GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 113 DEL 15/5/2004


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. 66 
Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 64 del 17 marzo 2004), coordinato con la legge di
conversione  11 maggio  2004,  n.  126  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale  alla  pag. 3), recante: "Interventi urgenti per i pubblici
dipendenti  sospesi  o  dimessi  dall'impiego a causa di procedimento
penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.".
Avvertenza:
    Il   testo   coordinato   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Al  comma  57  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  le parole: "sentenza definitiva di proscioglimento" sono
inserite le seguenti: "perche' il fatto non sussiste o l'imputato non
lo  ha  commesso,  ((  o  se  il fatto non costituisce reato o non e'
previsto   dalla   legge   come   reato  ))  ovvero  con  decreto  di
archiviazione  per  infondatezza  della  notizia  di  reato, anche se
pronunciati  dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge";
    b)  le parole: "oltre i limiti di eta' previsti dalla legge" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "anche  oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe";
    c) dopo   le  parole:  "sospensione  ingiustamente  subita"  sono
inserite  le  seguenti:  "e del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.";
    d) le  parole:  "secondo  modalita'  stabilite con regolamento da
adottare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono soppresse;
    e) sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di
proscioglimento   di   cui   al  presente  comma  sono  equiparati  i
provvedimenti   dopo  una  sentenza  di  assoluzione  del  dipendente
imputato  perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,
((  o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge
come  reato  )).  Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia
stata  emanata  anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo'
chiedere  il  riconoscimento  del  migliore trattamento pensionistico
derivante  dalla  ricostruzione  della  carriera  con  il computo del
periodo  di  sospensione  dal servizio o dalla funzione o del periodo
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.".
  2.  Dopo  il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
    "57-bis.   Ove  il  procedimento  penale  di  cui  al  comma  57,
ricorrendo  ogni  altra  condizione ivi indicata, si sia concluso con
proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto
non  sussiste  o  l'imputato  non lo ha commesso (( o se il fatto non
costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato, )) anche
pronunciati  dopo  la  cessazione  dal servizio, l'amministrazione di
appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e
ripristinare  il  rapporto di impiego per un periodo di durata pari a
quella  sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita'
indicate   nel   comma   57,   purche'   non  risultino  elementi  di
responsabilita'  disciplinare  o  contabile  all'esito  di  specifica
valutazione  che  le amministrazioni competenti compiono entro dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.".
  3.  Gli  effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dal  1° gennaio  2004.  (( Sono fatti salvi gli effetti delle domande
presentate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  57  dell'art.  3
          (Disposizioni  in materia di oneri sociali e di personale e
          per  il  funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
          della    legge   24 dicembre   2003,   n.   350,   recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2004", come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "57.  Il  pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
          servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
          chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
          seguito  di  un procedimento penale conclusosi con sentenza
          definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
          o  l'imputato  non  lo  ha  commesso,  o  se  il  fatto non
          costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato
          ovvero  con decreto di archiviazione per infondatezza della
          notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
          del  servizio,  e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, anche se
          gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
          richiesta,    dall'amministrazione   di   appartenenza   il
          prolungamento  o  il  ripristino  del  rapporto di impiego,
          anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
          eventuali  proroghe,  per  un  periodo  pari a quello della
          durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
          del  periodo  di  servizio  non  espletato per l'anticipato
          collocamento  in  quiescenza,  cumulati  tra loro, anche in
          deroga  ad  eventuali  divieti di riassunzione previsti dal
          proprio  ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
          economico  a  cui  avrebbe  avuto  diritto in assenza della
          sospensione.  Alle  sentenze  si  proscioglimento di cui al
          presente   comma   sono   equiparati  i  provvedimenti  che
          dichiarano  non  doversi  procedere per una causa estintiva
          del  reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
          dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
          non  lo  ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o
          non  e'  previsto  dalla  legge come reato. Ove la sentenza
          irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
          anteriormente  ai  cinque  anni  antecedenti  alla  data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il  pubblico
          dipendente  puo'  chiedere  il  riconoscimento del migliore
          trattamento  pensionistico  derivante  dalla  ricostruzione
          della  carriera  con  il computo del periodo di sospensione
          dal servizio o dalla funzione o dal periodo di servizio non
          espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.".
