GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 22 DEL 28/1/2004


AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003 
Approvazione  del  Piano  nazionale  integrato  di assegnazione delle
frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva  terrestre in tecnica
digitale (PNAF DVB-T). (Deliberazione n. 399/03/CONS).
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2;
  Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249,  nonche'  norme  in  materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive";
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20 marzo   2001,   n.  66,  recante:
"Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento  di  impianti  radiotelevisivi"  ed in particolare l'art.
2-bis, commi 4 e 6;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,  n.  5,  recante:
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale", e in particolare l'art. 2, comma 1;
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni, recante: "Approvazione del regolamento relativo
alla  radiodiffusione  terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel
supplemento  ordinario  n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre
2001, n. 284;
  Visto  il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con   decreto   del   Ministro  delle  comunicazioni  8 luglio  2002,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002;
  Vista  la  delibera  n.  15/03/CONS  del  29 gennaio 2003, recante:
"Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la   radiodiffusione   televisiva   terrestre   in  tecnica  digitale
(PNAF-DVB), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2003;
  Visto  l'art.  35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002,
recante  "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed   il   funzionamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 5 novembre
2002,   n.  259,  che  attribuisce  al  Consiglio  dell'Autorita'  la
competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
  Considerata    l'attivita'    istruttoria   svolta   dall'Autorita'
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
  Considerato  che  i  siti  di  ubicazione degli impianti sono stati
scelti  fra  quelli  gia'  riportati  in  allegato  alla  delibera n.
15/03/CONS  quali  siti  assentiti  con  l'intesa delle regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano
e  Trento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n.  249,  e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di
cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n.
122;
  Vista la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della giunta regionale
del   Veneto   con   la   quale  detta  regione,  in  relazione  alle
problematicita'  sull'uso  dei  siti di Monte Madonna e di Monte Cero
gia'   evidenziate   all'atto  del  parere  fornito  all'epoca  della
predisposizione  del  piano  di  cui  alla delibera n. 15/03/CONS, ha
deciso  in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e
di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda;
  Considerato   che   la   suddetta  sostituzione,  a  seguito  delle
valutazioni   tecniche   effettuate   dall'Autorita',   e'  risultata
fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente
variazione al piano;
  Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
  Rilevato  che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che,
a  integrazione  del  PNAF-DVB,  sara'  effettuata dall'Autorita' una
pianificazione  di  2°  livello per le ulteriori risorse e che questa
integrazione  al piano potra' comportare variazioni o integrazioni al
piano  stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a
18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;
  Tenuti presenti i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a),
b),  c),  d),  e),  f), g), nonche' dall'art. 3, comma 5, della legge
31 luglio  1997,  n.  249,  e tenuto presente, in particolare, che le
ulteriori  risorse di cui al succitato art. 2, comma e) devono essere
assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;
  Ritenuto,  ai  fini di una migliore e razionale utilizzazione dello
spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla
legge   n.  5/2000  nel  caso  della  radiodiffusione  analogica,  di
suddividere  il  territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti
con  il  territorio  delle  singole  province,  salvo  i  casi in cui
l'orografia  del  territorio  non consente di attribuire alle singole
province  le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di
utenza  provinciali  possono  coincidere  con  il  territorio di piu'
province;
  Ritenuto,  per  quanto  riguarda  la presente integrazione al piano
