GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 33 DEL 10/2/2004


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

CIRCOLARE 3 febbraio 2004, n. 5 
"Patto  di stabilita' interno" per gli anni 2004-2005 per le province
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
                                  Alle province
                                  Ai comuni con popolazione superiore
                                  a 5.000 abitanti
                                  Ai  collegi  dei revisori dei conti
                                  delle  province  e  dei  comuni con
                                  popolazione   superiore   a   5.000
                                  abitanti
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento   affari   interni   e
                                  territoriali    -   Direz.   centr.
                                  finanza locale
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  Alla Corte dei Conti - Segretariato
                                  generale - Sezione enti locali

A. Premessa.
  A  differenza del passato, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge
finanziaria  per il 2004) non ha sostanzialmente modificato le regole
per  il  patto di stabilita' interno per l'anno 2004 delle province e
dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti definite
dall'art.  29  della legge finanziaria n. 289 del 2002, e modificate,
in  minima  parte,  dall'art.  1-quater,  comma 13, del decreto-legge
31 marzo  2003,  n.  50,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2003, n. 116.
  Pertanto,  la presente circolare - dopo aver ripreso alcuni aspetti
relativi  al  patto  di  stabilita' interno per il 2003 - si sofferma
sulle  predette e ridotte modifiche rinviando, per tutto cio' che non
risulta  trattato, alla circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio
2003  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39 del 17 febbraio
2003).
B. Il Patto di stabilita' interno per l'anno 2003.
  B.1.  Obiettivi  del  patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e
loro verifica.
  In  proposito,  si  ritiene  opportuno  ricordare che le regole del
"patto"  per l'anno 2003 (commi 5 e 7 dell'art. 29 della legge n. 289
del  2002)  hanno  previsto  il  raggiungimento  di  due obiettivi in
termini  di disavanzo finanziario (in questo contesto definito "saldo
finanziario"  data  la  possibilita'  di  assumere  valori positivi e
negativi):
    I) saldo finanziario per la gestione di competenza;
    II) saldo finanziario per la gestione di cassa.
  Per  la  determinazione dei suddetti saldi si deve far riferimento,
per  la  gestione  di  competenza, alla differenza tra accertamenti e
impegni  degli  anni  2001  e  2003 e, per la gestione di cassa, alla
differenza  tra riscossioni totali (competenza + residui) e pagamenti
totali (competenza + residui) sostenuti negli anni 2001 e 2003.
  In  ordine alla determinazione dei due saldi, si soggiunge che, per
la  determinazione  del saldo finanziario 2003, non e' indispensabile
l'approvazione  formale  del conto consuntivo dello stesso anno 2003;
infatti,  sia  per la gestione di competenza che per quella di cassa,
il  saldo  puo'  essere determinato con riferimento alle scritture di
bilancio  (partitari)  definite  dal  Servizio  finanziario dell'Ente
locale,  tenuto  altresi'  conto che e' lo stesso Ente che provvede -
con  le  forme  e  le  modalita'  che  ritiene  piu' opportune - alla
autocertificazione  del  raggiungimento  dei  due obiettivi del patto
(art. 3, comma 60, della legge n. 350 del 2003).
  Si  precisa,  tuttavia,  che  l'approvazione  del  conto consuntivo
individua il termine ultimo per la verifica da parte del Collegio dei
revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto.
  B.2. Limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
  Qualora  l'Ente  non dovesse raggiungere entrambi o anche uno degli
obiettivi  (saldo  di  competenza  e  saldo di cassa) sara' soggetto,
nell'anno  2004,  alle  seguenti  limitazioni  (comma 15 dell'art. 29
della legge finanziaria 2003):
    a) divieto  di  procedere  ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo,  anche  avvalendosi  di  eventuali  deroghe  disposte  per il
periodo di riferimento;
    b)   divieto   di   ricorrere  all'indebitamento  per  finanziare
investimenti.  A tale proposito, appare utile richiamare l'attenzione
sulle  disposizioni recate dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge
n. 350 del 2003 in merito all'indebitamento;
    c)  obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese
per acquisto di beni e servizi.
C. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2004.
  C.1. Modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario 2003
e 2004.
  La  legge finanziaria per l'anno 2004 ha apportato alcune modifiche
alle  poste  che  determinano  il  saldo  finanziario  del  patto  di
stabilita'  interno  a  decorrere  dall'anno  2003, come definito dai
commi 5 (per le province) e 7 (per i comuni con popolazione superiore
a  5.000  abitanti)  dell'art.  29  della  legge  n.  289  del  2002.
