GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 105 DEL 6/5/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. 118 
Regolamento  recante  modalita'  di  individuazione  delle  posizioni
professionali   di   dipendenti  privati,  equivalenti  a  quelle  di
dipendenti  pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione   dirigenziale,   bandito  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 28, comma 3;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e
del 27 ottobre 2003;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2002,  con  il  quale  e'  stata  conferita la delega di
funzioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.
1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;

                               Adotta

                      il presente regolamento:

                               Art. 1.

                              Requisiti

  1.   Sono   ammessi   al  corso-concorso  selettivo  di  formazione
dirigenziale  di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  i  prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea,
adibiti  allo  svolgimento  di  mansioni  di  natura  professionale o
amministrativa,  comportanti  funzioni  di direzione, coordinamento e
controllo,  aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate
in  posizione  di autonomia e responsabilita' nel quadro di indirizzi
generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.
  2.   L'attivita'  del  prestatore  di  lavoro  deve  essere  svolta
nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che
abbiano  alternativamente  almeno  medie  dimensioni  e  per  oggetto
l'espletamento  di  attivita'  di  rilevante  entita'  ovvero elevata
specializzazione  e  qualificazione  nel  campo  economico,  sociale,
culturale e scientifico.
  3.  La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2
nonche'  i criteri per la valutazione della possibilita' di ammettere
l'aspirante  al  concorso  sono definiti dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione nei bandi di concorso.
                               Art. 2.

                        Esperienza lavorativa

  1.  L'attivita'  del prestatore di lavoro deve essere esercitata in
via  abituale  e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata
minima  quinquennale, puo' essere maturata anche per periodi di tempo
diversi   ovvero  nell'ambito  di  diverse  strutture  organizzative,
purche' espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori
alla pubblicazione del bando di concorso.
  2. I periodi di attivita' espletati nelle strutture private possono
essere  cumulati  con  periodi  di  attivita'  svolti,  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.
  3.  I  periodi  di  aspettativa,  di  congedo ovvero di assenza non
retribuiti  non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza
lavorativa.
                               Art. 3.

                           Certificazioni

  1.  La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal
contratto   individuale   di   lavoro   ovvero   da   analoga  idonea
certificazione,  dai  quali risulti lo svolgimento del quinquennio di
attivita',   le   mansioni   svolte   durante   tale   periodo  e  il
corrispondente  livello  di inquadramento nel contratto collettivo di
categoria eventualmente applicabile.
  2. Il contenuto della prestazione di lavoro puo' essere specificato
mediante  documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro.
Le   certificazioni   integrative   devono  trovare  riscontro  nella
documentazione   ufficiale   esibita   a  corredo  della  domanda  di
partecipazione  al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro
puo'   essere   specificato   mediante   certificazioni  relative  ai
contributi   versati   dal   datore   di  lavoro  dell'aspirante.  La
certificazione     del    datore    di    lavoro    e'    equivalente
all'autocertificazione dello stesso aspirante.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello Stato sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 11 febbraio 2004
                p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Mazzella

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 23


fp04 - gr04