approvato  dall'Autorita'  con  la  citata delibera n. 15/03/CONS, di
seguire  il  criterio  di  servire,  oltre  che tutti i capoluoghi di
provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;
  Ritenuto  opportuno,  per  assicurare  al  meglio la compatibilita'
elettromagnetica  fra  gli  impianti,  che il criterio di localizzare
tutti  gli  impianti  che  servono  una stessa area in un unico "sito
comune"  debba  valere  separatamente  per  la  pianificazione  di 1°
livello  e per la pianificazione di 2° livello ma non necessariamente
per  entrambe, per cui i relativi impianti associati alla stessa area
servita  possono,  per  le due pianificazioni, essere ubicati su siti
diversi;
  Considerato  valido  quanto  gia'  contenuto  nelle  premesse  alla
delibera  n.  15/03/CONS  relativamente  alle bande di frequenze e al
numero di frequenze pianificate;
  Determinati    i    parametri   radioelettrici   secondo   standard
internazionalmente stabiliti;
  Ritenuto  di stabilire la qualita' di ricezione al 95% di servizio,
gia'  adottata  nel piano di 1° livello, anche per la integrazione di
2° livello;
  Rilevato  che  a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una
migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico e per
ottenere  una  significativa  copertura  radioelettrica dei bacini di
utenza  la  soluzione tecnica piu' idonea per la pianificazione di 2°
livello  e' risultata quella di pianificare reti provinciali del tipo
SFN  e  di  scegliere  quale riferimento ai fini della pianificazione
stessa un tipo di modulazione (16 QAM);
  Udita  la  relazione  del  commissario  ing. Mario Lari relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', sui risultati dell'istruttoria;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata l'integrazione del piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva  terrestre  in
tecnica digitale, approvato dall'Autorita' con delibera n. 15/03/CONS
del 29 gennaio 2003 (pianificazione di 1° livello). Tale integrazione
(piano  di  2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza
locale, con le inerenti necessarie modifiche al piano di 1° livello.
  2.  Il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze per la
radiodiffusione   televisiva   terrestre   in   tecnica  digitale  e'
costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in
due  sezioni  rispettivamente  per gli impianti di 1° livello e di 2³
livello,  recanti l'indicazione delle singole postazioni di emissione
con   specificazione,   per  ciascuna  di  esse,  di:  denominazione,
provincia  di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma
dell'antenna  trasmittente,  altezza  del sistema radiante, frequenze
utilizzabili,  potenza  equivalente  irradiata  (ERP)  in  dBk,  area
interessata   dal   servizio.   L'allegata   relazione   illustrativa
costituisce parte integrante del piano.
  3.  Il  piano  integrato e' relativo sia al 1° sia al 2° livello di
pianificazione,  e  consente pertanto la realizzazione di reti per la
diffusione   di  programmi  nazionali,  regionali  e  provinciali  (o
pluriprovinciali).
  4.   Il   numero   delle  reti  regionali  e  provinciali  e'  pari
rispettivamente   a  126  e  1272.  Nell'allegato  A  alla  relazione
illustrativa  e'  riportato  il  numero delle reti per ciascun bacino
regionale  o  provinciale.  Tutte le suddette reti sono realizzate in
tecnica isofrequenziale.
  5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a
quello  del piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e
cioe' pari a 12.
                               Art. 2.
  1.  Le  aree  non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno
essere  servite  dagli  operatori di rete che ne faranno richiesta al
Ministero  delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di
impianti a bassa potenza equivalente irradiata.
  2.  Gli  operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei
siti  e  della  facolta'  di utilizzare in via transitoria la tecnica
multifrequenziale   in   aree   servite   dal   piano   con   tecnica
isofrequenziale  devono  progettare la rete in modo da non superare i
limiti  di  interferenza  prodotti  all'esterno  delle  aree  servite
secondo le modalita' indicate nella relazione illustrativa.
                               Art. 3.
  1.  Rimane  fermo  quanto  indicato  nella  delibera  n. 15/03/CONS
approvato  dalla  Autorita'  il  29  gennaio 2003 se non diversamente
specificato nella presente delibera.
                               Art. 4.
  1. Copia del piano (che e' allegata alla relazione illustrativa) e'
depositata   a   libera   visione  del  pubblico  presso  gli  uffici
dell'Autorita'  in  Napoli,  centro direzionale, isola B5, e di Roma,
via delle Muratte, n. 25.