Considerato  che  il  meccanismo di calcolo del saldo finanziario per
l'anno  2004  (comma  10  del  piu' volte citato art. 29) si basa sul
saldo finanziario 2003, le modifiche sono da considerarsi applicabili
anche per il 2004.
  In  particolare,  per  effetto  dell'art.  3, comma 50, della legge
24 dicembre  2003,  n. 350, e' consentito non considerare ai fini del
calcolo  del  saldo finanziario di cui al cennato art. 29 della legge
n.  289  del  2002,  le  spese  che gli enti locali soggetti al patto
sostengono a decorrere dal 2003 per spese di personale relative a:
    C.1.1.  Maggiori  oneri  di personale per il biennio contrattuale
2002-2003.
  Trattasi,  in particolare, degli oneri previsti dall'art. 33, comma
1,  della  legge  n.  289  del  2002,  per  l'applicazione  del  CCNL
2002-2003,  relativi  al  solo  incremento  retributivo  dello  0,99%
riconosciuto,  in  seguito  agli accordi tra Governo e Organizzazioni
sindacali  del  4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale
tra  i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio
precedente.  Non  potranno, pertanto, essere portate in detrazione le
spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.
  Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini
del  calcolo  del  saldo finanziario di cui al predetto art. 29 della
legge  n.  289  del 2002, corrispondono allo 0,99% del "monte salari"
dell'anno 2002.
  La  determinazione  del "monte salari" dell'anno 2002 va effettuata
utilizzando i dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del
decreto  legislativo n. 165 del 31 marzo 2001, in sede di rilevazione
del conto annuale 2002 (nello specifico: tabelle 12, 13 e 14).
  Per  i  criteri  da  seguire  per  la determinazione delle somme da
portare  in  detrazione  si  veda  l'allegato  "D/04"  alla  presente
circolare.  La  dicitura  "04"  indicata  in  tutti gli allegati alla
presente   circolare   consente  di  distinguere  gli  allegati  alla
circolare  dell'anno  2004  (appunto "04") da quelli delle precedenti
circolari;
  C.1.2.  Maggiori oneri di personale per l'attivita' istruttoria del
condono.
  Tali  spese  riguardano  le  spese  di  personale  per  l'attivita'
istruttoria  connessa  al  rilascio  delle pratiche di condono di cui
all'ultimo periodo del comma 40 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003.
  Per  maggiore  chiarezza,  negli  allegati A/04 (per le province) e
B/04  (per  i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) alla
presente  circolare, sono rappresentati gli schemi esemplificativi in
cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa, attualmente
vigenti,  da  prendere  in  considerazione  per  il calcolo del saldo
finanziario.
  C.2. Determinazione dell'obiettivo programmatico per l'anno 2004.
  Per determinare il saldo finanziario programmatico per l'anno 2004,
si  deve far riferimento, sulla base di quanto stabilito dal comma 10
dell'art.  29  della  legge  n.  289  del  2003, al saldo finanziario
programmatico  per  l'anno  2003  incrementato del tasso d'inflazione
programmato  per  l'anno 2004 risultante dal D.P.E.F. 2004-2007, pari
all'1,7%.
  Si precisa, al riguardo, che la percentuale dell'1,3%, segnalata al
punto  E.2.1.  della circolare n. 7 del 2003 quale tasso d'inflazione
programmata  per  l'anno  2004,  e'  da intendersi superata in quanto
relativa  alla  previsione indicata dal precedente D.P.E.F. 2003-2006
e,  quindi,  ormai  assorbita  dalla  nuova  indicazione  dell'ultimo
D.P.E.F.
  Per  le  modalita'  di  calcolo del saldo finanziario 2004, si veda
l'allegato  "C/04"  alla presente circolare in cui sono riportate due
esemplificazioni  relative al caso di saldo finanziario negativo e di
saldo  finanziario  positivo  distintamente  per  le province e per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
D. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2005.
  Il legislatore non ha previsto, in sede di approvazione della legge
finanziaria   per  il  2004,  alcuna  modifica  alle  regole  per  la
determinazione  del  saldo  finanziario  per  il  patto di stabilita'
interno  per  l'anno 2005, per cui la normativa di riferimento rimane
quella prevista dai commi 11 e 12 dell'art. 29 della legge n. 289 del
2002  con  le  istruzioni  in proposito fornite al punto E.2.2. della
circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio 2003.
E. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari.
  E.1.  Ulteriori  chiarimenti  rispetto alla circolare n. 7 del 2003
(punto E.6.1.).
