GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 11 DEL 15/1/2004


DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2 
Disposizioni   urgenti   relative   al   trattamento   economico  dei
collaboratori  linguistici presso talune Universita' ed in materia di
titoli equipollenti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la
quale  la  Corte  di  Giustizia  delle Comunita' europee, sancendo il
mancato  riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre
lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la
Repubblica italiana alle spese;
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di uniformarsi a
tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di
Giustizia puo' comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e che si traducono, nella
fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila
euro;
  Considerata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di
disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di
laurea  in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie
operanti  nel  territorio nazionale e che siano state riconosciute di
particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro
degli  affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Ex lettori di madre lingua straniera
  1.   In  esecuzione  della  sentenza  pronunciata  dalla  Corte  di
Giustizia  delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa
C-212/99,  ai  collaboratori  linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera  delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano,
di  Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli,
gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  11 luglio 1980, n. 382,
abrogato  dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236,  e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un
trattamento   economico   corrispondente  a  quello  del  ricercatore
confermato  a  tempo  definito,  con  effetto  dalla  data  di  prima
assunzione,  fatti  salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale
equiparazione   e'   disposta  ai  soli  fini  economici  ed  esclude
l'esercizio  da  parte  dei  predetti  collaboratori  linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad  euro  10.000.000  per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  5,  comma 1,
lettera  a),  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 2.
        Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie
                     di rilevanza internazionale
  1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici
rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e
laurea  specialistica  conseguiti  nell'area delle materie giuridiche
presso  istituzioni  universitarie  operanti sul territorio nazionale
che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale    con    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su
conforme   parere   del  Consiglio  universitario  nazionale,  previa
verifica  della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di
insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti
percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione
che   le   attivita'  didattiche  dispongano  di  adeguate  strutture
edilizie,  strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per
gli  studenti  e  che le attivita' di insegnamento siano impartite da
personale  docente  in possesso di requisiti professionali analoghi a
quelli del personale docente delle universita' italiane.
  2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma
1  i  titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui
all'articolo  2  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui
all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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