AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 21 aprile 2004
Documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la
verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenza
dei requisiti di ordine generale e disposizioni in materia di
modalita' di verifica, da parte delle SOA (societa' organismi di
attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese, nonche'
criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di verifica
dell'esistenza della capacita' strutturale delle imprese.
(Determinazione n. 6).
IL CONSIGLIO
Premesso:
L'art. 15-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni - inserito nel
suddetto decreto dal decreto del Presidente della Repubblica del
10 marzo 2004, n. 93 - prevede che la verifica triennale delle
attestazione di qualificazione, introdotta nel sistema di
qualificazione dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
comporta il controllo del permanere del possesso dei requisiti
d'ordine generale indicati nell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni nonche' il
controllo del possesso di un particolare requisito d'ordine speciale,
chiamato capacita' strutturale;
Detta capacita' strutturale e' costituita:
1) dal requisito di cui all'art. 4 (sistemi di qualita' aziendale
ed elementi significativi e correlati del sistema di qualita'
aziendale), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni;
2) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) (idonee
referenze bancarie), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni;
3) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera c)
(capitale netto di valore positivo), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;
4) dal requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettera a) (idonea
direzione tecnica), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni;
5) dal requisito di cui all'art. 18, comma 7, (staff tecnico
necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni;
6) dal requisito di cui all'art. 18, commi 8 e 9, (adeguata
dotazione di attrezzature tecnica), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;
7) dal requisito di cui all'art. 18, commi 10, 11, 12 e 13,
(adeguato organico medio annuo), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.
L'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni, prevede che l'Autorita' deve
stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale.
Tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (art. 15-bis, comma
2, e art. 17, comma 2), nonche' delle nuove norme che disciplinano la
dimostrazione della regolarita' in materia di contribuzioni sociali e
di assenza di condanne che incidono sulla moralita' professionale
dell'impresa, sussiste la necessita' di emanare una nuova
determinazione in ordine alla documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti generali e alle modalita' di accertamento da
parte delle SOA (societa' organismi di attestazione) della
veridicita' della documentazione.
Pertanto, sentite le associazioni delle SOA e visto il parere della
Commissione Consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n.
109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni
espresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sulla
base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono.
Considerato in diritto
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni dispone che le SOA rilasciano l'attestazione di
qualificazione ed effettuano la relativa verifica triennale sulla
base di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti e
controlli svolti anche mediante accesso diretto alle strutture
aziendali dell'impresa da qualificare e l'art. 2, comma 1,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica stesso
dispone che l'Autorita' deve stabilire i criteri cui devono attenersi
le SOA nella loro attivita'.
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004,
n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha
espresso l'avviso:
a) che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ha inteso attribuire all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici il ruolo di garante dell'efficienza e corretto
funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e,
a tal fine, ha assegnato all'Autorita' penetranti poteri di vigilanza
e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di
qualificazioni;
b) che fra i poteri ed i doveri dell'Autorita' sono compresi
quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio,
modifica, ritiro) dell'atto che le SOA devono adottare nonche' di
stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere
adottato;
c) che spetta all'Autorita', in caso di inerzia delle SOA in
ordine alle indicazioni dell'Autorita', assumere - dandone, ai sensi
dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente
avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata - uno
specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il
ridimensionamento delle attestazioni;
d) che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono
una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una
attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico,
realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una
funzione pubblica.
Cio' premesso, si precisano le regole concernenti il possesso dei
requisiti quali premesse per la specificazione della documentazione
da esibire:
a) le condanne previste dall'art. 17, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni sono quelle relative a reati contro la pubblica
amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale),
l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice penale), la fede
pubblica (libro secondo, titolo VI del codice penale), il patrimonio
(libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi a
fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare
negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in
quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei
contratti di appalto; l'incidenza delle condanne deve essere
apprezzata dalla SOA traendo elementi di valutazione dai concreti
contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da
eventuali recidive;
b) non precludono la verifica triennale le sentenze per le quali
e' intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. oppure, nel
caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento), l'avvenuta estinzione del reato prevista dall'art.
