COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
assegnazioni anno 2003. (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999 e art.
145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 122/2003).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1,
comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire sulla
base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le
Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE;
Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione
annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di
lire (20,66 Meuro);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al richiamato decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi
operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e
verifica;
Viste le proprie delibere 3 maggio 2001, n. 67 (Gazzetta Ufficiale
n. 183/2001) e 29 novembre 2002, n. 98 (Gazzetta Ufficiale n.
15/2003) con le quali e' stato ripartito per ciascuno degli anni 2001
e 2002, l'importo di 20.658.276 milioni di euro (lire 40 miliardi),
autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001,
per le finalita' dell'art. 1 della legge n. 144/1999 sopra
richiamata;
Considerato che il punto 6 della citata delibera n. 98/2002 prevede
che, a partire daI 2003, la ripartizione del Fondo destinato al
cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di
valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali sara' disposta
sulla base dell'effettiva operativita' dei Nuclei, della loro
adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite, della
coerenza delle attivita' effettivamente svolte rispetto alle
finalita' e modalita' di cui all'art. 1 della legge n. 144/1 999 ed
alle predette direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Tenuto conto che il Servizio centrale di Segreteria del CIPE, in
linea con quanto previsto dal richiamato punto 6 della propria
delibera n. 98/2002, ha svolto te attivita' di ricognizione, sulla
base degli elementi forniti dai Nuclei attraverso apposito
questionario - secondo uno schema predisposto dalla stessa Segreteria
- per rilevarne la situazione al 31 dicembre 2002;
Ritenuto opportuno mantenere invariato, anche per la presente
delibera, il macro-riparto stabilito da questo Comitato nelle
annualita' precedenti, che destina:
18,59 milioni di euro al cofinanziamento delle spese di
funzionamento dei Nuclei (4,13 milioni di euro a favore delle
Amministrazioni centrali e 14,46 milioni di euro a favore delle
Regioni e Province autonome) e 2,07 milioni di euro al
cofinanziamento delle "funzioni orizzontali", secondo la medesima
sub-ripartizione adottata in passato tra la Rete dei Nuclei, il
sistema di monitoraggio e la connessa banca dati degli investimenti
pubblici, le attivita' di raccordo del Nucleo di valutazione e
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno attribuire per il corrente esercizio 2003, anche
alle Amministrazioni centrali interessate, una quota fissa (258.000
euro) uguale a quella attribuita alle Amministrazioni regionali, con
l'obiettivo di assicurare un livello di cofinanziamento di ciascun
Nucleo coerente con esigenze di funzionamento almeno minimali;
Considerato pertanto che, per le Amministrazioni centrali, la "base
ripartibile" e' costituita dalla predetta quota fissa e da una
ulteriore quota proporzionale alle assegnazioni disposte nel 2002 a
favore delle dette Amministrazioni;
Ritenuto di dover ripartire il predetto importo di 18,59 milioni di
euro, per il corrente esercizio 2003, attribuendo a tutte le
Amministrazioni interessate che abbiano costituito il Nucleo e che
abbiano risposto al questionario, una quota fissa pari al 50% della
"base ripartibile" (che, per le Amministrazioni regionali, coincide
con la quota 2002, mentre per le Amministrazioni centrali e' stata
rideterminata come sopra indicato) e, in applicazione dei criteri di
cui al richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, due
ulteriori quote variabili del 25% ciascuna, riferite, la prima,
all'adeguata composizione dei Nuclei in relazione alle competenze
attribuite e, la seconda, alla coerenza delle attivita'
effettivamente svolte con quanto previsto dall'art. 1 della legge n.
144/1999 e dalle richiamate direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuto che il trasferimento delle quote ripartite con la presente
delibera, in linea con il punto 5 della citata delibera 67/2001,
avverra' soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali
che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo di valutazione
e che hanno risposto al predetto questionario con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2002;
Vista la proposta di riparto del Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione,
Servizio centrale di segreteria del CIPE, trasmessa con le note n.
