GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 5 DELL' 8/1/2004


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

DECRETO 6 novembre 2003, n. 367 
Regolamento   concernente  la  fissazione  di  standard  di  qualita'
nell'ambiente   acquatico   per  le  sostanze  pericolose,  ai  sensi
dell'articolo  3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152.
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista   la  direttiva  76/464/CEE  del  4 maggio  1976  concernente
l'inquinamento    provocato    da   sostanze   pericolose   scaricate
nell'ambiente  idrico  della  Comunita'  europea  e,  in particolare,
l'articolo  7  che obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per
ridurre  ed  eliminare  l'inquinamento delle acque provocato da certe
sostanze  pericolose  con  la  fissazione degli obiettivi di qualita'
delle acque;
  Vista  la  direttiva  quadro  in  materia  di  tutela  delle  acque
2000/60/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio del 23 ottobre 2000 che
prevede  la  riduzione  e  la graduale eliminazione dell'inquinamento
provocato   dallo   scarico,   emissioni   e   rilascio  di  sostanze
prioritarie;
  Vista,  in particolare, la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all'istituzione
di  un  elenco  di  sostanze  prioritarie  in  materia  di acque, che
implementa la direttiva 2000/60/CE;
  Tenuto  conto  che la direttiva 2000/60/CE dispone che gli standard
di  qualita'  ambientale  necessari  per  il raggiungimento nei corpi
idrici  superficiali  di  un buono stato chimico siano definiti sulla
base dei criteri di tossicita' ed ecotossicita';
  Considerato  che il criterio di tossicita', finalizzato alla tutela
della  salute  umana, deve tenere conto non solo dei rischi derivanti
dal  consumo  di  acqua  potabile  ma  anche  di quelli derivanti dal
trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e
di  biomagnificazione nella catena alimentare e che pertanto si rende
necessario fissare standard di qualita' idonei a contenere i suddetti
rischi,  considerando  anche  i  requisiti  di  qualita'  delle acque
destinate al consumo umano;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e  sue
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sulla tutela
delle  acque  e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento  delle  acque  reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
n.  152 del 1999 che prevedono il raggiungimento di un buono stato di
qualita'  ambientale  dei  corpi  idrici  e che per tale obiettivo e'
necessario ottenere un buono stato di qualita' chimico ed ecologico;
  Considerata  l'evoluzione  della  politica  assunta dalla normativa
comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  tutela  delle acque volta
inizialmente  alla  protezione dell'uso potabile, della balneazione e
del   consumo  degli  organismi  acquatici  eduli  e  successivamente
indirizzata  ad un approccio di tutela integrata che tiene conto come
obiettivo finale della salvaguardia dell'intero ecosistema acquatico;
  Ritenuto  di  dover raggiungere uno stato di qualita' chimico entro
il 2008 tale da garantire la tutela della salute umana come obiettivo
intermedio rispetto a quello piu' avanzato del buono stato chimico da
raggiungere  entro  il  2015  per  la  tutela  dell'intero ecosistema
acquatico;
  Ritenuto   che   sia   necessario  l'applicazione  congiunta  delle
disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, al fine di garantire un
elevato  livello di protezione delle acque destinate alla balneazione
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470;
  Considerato  che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze
pericolose  individuate  a  livello comunitario devono essere fissati
obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
  Ritenuto  di  dover  dare  esecuzione  alla sentenza della Corte di
giustizia del 1° ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano per
non   aver   adottato  i  programmi  di  riduzione  dell'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose;
  Considerata  la  necessita'  di modificare gli standard di qualita'
sulla  base  di  progressi  scientifici  e tecnologici e tenuto conto
dell'evoluzione normativa a livello comunitario;
  Visto  l'articolo  3,  comma  4, del decreto legislativo n. 152 del
1999   che  prevede  la  possibilita'  di  adottare  regolamenti  per
modificare gli allegati al decreto legislativo stesso per adeguarli a
sopravvenute   esigenze   o   a  nuove  acquisizioni  scientifiche  o
tecnologiche;
  Acquisiti  i  pareri  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),
dell'Istituto  di  ricerca  sulle acque del Consiglio nazionale delle
ricerche   (CNR-IRSA),   dell'Istituto   centrale   per   la  ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata al mare (ICRAM) e dell'Agenzia
per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con
note  rispettivamente  prot.  29662/TOA  22 del 24 giugno 2003, prot.
88139  SC/16/11  del 27 giugno 2003, prot. 315403 del 9 giugno 2003 e
prot. 12965 del 20 giugno 2003;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 29 settembre
2003;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota del 13 ottobre 2003 UL/2003/7535 ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della tutela delle acque interne superficiali e delle
acque  marino-costiere  dall'inquinamento  provocato  dalle  sostanze
pericolose  immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse,
l'allegato  A  al  presente  regolamento  definisce  per  le sostanze
pericolose,  individuate  a livello comunitario, standard di qualita'
nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualita' nei
sedimenti  delle  acque  marino-costiere,  lagunari  e  degli  stagni
costieri.  Gli  standard  fissati  in  tabella 1 dell'allegato A sono
finalizzati  a  garantire  a  breve termine la salute umana e a lungo
termine la tutela dell'ecosistema acquatico.
  2.  Le  acque  di  cui  al  comma 1 devono essere conformi entro il
31 dicembre  2008  agli  standard  di  cui alla tabella 1, colonna B,
