
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in
particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto
medesimo;
Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti,
adunanza del 24 giugno 2003, e dal consiglio delle strutture
scientifiche, adunanza del 19 giugno 2003;
Vista la deliberazione del senato accademico di data 27 ottobre
2003, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di
amministrazione, adunanza del 27 giugno 2003, e' stata approvata la
modificazione dell'art. 38, comma 1 dello statuto dell'Universita'
degli studi di Trieste, relativo alle modifiche allo statuto;
Vista la nota rettorale del 10 novembre 2003, protocollo n.
36938, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca - MIUR delle deliberazioni del senato accademico del
27 ottobre 2003 e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2003
di approvazione della succitata modifica;
Preso atto che il Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca - MIUR con nota dd. 1° dicembre 2003, prot. n. 4271, non ha
espresso alcun rilievo in merito alla succitata modificazione;
Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento
amministrativo previsto per la modificazione dello statuto
dell'Universita' degli studi di Trieste;
Decreta:
1. E' approvata la modifica all'art. 38, comma 1, dello statuto
dell'Universita' degli studi di Trieste, che pertanto viene
riformulato come segue:
"Art. 38, comma 1 (Modifiche allo statuto). - 1. Lo Statuto puo'
essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:
il rettore;
il senato accademico;
il consiglio di amministrazione;
il consiglio delle strutture scientifiche;
il consiglio degli studenti;
almeno tre consigli di facolta';
almeno dieci consigli di dipartimento.
2. L'iniziativa per una modifica dello statuto puo' essere
assunta anche da un numero di membri del personale
tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento.
3. Le proposte di modifica vanno presentate al rettore, il quale
verificatane l'ammissibilita', ne da comunicazione mediante
affissione all'albo di Ateneo e cura l'acquisizione dei pareri
previsti dal comma 4.
4. Le modifiche allo statuto sono approvate dal senato accademico
col voto favorevole di due terzi degli aventi diritti al voto,
sentito il parere del consiglio degli studenti e del consiglio delle
strutture scientifiche e su parere conforme del consiglio di
amministrazione.
5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducono
proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 e' stata
esperita con esito negativo da meno di due anni.".
2. La summenzionata modifica allo statuto dell'Universita' degli
studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla
sottoscrizione del presente decreto.
3. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR per
conoscenza.
Trieste, 18 dicembre 2003
Il rettore: Romeo
fp04-gr04