445, comma 2, del c.p.p.;
c) il certificato del casellario giudiziale, necessario per la
dimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale a
seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento), qualora rilasciato su istanza dell'interessato, non
riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto
il beneficio della non menzione, nonche' le condanne patteggiate che
godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta
tutte le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se
rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti che esercitano un servizio pubblico;
d) la nuova normativa in materia di semplificazione delle
documentazioni amministrative (decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) trova applicazione generale ed
obbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della pubblica
amministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori di
pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica;
e) la nuova normativa in materia di semplificazione delle
documentazioni amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' in quanto questo atto puo' essere usato nei
rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali
ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e
commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a
carattere certificativo;
f) le SOA possono richiedere, ai sensi delle convenzioni
stipulate tra INPS, INAIL e Casse Edili, il Documento Unico di
Regolarita' Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge 22 novembre, 2002, n. 266, relativo all'impresa sottoposta a
verifica triennale nonche' richiedere, ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia 11 febbraio 2004 - data la loro natura di
soggetti privati che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di
Stato, sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) - i
certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare,
ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici
della impresa e, pertanto, sono in condizione di verificare la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa in ordine alla regolarita'
contributiva nonche' quelle rese dal titolare, dai legali
rappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici della
impresa in ordine alle assenze di condanne di cui alla precedente
lettera a);
g) l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti
(adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico
medio annuo) da possedere ai fini del rilascio dell'attestazione
nonche' stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui
rilasciare l'attestazione di qualificazione, i mezzi di prova del
possesso degli stessi che, per quanto riguarda i bilanci ed i
documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e
depositati alla data di stipula del contratto con la SOA;
h) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la
verifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazione
dei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore a
quella stabilita, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art.
18 del medesimo decreto, con una franchigia del 25% (venticinque per
cento) il che significa che la quantificazione accertata in sede di
verifica non deve risultare inferiore al 75% (settantacinque per
cento) delle misure previste per il rilascio dell'attestazione;
i) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sede
di verifica triennale la quantificazione dei requisiti deve essere
determinata con riferimento ai dati (ammortamenti, canoni di
locazione finanziaria, canoni di noleggio) contenuti nei documenti di
bilancio ed in quelli fiscali dei cinque anni precedenti la scadenza
del termine triennale ed alla cifra d'affari in lavori, accertata in
sede di rilascio dell'attestazione;
j) la disposizione di cui all'art. 15-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni
necessita di specificazioni particolari in quanto la scadenza del
termine della validita' triennale puo' essere compreso anche in un
periodo in cui il bilancio ed il documento fiscale dell'anno
immediatamente precedente non sono ancora stati approvati e
depositati;
k) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualora
la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica e'
inferiore al 75% delle misure stabilite, ai fini del rilascio
dell'attestazione, nell'art. 18 del medesimo decreto, la cifra
d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione,
viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni) in modo da ristabilire le percentuali richieste;
l) l'art. 15-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifra
d'affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere
non inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previste
nell'attestazione e, pertanto, ove cio' non si verifichi occorre
revisionare l'attestazione per quanto riguarda categorie e
classifiche.
Cio' precisato e' anche da segnalare, quali utili premesse alla
indicazione della documentazione per il rilascio dell'attestazione e
dei criteri da impiegare per la verifica triennale, che nel sito
dell'Autorita' (www.autoritalavoripubblici.it) e' presente fra
l'altro:
1) l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (art.
11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni);
2) l'elenco delle imprese per le quali vi e' una annotazione in
ordine ad un provvedimento di annullamento o ridimensionamento
dell'attestazione assunto dall'Autorita';
3) l'elenco delle imprese per le quali vi e' una annotazione in
ordine al ritiro o ridimensionamento dell'attestazione deciso delle
SOA;
4) l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioni
che consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese nei
cui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di
affidamento di lavori pubblici (art. 27, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.
Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4)
sono contenute anche nell'elenco di cui al punto 1), in modo da
essere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi.
Inoltre il modello di attestazione predisposto dall'Autorita'
contiene, fra l'altro, la indicazione:
1) delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascio
attestazione in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciata
a seguito di variazioni minime cioe' a seguito di: variazione della
denominazione o ragione sociale; variazione della sede; variazione
della rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione del
direttore tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione in
ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione
di qualita'; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo
di azienda; variazioni a seguito dell'inserimento della prestazione
di progettazione in una attestazione che ne era priva; variazioni a
seguito di modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.);
di scadenza validita' triennale; di effettuazione verifica triennale
(qualora questa abbia avuto esito positivo); di scadenza intermedia
(nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); di
scadenza validita' quinquennale;
2) dell'esistenza o meno del possesso della certificazione di
qualita' o della dichiarazione della presenza degli elementi
significativi e correlati del sistema di qualita' con la
specificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di
scadenza della validita' del documento;
3) della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione e della classifica massima cui essa si
riferisce.
E' poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni, vengano trasmesse dalle SOA all'Autorita,
oltre che in forma cartacea anche on line e, quindi, in modo tale da
poter essere inserite in tempo reale nell'elenco delle imprese
qualificate suddiviso per regioni e che nella banca dati delle
attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di
validita', anche quelle non piu' valide in quanto sostituite da altre
in corso di validita' e, cioe', da quelle rilasciate a seguito di
variazioni minime oppure in quanto sono state ritirate o
ridimensionate dalle SOA.
La presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciate
nel tempo ad ogni singola impresa consente di inserire nell'elenco
delle imprese suddiviso per regioni la attestazione in corso di
validita' e lo storico delle attestazione sostituite nel tempo da
quelle in corso di validita'.
Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano
l'ammissibilita' di una impresa a partecipare alle gare di appalto
controllando, sulla base delle date contenute nell'attestazione, la
validita' del documento nel senso che esso non abilita l'impresa a
partecipare alle gare sia nel caso il certificato di qualita' o la
dichiarazione di qualita' non sono piu' validi e l'importo
dell'appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenza
dell'impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza),
sia nel caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenza
della validita' triennale dell'attestazione e non risulta effettuata
positivamente la verifica triennale della stessa.
Sulla base delle svolte precisazioni si indica la documentazione
che le imprese devono presentare nonche' i criteri, le procedure e le
attivita' che le SOA devono svolgere al fine della effettuazione
della verifica triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno di
espressa motivazione in quanto strettamente connesse e dipendenti
dalle precisazioni stesse.
1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni e' dimostrato con la presentazione dei seguenti
documenti:
1.1. certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare,
al legale rappresentante oppure ai legali rappresentanti,
all'amministratore oppure agli amministratori e al direttore tecnico
oppure ai direttori tecnici;
1.2. certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico
delle imprese di cui agli articoli 2188 e ss. del codice civile
istituito presso le camere di commercio con l'indicazione in
particolare di quale sia la specifica attivita' svolta dall'impresa;
1.3. comunicazione effettuata - ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 -
dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto
sottoposto a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto,
della informazione "... nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ..." oppure, in
alternativa, indicazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252/1998, in calce al certificato di
iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura "... nulla
osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni ...";
1.4. certificato della cancelleria fallimentare;
1.5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal titolare, dal
legale rappresentante o dai legali rappresentanti,
dall'amministratore o dagli amministratori nonche' dal direttore
tecnico o dai direttori tecnici attestante l'inesistenza di sentenze
definitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali
il giudice ha disposto il beneficio della "non menzione" o di
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze;
1.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal
legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarita',
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza, di inesistenza di irregolarita' in materia
di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave
nell'esecuzione di lavori pubblici, nonche' di false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni.
2. I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea
devono essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi
paesi.
3. I documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unione
europea devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e,
pertanto, secondo quanto previsto al numero 1, fatto salvo per quanto
riguarda il certificato di cittadinanza che e' sostituito da quello
di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle
imprese presso la competente camera di commercio, industria,
agricoltura ed artigianato che e' sostituito da quello di iscrizione
al registro professionale dello Stato di provenienza.
4. Nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversi
tra impresa e SOA si dovra' fare espresso riferimento, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, al contenuto delle
disposizioni approvate con la presente determinazione nonche' si
dovra' inserire esplicita indicazione, da parte dell'impresa, della/e
categoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso di
mancato superamento della verifica di mantenimento dell'attestazione
originaria.