dell'allegato A al presente regolamento.
  3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre
2015  agli standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A
al presente regolamento.
  4.  Le  acque  a  specifica  destinazione di cui all'articolo 6 del
decreto  legislativo  11 maggio  1999, n. 152, devono essere conformi
agli  standard  di  cui  ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla
vita  dei  molluschi  la  tabella  1/C  dell'allegato  2 del medesimo
decreto  legislativo e' integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del
presente regolamento.
  5.  Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato
1  del  decreto  legislativo  n. 152 del 1999 da classificare ai fini
della  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  agli
articoli 4  e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1
dell'allegato  A  al  presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio
2008  la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del
1999.
  6.  Ai  fini  della  classificazione  delle  acque marino-costiere,
lagunari  e  degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1
del   decreto   legislativo   n.   152   del   1999   sono  integrate
rispettivamente  dalle  tabelle  3  e  4  dell'allegato A al presente
regolamento.
  7.  Le  analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle
lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui
alla  tabella  2  e  per le sostanze organiche con log kow \geq 3. La
tabella  2  fissa standard di riferimento per i sedimenti di ambienti
costieri  e  lagunari.  I risultati analitici, qualora superiori agli
standard  di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle
misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.
  8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate
con  la  lettera  "PP"  nell'allegato A al presente regolamento nelle
acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le
sostanze   presenti   in   natura   e,  per  le  sostanze  sintetiche
antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla
parte  generale  relativa  alla  matrice  acquosa,  punti  3 e 4, del
presente regolamento.
  9.  Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1
e  2  dell'allegato  A  al  presente  regolamento  non possano essere
raggiunti  con  l'adozione  delle misure individuate sulla base delle
migliori  tecniche  disponibili a costi sostenibili, sara' necessario
indicare  da parte dell'autorita' competente al controllo i valori di
concentrazione  residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e
lagunari,  che  le  misure  adottate consentono di raggiungere. Detti
valori  di  concentrazione  residua  devono essere sottoposti, a cura
dell'autorita'  competente,  a successiva valutazione e convalidati a
seguito  di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale.
In  funzione  degli  esiti  di  detta  analisi  saranno  stabilite le
eventuali limitazioni d'uso.
  10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualita' di cui ai
commi   precedenti,   il   punto   1.2  dell'allegato 5  del  decreto
legislativo  n.  152  del  1999  e'  modificato  dall'allegato  B del
presente regolamento.
  11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano
le  disposizioni  della  specifica  legislazione  vigente in materia,
restando   comunque   fermo   l'obbligo  del  rispetto  del  presente
regolamento   in  relazione  agli  standard  piu'  restrittivi,  agli
standard  fissati  per  altri parametri non previsti per la laguna di
Venezia,  alle  scadenze  temporali  ed alle disposizioni relative ai
sedimenti.
                               Art. 2.
  1.  Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in
funzione della loro potenziale presenza:
    a)  nei  cicli  industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei
corpi  idrici  ricettori;  c)  nelle  produzioni agricole; d) in ogni
altro  centro  di  attivita'  che  possa  determinare  situazioni  di
pericolo  attraverso  inquinamento  di  origine diffusa nell'ambiente
idrico.
  L'attivita'   conoscitiva   finalizzata   all'individuazione  delle
pressioni  antropiche  presenti  e pregresse gia' effettuata ai sensi
dell'articolo 42  e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999,
e'  periodicamente  aggiornata.  Il primo aggiornamento e' effettuato
entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni.
  2.  Il controllo delle sostanze pericolose e' effettuato sulla base
di  quanto  disposto  al  comma  1 del presente articolo e si estende
anche  a  quelle  non  espressamente normate dal presente regolamento
qualora  ne  sia  accertata  la  presenza  sulla  base dell'attivita'
conoscitiva di cui al medesimo comma 1.
  3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorita' competente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove
disposizioni  comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze
non normate dal presente regolamento.
  4.  Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti
sul  proprio  territorio  e  delle  fonti  di  origine, da aggiornare
secondo  le  scadenze  temporali  riportate  al comma 1. L'elenco e i
relativi  aggiornamenti  sono integrati da una relazione contenente i
programmi  d'azione  intrapresi  dalle  regioni  per  la  riduzione o
eliminazione delle sostanze pericolose.
  5.  L'elenco  delle  sostanze,  gli  aggiornamenti  e  le  relative
relazioni   di   cui   al   comma  4,  da  trasmettere  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del
decreto  di  cui  all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
152 del 1999.
                               Art. 3.
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle
finalita'  del  presente  regolamento  in  conformita'  ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.
  2.  I parametri di cui al numero 12 della tabella 5 dell'allegato 5
del  decreto  legislativo  n.  152  del  1999  sono  sostituiti con i
seguenti:  "12.  idrocarburi  di  origine  petrolifera persistenti" e
"12-bis. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 novembre 2003