  La  presente  delibera,  e' pubblicata nel sito web dell'Autorita',
nel  bollettino  ufficiale  dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Napoli, 12 novembre 2003
                                                 Il presidente: Cheli
                                Allegata alla delibera n. 399/03/CONS

MODIFICA  E  INTEGRAZIONE  DEL  PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE
FREQUENZE  PER  LA  RADIODIFFUSIONE  TELEVISIVA  TERRESTRE IN TECNICA
           DIGITALE (PNAF DVB-T). RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

                            1. Premessa.
    Con  delibera  del  consiglio  n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del 21 febbraio 2003,
l'Autorita'  ha  adottato  il  Piano  nazionale di assegnazione delle
frequenze  per  la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di
seguito piano di 1° livello). Il Piano, con la relazione illustrativa
che ne costituisce parte integrante, e' stato pubblicato sul sito web
dell'Autorita' (www.agcom.it).
    Nella relazione illustrativa vengono specificate, fra l'altro, le
procedure e i criteri seguiti nella elaborazione del Piano.
    In particolare la legge n. 249/1997 prevede che ulteriori risorse
all'emittenza  locale  possano  essere assegnate successivamente alla
pianificazione (cioe' successivamente al piano di 1° livello), mentre
la  legge  n. 5/2000 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette
ulteriori    risorse    devono    essere    pianificate   (cosiddetta
pianificazione   di   2° livello)   considerando   bacini  di  utenza
coincidenti,  di  norma, con il territorio delle province, prevedendo
che  "laddove  l'orografia  del territorio non consente di attribuire
alle  province  risorse  in  termini di frequenze, l'Autorita' adotta
provvedimenti  per  assicurare  risorse anche ai bacini provinciali".
Tali  criteri  possono  essere  presi  a  riferimento  anche  per  la
pianificazione  televisiva in tecnica digitale compatibilmente con la
specifica tecnologia.
    Secondo  quanto  era  gia' previsto nell'art. 2 della delibera n.
15/03/CONS,   la  pianificazione  di  2°  livello  ha  comportato  la
necessita'  di  apportare alcune modifiche al piano di 1° livello, al
fine   di   realizzare   la   migliore   compatibilita'  fra  le  due
pianificazioni  e  contemporaneamente  ottimizzare il complesso della
risorsa  pianificata.  Le  modifiche  al  piano  sono specificate nel
successivo paragrafo 4.
    Il  nuovo  piano,  denominato  in  seguito  "Piano integrato", e'
costituito  da  un  tabulato  che  comprende  i dati risultanti dalla
pianificazione  di  1°  livello, con le succitate modifiche, e quelli
risultanti dalla pianificazione di 2° livello.
       2. Scelte tecniche per la pianificazione di 2° livello.
    Il  Piano approvato con la delibera del 29 gennaio 2003 (piano di
1°  livello)  e'  stato  elaborato adottando determinate scelte per i
parametri  di  trasmissione, specificate nella relazione illustrativa
allegata al succitato piano di 1° livello.
    Per  la  elaborazione  del  piano di 2° livello le scelte operate
sono   in  parte  diverse  per  i  motivi  che  verranno  di  seguito
illustrati.
    a) Parametri di trasmissione e numero di programmi.
    In   base   agli   studi   effettuati   preliminarmente,  per  la
pianificazione  di  2° livello e' stato scelto il tipo di modulazione
16QAM e code rate 2/3 che permettono un minore rapporto di protezione
dalle  interferenze.  Tali  parametri  consentono  una  capacita'  di
trasmissione  di  13,27  Mbit/s,  corrispondente  tipicamente  a  3-4
programmi   irradiabili   di   qualita'   SDTV  (Standard  Definition
Television) e dati;1
    b) Tipologia di rete.
    La pianificazione di 2° livello e' stata effettuata prevedendo la
realizzazione di reti SFN nei bacini provinciali (o pluriprovinciali)
di suddivisione del territorio.
    Tuttavia restano valide le considerazioni gia' fatte per il piano
di  1° livello  circa la opportunita' di usare temporaneamente, nella
fase  di  progressiva  attuazione  del  Piano,  reti  di  tipo MFN in
alternativa alle reti SFN di piano.
    c) Bacini di utenza.
