DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. 118
Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni
professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di
dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'articolo 28, comma 3;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e
del 27 ottobre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002, con il quale e' stata conferita la delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.
1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;
Adotta
il presente regolamento:
Art. 1.
Requisiti
1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea,
adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o
amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e
controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate
in posizione di autonomia e responsabilita' nel quadro di indirizzi
generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.
2. L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere svolta
nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che
abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto
l'espletamento di attivita' di rilevante entita' ovvero elevata
specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale,
culturale e scientifico.
3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2
nonche' i criteri per la valutazione della possibilita' di ammettere
l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione nei bandi di concorso.
Art. 2.
Esperienza lavorativa
1. L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere esercitata in
via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata
minima quinquennale, puo' essere maturata anche per periodi di tempo
diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative,
purche' espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori
alla pubblicazione del bando di concorso.
2. I periodi di attivita' espletati nelle strutture private possono
essere cumulati con periodi di attivita' svolti, in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.
3. I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non
retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza
lavorativa.
Art. 3.
Certificazioni
1. La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal
contratto individuale di lavoro ovvero da analoga idonea
certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di
attivita', le mansioni svolte durante tale periodo e il
corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di
categoria eventualmente applicabile.
2. Il contenuto della prestazione di lavoro puo' essere specificato
mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro.
Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella
documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di
partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro
puo' essere specificato mediante certificazioni relative ai
contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La
certificazione del datore di lavoro e' equivalente
all'autocertificazione dello stesso aspirante.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Mazzella
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 23