                                        Il Ministro dell'ambiente
                                      e della tutela del territorio
                                                  Matteoli
Il Ministro della salute
       Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 106
                                                           Allegato A
                                                     (articoli 1 e 3)

                           PARTE GENERALE
    1  .  Ai  sensi  del  punto  3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto
legislativo  n.  152  del  1999  nelle  acque  il  monitoraggio delle
sostanze  di  cui  al  presente  regolamento deve essere eseguito con
frequenza  mensile fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualita'.
Raggiunto  tale  obiettivo,  la frequenza di monitoraggio deve essere
obbligatoriamente  mensile per le sostanze indicate con la lettera P,
mentre  per  tutte  le  altre  sostanze  il  monitoraggio puo' essere
eseguito   con   cadenza   almeno   trimestrale.   La   frequenza  di
campionamento  puo'  essere  ulteriormente  modificata  sulla base di
relazioni   tecnico-scientifiche  che  giustificano  intervalli  piu'
lunghi  e  qualora  la  presenza  delle  sostanze  non  sia mai stata
rilevata nell'arco dell'anno di monitoraggio.
    In   particolare,   per  le  acque  superficiali  destinate  alla
produzione  di  acqua potabile la frequenza di monitoraggio a partire
dal  1° gennaio 2008 deve tenere conto almeno dello schema di seguito
riportato:


         Comunita' servita           Frequenza
            < 10.000               4 volte l'anno
        da 10.000 a 30.000         8 volte l'anno
            > 30.000              12 volte l'anno

