GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 6 DEL 9/1/2004


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE, n. 314 
Testo  del  decreto-legge  14 novembre  2003,  n.  314  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato
con  la  legge  di  conversione  24  dicembre 2003, n. 368 (in questa
stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  "Disposizioni
urgenti   per  la  raccolta,  lo  smaltimento  e  lo  stoccaggio,  in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.".
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
  1.  La  sistemazione  in  sicurezza  dei  rifiuti radioattivi, come
definiti  dall'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  degli  elementi  di  combustibile  irraggiati  e dei
materiali    nucleari,   ivi   inclusi   quelli   rinvenienti   dalla
disattivazione  delle  centrali  elettronucleari  e degli impianti di
ricerca  e  di  fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto
delle  condizioni  di  sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente  previste  dal  citato  decreto  legislativo n. 230 del
1995,  e'  effettuata  presso  il Deposito nazionale, (( riservato ai
soli  rifiuti  di  III  categoria,  che  costituisce  opera di difesa
militare  di  proprieta'  dello  Stato)).  Il sito, in relazione alle
caratteristiche  geomorfologiche del terreno, (( e' individuato entro
un  anno  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
del   presente   decreto,   dal   Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 2,   sentita  la  Commissione  istituita  ai  sensi  del
medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo
precedente,  l'individuazione  definitiva  del  sito  e' adottata con
decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri)).
  2.  La  Societa'  gestione  impianti  nucleari  (SOGIN S.p.a.), nel
rispetto  di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita'
di  attuazione  degli  interventi,  provvede  alla  realizzazione del
Deposito  nazionale  dei rifiuti radioattivi (( di cui al comma 1 )),
opera  di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che
dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
  3.  Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale ((
di cui al comma 1 )), ivi incluse le procedure espropriative, (( sono
utilizzate  ))  le  procedure  speciali di cui alla legge 21 dicembre
2001,  n.  443,  e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 agosto  2002,  n.  190.  Le  infrastrutture  tecnologiche  per  la
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre
strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione
dello sviluppo del territorio.
((     4.  La  validazione  del  sito,  l'esproprio  delle  aree,  la
progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma
1  e  le  attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate
dalla  SOGIN  S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento
dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione.
  4-bis  la  validazione  del sito e' effettuata, entro un anno dalla
data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri,
sulla  base  degli  studi  effettuati  dalla Commissione istituita ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  3, previo parere dell'Agenzia per la
protezione   dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT),  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR) e dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) )).
                               Art. 2.
                     Attuazione degli interventi
  1.  Per  l'attuazione  di  tutti  gli  interventi  e  le iniziative
necessari  per  la  realizzazione  del  Deposito  nazionale (( di cui
all'articolo 1,  comma 1 )), il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina   un  Commissario  straordinario  il  quale,  in  deroga  alla
normativa vigente, provvede:
    a) (lettera soppressa);
    b) (lettera soppressa);
    c) all'approvazione  del  piano economico finanziario che indichi
le  risorse  necessarie  alla  realizzazione dell'opera ed i proventi
derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e
della  concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere  prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per
la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4;
    d) all'affidamento  degli incarichi di progettazione del Deposito
nazionale;
    e) alle procedure espropriative;
    f) all'approvazione dei progetti;
    g) all'affidamento   dei   lavori  di  costruzione  del  Deposito
nazionale.
  2.  Il  Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato,
inoltre,   ad   adottare,  con  le  modalita'  ed  i  poteri  di  cui
all'articolo  13  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135, anche in
sostituzione  dei  soggetti  competenti,  tutti i provvedimenti e gli
atti    di    qualsiasi    natura   necessari   alla   progettazione,
all'istruttoria,  all'affidamento  ed alla realizzazione del Deposito
nazionale  ((  di  cui  all'articolo 1,  comma 1. Sono fatte salve le
competenze  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in  materia  di  valutazione  di  impatto ambientale in conformita' a
quanto  previsto  dalla  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni,  e  dal  decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190.
Sono,  altresi',  fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime
entro  centoventi  giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri,
secondo  la  procedura  di  cui  al  Capo VII del decreto legislativo
17 marzo   1995,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  in  quanto
applicabile.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e'
istituita,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione  tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del  presente  decreto  e per le iniziative operative del Commissario
straordinario.  La  predetta  Commissione  e'  composta da diciannove
esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di
cui  tre  nominati  dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
uno  con  funzioni  di  presidente,  due dal Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  due  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive  uno  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro
della  salute,  uno  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,   quattro   dalla   Conferenza   unificata   di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui
due  espressi  dalle  regioni  e  due espressi dagli enti locali, uno
dall'ENEA,  uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario
si  avvale,  altresi',  di  una struttura di supporto individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del   presente   comma,   si   provvede   ai  sensi
dell'articolo 5, comma 3 )).
                               Art. 3.
                 Allocazione dei rifiuti radioattivi
  1.  Nel  Deposito  nazionale  (( di cui all'articolo 1, comma 1 )),
sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi
di  III  categoria  ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei
rifiuti  radioattivi  e'  effettuato  presso  il  Deposito nazionale,
previo  trasferimento  in  condizioni di sicurezza. (( Fino alla data
della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il
condizionamento   dei   rifiuti  radioattivi,  nonche'  la  messa  in
sicurezza  del  combustibile  irraggiato e dei materiali nucleari, al
fine  di  trasformarli  in  manufatti  certificati, pronti per essere
trasferiti  al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
  1-bis.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita'
produttive  e  della  salute,  si  provvede, avvalendosi del supporto
operativo  della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio
dei  rifiuti  radioattivi  di  I  e  II  categoria.  Per  la messa in
sicurezza  dei  rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione   per   quelle  previste  dall'articolo 1,  comma 3,  primo
periodo.
  1-ter.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva
dei  materiali  nucleari  di  III  categoria  al  di  fuori dei Paesi
dell'Unione  europea,  fatto  salvo  quanto  previsto dalla normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III   categoria  e'  autorizzata  ai  fini  del  loro  trattamento  e
riprocessamento )).
                               Art. 4.
                 Misure compensative e informazione
((    1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al
definitivo  smantellamento  degli  impianti,  a  favore  dei siti che
ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del ciclo del combustibile
nucleare.  Alla  data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di   cui  all'articolo 1,  comma 1,  le  misure  sono  trasferite  al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi.
  1-bis.  L'ammontare  complessivo  annuo del contributo ai sensi del
comma 1  e'  definito mediante la determinazione di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni  kilowattora  consumato,  con  aggiornamento  annuale sulla base
degli  indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato
annualmente  con  deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione   economica  sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico   dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, su proposta
dell'APAT,  valutata  la  pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito,
per  ciascun  territorio, in pari misura fra il comune e la provincia
che  ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare.  Alla  data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di  cui  all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione
dei  rifiuti  radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20
per  cento  in  favore  del  comune  nel cui territorio e' ubicato il
Deposito,  in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo
confinanti,  proporzionalmente  alla popolazione residente, in misura
del  25  per  cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia.
  2.  Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi )).
                               Art. 5.
                Disposizioni di carattere finanziario
  1.  Per  l'avvio  delle  iniziative connesse alla realizzazione del
Deposito  nazionale,  per  l'informazione  alle  popolazioni e per le
prime  misure  di  intervento territoriale e' autorizzata la spesa di
500.000  euro  per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle attivita' produttive.
  3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
2,  pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte corrente
"Fondo   speciale"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1
del  presente  articolo,  e' istituita apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

fp04-gr04