5. Le SOA, ai fini della verifica triennale devono:
5.1. per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni (requisiti d'ordine generale):
5.1.1. accertare che non sussistono, nel casellario informatico
operante presso l'Autorita', annotazioni in ordine a cause di
esclusione delle imprese dalle gare d'appalto e dal rilascio
dell'attestazione - tenendo conto, in particolare, che e' da
considerarsi errore grave, oltre a quello giudiziaramente accertato,
anche quello che ha condotto alla non collaudabilita' dei lavori
oppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
successive modificazioni - e che, nel caso sussistono annotazioni
riguardanti il fatto che l'impresa ha reso in gara oppure nel
rilascio dell'attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso
un anno dalla data di inserimento delle stesse nel suddetto
casellario;
5.1.2. verificare la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio rese in ordine alla inesistenza di
condanne che incidono sulla moralita' professionale dell'impresa,
richiedendo, ai sensi del decreto del Ministero della giustizia
dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificato
generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso
le dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne,
sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una
valutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralita'
professionale dell'impresa, traendo elementi di valutazione dai
concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla
condanna e da eventuali recidive;
5.1.3. verificare la veridicita' della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa in ordine alla inesistenza di
irregolarita' in materia di contribuzioni sociali - ivi compresi i
versamenti alle Casse Edili per le imprese esercenti attivita'
inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti contrattuali con le
relative maestranze, nel settore edile - richiedendo all'I.N.P.S.
oppure all'INAIL oppure ad una cassa Edile il Documento Unico di
Regolarita' Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge 22 novembre 2002, n. 266;
5.1.4. verificare l'inesistenza di cessione di azienda o di
ramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione,
trasformazione societaria, richiedendo il certificato storico di
iscrizione al registro unico delle imprese e accertando che nel
casellario informatico operante presso l'Autorita' non vi siano
informazioni in tal senso;
5.2. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni (certificati di qualita' aziendale e dichiarazione di
qualita' aziendale):
5.2.1. verificare - qualora l'attestazione contenga
qualificazioni per classifiche che, ai sensi delle scadenze previste
dall'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e successive modificazioni, richiedano il possesso della
certificazione di qualita' aziendale oppure della dichiarazione che
dimostri, secondo quanto stabilito nell'allegato C al decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, la
presenza di elementi significativi e correlati del sistema di
qualita' - che tale requisito sia posseduto nel rispetto di quanto
previsto nelle determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9,
del 7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15, del 14 maggio
2003, n. 11 e nelle note e comunicati del 15 maggio 2001, n.
27467/0l/segr e del 2 luglio 2001, n. 37365/0l/segr. e sia valido;
5.3. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18,
comma 5, lettera a) e comma 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (idonea direzione
tecnica):
5.3.1. verificare che la direzione tecnica dell'impresa
rispetti quanto disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000,
n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell'8 febbraio 2001, n.
6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio
2001, n. 9993/01/segr. punto 7), del 14 giugno 2001, n.
34470/01/segr. punto 8) e deliberazione del 17 settembre 2003. n.
247;
5.4. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18,
commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni (adeguata dotazione di attrezzatura
tecnica):
5.4.1. verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai
canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riportati nei
bilanci e nei documenti fiscali presentati dall'impresa, in
originale, oppure in copia dichiarata conforme all'originale dal
legale rappresentante della stessa, riguardino il complesso di beni
specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione
pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;
5.4.2. ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione
finanziaria sono assimilate anche i noleggi i cui contratti siano
almeno di durata quinquennale;
5.4.3. verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a
freddo;
5.4.4. verificare la corrispondenza delle indicazioni
identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera
ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;
5.4.5. verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia
in continuita' con quello reale e ricada nel quinquennio di
riferimento;
5.4.6. ritenere che il possesso del requisito e' dimostrato
qualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni
di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e
minore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia
pari o superiore all'1,50% (uno e cinquanta centesimi per cento)
della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di
rilascio dell'attestazione e, contemporaneamente, la somma degli
importi relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione
finanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, sia
pari o superiore allo 0,75% (zero e settantacinque centesimi per
cento) della medesima cifra d'affari;
5.5. per quanto riguarda, il requisito di cui all'art. 18, commi
10, 11, 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni (adeguato organico medio annuo):
5.5.1. ritenere che il possesso del requisito e' dimostrato
qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato (retribuzioni, stipendi, contributi sociali,
accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse
edili), sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o
superiore all'11,25 % (undici e venticinque centesimi per cento)
della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di
rilascio dell'attestazione e contemporaneamente i costi per il
personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato con
qualifica operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta
centesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa,
qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato
siano pari o superiori al 7,50 % (sette e centesimi cinquanta per
cento) della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il
personale dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato)
a tempo indeterminato sia pari o superiore al 6,00 % (sei per cento)
della cifra di cui sopra;
5.6. effettuare, nel caso che una o piu' di una delle condizioni
indicate ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata,
una riduzione figurativa proporzionale della cifra d'affari in lavori
(articoli 15-bis e 18, comma 15, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni) in misura tale da
permettere il rispetto di tutte le suddette condizioni;
5.7. ritenere - qualora la cifra d'affari in lavori che ha
consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti
5.4.6. e 5.5.1. sia pari o superiore alla somma delle classifiche
previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale - che la
verifica del possesso di adeguata capacita' strutturale abbia avuto
esito positivo;
5.8. procedere - nel caso la cifra d'affari in lavori che ha
consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti
5.4.6. e 5.5.1. sia inferiore alla somma delle classifiche previste
nell'attestazione sottoposta a verifica triennale - alla revisione
dell'attestazione sulla base delle indicazioni dell'impresa contenute
nel contratto stipulato fra SOA ed impresa;
6. le SOA, qualora si verifichi sulla base degli accertamenti di
cui al punto 5.1., che l'impresa non e' in possesso dei requisiti
d'ordine generale, devono dichiarare che la verifica triennale ha
avuto esito negativo e comunicare tale risultato all'impresa nonche'
procedere al ritiro dell'attestazione e ad informare di tale
operazione l'Autorita' la quale procedera' ad inserire la suddetta
annotazione nel casellario informatico al fine di rendere edotte le
stazioni appaltanti dell'esito negativo della verifica;
7. le SOA, qualora si verifichi quanto previsto al punto 6. possono
considerare conclusa la verifica triennale e, pertanto, non procedere
alle verifiche di cui ai punti 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5;
8. le SOA possono sospendere, per un periodo non superiore a trenta
giorni, l'istruttoria relativa alla verifica triennale al fine di
richiedere all'impresa chiarimenti o documentazione integrativa;
9. le SOA, qualora la verifica triennale della attestazione abbia
avuto esito positivo nei riguardi sia dei requisiti d'ordine generale
sia del requisito di capacita' strutturale - ancorche' abbia
comportato un ridimensionamento delle categorie e classifiche
previste nell'attestazione sottoposta a verifica - devono trasmettere
l'attestazione sottoposta a verifica - con le modalita' on-line
previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni e,
quindi, in modo da essere in tempo reale inserita nell'elenco delle
imprese qualificate suddiviso per regioni previsto nel casellario
informatico dell'imprese istituito presso il sito dell'Autorita' con
la indicazione sulla stessa della data della suddetta verifica e
della indicazione in ordine alla attestazione di cui essa costituisce
la sostituzione.
Conclusivamente appare utile fornire ulteriori precisazioni di
carattere generale.
In primo luogo la disposizione prevista dall'art. 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 e successive
modificazioni in ordine al fatto che l'imprese debbono sottoporsi
alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di
scadenza del triennio di validita' dell'attestazione non e'
perentoria e, pertanto, l'impresa puo' sottoporsi a verifica anche
dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia
effettuata dopo la scadenza del triennio di validita'
dell'attestazione, l'impresa non puo' partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di
effettuazione della verifica con esito positivo.
In secondo luogo i documenti di bilancio e fiscali presentati
dall'impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli
relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza
della validita' triennale dell'attestazione che risultano approvati e
depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la
effettuazione della suddetta verifica; nel caso che la data di
stipula sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci
devono essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza
della validita' triennale dell'attestazione.
In terzo luogo ai fini di individuare l'effetto che ha l'esito
negativo della verifica triennale oppure la riduzione delle categorie
e classifiche nei riguardi degli appalti da aggiudicare, degli
appalti aggiudicati e dei contratti in corso di esecuzione valgono
gli avvisi espressi nella determinazione del 30 luglio 2002, n. 19.
L'Autorita' - in ordine al costo del lavoro da valutarsi, ai sensi
dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazione, eccessivamente modesto - si
riserva di fornire alle SOA indicazioni che possano guidarle
nell'applicazione di tale norma e, a tal fine promuovera' incontri
con gli enti interessati. Infine si fa presente che le SOA, qualora
nell'attivita' di riscontro della veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive presentate dall'impresa, incontrino difficolta' operative
dovranno segnalare il fatto all'Autorita' che si attivera' al fine di
superare le difficolta' e consentire una corretta attivita' di
verifica triennale.
Roma, 21 aprile 2004
Il presidente: Garri