    La  scelta delle stazioni di campionamento deve essere effettuata
secondo  le  modalita'  di  cui  al punto 3.2.2.1 dell'allegato 1 del
decreto legislativo n. 152 del 1999.
    Relativamente  alle  acque fluviali i campionamenti effettuati in
condizioni  di  variazione  molto significative di portata rispetto a
quelle di deflusso medio, andranno valutati caso per caso.
    L'indagine analitica deve essere eseguita sul campione disciolto.
Qualora  venga  utilizzata  altra metodologia, il risultato analitico
ottenuto  deve  comunque  essere  riferito  al campione disciolto. Il
risultato  deve  essere sempre espresso indicando lo stesso numero di
decimali  usato  nella  formulazione dello standard o criterio di cui
alle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.
    Sui  sedimenti il monitoraggio delle sostanze effettuato ai sensi
dell'art.  1,  comma  3,  deve essere effettuato almeno con frequenza
semestrale fino al raggiungimento delle concentrazioni individuate. I
campioni   da  analizzare  devono  essere  prelevati  su  uno  strato
superficiale di sedimento relativo ai primi cinque centimetri.
    Ai  fini  dell'attribuzione  dello  stato  chimico lo standard di
qualita'   e'   riferito   alla   media   aritmetica   annuale  delle
concentrazioni.
    2.  I  metodi  analitici  da utilizzare per la determinazione dei
vari  analiti  previsti  nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento
devono  fare  riferimento  alle  pu'  avanzate  tecniche  di  impiego
generale.  Tali  metodi  devono  essere  tratti da raccolte di metodi
standardizzati   pubblicati   a   livello   nazionale   o  a  livello
internazionale.
    Le metodiche analitiche, qualora non disponibili alla rilevazione
degli standard definiti in allegato devono essere adeguate al fine di
consentire  i  controlli analitici necessari per la riclassificazione
dei   corpi   idrici.   Fino   all'adeguamento   di  tali  metodi  la
concentrazione  delle  sostanze  deve risultare comunque inferiore ai
limiti  di  rilevabilita'  delle piu' avanzate tecniche di analisi di
impiego   generale  esistenti  all'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
    Per  le  sostanze  inquinanti  per  cui  allo  stato  attuale non
esistono   metodiche   analitiche   standardizzate  utilizzabili,  le
attivita'  di  monitoraggio  sono  subordinate  alla  definizione  di
protocolli  analitici,  quando  questi saranno resi disponibili dagli
istituti  scientifici  di cui al comitato tecnico previsto all'art. 3
del presente regolamento.
    3.  Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente la presenza
di  metalli  in  concentrazioni  di  background naturali superiori ai
limiti  fissati  in  tabella, tali livelli di fondo costituiranno gli
standard  da  rispettare.  Le  concentrazioni  rilevate nei sedimenti
ricadenti  in  regioni  geochimiche  che  presentano livelli di fondo
superiori  a  quelli  riportati  in  tabella 2, sono sostituiti dalle
concentrazioni del fondo naturale.
    4.  Per  le  sostanze  prioritarie,  indicate  in allegato con la
lettera "P" per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente
regolamento   devono   essere   perseguite  nelle  acque  particolari
condizioni   di   concentrazione,   il   tempo   necessario   per  il
raggiungimento   delle   stesse   e'  in  funzione  delle  specifiche
caratteristiche  chimico-fisiche  dei  diversi  inquinanti,  quali la
persistenza  e  la  volatilita',  e  delle  specificita'  dei diversi
sistemi acquatici.

VEDERE ALLEGATI (in formato pdf)

Allegato pag.19
Allegato pag.20
Allegato pag.21
Allegato pag.22
Allegato pag.23
Allegato pag.24


Allegato B
(art. 1, comma 10)