  Il  comma  13  dell'art. 1-quater del citato decreto-legge 31 marzo
2003,  n. 50, ha introdotto, in materia di programmazione trimestrale
dei  flussi  finanziari del patto di stabilita' interno, una modifica
al  comma 17, terzo periodo, dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002
in  base alla quale, a seguito dell'accertamento del mancato rispetto
dell'obiettivo  trimestrale, gli enti locali soggetti al patto devono
riassorbire  lo  scostamento  nel trimestre successivo attraverso una
azione   di   contenimento   sui  pagamenti  tale  da  consentire  il
raggiungimento  degli  obiettivi.  Con  la  modifica e' stato, cioe',
eliminato il riferimento ai pagamenti effettuati nell'anno 2001.
  E.2.  Le  informazioni  da  inviare  agli  uffici  della Ragioneria
generale dello Stato.
    E.2.1. Anno 2004 - Allegato "E/04".
  Come  per  il  2003,  gli  enti  locali  soggetti  al  patto devono
predisporre  anche  per  il  2004  un prospetto (allegato "E/04" alla
presente    circolare)   contenente   gli   obiettivi   programmatici
trimestrali  e  l'obiettivo annuale del saldo finanziario cumulato in
termini di cassa per l'anno 2004 che, dopo la valutazione di coerenza
del  Collegio  dei  revisori,  deve  essere  trasmesso  entro il mese
di febbraio 2004:
    dalle  province  e  dai comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti,  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato
I.Ge.P.A.,   utilizzando   il  sistema  web  "Monitoraggio  patto  di
stabilita'  interno"  gia'  utilizzato  per  l'acquisizione  dei dati
dell'anno   2003.   Il   sistema   informatico  di  cui  sopra  sara'
opportunamente  modificato al fine di consentire l'acquisizione delle
informazioni  contenute  nell'allegato "E/04" direttamente dagli Enti
tenuti al monitoraggio (province e comuni con popolazione superiore a
60.000  abitanti).  Istruzioni specifiche sui tempi e sulle modalita'
di  accesso/utilizzo  del  sistema  verranno  fornite via e-mail, dal
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - alle
province e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
    dai  comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti,
alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
  Si  coglie  l'occasione  per  ribadire  che  il  saldo  finanziario
programmatico   annuale   e'   la   risultante   di  un  procedimento
predeterminato  dalla normativa e quindi teoricamente immodificabile.
Gli  obiettivi  trimestrali  di  detto  saldo sono, invece, frutto di
previsioni e di andamenti che, nel corso dell'anno, potrebbero essere
addirittura di segno opposto all'obiettivo annuale.
  Possono,  tuttavia,  verificarsi  situazioni  in cui - a seguito di
ulteriori   modificazioni   legislative   o  interpretazioni  in  via
amministrativa  - l'obiettivo annuale puo' essere rideterminato cosi'
come,  per  l'andamento  della gestione, possono essere rideterminati
gli  obiettivi trimestrali: in questi casi, potranno essere compilati
e  trasmessi  allegati  "E/04"  di rettifica a quelli precedentemente
inviati  con  le  medesime  procedure  previste per la compilazione e
trasmissione del primo allegato "E/04".
  In  considerazione  che  con decreto del Ministero dell'interno del
23 dicembre  2003  e' stato prorogato il termine per la deliberazione
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2004 al
31 marzo  2004,  si  ritiene  che  il  termine (febbraio 2004) per la
predisposizione  delle  previsioni  trimestrali cumulate in questione
possa  coincidere,  al  massimo,  con  la  data  di deliberazione del
bilancio di previsione 2004.
  E.2.2. Anno 2003 - Allegato "E".
  Si  richiama  l'attenzione  dei comuni con popolazione compresa tra
5.000  e  60.000  abitanti  che  alcuni  allegati  "E" (relativi alle
previsioni  finanziarie trimestrali per l'anno 2003) risultano ancora
non  pervenuti:  si invitano, pertanto, gli enti inadempienti a voler
trasmettere, con la massima urgenza, detti prospetti agli indirizzi e
con le modalita' di cui al precedente punto E.2.1.
  Si  coglie,  altresi',  l'occasione  per rappresentare che, qualora
l'obiettivo annuale 2003, a suo tempo gia' trasmesso, fosse variato a
seguito  di modifiche legislative (ad esempio: le modifiche di cui al
precedente   punto   C.2.)   o   interpretazioni  amministrative,  e'
necessario  riprodurre,  con le medesime modalita', un nuovo allegato
"E" relativo al 2003.
  E.2.3.   Comunicazione   del   mancato   rispetto  degli  obiettivi
trimestrali.
  Anche  per  l'anno  2004,  il  Collegio dei Revisori dei conti deve
inviare  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato la
comunicazione    dell'eventuale   mancato   rispetto   dell'obiettivo
trimestrale.