    Tenuto  conto  di quanto previsto dalla legge n. 5/2000, i bacini
di  utenza  per  la pianificazione di 2° livello sono stati scelti di
norma   corrispondenti   al  territorio  delle  province  e,  laddove
necessario, corrispondenti all'accorpamento di piu' province.
    In  tal modo si sono ottenuti n. 71 bacini, che sono riportati in
dettaglio in annesso alla presente relazione.
                     3. Flessibilita' del piano.
    Per  il  "Piano  Integrato" valgono tutte le considerazioni sulla
flessibilita'  gia'  riportate  nel  corrispondente paragrafo 3 della
relazione illustrativa al piano di 1° live!lo di cui alla delibera n.
15/03/CONS.  In  particolare,  e'  stata  prevista la possibilita' di
applicazione di criteri di equivalenza in base ai quali gli operatori
possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie
reti,  siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi
da  quelli  di  Piano,  nel rispetto dei vincoli nel Piano stesso. Le
modalita'   di   applicazione  di  tali  vincoli  sono  indicate  nel
successivo paragrafo 5 della presente relazione.
     4. Il piano integrato: criteri di elaborazione e risultati.
    4.1. Criteri di elaborazione.
    I  criteri  tecnici  adottati  per l'elaborazione del piano di 2°
livello sono i seguenti:
      a)  bacini  di  utenza - Il bacino provinciale di base coincide
con  il  territorio  di  ciascuna provincia. Tuttavia in vari casi e'
stato necessario accorpare il territorio di piu' province nell'ambito
di   uno   stesso   bacino  provinciale  (pluriprovinciale)  a  causa
dell'impossibilita'  tecnica  di  pianificare  bacini comprendenti il
territorio delle singole province;
      b) siti comuni - I siti inseriti nel Piano Integrato sono stati
scelti  tra  quelli  assentiti dalle regioni e province autonome.2 La
localizzazione  degli  impianti  e'  solo  in  parte  comune  per gli
impianti  di  1°  e  2°  livello  per  ragioni  tecniche.  Si veda in
proposito il paragrafo 4.3;
      c) bande  e  frequenze - Le bande di frequenze pianificate sono
quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I3:
      banda VHF - III: 174 - 223 MHz;
      banda UHF - IV e UHF - V: 470 - 854 MHz.
      Le  frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in
Banda UHF;
      d) parametri   radioelettrici   -  I  parametri  radioelettrici
adottati   sono   stati   determinati   conformemente  agli  standard
internazionalmente stabiliti.4
    Qui di seguito si indicano in particolare:
      diagrammi  di  antenna:  circolari  o con angolo di apertura di
120°;
      modulazione: 16 QAM;
      code rate: 2/3;
      portanti: 8 K;
      canale: Rice;
      Tg/Tu: 1/4.
    La  scelta  dei  parametri  radioelettrici  garantisce  il minimo
numero di 3 programmi, per blocco di diffusione.
      e) qualita'   di  ricezione  -  La  qualita'  di  ricezione  e'
stabilita  al  95%  di probabilita' del servizio per ricevitore fisso
(location probability);
                 4.2. Risultati del piano integrato.
    Ai  fini  di  una maggiore chiarezza di esposizione sono indicati
separatamente  i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale
(pianificazione  di 2° livello) e le variazioni relative alle reti in
ambito nazionale e regionale (pianificazione di 1° live!lo).
