GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 110 DEL 12/5/2004


DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 
Razionalizzazione  delle  funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale  e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo 8;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                           Organizzazione
Capo I 
                               Art. 1.
Vigilanza  in  materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali
      delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali assume e
coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle
province  autonome,  le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare,  di  vigilanza  in  materia  di  rapporti di lavoro e dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
con  particolare  riferimento  allo  svolgimento  delle  attivita' di
vigilanza  mirate  alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza
delle  norme  di  legislazione  sociale  e  del  lavoro, ivi compresa
l'applicazione  dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina
previdenziale.  Resta  ferma la competenza del Ministero dell'interno
in  materia  di  coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e
sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981,
n.  121,  e  di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78,
nonche'  dei  prefetti  in  sede.  Resta altresi' ferma la competenza
delle  aziende  sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
  2.  Sono  fatte  salve  le  competenze  riconosciute alle regioni a
statuto  speciale  ed  alle  province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
                               Art. 2.
Direzione  generale  con  compiti  di direzione e coordinamento delle
                         attivita' ispettive

  1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e'
istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica, con
regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  una
direzione  generale  con  compiti  di direzione e coordinamento delle
attivita'  ispettive  svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in
materia   di   rapporti   di  lavoro,  di  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale,
compresi  gli  enti  previdenziali, di seguito denominata: "Direzione
generale".
  2.  La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate
dal   Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  direttive
operative  e  svolge  l'attivita' di coordinamento della vigilanza in
materia  di  rapporti  di lavoro e legislazione sociale e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
in  materia  di  lavoro,  che  devono  essere  garantiti  su tutto il
territorio  nazionale,  al  fine  di  assicurare l'esercizio unitario
della  attivita'  ispettiva  di competenza del Ministero del lavoro e
delle   politiche   sociali   e  degli  enti  previdenziali,  nonche'
l'uniformita'  di  comportamento  degli  organi  di vigilanza nei cui
confronti  la  citata  direzione  esercita,  al  sensi  del  comma 1,
un'attivita' di direzione e coordinamento.
  3.  La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i
presidenti   delle   Commissioni  regionali  di  coordinamento  della
attivita'  di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ogni elemento di
conoscenza  utile  all'elaborazione  delle  direttive  in  materia di
attivita' di vigilanza.
                               Art. 3.
  Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza

  1.  Qualora  si  renda  opportuno  coordinare  a  livello nazionale
l'attivita' di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni
di  contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi
da  quelli  di  ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo
dell'articolo  1,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali
convoca  la  Commissione  centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza  di  cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e
gli  obiettivi  strategici,  nonche'  le  priorita'  degli interventi
ispettivi.
  2.  La  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita' di
vigilanza,  nominata  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali,  e'  composta  dal  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali  o  da un sottosegretario delegato, in qualita' di
presidente;  dal  direttore  generale  della  direzione generale, dal
Direttore  generale  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);   dal   Direttore   generale   dell'Istituto   nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL);  dal
Comandante  generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale
dell'Agenzia  delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende
sanitarie  locali;  dal  Presidente  del  Comitato  nazionale  per la
emersione  del  lavoro  non regolare di cui all'articolo 78, comma 1,
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei
datori  di  lavoro  e quattro rappresentanti dei lavoratori designati
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a  livello  nazionale.  I  componenti della Commissione possono farsi
rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
  3.   Alle   sedute  della  Commissione  centrale  di  coordinamento
dell'attivita'  di  vigilanza possono essere invitati a partecipare i
Direttori  degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle
direzioni  generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la
emersione  del  lavoro  non  regolare ed il comandante del nucleo dei
Carabinieri  presso  l'ispettorato  del  lavoro.  Alle  sedute  della
Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita' di vigilanza
possono,   su   questioni   di   carattere  generale  attinenti  alla
problematica   del  lavoro  illegale,  essere  altresi'  invitati  il
comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ed  il  Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
  4.  Alla  Commissione  centrale  di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza  puo' essere attribuito il compito di definire le modalita'
di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo
10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione
del  modello  unificato  di  verbale di rilevazione degli illeciti in
materia  di  lavoro,  di  previdenza e assistenza obbligatoria ad uso
degli  organi  di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale,
al  sensi  dell'articolo  2,  esercita  un'attivita'  di  direzione e
coordinamento.
  5.  Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita'
di  vigilanza  ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai
sensi  del  comma  3  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso spese o
indennita'   di  missione.  Al  funzionamento  della  Commissione  si
provvede  con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
                               Art. 4.
         Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza

  1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali
dell'INPS  e  dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano
l'attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro e di legislazione
sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive
della  direzione  generale.  A  tale fine, le direzioni regionali del
lavoro  consultano,  almeno  ogni  tre  mesi,  i  direttori regionali
dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
  2.  Qualora  si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli
organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i
profili  diversi  da  quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al
secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla
direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro
convoca  la  commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza.
  3.  La  Commissione  di  cui  al  comma 2, nominata con decreto del
Direttore  della  direzione  regionale  del  lavoro  e'  composta dal
Direttore  della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal
Direttore  regionale  dell'INPS;  dal Direttore regionale dell'INAIL;
dal  comandante  regionale  della  Guardia  di finanza; dal Direttore
regionale  dell'Agenzia  delle  entrate;  dal  Coordinatore regionale
delle  aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori
di  lavoro  e  quattro  rappresentanti dei lavoratori designati dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello  nazionale.  I  componenti  della  Commissione  possono farsi
rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
  4.  Alle  sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere
invitati  a  partecipare  i  Direttori  regionali  degli  altri  enti
previdenziali   e   i   componenti  istituzionali  delle  Commissioni
regionali  per  l'emersione  del  lavoro  non  regolare  di  cui agli
articoli 78  e  79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.  Alle  sedute  della  Commissione  di  cui  al comma 2
possono,   su   questioni   di   carattere  generale  attinenti  alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu'
dirigenti  della  Polizia  di  Stato designati dal Dipartimento della
pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  ed  il  comandante
regionale dell'Arma del carabinieri.
  5.  La  Commissione  regionale  di  coordinamento dell'attivita' di
vigilanza  convoca,  almeno  sei  volte  all'anno,  i  presidenti dei
comitati  per  il  lavoro  e  l'emersione  del  sommerso,  di seguito
denominati "CLES", di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
al   fine  di  fornire  alla  direzione  generale  ogni  elemento  di
conoscenza  utile  all'elaborazione  delle  direttive  in  materia di
attivita'  di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3
ed  ai  soggetti  eventualmente  invitati  a partecipare ai sensi del
comma 4  o  convocati  ai  sensi del presente comma, non spetta alcun
compenso,  rimborso  spese o indennita' di missione. Al funzionamento
della  Commissione  si  provvede con le risorse assegnate a normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
                               Art. 5.
        Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza

  1.  La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti  i  Direttori
provinciali   dell'INPS  e  dell'INAIL,  coordina  l'esercizio  delle
funzioni  ispettive  e  fornisce  le direttive volte a razionalizzare
l'attivita'   di  vigilanza,  al  fine  di  evitare  duplicazione  di
interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le
direzioni  provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i
direttori  provinciali  dell'INPS,  dell'INAIL  e  degli  altri  enti
previdenziali.
  2.  Qualora  si  renda opportuno coordinare, a livello provinciale,
l'attivita'  di  tutti  gli organi impegnati nell'azione di contrasto
del   lavoro  irregolare,  i  CLES,  cui  partecipano  il  Comandante
provinciale  della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici
locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale
ed  il  presidente della Commissione provinciale per la emersione del
lavoro  non  regolare  di  cui  all'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre   1998,  n.  448,  forniscono,  in  conformita'  con  gli
indirizzi  espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3,
indicazioni   utili   ai  fini  dell'orientamento  dell'attivita'  di
vigilanza.  Alle  sedute  del CLES possono, su questioni di carattere
generale  attinenti  alla  problematica  del  lavoro illegale, essere
altresi' invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri
ed il Questore.
  3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo
stato  del  mercato  del  lavoro  e  sui  risultati  della  attivita'
ispettiva  nella  provincia  di  competenza,  anche avvalendosi degli
esiti  delle  attivita' di analisi e ricerca delle citate Commissioni
provinciali  per  l'emersione  del lavoro. Al termine di ogni anno il
CLES redige una relazione annuale di sintesi.
  4.  Ai  componenti  dei  CLES,  ed ai soggetti che eventualmente li
integrano  ai  sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennita' di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede
con  le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli
di bilancio.
                               Art. 6.
                         Personale ispettivo