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  17
          (Regolamenti)   della   legge   23 agosto   1988,   n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    legge   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
                               Art. 2.
  1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore (( della legge di
conversione   ))   del   presente   decreto,  all'amministrazione  di
appartenenza.  L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3,
ovvero  dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del
medesimo articolo.
  2.  Fatte  salve  le  competenze delle regioni, le modalita' per il
ripristino   del   rapporto   di  lavoro  per  il  personale  di  cui
all'articolo 2,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  sono  disciplinate  ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 dello
stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi
del presente decreto.
  3.  In  caso  di  ripristino del rapporto di impiego dei magistrati
ordinari,  disposto  dal  Consiglio  superiore della magistratura, ai
sensi  del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso
in  servizio  e'  conferita,  se possibile e comunque nell'ambito dei
posti  disponibili,  una  funzione  dello stesso livello di quella da
ultimo  esercitata.  In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
sensi  del  comma 57  dello  stesso articolo 3 della legge n. 350 del
2003,   al   magistrato   riammesso   in  servizio  che,  al  momento
dell'anticipato    collocamento   in   quiescenza,   aveva   maturato
nell'ultima  funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici
anni  e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche
in  soprannumero,  una funzione di livello immediatamente superiore a
tale  ultima  funzione,  previa  valutazione,  da  parte dello stesso
Consiglio,  dell'anzianita'  in ruolo al momento della cessazione del
servizio   e  delle  attitudini  desunte  dalle  funzioni  da  ultimo
esercitate;  non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero
funzioni  di  livello  superiore  a presidente aggiunto o procuratore
generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali
di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in
servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del
2003  che,  al  momento  dell'anticipato  collocamento in quiescenza,
aveva   maturato   nell'ultima   funzione   esercitata  un'anzianita'
inferiore  a  dodici  anni  e'  conferita, anche in soprannumero, una
funzione  dello  stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio
superiore  della  magistratura  dispone altresi' la continuazione del
servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente
subita  e  per  il  periodo di attivita' non presentata in dipendenza
della  cessazione  anticipata  del  rapporto di impiego, ai sensi dei
commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione
in  servizio  o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi
dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo
che  avrebbe  avuto,  ove il servizio non avesse subito interruzione,
nel  rispetto della normativa alla progressione in carriera. Le norme
del  presente comma si applicano ai magistrati militari, nel rispetto
dei  principi  posti  e  ferme  restando  le competenze stabilite dal
relativo ordinamento.
  4.  Per  il  personale militare e delle forze di polizia, (( per il
personale  di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre
1977,  n.  801,  ))  nonche'  per  quello  del  settore  operativo  e
acronavigante  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco addetto
all'attivita'  di  soccorso,  in  caso  di ripristino del rapporto di
impiego   ai  sensi  del  comma 57-bis  dell'articolo 3  della  legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  al dipendente riammesso in servizio, se
possibile   e   comunque  nell'ambito  dei  posti  disponibili,  sono
attribuiti   il   grado   o   la   qualifica   posseduti  al  momento
dell'anticipato  collocamento  in  quiescenza  e gli e' conferita una
funzione  corrispondente  ai  predetti  grado o qualifica. In caso di
ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso
articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e
funzione  sono  attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il
conferimento  plurimo  delle funzioni apicali individuate da ciascuna
amministrazione  in  conformita'  ai  rispettivi  ordinamenti,  e con
riassorbimento  all'atto  della cessazione del servizio per qualsiasi
causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche'  per  il  personale del settore operativo e acronavigante del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  addetto  all'attivita'  di
soccorso,  il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre gli otto
anni  eccedenti il limite di eta' previsto dai rispettivi ordinamenti
per  il  collocamento  in  quiescenza d'ufficio (( e per il personale
delle  Forze  armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio
non  puo'  protrarsi  oltre  il limite di eta' per il collocamento in
congedo  assoluto.  In  caso  di  prolungamento,  di  ripristino  del
rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle
Forze   armate   e   di   polizia,  da  considerare  in  soprannumero
riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per
qualsiasi  causa,  si  applicano  le vigenti disposizioni di legge in
materia  di  reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si da'
luogo  a  valutazione  ai  fini dell'avanzamento al grado o qualifica
superiore  per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto
di impiego oltre il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o
qualifica  di  appartenenza  e,  fino  al  definitivo  collocamento a
riposo,  cessano  di  avere  efficacia  le  promozioni  conferite  in
conseguenza  del  collocamento  in  congedo  o  in  quiescenza e sono
sospesi    il   relativo   trattamento   economico   e   il   decorso
dell'ausiliaria )).