    Per  le  reti  in ambito provinciale i risultati ottenuti possono
essere sintetizzati come segue:
      a) percentuale  di territorio nazionale servito compresa tra il
43,5% e il 44% in funzione delle bande di frequenze utilizzate;
      b) percentuale di popolazione nazionale servita compresa tra il
67% e il 68% in funzione delle bande di frequenze utilizzata;
      c) tutti  i  capoluoghi  di provincia (compresi i capoluoghi di
regione) serviti;
      d) 71  bacini provinciali di cui 53 coincidenti ciascuno con il
territorio  di  una  sola  provincia e 18 coincidenti ciascuno con il
territorio di piu' province. Il numero dei bacini non coincide con il
numero delle province (pari a 103), e cio' a causa degli accorpamenti
di  piu'  province  in  un  singolo  bacino  di  cui  si e' detto nel
paragrafo  4.1.a).  Ciascuno  dei suddetti 71 bacini e' servito da 18
reti,  con l'eccezione di un solo bacino (Reggio Calabria) servito da
12  reti.  La distribuzione dei bacini provinciali o pluriprovinciali
in ciascuna regione o provincia autonoma e' riportata nell'allegato A
della presente relazione.
    Per  quanto riguarda la citata eccezione di Reggio Calabria, essa
e'   dovuta  a  particolari  problemi  interferenziali  tra  le  reti
pianificate  di  1°  livello  (reti  nazionali  decomponibili in reti
regionali) e reti provinciali di 2° livello.
      e) Il  numero  dei  siti con risorse in frequenze per servire i
bacini provinciali e' pari a 282.
    Per  quanto  riguarda  le  reti  in ambito nazionale e regionale,
rispetto  al  piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS,
e'  stato  ottenuto  un  incremento di circa un punto percentuale del
territorio e della popolazione serviti ed e' stato aggiunto un sito.
    Per  ottenere  tali  risultati e' stato necessario ottimizzare la
potenza  equivalente  irradiata  (ERP),  differenziandola  per le tre
bande di frequenze utilizzate.
    In particolare:
      a) la  percentuale  del  territorio nazionale servito varia tra
l'80% e l'81,5³ in funzione della banda di frequenze utilizzata;
      b) la percentuale della popolazione nazionale servita varia tra
il 92,7% e il 93,4% in funzione della banda di frequenze utilizzata;
      c) il  numero  dei siti con risorse in frequenze per le reti in
ambito nazionale e in ambito regionale e' pari a 261.
                   4.3. Siti del Piano Integrato.
    L'elaborazione  del  Piano  Integrato ha portato a determinare in
371 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione
dei  programmi  in  ambito nazionale e locale, siti scelti tra quelli
assentiti dalle regioni e province autonome.
    In particolare:
      su  89  siti  sono  allocate  esclusivamente le frequenze degli
impianti di 1° livello;
      su  170  siti sono allocate le frequenze degli impianti di 1° e
2° livello;
      su  112  siti  sono  allocate esclusivamente le frequenze degli
impianti di 2° livello, con l'eccezione di 2 di questi siti sui quali
sono  allocate  sia  le frequenze degli impianti di 2° livello che le
frequenze degli impianti di 1° livello relative alle reti regionali.
    Tutti  i  371  siti sono indicati per regione e province autonome
nel Piano Integrato.
             4.4. Determinazione del numero delle reti.
    L'Autorita'  ha determinato il numero di reti che puo' operare in
ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.
    A tal fine si premette che:
      per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale
si  e'  fatto  riferimento  ai  risultati  della pianificazione di 1°
livello;
      per   la   determinazione  del  numero  delle  reti  in  ambito
provinciale il riferimento e' dato dai risultati della pianificazione
di 2° livello.
    Si  ricorda  che  il  numero  dei bacini regionali e' pari a 215,
mentre  il  numero dei bacini provinciali e' pari a 71, come e' stato
indicato al paragrafo 4.2.
    Pertanto  il  totale  del  numero delle reti locali, ripartite in
regionali e provinciali. e' il seguente:
      numero reti in ambito regionale: l26o;
      numero reti in ambito provinciale: 1272;
      totale reti locali: 1398.
    L'allegato  A  alla presente relazione ne indica la distribuzione
in ciascuna regione e provincia autonoma.
    Si  intende  ricordare  anche  il  numero  delle  reti  in ambito
nazionale che e' pari a 12.