                      ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
    1.  Per  il  raggiungimento  e/o  mantenimento  degli standard di
qualita'  fissati all'allegato A del presente regolamento l'autorita'
competente  obbliga le imprese, i cui scarichi contengono le sostanze
individuate  all'allegato  A,  all'adozione  delle  migliori tecniche
disponibili  ai  fini  della  riduzione o eliminazione delle sostanze
pericolose  negli scarichi e definiscono comunque, per le sostanze di
cui   allo   stesso  allegato  A  valori  limite  di  emissione  piu'
restrittivi  di  quelli  previsti  alla tabella 3 dell'allegato 5 del
decreto legislativo n. 152 del 1999.
    2.  I  titolari  degli  scarichi  contenenti  le  sostanze di cui
all'allegato A  sono  obbligati a porre in opera, con oneri a proprio
carico, misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di
consentire  l'attuazione  di  controlli  sistematici  su ogni scarico
industriale.  In  tal  caso i titolari degli scarichi di acque reflue
industriali  devono  assicurare  autocontrolli,  effettuando  analisi
sugli  scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in
entrata  ogni  15  giorni.  I risultati di tali analisi devono essere
messe a disposizione della autorita' preposta al controllo.
    3.  Le  determinazioni  analitiche  ai  fini  del controllo della
conformita'  degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma
riferite   ad  un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  3  ore.
L'autorita'  preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel
verbale  di  campionamento,  effettuare  il  campionamento  su  tempi
diversi  al  fine  di  ottenere il campione adatto a rappresentare lo
scarico  qualora  lo  giustifichino particolari esigenze quali quelle
derivanti  dalle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  dello
scarico,  dalle  caratteristiche  del  ciclo tecnologico, dal tipo di
scarico  in  relazione  alle  caratteristiche  di  continuita'  dello
stesso, il tipo di accertamento, di routine, di emergenza, ecc.
    4.  I  valori  limite  di  emissione  allo  scarico devono essere
rispettati  a pie' d'impianto. Gli scarichi di processo devono essere
separati  dagli  scarichi  di  acque  di raffreddamento e deve essere
previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.
    5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2  dell'art.  36  del  decreto
legislativo  n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui
allo  stesso  comma  2,  l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
liquidi,  contenenti  le  sostanze  oggetto del presente regolamento,
nell'impianto  di  trattamento  di  acque reflue urbane deve comunque
prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:
      a) rispetto   delle   concentrazioni   fissate   dall'autorita'
competente  per  ciascuna  delle  sostanze dell'allegato A in sede di
rilascio  delle  autorizzazioni  in  ragione dell'effettiva capacita'
dell'impianto di pretrattamento;
      b) presenza  nell'impianto di idonei sistemi di pretrattamento,
dedicati  ed  adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire,
mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire,
all'uscita    dell'impianto    di   pretrattamento   e   all'ingresso
dell'impianto    di    trattamento   delle   acque   reflue   urbane,
concentrazione  di sostanze pericolose non superiori di un fattore 20
rispetto   agli   standard   di   qualita'  di  cui  alla  tabella  1
dell'allegato A al presente regolamento;
      c) attuazione    di    un    programma   di   caratterizzazione
quali-quantitativa    dei    rifiuti   liquidi,   con   installazione
all'ingresso  dell'impianto  di trattamento e all'uscita dal medesimo
in  corrispondenza  del  punto  di  confluenza  con  il depuratore di
misuratori  di  portata  e  campionatori  in  automatico  al  fine di
consentire  l'attuazione  di  controlli  sistematici  sui  reflui  in
entrata e in uscita dall'impianto di trattamento;
      d) adozione  di  sistemi  di  stoccaggio dei rifiuti liquidi da
trattare  tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno gia'
subito il trattamento finale;
      e) standard  gestionali  adeguati  del  processo  depurativo  e
specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
      f) raggiungimento   e   mantenimento  degli  standard  e  degli
obiettivi  di  qualita'  dei corpi idrici recettori interessati dagli
scarichi dei predetti impianti;
      g) capacita'  residua  di  trattamento  valutata in rapporto al
bacino  di  utenza  dell'impianto  ed  alle esigenze di collettamento
delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;
      h) i  fanghi  biologici derivanti dagli impianti di depurazione
che  trattano  rifiuti  liquidi  non  possono  essere riutilizzati in
agricoltura.
    6.  L'autorizzazione di cui al punto 5 non puo' essere rilasciata
qualora  lo  scarico  recapiti  nei corpi idrici con portata naturale
nulla  per  oltre  centoventi  giorni all'anno o con scarsa capacita'
depurativa.

fp04-gr04