0037619 del 13 novembre 2003 e n. 0038450 del 19 novembre 2003 alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome che ha espresso parere favorevole nella seduta del
10 dicembre 2003;
Vista la successiva nota informativa del 12 dicembre 2003,
predisposta dal predetto Servizio in occasione della riunione
preliminare del 16 dicembre 2003;
Delibera:
1. L'importo di 20.658.276 euro stanziato, per l'anno 2003, ai
sensi dell'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 per le
finalita' richiamate in premessa, e'
ripartito come segue:
Descrizione dell'attivita'
| euro
---------------------------------------------------------------------
Cofinanziamento dei costi di funzionamento dei Nuclei |18.592.448
---------------------------------------------------------------------
Nuclei delle amministrazioni regionali |14.460.793
---------------------------------------------------------------------
Nuclei delle amministrazioni centrali | 4.131.655
---------------------------------------------------------------------
Funzioni orizzontali | 2.065.828
---------------------------------------------------------------------
Monitoraggio degli investimenti pubblici e connessa banca |
dati | 774.685
---------------------------------------------------------------------
Rete dei Nuclei | 1.032.914
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica|
del MTBPE | 258.229
---------------------------------------------------------------------
Totale risorse.... |20.658.276
2. Alla luce dei criteri richiamati in premessa ed esplicitati
nell'allegato alla
presente delibera della quale costituisce parte integrante,
l'importo di 14.460.793 euro
di cui al precedente punto 1, destinato al cofinanziamento delle
spese di
funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici delle
Regioni e delle Province autonome, e' cosi' ripartito:
Regioni e P.A. | Quota anno 2003 euro
Valle d'Aosta.... | 277.854
P.A. Trento..... | 293.128
P.A. Bolzano.... | -
Umbria..... | 306.854
Molise.... | 359.970
Friuli V-Giulia..... | 388.227
Marche.... | 363.806
Basilicata..... | 432.274
Liguria.... | 415.524
Abruzzo..... | 507.090
Toscana.... | 583.548
Sardegna..... | 611.497
Calabria.... | 741.632
Emilia-Romagna..... | 751.753
Veneto.... | 607.680
Piemonte..... | 693.042
Lazio.... | 428.659
Puglia..... | 1.052.539
Sicilia.... | 1.345.887
Campania..... | 1.379.456
Lombardia.... | 1.285.431
Totale Regioni .... | 12.825.851
3. L'importo di 4.131.655 euro, destinato al cofinanziamento delle
spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle
Amministrazioni centrali e' ripartito, sulla base dei criteri
esplicitati in allegato, come segue:
Amministrazioni centrali | Quota anno 2003 euro
Affari Esteri.... | 310.582
Ambiente e tutela del territorio.... | 419.532
Attivita' Produttive.... | 372.839
Beni Culturali.... | 326.630
lnfrastrutture.... | 500.560
Interno.... | 322.683
Istruzione, Ricerca, Univ..... | -
Lavoro e P.S..... | -
Dip. Pari Opportunita'.... | -
Politiche Agricole.... | 294.448
Salute.... | 357.275
Totale . . .. | 2.904.549
4. Il trasferimento delle risorse ripartite per il corrente
esercizio 2003, di cui ai precedenti punti 2 e 3, avverra' - in linea
con il punto 6 della propria delibera n. 98/2002 - soltanto a favore
delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente
costituito il proprio Nucleo e che hanno risposto al questionario
inviato dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, nell'ambito
dell'attivita' di ricognizione richiamata in premessa.
Per il corrente esercizio 2003, non sono pertanto disposte
assegnazioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano, nonche'
dei Ministeri dell'istruzione, universita' e ricerca e del lavoro e
politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunita'. Per
quanto concerne il Nucleo della Regione Lazio viene assegnata solo la
quota pari al 50% della quota attribuibile, in applicazione del solo
criterio dell'"effettiva operativita" del Nucleo stesso.
