
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2
Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei
collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di
titoli equipollenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la
quale la Corte di Giustizia delle Comunita' europee, sancendo il
mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre
lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la
Repubblica italiana alle spese;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di uniformarsi a
tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di
Giustizia puo' comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e che si traducono, nella
fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila
euro;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di
laurea in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie
operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di
particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ex lettori di madre lingua straniera
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di
Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa
C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli,
gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382,
abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un
trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore
confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima
assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale
equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude
l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie
di rilevanza internazionale
1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici
rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e
laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche
presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale
che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa
verifica della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di
insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti
percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione
che le attivita' didattiche dispongano di adeguate strutture
edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per
gli studenti e che le attivita' di insegnamento siano impartite da
personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a
quelli del personale docente delle universita' italiane.
2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma
1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui
all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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