      5. Modalita' di applicazione dei criteri di equivalenza.
    Per  la  pianificazione  di  2°  livello  valgono  i  principi di
equivalenza  gia' definiti all'atto dell'approvazione del piano di 1°
livello   e   quindi  si  rimanda  al  paragrafo  5  della  relazione
illustrativa di detto piano.
    Naturalmente,  nell'applicare  il  criterio  di  equivalenza a un
qualsiasi  impianto  pianificato,  sia  esso  di  1°  livello o di 2°
livello,  occorre  assicurare  il rispetto dei vincoli radioelettrici
nei confronti del complesso di tutti i restanti impianti.
    I  livelli di campo elettrico da rispettare nell'applicazione del
criterio  di  equivalenza  sono  quelli  gia'  riportati nel suddetto
paragrafo 5 e che, comunque, si ritiene opportuno qui riportare:
      l'intensita' del campo elettrico del segnale isocanale generati
in  opportuni  "punti  di  verifica",  non  deve  superare il livello
massimo  a  10  m  dal  suolo  di  15  dB  \mu  V/m  e  24 dB \mu V/m
rispettivamente  per  le  bande  VHF-III,  UHF-IV e UHF-V. Per quanto
riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75
dB \mu V/m, 80 dB \mu V/m e 84 dB \mu V/m.
    I suddetti valori di campo elettrico devono essere rispettati nei
punti  di verifica, riportati in annesso alla presente relazione, che
sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza (regionali per il
piano  di  1o livello  e  provinciali  per  la  pianificazione  di 2°
livello)  al  cui  interno  sono  riutilizzate  le  stesse  frequenze
assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso
intende avvalersi del criterio di equi-valenza.
    Si  fa  notare  inoltre  che  l'Autorita' e' dell'avviso che, per
l'applicazione  del  criterio  di  equivalenza, le regioni e province
autonome  debbano  considerare  con attenzione eventuali richieste di
autorizzazione  da parte degli operatori per l'utilizzazione di altri
siti,  oltre  quelli  gia'  assentiti, qualora non esistano effettivi
motivi ostativi.
                           Documentazione.
    La documentazione allegata alla presente relazione e' comprensiva
della  pianificazione  di  1°  e  di  2° livello e quindi, per quanto
riguarda  il  "Piano  Integrato",  sostituisce in toto quella annessa
alla relazione illustrativa allegata alla delibera n. 15/03/CONS.
    In  particolare la documentazione qui annessa e' costituita dalle
seguenti parti:
      annesso 1: criteri e parametri tecnici di pianificazione;
      annesso 2: siti assentiti dalle regioni e province a utonome;
      annesso  3:  elenco  dei  punti di verifica per gli impianti di
1° livello;
      annesso  4:  elenco  dei  punti di verifica per gli impianti di
2° livello;
      allegato  A:  numero  di  reti  in  ciascun  bacino regionale e
provinciale.
    Inoltre detta documentazione contiene anche il tabulato del Piano
Integrato,  diviso  in  due  sezioni.  La prima contiene tutti i dati
(siti,  coordinate  geografiche, ERP, ecc.) relativi agli impianti di
1° livello, la seconda i dati relativi agli impianti di 2° livello.
    1 L'utilizzazione  dei multiplex statistici potrebbe aumentare il
numero dei programmi di 1-2 unita' mantenendo la qualita' SDTV.
    2 Vedi annesso 2.
    3 Vedi annesso 1.
    4 Vedi anche annesso 1.
    5 Le regioni italiane sono in effetti 20. Dato che per la regione
Trentino-Alto   Adige  devono  essere  considerate  separatamente  le
province  autonome di Trento e Bolzano in base alle leggi vigenti, il
bacino regionale deve corrispondere al territorio di ciascuna di tale
provincia.
    6 Delle  126  reti  regionali indicate, 6 riguardano la provincia
autonoma di Trento e altre 6 la provincia autonoma di Bolzano.


fp04 - gr04