  1.  Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione
sociale  sono  svolte  dal  personale  ispettivo  in  forza presso le
direzioni regionali e provinciali del lavoro.
  2.  Il  personale  ispettivo  di  cui  al  comma  1, nei limiti del
servizio  cui  e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla
normativa  vigente,  opera  anche in qualita' di ufficiale di Polizia
giudiziaria.
  3.  Le  funzioni  ispettive  in materia di previdenza ed assistenza
sociale  sono  svolte  anche  dal  personale  di vigilanza dell'INPS,
dell'INAIL,  dell'ENPALS  e  degli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione  obbligatoria,  nell'ambito  dell'attivita' di verifica
del  rispetto  degli  obblighi  previdenziali  e contributivi. A tale
personale,  nell'esercizio  delle  funzioni di cui al presente comma,
non  compete  la  qualifica  di  ufficiale  o  di  agente  di Polizia
giudiziaria.
Capo II 
                               Art. 7.
                              Vigilanza
  1. Il personale ispettivo ha compiti di:

    a) vigilare  sull'esecuzione  di  tutte  le  leggi  in materia di
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
di  tutela  dei  rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque
sia   prestata   attivita'  di  lavoro  a  prescindere  dallo  schema
contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
    b) vigilare  sulla  corretta applicazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro;
    c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle
leggi  sulla  cui  applicazione  esso  deve  vigilare, anche ai sensi
dell'articolo 8;
    d) vigilare  sul  funzionamento  delle  attivita' previdenziali e
assistenziali   a   favore  dei  prestatori  d'opera  compiute  dalle
associazioni  professionali,  da  altri  enti  pubblici e da privati,
escluse  le  istituzioni  esercitate  direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
    e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    f) compiere   le   funzioni  che  a  esso  vengono  demandate  da
disposizioni  legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
                               Art. 8.
                      Prevenzione e promozione

  1. Le  direzioni  regionali  e  provinciali del lavoro organizzano,
mediante  il  proprio  personale  ispettivo,  eventualmente  anche in
concorso  con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per
la  emersione  del  lavoro  non  regolare, attivita' di prevenzione e
promozione,  su  questioni  di  ordine  generale,  presso i datori di
lavoro,   finalizzata   al   rispetto   della  normativa  in  materia
lavoristica   e   previdenziale,  con  particolare  riferimento  alle
questioni   di   maggior  rilevanza  sociale,  nonche'  alle  novita'
legislative   e   interpretative.  Durante  lo  svolgimento  di  tali
attivita'  il  personale  ispettivo  non  esercita le funzioni di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2.
  2.   Qualora   nel   corso   della   attivita'  ispettiva  di  tipo
istituzionale  emergano  profili  di  inosservanza  o di non corretta
applicazione   della   normativa   di   cui  sopra,  con  particolare
riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua
l'adozione   di   sanzioni  penali  o  amministrative,  il  personale
ispettivo  fornisce  indicazioni  operative  sulle  modalita'  per la
corretta attuazione della predetta normativa.
  3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del
lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti,
datori  di  lavoro  e  associazioni,  attivita'  di  informazione  ed
aggiornamento,  da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e'
definito  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  da  adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  4.  La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti gli organismi
preposti,  sulla  base  di  direttive del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei
vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai
sensi   degli   articoli 75   e  seguenti,  del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
  5.  Le  attivita'  di  cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte,
secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel
rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.
                               Art. 9.
                        Diritto di interpello

  1.  Le  associazioni  di  categoria  e gli ordini professionali, di
propria  iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti
pubblici  possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che
provvedono  a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine
generale   sull'applicazione   delle   normative  di  competenza  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti
e   le   comunicazioni   di   cui   al  presente  articolo  avvengono
esclusivamente  per  via  telematica.  Nelle  materie previdenziali i
quesiti  possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica,
alle  sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione
generale.
                              Art. 10.
     Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva

  1.  Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli
organi  di  vigilanza  sul  territorio,  e'  istituita,  senza  oneri
aggiuntivi  per  il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture
del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali ed avvalendosi
delle  risorse  del  Ministero  stesso, una banca dati telematica che
raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati,
nonche'  informazioni  e  approfondimenti sulle dinamiche del mercato
del  lavoro  e  su  tutte  le  materie  oggetto di aggiornamento e di
formazione  permanente  del personale ispettivo. Alla banca dati, che
costituisce  una sezione riservata della borsa continua nazionale del
lavoro  di  cui  all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  hanno  accesso esclusivamente le amministrazioni che
effettuano  vigilanza  ai  sensi del presente decreto. Con successivo
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, da
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,  sentito  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  previo  parere  del  Centro  nazionale per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  vengono  definite  le modalita' di
attuazione  e  di  funzionamento  della predetta banca dati, anche al
fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio
di  cui  all'articolo  17  del  citato decreto legislativo n. 276 del
2003.
  2.  Per  evitare  duplicazione  di interventi da parte degli organi
preposti  all'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, previdenza
ed  assistenza  sociale,  le amministrazioni interessate provvedono a
comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti
telematici,   i   datori   di   lavoro   sottoposti   ad   ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
  3.  Allo  scopo  di  procedere  ad  una  migliore e piu' efficiente
organizzazione  dell'attivita'  ispettiva  in  ambito  regionale,  le
Direzioni  regionali  del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali
dell'INPS  e  dell'INAIL  e con il Comando del nucleo dei Carabinieri
presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di
propria  competenza  gruppi  di  intervento straordinario, secondo le
direttive   della   direzione  generale,  per  contrastare  specifici
fenomeni  di  violazione  di  norme poste a tutela del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatoria.
  4.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un
modello  unificato  di  verbale  di rilevazione degli illeciti ad uso
degli  organi  di  vigilanza  in  materia di lavoro e di previdenza e
assistenza  obbligatoria  nei cui confronti la direzione generale, ai
sensi   dell'articolo   2,   esercita  un'attivita'  di  direzione  e
coordinamento.
  5.  I  verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono
fonti  di  prova  ai sensi della normativa vigente relativamente agli
elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati
per    l'adozione    di    eventuali    provvedimenti   sanzionatori,
amministrativi   e   civili,   da   parte  di  altre  amministrazioni
interessate.
                              Art. 11.
                      Conciliazione monocratica

