GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 22 DEL 28/1/2004


DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16 
Disposizioni  urgenti  concernenti i settori dell'agricoltura e della
pesca.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Disposizioni previdenziali in agricoltura

  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
  "7.  A  decorrere  dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 375, e
successive  modificazioni, deve essere presentata su apposito modello
predisposto  dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica
di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia ravvisata l'impossibilita' che la prestazione di lavoro
e'  stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia
di   disconoscimento  di  detta  prestazione  ai  fini  della  tutela
previdenziale.".
                               Art. 2.
               Disposizioni in materia di quote latte

  1.   A   favore  dei  singoli  produttori,  ai  quali  deve  essere
restituito,   in   applicazione   dell'articolo   1,  comma  13,  del
decreto-legge  1° marzo  1999,  n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato
per   i   periodi   dal  1995-1996  al  2002-2003  e  successivamente
riconosciuto  come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla
restituzione  dei  relativi importi, salvo che gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e'
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
  2.  All'onere  derivante  dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l'anno   2004,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999,   n.   165,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350.
  3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e' sostituito dai seguenti:
  "36.  I  produttori interessati aderiscono al versamento rateale di
cui  al  comma  34  presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma   di  appartenenza,  nella  quale  dichiarano  di  accettare
espressamente    le    imputazioni    del    prelievo   supplementare
complessivamente  dovuto.  L'istanza  vale  come  rinuncia ai ricorsi
ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale
adito.
  36-bis.  I  giudizi  pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi
agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto  gli  importi  imputati  e  non  pagati  a titolo di prelievo
supplementare  per  i periodi di commercializzazione compresi tra gli
anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione
delle  spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione   da  parte  della  regione  o  provincia  autonoma  di
appartenenza,  da  comunicare  a  cura  delle  medesime al competente
organo giurisdizionale.".
                               Art. 3.
      Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca

  1.  L'importo  di  cui  all'articolo  52,  comma  81,  della  legge
28 dicembre   2001,   n.   448,   da   destinare  ad  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno 2004,
di 5 milioni di euro.
  2.  E'  istituita,  per  gli  anni  2005  e  2006,  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse  ittiche,  disposta  dal Ministro delle
politiche  agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui
all'articolo  3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e'
stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006.
  3.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono  definite  le  modalita'  di  partecipazione del Ministero delle
politiche  agricole  e forestali agli oneri di funzionamento relativi
ai  sistemi  di  localizzazione e controllo satellitare delle navi da
pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per
l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di
euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e    2006,    si    provvede    mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 267.
                               Art. 4.
             Credito agrario e contributi previdenziali

  1.  Agli  imprenditori  agricoli  che  abbiano  conferito  prodotti
agricoli  alle  imprese  ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui  all'articolo  2  del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei
sei  mesi  precedenti  all'ammissione  alla  predetta amministrazione
straordinaria,  possono  essere  concessi  finanziamenti  di  credito
agrario,   ai   sensi   dell'articolo   43  del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
  2.  I  finanziamenti  di  cui al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della
garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di  garanzia di cui
all'articolo  45  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
  3.  Alla  riscossione  dei  contributi  previdenziali  dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di   cui   all'articolo  19-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine e' autorizzata, per
ciascuno  degli  anni  2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di
euro  annui.  All'onere  derivante  dal  presente  comma, pari a 1,05
milioni  di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5.
          Misure creditizie per le imprese di autotrasporto

  1.  Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti
delle   imprese  ammesse  all'amministrazione  straordinaria  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei
mesi   precedenti   all'ammissione   alla   predetta  amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro
del capitale circolante.
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1 hanno durata massima di
sessanta  mesi,  sono  concessi  e  garantiti  nei limiti dei crediti
vantati  dalle  imprese  di autotrasporto nei confronti delle imprese
ammesse  alla  procedura  di  cui  al comma 1 e godono della garanzia
sussidiaria  del  fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85
per cento del loro importo.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


fp04 - gr04