Le quote non assegnate con la presente delibera incrementeranno la
dotazione del Fondo per il prossimo esercizio finanziario.
5. Ai fini dell'effettivo trasferimento delle risorse ripartite con
la presente delibera, tutti i Nuclei delle Amministrazioni centrali e
regionali invieranno al Servizio centrale di segreteria del CIPE i
dati relativi al grado di utilizzo delle assegnazioni CIPE trasferite
dal 1999 al 2002, secondo uno schema di riferimento che sara'
diramato dal predetto Servizio entro il 31 dicembre 2003. L'invio di
tali dati e' condizione per il trasferimento effettivo delle risorse.
L'erogazione delle risorse di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3
sara' effettuata da parte del competente Servizio del Dipartimento
per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le indicazioni del Servizio centrale di
segreteria del CIPE e degli altri uffici competenti dello stesso
Dipartimento.
6. Per l'annualita' 2004, il riparto del Fondo annuale di cui
all'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001)
richiamato in premessa, sara' effettuato da questo Comitato sulla
base di una nuova attivita' di monitoraggio, curata dal Servizio
centrale di segreteria del CIPE. L'attivita' sara' organizzata e
attivata da tale Servizio dando priorita' all'obiettivo di assicurare
la massima coerenza fra il cofinanziamento da assegnare e le
condizioni di efficienza ed efficacia operativa dei singoli Nuclei.
A tal fine il Servizio centrale di segreteria del CIPE potra'
organizzare autonomamente tale attivita', eventualmente avvalendosi
del supporto della Unita' tecnica della Rete dei Nuclei ed
assicurando che i risultati di monitoraggio siano disponibili entro e
non oltre il 31 marzo 2004.
La partecipazione attiva dei Nuclei all'attivita' di monitoraggio,
secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio centrale di
segreteria del CIPE, e' condizione indispensabile per poter
partecipare al riparto del Fondo per il 2004. Le Amministrazioni che
non forniranno i dati richiesti entro i tempi stabiliti da detto
Servizio (comunicati con adeguato anticipo) non saranno ammesse al
riparto dei fondi 2004. In ogni caso i dati dovranno essere forniti
con attestazione della loro veridicita' sottoscritta dal responsabile
del Nucleo e dal responsabile dell'ufficio presso cui il Nucleo e'
collocato.
I criteri di ripartizione delle risorse per il 2004, anche
ulteriori rispetto a quelli utilizzati per il riparto 2003, e le
modalita' di raccolta delle informazioni e di applicazione dei
criteri saranno preventivamente individuati dal Servizio centrale di
Segreteria del CIPE, sentita la rete dei Nuclei.
L'attivita' di monitoraggio organizzata e attuata dal Servizio
centrale di Segreteria del CIPE dovra' in ogni caso assicurare
adeguata e specifica conoscenza del grado di utilizzazione delle
risorse di cofinanziamento assegnate a ogni singolo Nucleo (a valere
sulle risorse di cui alla legge n. 388/2000, art. 145, comma 10)
nelle annualita' pregresse (periodo 1999-2002), per accertare la loro
attuale utilizzabilita' per le finalita' della legge n. 144/1999 e
per consentire, in particolare, una piu' efficiente ed adeguata
allocazione delle risorse per l'annualita' 2004.
7. Per l'utilizzo delle risorse ripartite a favore dei Nuclei e non
attribuite, a partire dal 2004, verra' considerata l'opportunita' di
fornire la Rete dei Nuclei di risorse aggiuntive destinate al
cofinanziamento di specifiche attivita' che alcuni Nuclei svolgono a
favore di tutti gli altri.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 112
Allegato
CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 2003
Per ciascun Nucleo e' stata preliminarmente individuata la "base
ripartibile". Tale quota coincide, per i Nuclei regionali, con le
assegnazioni 2002, mentre per i Nuclei della Amministrazioni centrali
viene individuata la "nuova base ripartibile 2003" costituita da una
quota fissa di 258.000 euro (uguale per tutti i Nuclei) incrementata
di una quota proporzionale alle assegnazioni disposte nel 2002 a
favore delle stesse Amministrazioni centrali.