  1.   Nelle  ipotesi  di  richieste  di  intervento  ispettivo  alla
direzione  provinciale  del  lavoro dalle quali emergano elementi per
una   soluzione   conciliativa   della   controversia,  la  Direzione
provinciale  del lavoro territorialmente competente puo', mediante un
proprio  funzionario,  anche  con  qualifica  ispettiva,  avviare  il
tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
  2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni
o  organizzazioni  sindacali  ovvero  da  professionisti  cui abbiano
conferito specifico mandato.
  3.  In  caso  di  accordo,  al verbale sottoscritto dalle parti non
trovano  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi
primo, secondo e terzo del codice civile.
  4.  I  versamenti  dei  contributi previdenziali e assicurativi, da
determinarsi   secondo  le  norme  in  vigore,  riferiti  alle  somme
concordate  in  sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo
riconosciuto  dalle parti, nonche' il pagamento delle somme dovute al
lavoratore,   estinguono   il  procedimento  ispettivo.  Al  fine  di
verificare  l'avvenuto  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assicurativi,  le  direzioni  provinciali del lavoro trasmettono agli
enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
  5.  Nella  ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di
entrambe  le  parti  convocate,  attestata  da  apposito  verbale, la
direzione  provinciale  del  lavoro  da'  seguito  agli  accertamenti
ispettivi.
  6.  Analoga  procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della
attivita'  di  vigilanza  qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i
presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale
caso,  acquisito  il  consenso  delle  parti interessate, l'ispettore
informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai
fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La
convocazione  delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14
della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  fino alla conclusione del
procedimento conciliativo.
                              Art. 12.
            Diffida accertativa per crediti patrimoniali

  1.   Qualora   nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  emergano
inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti
patrimoniali  in  favore  dei  prestatori  di  lavoro,  il  personale
ispettivo  delle  Direzioni  del lavoro diffida il datore di lavoro a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
  2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il
datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la
Direzione  provinciale  del lavoro. In caso di accordo, risultante da
verbale  sottoscritto  dalle parti, il provvedimento di diffida perde
efficacia  e,  per  il  verbale medesimo, non trovano applicazione le
disposizioni  di  cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo
del codice civile.
  3.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 2 o in caso di
mancato  raggiungimento  dell'accordo, attestato da apposito verbale,
il  provvedimento  di  diffida  di  cui  al  comma  1  acquista,  con
provvedimento  del  direttore della Direzione provinciale del lavoro,
valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
  4.  Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e'
ammesso  ricorso  davanti  al  Comitato  regionale  per i rapporti di
lavoro  di  cui  all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei
datori  di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni
dalla  richiesta  di  nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua
composizione  ordinaria.  I  ricorsi  vanno  inoltrati alla direzione
regionale  del  lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato  nel  termine  di novanta giorni dal ricevimento, sulla base
della  documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione.  Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione  il  ricorso  si  intende  respinto.  Il  ricorso  sospende
l'esecutivita' della diffida.
Capo III 
                              Art. 13.
                               Diffida

