GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 113 DEL 15/5/2004


LEGGE 11 maggio 2004, n. 126 
Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo
2004,  n.  66,  recante  interventi urgenti per i pubblici dipendenti
sospesi  o  dimessisi  dall'impiego  a  causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il  decreto-legge  16  marzo  2004,  n.  66,  recante interventi
urgenti  per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a
causa   di   procedimento   penale,  successivamente  conclusosi  con
proscioglimento,   e'   convertito  in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 maggio 2004
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Mazzella,  Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                         LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2841):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  per  la  funzione  pubblica
          (Mazzella) il 17 marzo 2004.
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il 17 marzo 2004, con il parere delle
          commissioni  2ª,  4ª,  5ª  e  Parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 17 marzo 2004.
              Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 25, 30 e 31 marzo
          2004.
              Esaminato  in  aula il 1°, 6, 7 aprile 2004 e approvato
          il 20 aprile 2004.
          Camera dei deputati (atto n. 4903):
              Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
          privato),  in sede referente, il 21 aprile 2004, con pareri
          del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II,
          IV, V, VII, XII e Parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla XI commissione il 22 e 27 aprile 2004.
              Esaminato  in aula il 27 aprile 2004 ed approvato il 28
          aprile 2004.
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  16  marzo  2004,  n.  66,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          64 del 17 marzo 2004.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
                                                             Allegato
MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16
                         MARZO 2004, n. 66.
  All'articolo 1:
    al  comma  1,  lettere  a)  ed  e),  dopo  le  parole: "non lo ha
commesso",  sono inserite le seguenti: "o se il fatto non costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato";
    al  comma  2,  capoverso  57-bis,  dopo  le  parole:  "non  lo ha
commesso",  sono inserite le seguenti: "o se il fatto non costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato";
    al  comma  3,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Sono
fatti  salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
  All'articolo 2:
    al  comma 1, dopo la parola: "vigore", sono inserite le seguenti:
"della legge di conversione";
    al comma 4:
      al  primo periodo, dopo le parole: "Per il personale militare e
delle  forze  di  polizia,",  sono  inserite  le  seguenti:  "per  il
personale  di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801,";
      al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "Per il collocamento in
quiescenza d'ufficio", sono inserite le seguenti: "e per il personale
delle  Forze  armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio
non  puo'  protrarsi  oltre  il limite di eta' per il collocamento in
congedo assoluto";
      il  quarto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "In caso di
prolungamento,   di   ripristino   del   rapporto  di  impiego  e  di
riammissione  in  servizio  del  personale  delle  Forze  armate e di
polizia,  da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della
cessazione   dal  servizio  dello  stesso  per  qualsiasi  causa,  si
applicano   le   vigenti   disposizioni   di   legge  in  materia  di
reclutamento,  stato  giuridico  ed  avanzamento;  non si da' luogo a
valutazione  ai  fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore
per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego
oltre  il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o qualifica
di  appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano
di  avere  efficacia  le  promozioni  conferite  in  conseguenza  del
collocamento  in  congedo  o in quiescenza e sono sospesi il relativo
trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria";
      dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  I  docenti  dei  policlinici universitari sono reintegrati
nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione".


fp04 - gr04