  5.  In  caso  di  ripristino  del  rapporto di impiego di personale
diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento
dell'anticipato  collocamento  in  quiescenza  e gli e' conferita, se
possibile  e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione
corrispondente  alla  predetta  qualifica.  In caso di ripristino del
rapporto  di  impiego  ai  sensi del comma 57 dello stesso articolo 3
della  legge  n.  350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono
attribuite  anche  in  soprannumero, escluso comunque il conferimento
delle  funzioni  apicali  individuate  da ciascuna amministrazione in
conformita' ai rispetti ordinamenti.
  6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso il
trattamento  pensionistico,  In  caso  di  ripristino del rapporto di
impiego  con  attribuzione  di  una funzione in soprannumero rispetto
alle  previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da
quelle  di  cui  al  quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti
idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.
  ((  6-bis.  I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati
nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione )).
          Riferimenti normativi:
              -  Per il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della
          legge  n.  350  del  2003, vedi l'art. 1 del presente testo
          coordinato e le relative note.
              -  Il  testo  dei  commi  2 e 3 dell'art. 2 (Fonti) del
          decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  recante:  "Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche" e' il seguente:
              "2.   I   rapporti   di  lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinate   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  legge  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogate  non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.
              3.  I  rapporti individuati di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previste nel
          titolo  III  del  presente decreto; i contratti individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione   di  trattamenti  economici  puo'  avvenire
          esclusivamente   mediante   contratti  collettivi  o,  alle
          condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali. Le
          disposizioni  di  legge,  regolamenti o atti amministrativi
          che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da
          contratti   cessano   di   avere   efficacia   a  far  data
          dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti  con  le  modalita' e nelle misure previste dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementando  le  risorse  disponibili  per la
          contrattazione collettiva".
              -  Il testo dell'art. 7 della legge 24 ottobre 1977, n.
          801   (Istituzione   e   ordinamento  dei  servizi  per  le
          informazioni  e  la  sicurezza  e disciplina del segreto di
          Stato) e' il seguente:
              "Art.  7.  -  Il  personale  di  ciascuno  dei  Servizi
          istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art.
          3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato
          che   vengono   trasferiti,  con  il  loro  consenso,  alle
          esclusive  dipendenze, in modo organico o salutario, membri
          del   Parlamento,   consiglieri   regionali,   provinciali,
          comunali,  magistrati,  ministri  di  culto  e  giornalisti
          professionisti.
              La   consistenza  dell'organico  del  Comitato  di  cui
          all'art.  3  e  di  ciascun Servizio, i casi e le modalita'
          relativi   al   rientro   dei   dipendenti  pubblici  nelle
          amministrazioni  di originaria appartenenza, il trattamento
          giuridico-economico   e   i   casi   e   le   modalita'  di
          trasferimento  al  altra  amministrazione  dello  Stato del
          personale  assunto  direttamente,  sono stabiliti, anche in
          deroga  ad  ogni  disposizione vigente, rispettivamente dal
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la
          difesa  e dal Ministro per l'interno su parere conforme del
          Comitato  interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto
          con  il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed
          economico  del  personale  del Comitato di cui all'art. 3 e
          dei  Servizi  di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque
          essere  inferiore  a quello delle qualifiche corrispondenti
          del pubblico impiego.
              Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e
          6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta rispettivamente dei
          Ministri  per  la  difesa e per l'interno e di concerto con
          gli  altri  Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di
          qualsiasi amministrazione dello Stato.
              I   SISMI   e  il  SISDE  debbono  prestarsi  reciproca
          collaborazione e assistenza.".
                               Art. 3.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


fp04 - gr04