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in
consiglio di facolta' e designati secondo modalita' stabilite da
apposita regolamentazione.
Art. 15.
Dipartimenti
1. Il dipartimento e' struttura organizzativa di uno o piu' settori
di ricerca omogenei per fini o per metodo.
2. E' compito del dipartimento:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca, anche
mediante contratti e convenzioni;
b) coadiuvare le facolta' nella programmazione dell'utilizzo
delle risorse secondo quanto disposto all'art. 13, comma 1;
c) organizzare le attivita' didattiche relative alle scuole di
dottorato di ricerca e, d'intesa con le facolta', le attivita' di
formazione permanente.
3. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il
personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle
attivita' connesse al dipartimento.
4. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio.
5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio e la giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei
rispettivi deliberati.
6. Il direttore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo
pieno dai componenti il consiglio ed e' nominato con decreto del
rettore.
7. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non puo'
essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
8. Il direttore designa fra i professori un sostituto che lo
supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di
assenza. Il vice direttore e' nominato con decreto del rettore e dura
in carica per la durata del mandato del direttore.
9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il
direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo.
10. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo,
i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte,
inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e
degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al
dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
11. Il consiglio puo' istituire una giunta di dipartimento quale
organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori
di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il
segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata
del suo mandato e le modalita' di elezione e di funzionamento sono
disciplinati dal regolamento del dipartimento.
12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso
demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario,
dallo statuto e dai regolamenti e delibera il proprio regolamento
secondo le procedure di cui all'art. 30.
Art. 16.
Centri di servizio
1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato
accademico e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda
delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di
servizio per assicurare servizi di particolare complessita' e di
interesse generale per i dipartimenti, le facolta' e le strutture
amministrative.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo.
Art. 17.
Centro interfacolta' per l'apprendimento delle lingue
1. Le attivita' finalizzate all'apprendimento delle lingue sono
gestite da un centro interfacolta'.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato
accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e
l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facolta', dei
corsi di laurea e di diploma.
3. Per il conseguimento delle finalita' del centro possono essere
stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.
Art. 18.
Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' un centro unitario di
servizi. E' compito del sistema bibliotecario di Ateneo assicurare:
a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione,
l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico
dell'universita' di Trento;
b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e
informatici a supporto della didattica e della ricerca;
c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per
la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in
rete.
2. Sono organi della biblioteca:
a) il presidente del consiglio di biblioteca;
b) il consiglio di biblioteca.
3. Con apposito regolamento il consiglio di amministrazione
stabilisce, previo parere della commissione per la ricerca
scientifica e del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed
il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.
Titolo IV
Organizzazione amministrativa
Art. 19.
Strutture tecniche ed amministrative
1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle
proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e
trasparenza.
2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta un
piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del
personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al
perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del consiglio di
amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la
ricerca scientifica.
Art. 20.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' responsabile degli uffici e dei servizi
di Ateneo ed esplica l'attivita' di direzione e controllo del
personale amministrativo e tecnico. Le sue attribuzioni non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
2. Il direttore generale:
a) coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio
delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri
nell'ambito delle proprie competenze;
b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi
accademici;
c) d'intesa con il rettore ed in attuazione dei piani generali di
organizzazione approvati dal consiglio di amministrazione, adotta gli
atti relativi all'organizzazione degli uffici ed attribuisce
incarichi e responsabilita' ai dirigenti;
d) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato
della struttura amministrativo-gestionale dell'Ateneo e la sottopone
al rettore.
3. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di
amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente delle
Universita', a dirigente di altra amministrazione pubblica ovvero
anche ad estranei alla amministrazione pubblica, che abbiano
ricoperto funzioni dirigenziali.
4. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai
cinque anni ed e' rinnovabile. Per gravi motivi, il direttore
generale puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento
motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.
5. Il direttore generale puo' conferire l'incarico di direttore
generale vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di
funzioni dirigenziali dell'Universita'.