  1.  In  caso  di  constatata inosservanza delle norme in materia di
lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti  dai  quali  derivino  sanzioni  amministrative, questi
provvede  a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
  2.  In  caso  di  ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e'
ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al
minimo  previsto  dalla  legge  ovvero nella misura pari ad un quarto
della  sanzione  stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo
delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
  3.   L'adozione   della   diffida   interrompe  i  termini  di  cui
all'articolo  14  della  legge  24  novembre  1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
  4.  Il  potere  di  diffida  nei casi previsti al comma 1, e con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3, e' esteso, limitatamente alla
materia  della  previdenza  e  dell'assistenza  sociale,  anche  agli
ispettori  degli  enti  previdenziali,  per  le  inadempienze da loro
rilevate.
                              Art. 14.
                Disposizioni del personale ispettivo

  1.  Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di
lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle
norme  per  cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un
apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
  2.  Contro  le  disposizioni di cui al comma 1 e' am-messo ricorso,
entro  quindici  giorni, al Direttore della direzione provinciale del
lavoro,  il  quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente  il  termine  previsto  per  la  decisione  il ricorso si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione.
                              Art. 15.
                      Prescrizione obbligatoria

  1.  Con  riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione
sociale   la  cui  applicazione  e'  affidata  alla  vigilanza  della
direzione  provinciale  del  lavoro,  qualora  il personale ispettivo
rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al
contravventore  una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli
articoli 20  e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
per  gli  effetti  degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso
decreto.
  2.  L'articolo  22  del citato decreto legislativo n. 758 del 1994,
trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
  3.  La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle
ipotesi  in  cui  la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle
ipotesi   in  cui  il  trasgressore  abbia  autonomamente  provveduto
all'adempimento  degli  obblighi  di legge sanzionati precedentemente
all'emanazione della prescrizione.
Capo IV 
                              Art. 16.
             Ricorso alla direzione regionale del lavoro

  1. Nei  confronti  della  ordinanza-ingiunzione  emessa,  ai  sensi
dell'articolo  18  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dalla
Direzione  provinciale  del  lavoro,  fermo  restando  il  ricorso in
opposizione  di  cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso
ricorso  in  via  alternativa  davanti  al  direttore della direzione
regionale  del  lavoro,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica della
stessa,  salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del
rapporto  di  lavoro,  per il quale si procede ai sensi dell'articolo
17.
  2.  Il  ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed
e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base
della  documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione.  Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione  il  ricorso  si  intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutivita'  dell'ordinanza-ingiunzione,  salvo  che  la direzione
regionale  del  lavoro,  su  richiesta  del  ricorrente,  disponga la
sospensione.
  3.  Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del
1981,  decorre  dalla  notifica  del  provvedimento  che  conferma  o
ridetermina  l'importo  dell'ordinanza-ingiunzione  impugnata  ovvero
dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
                              Art. 17.
       Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

  1. Presso  la  direzione  regionale  del  lavoro  e'  costituito il
Comitato  regionale  per i rapporti di lavoro, composto dal direttore
della  direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore
regionale   dell'INPS   e  dal  Direttore  regionale  dell'INAIL.  Ai
componenti  dei  comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita'  di  missione  ed  al funzionamento dei comitati stessi si
provvede  con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
  2.   Tutti  i  ricorsi  avverso  gli  atti  di  accertamento  e  le
ordinanze-ingiunzioni   delle  direzioni  provinciali  del  lavoro  e
avverso  i  verbali  di  accertamento  degli istituti previdenziali e
assicurativi   che   abbiano   ad   oggetto   la   sussistenza  o  la
qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione
regionale  del  lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato  di  cui  al  comma  1  nel  termine  di  novanta giorni dal
ricevimento,  sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente
e  di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il
termine  previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il
ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo
che  la  direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente,
disponga la sospensione.
  3.  Il  ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22
della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, ed i termini di legge per i
ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.
Capo V 
                              Art. 18.
               Risorse umane, finanziare e strumentali

  1.  L'idoneita' allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto
il   personale  ispettivo  viene  garantita  attraverso  percorsi  di
formazione  permanente,  da svolgersi anche mediante corsi telematici
appositamente   organizzati,   che   attengano,   tra  l'altro,  alla
conoscenza  delle  seguenti  materie:  diritto  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e
del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo
dei  sistemi  informativi,  metodologia della ricerca sociale e delle
indagini  ispettive.  La  direzione generale definisce i programmi di
formazione  e  di  aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza
allo  scopo  di  sviluppare  un  proficuo  scambio di esperienze, una
maggiore  comprensione  reciproca  e  una  crescita  progressiva  del
coordinamento  della  vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono
nei  limiti  delle  risorse  destinate  alle predette finalita' dalla
legislazione vigente.
                              Art. 19.
                             Abrogazioni

  1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono
abrogate   le   norme  incompatibili  con  le  disposizioni  in  esso
contenute.
                              Art. 20.
            Invarianza degli oneri e disposizione finale

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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