GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.15 DEL 20/1/2004

SOMMARIO
       MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 19 novembre 2003 
Attivita' di preparazione del radiofarmaco.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni  e  integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 4 e
l'art. 21;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 230, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
"Attuazione della direttiva n. 96/29/Euratom in materia di protezione
dei   lavoratori   contro   i  pericoli  derivanti  delle  radiazioni
ionizzanti";
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  187, recante
"Attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche";
  Considerato    che   la   soluzione   iniettabile   di   2-[18   F]
Fluoro-2.deossi-D-glucosio  in  seguito  abbreviato  in  [18  F] FDG,
rappresenta   il   radiofarmaco   maggiormente   utilizzato  a  scopo
diagnostico  nella Tomografia ad emissioni di positroni (PET), la cui
preparazione  e'  descritta  nella monografia "Fludeoxyglucosi (18 F)
solutio iniectabilis" della Farmacopea europea IV Edizione;
  Ravvisata la necessita' di determinare criteri per l'individuazione
di  centri  di  medicina  nucleare  dotati  di ciclotrone con annesso
ambiente  adibito all'allestimento di preparazioni radiofarmaceutiche
e   di   servizio  di  farmacia,  nonche'  di  profili  professionali
specializzati  per  l'espletamento dell'attivita' di preparazione, di
controllo e di distribuzione di radiofarmaci;
  Ritenuto  di  dover  favorire,  sul  territorio,  nelle  more della
adozione   di  apposite  disposizioni  normative  e  applicative,  lo
sviluppo  e l'attivita' di un numero sempre piu' elevato di centri di
medicina  nuclerare  dotati di solo tomografo PET, al fine di rendere
disponibile  il  radiofarmaco  preparato presso i suddetti centri con
ciclotrone e successivamente distribuito;
  Ritenuto  che l'applicazione appropriata della diagnostica mediante
PET  in  campo  oncologico,  neurologico e cardiologico favorisce una
diagnosi  precoce  e una riduzione delle liste di attesa e dei flussi
di migrazione sanitaria;
  Considerata l'opportunita' di impartire disposizioni in merito alla
preparazione di radiofarmaci;
  Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita';

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  preparazione  del  radiofarmaco  [18  F]  FDG  puo'  essere
effettuata  presso  i  centri  di  medicina  nucleare delle strutture
sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate che risultano dotati di
tomografo   PET,   di   ciclotrone   con   annesso  ambiente  adibito
all'allestimento  di  preparazioni radiofarmaceutiche, di servizio di
farmacia  e  di personale in possesso dei titoli di specializzazione,
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.
  2. L'attivita' di preparazione, di cui al comma 1, viene effettuata
su  prescrizione  medica  per  accertamento  diagnostico PET in campo
oncologico, neurologico e cardiologico.
  3. Presso la struttura che produce il radiofarmaco, di cui al comma
1,  e'  istituito  il registro dei pazienti a cui viene somministrato
detto farmaco.
  4.   La  disponibilita'  del  radiofarmaco,  preparato  secondo  le
indicazioni  di  cui al comma 1, e' assicurata nei centri di medicina
nucleare  in  questione,  nonche'  nei  centri  PET, a condizione che
questi  ultimi  siano forniti di tomografo gia' in attivita' o in via
di  sviluppo, tramite una rete di distribuzione diretta, nel rispetto
dei  previsti  requisiti  di qualita' e di sicurezza, con particolare
riferimento  a  quelli  previsti  dall'art.  5 della legge 31 gennaio
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
  5.  Con  apposite  convenzioni, stipulate tra le Direzioni generali
delle  aziende  sanitarie  interessate, sono regolati i corrispettivi
per  la  produzione e il trasporto del radiofarmaco, tra la struttura
produttiva   e   la   struttura  ricevente  delle  aziende  sanitarie
interessate.
                               Art. 2.
  1.   Anche   il   farmacista  che  collabora  alla  produzione  del
radiofarmaco   partecipa   della   responsabilita'  connessa  a  tale
attivita'  da  svolgersi  nel  rispetto  delle  procedure di corretta
preparazione  dei  farmaci,  dalle  figure  professionali che operano
all'interno  dei  centri indicati all'art. 1, comma 1, ferma restando
la  dipendenza  dal  direttore di farmacia per i compiti specifici di
controllo  delle  procedure  di  preparazione  e  della  qualita' del
preparato medicinale pronto per l'uso.
  2. L'impiego a scopo diagnostico del radiofarmaco [18 F] FDG ricade
nell'ambito    delle   responsabilita'   professionali   del   medico
prescrittore   nel  rispetto  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
26 maggio 2000, n. 187.
                               Art. 3.
  1.   I  centri  di  medicina  nucleare  delle  strutture  sanitarie
pubbliche  e  private  accreditate,  in possesso dei requisiti di cui
all'art.  1,  comma 1, trasmettono al Ministero della salute tutta la
documentazione relativa all'attivita' produttiva e distributiva.
                               Art. 4.
  1.  La  commissione  permanente per la revisione e la pubblicazione
della  Farmacopea  ufficiale  provvede  alla formulazione di norme di
buona  preparazione  di  radiofarmaci sia per i radiofarmaci classici
che  per  i  radiofarmaci utilizzati nella tomografia ad emissioni di
positroni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 19 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 219


fp04-gr04