6. Il direttore generale vicario sostituisce il direttore generale
in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo
impedimento.
Art. 21.
Funzioni dirigenziali
1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, i
dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano,
per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli
organi accademici e secondo le direttive del direttore generale,
disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti
ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei
risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle
risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi
prefissati, riferendone annualmente al direttore generale.
2. Il direttore generale d'intesa con il rettore, in carenza di
personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, puo'
attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a
soggetti anche non di qualifica dirigenziale, purche' in possesso di
un diploma di laurea specialistica o titolo equipollente, di
particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto
della disciplina vigente.
Art. 22.
Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi
1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi
istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono
essere stanziate risorse sul bilancio universitario.
2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si da' attuazione
ai progetti, sono indicati dal consiglio di amministrazione con
apposita regolamentazione.
Art. 23.
Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei
dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.
1. L'Universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura
assicurativa da responsabilita' civile verso terzi, salvo le ipotesi
di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli
amministratori. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti i
limiti e le modalita' della copertura assicurativa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del T.U. approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita' puo'
rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti
e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un
procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti
compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello
stabilire le condizioni, le modalita' e i limiti di tale onere, il
regolamento generale d'Ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da
parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e
dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso
questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
fatti commessi con dolo o colpa grave.
Titolo V
Autonomia finanziaria e contabile
Art. 24.
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la
contabilita'
1. I criteri della gestione finanziaria e contabile
dell'Universita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la
contabilita' e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti,
dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, la
commissione per la ricerca scientifica, le facolta' ed i
dipartimenti.
3. Esso e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le
procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.
Art. 25.
Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia
finanziaria
1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti
previsti dal regolamento di cui all'art. 24 ai dipartimenti, alle
facolta' e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti
il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ad
altre strutture didattiche e di ricerca.
Art. 26.
Sistema di controllo
1. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa e'
demandato ad un collegio dei revisori dei conti nominato e composto
secondo quanto previsto dall'art. 44, ultimo comma, della legge
14 agosto 1992, n. 590. Il collegio dei revisori dura in carica
quattro anni.
Titolo VI
Autonomia regolamentare
Art. 27.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative alla
organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi
centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalita' di
istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri
di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei
centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalita' di
elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle
rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalita'
di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze
studentesche negli organi dell'Universita'.
2. Il regolamento generale di Ateneo, approvato dal consiglio di
amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il
Senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, i
consigli di facolta' e di dipartimento, e' emanato dal rettore con
proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui
alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.
Art. 28.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento
degli studi dei corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli ai
sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' le
attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2 della citata legge.
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' approvato, a maggioranza
assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle
strutture didattiche ed e' emanato con decreto del rettore con le
modalita' previste dal comma 1 dell'art. 11 della citata legge 19
novembre 1990, n. 341.
Art. 29.
Regolamenti delle strutture didattiche
1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano
l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a
cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal
regolamento generale di Ateneo, nonche' dal regolamento didattico.
2. I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio e di area e
delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali
strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con
decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico
nella forma della richiesta motivata di riesame.
Art. 30.
Regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca
1. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca
disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle
strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al
riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art.
27.
2. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca sono
approvati dai consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei
componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da
parte della commissione per la ricerca scientifica nella forma della
richiesta motivata di riesame.
Titolo VII
Edilizia universitaria e residenzialita'
Art. 31.
Edilizia universitaria
1. Il consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il
senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica,
presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per
l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze
edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialita' e le
strutture per docenti e ricercatori.
Art. 32.
Residenzialita'
1. L'Universita' promuove, in collaborazione con l'opera
universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere
residenziale dell'Universita' nei confronti della popolazione
studentesca.
2. L'Universita' facilita l'inserimento nel territorio del proprio
personale per la realizzazione del carattere residenziale
dell'universita'. Puo' predisporre un piano pluriennale e l'adozione
di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di
problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.