Dopo l'individuazione della "base ripartibile" l'applicazione dei
criteri di riparto e' invece uniforme per tutti i Nuclei. I risultati
di tale applicazione e le relative quote di riparto 2003, per singolo
Nucleo, sono riportate in allegato alla nota informativa del 12
dicembre 2003 richiamata nelle premesse della presente delibera.
Le modalita' di applicazione dei criteri sono le seguenti:
il 50% della "base ripartibile" di ogni Nucleo viene assegnato
comunque, indipendentemente dai risultati della ricognizione,
considerandosi sufficiente la risposta del Nucleo al relativo
questionario, che attesta cosi' di essere "effettivamente operativo"
[criterio a) del punto 2) di cui alla citata nota informativa del
12 dicembre 2003].
L'applicazione degli altri due criteri di riparto viene
effettuata, sul restante 50% della "base ripartibile", come segue:
per il 25%, relativo all'"adeguata composizione in relazione
alle competenze attribuite" [criterio b) del punto 2) di cui alla
citata nota informativa], si tiene conto dell'effettivo
dimensionamento del Nucleo, in termini di componenti interni ed
esterni.
Per l'applicazione di tale criterio sono state stimate, per ogni
Nucleo, le "unita' equivalenti di lavoro" (interne e esterne),
rilevando tutti i componenti presenti in ciascun Nucleo (interni ed
esterni) e rapportandoli alla percentuale effettiva di alvoro svolto
(cosi' come comunicato da ciascun Nucleo); la quota e' stata
considerata non assegnabile ove il Nucleo non abbia comunicato il
dato.
Per ciascuna unita' equivalente di lavoro (interna ed esterna) e'
stato calcolato un costo-medio annuo pari a 35.000 euro nel caso di
componenti interni (quota forfettaria stimata per i costi sopportati
dall'Amministrazione per utilizzare un proprio dipendente all'interno
del Nucleo) e a 70.000 euro nel caso di componenti esterni (come
proxy di una retribuzione media per unita' equivalente di lavoro
esterna).
La somma dei costi per "unita' equivalenti di lavoro" interni ed
esterni, come sopra calcolati, costituisce la quota-parte assegnata a
ciascun Nucleo in base a tale criterio fino ad un ammontare
complessivo massimo pari al 25% della "quota ripartibile" a favore
dello stesso Nucleo. Se la somma dei costi e' inferiore a tale quota
viene attribuito un ammontare di risorse corrispondente:
per il rimanente 25%, relativo alla "coerenza delle attivita'
effettivamente svolte rispetto alle finalita' e modalita' di cui
all'art. 1 della legge n. 144/1999 ed alle direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile
2001" (criterio c) del punto 2) di cui alla citata nota informativa
del 12 dicembre 2003, si tiene conto delle attivita' effettivamente
svolte da ciascun Nucleo.
In particolare le attivita' dei Nuclei sono state raggruppate in
4 "aree" rappresentative di competenze specifiche loro assegnate
dalla normativa vigente e precisamente: a) studi di fattibilita'
(punti 3.1 b e 3.3 b del questionario); b) attivita' di valutazione
(punti 3.1 a, 3.1 c, 3.1 d, 3.1 e, 3.1 f); c) attivita' di supporto
per il monitoraggio (tutto il punto 3.2 del questionario);
d) attivita' di supporto alla programmazione (tutto il punto 3.3 del
questionario). Il criterio si considera soddisfatto (e viene
assegnata l'intera quota del 25% della base ripartibile) se il Nucleo
ha dichiarato nel questionario di aver svolto almeno un'attivita' in
ognuna delle quattro aree. Si assegna invece l'85% di tale quota ove
abbia svolto attivita' in tre aree, il 65% se abbia svolto attivita'
in due aree, il 40% se risulti avere operato solo in un'area.