3. L'Universita' puo' gestire direttamente le strutture abitative e
logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i
borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.
Titolo VIII
Collaborazioni esterne
Art. 33.
Criteri generali
1. L'Universita' considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle
relazioni con le altre Universita' ed istituzioni di cultura e di
ricerca nazionali ed internazionali: per valorizzare i risultati
della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni
pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le
altre forze produttive.
2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in
essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata
dal consiglio di amministrazione.
3. L'Universita' puo', nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari
e motivate esigenze didattiche:
a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo
criteri predeterminati dal senato accademico, basati su particolari
meriti acquisiti e risultati raggiunti in attivita' didattiche,
scientifiche o professionali;
b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti
visitatori stranieri;
c) favorire scambi di personale e di studenti.
I regolamenti di Ateneo disciplinano le attivita' di cui al
presente comma, nonche' l'uso della lingua straniera nello
svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.
4. L'Universita' puo' attivare contratti a termine con ricercatori
e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalita'
definite dal regolamento generale di Ateneo.
5. L'Universita' puo' istituire borse di studio e di ricerca per
studenti, laureati e dottori di ricerca.
Art. 34.
Partecipazione ad organismi privati
1. L'Universita', per lo svolgimento di attivita' strumentali alle
attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali, puo' partecipare a
societa' o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto
della legislazione vigente. La partecipazione e' approvata dal
consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico e la
commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.
Titolo IX
Numero programmato
Art. 35.
Numero programmato degli studenti dell'Universita'
1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al
conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e
professionale, il consiglio di amministrazione, su proposta del
senato accademico, sentiti i consigli di facolta' e l'opera
universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il
numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea e
laurea specialistica, ne determina le modalita' compatibilmente con
le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le
disponibilita' edilizie e residenziali e tenuto altresi' conto delle
esigenze formative del territorio.
2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero
il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a
criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.
3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi
esclusi dalle graduatorie, nonche' a cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero.
4. L'Universita' promuove e concorre ad attuare iniziative dirette
a facilitare l'orientamento alla scelta delle facolta'.
Art. 36.
Servizi per attivita' culturali, sportive e sociali
1. L'Universita', anche in collaborazione con il centro
universitario sportivo e con l'opera universitaria, garantisce
servizi per attivita' culturali, sportive e sociali degli studenti e
del personale universitario.
2. L'Universita' puo' contribuire alla realizzazione di iniziative
nell'ambito delle attivita' di cui al comma precedente, promosse da
studenti e da dipendenti dell'Universita' riuniti in cooperative o
associazioni.
Titolo X
Norme finali
Art. 37.
Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato
accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.
2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno
accademico.
Art. 38.
Modifiche di statuto
1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio di amministrazione integrato ai sensi
dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e con le procedure
di cui alla stessa.
2. Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore
con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi
9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Lo statuto e le modifiche di statuto e segnatamente quelle
relative alle elezioni, agli elettorati ed ai mandati elettivi,
entrano in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore,
emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
4. Il consiglio di amministrazione integrato per le modifiche di
statuto, di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982, e' convocato dal
presidente del consiglio di amministrazione su proposta del rettore o
del consiglio di amministrazione o anche del senato accademico e
della commissione per la ricerca scientifica riuniti in seduta
congiunta.
5. La procedura per l'adozione delle modifiche e' disciplinata da
apposito regolamento.
Art. 39.
Norme transitorie
1. Il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva in carica
al momento dell'approvazione del presente statuto cessano alla
scadenza naturale del loro mandato.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il
presidente del consiglio di amministrazione e' tenuto a convocare il
consiglio di amministrazione integrato per valutare il processo di
attuazione dello statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento
normativo, nonche' le eventuali modifiche o integrazioni.
Art. 40.
Sigillo
1. Il sigillo dell'Universita' raffigura l'aquila di Trento e
l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum
Universitas".
Trento, 30 aprile 2004
Il rettore: Egidi