  Al  riguardo,  si  precisa  che  la  norma  fa  riferimento  ad una
comunicazione  e,  pertanto, non deve essere trasmesso il verbale del
Collegio dei revisori ma solo una comunicazione del mancato rispetto,
per  cui e' possibile la trasmissione via e-mail agli uffici centrali
o   provinciali   (vedi  precedente  punto  E.2.1.  a  seconda  della
popolazione dei comuni) della Ragioneria generale dello Stato.
F. Il monitoraggio trimestrale.
  F.1. Province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
  Cosi'  come  previsto  dal comma 13 dell'art. 29 della legge n. 289
del  2002 (norma a regime e, quindi, vigente anche per il 2004), sono
soggetti  al monitoraggio trimestrale del patto di stabilita' interno
2004  le  province e i soli comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti.
  Per  l'anno  2003,  con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze  del  24 giugno  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
158  del  10 luglio  2003),  sono  stati  predisposti  i  modelli  di
rilevazione  per  il  monitoraggio  del "patto" e le sue modalita' di
trasmissione.
  Considerato  che  la  legge  finanziaria  2004  ha apportato alcune
modifiche  alle poste che determinano il saldo finanziario si ritiene
necessario  provvedere  alla  emanazione  di  un  nuovo  decreto  che
definira',  per  l'anno 2004, il monitoraggio del patto di stabilita'
interno. Pertanto, per i nuovi modelli di rilevazione e le necessarie
istruzioni,  si  fa rinvio alla emanazione del suddetto decreto; sino
alla   sua  emanazione  gli  enti  non  dovranno  trasmettere  alcuna
informazione  relativa  al  monitoraggio trimestrale del patto per il
2004.
  Relativamente al monitoraggio del patto per l'anno 2003 (situazione
al  31 dicembre  2003), si precisa che i modelli 2a, 2b, CN/a e CN/b,
per  le  province,  e i modelli 3a, 3b, CN/a e CN/b, per i comuni con
popolazione  superiore  a  60.000  abitanti,  devono essere trasmessi
attraverso  la  procedura  web  attualmente  operativa  entro il mese
di gennaio 2004.
  In   ogni  caso,  qualora  tale  situazione  di  pre-consuntivo  si
differenziasse  da  quella  di consuntivo, e' necessario riprodurre i
nuovi  modelli con i dati definitivi, non appena disponibili, secondo
le modalita' previste dal sistema di acquisizione via web.
  F.2.  Province e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000
abitanti.
  I  comuni  con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti non
sono,  invece, soggetti al monitoraggio trimestrale, per cui non sono
tenuti  all'invio alle - Ragionerie provinciali dello Stato di alcuna
situazione  con  esclusione  degli  adempimenti  di cui al precedente
punto  E.2.1.  -  sugli  andamenti trimestrali e annuali del patto di
stabilita' interno.
G. Ulteriori chiarimenti.
  G.1.  I  riflessi  delle  regole  del  "patto"  sulle previsioni di
bilancio.
  Come  per  lo  scorso  anno,  le  regole del "patto" 2004 non fanno
riferimento alle previsioni di bilancio quindi, nella predisposizione
del bilancio di previsione dell'esercizio 2004 (redatto in termini di
competenza),  le  regole  del  "patto"  di stabilita' interno possono
incidere solo indirettamente.
  Infatti,  tenendo  conto  che gli obiettivi del patto devono essere
riscontrati  soltanto  in  fase  gestionale  (accertamenti/impegni  e
riscossioni/pagamenti)  il  riferimento  alla  fase previsionale (sia
iniziale,  sia  assestata  che  definitiva)  e' puramente indicativo:
durante la gestione di competenza avvengono situazioni di scostamento
tra  previsione e gestione che possono incidere sul saldo finanziario
sia  positivamente  (maggiori  accertamenti e minori impegni rispetto
alle  previsioni definitive) e sia negativamente (minori accertamenti
rispetto alle previsioni definitive).
  Tuttavia,  e' ragionevole ipotizzare che il "patto" produca effetti
sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o
nella  fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso
che  non  appare  realistica  un'azione  strutturale di riduzione dei
disavanzi  che  non  abbia conseguenze sul processo di formazione dei
bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.
  G.2. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di
stabilita' interno.
  G.2.1. Popolazione di riferimento.
  Il   comma   1   dell'art.  29  individua  l'ambito  soggettivo  di
applicazione   della  normativa  del  "patto"  per  il  2004  facendo
riferimento   alle  amministrazioni  provinciali  ed  ai  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
  Per   la   determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare  ai  fini  degli  adempimenti connessi con il "patto", si
applica il criterio previsto dall'art. 156 del Testo unico degli enti
locali  (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno
precedente  secondo  i  dati  ISTAT  e, cioe', per il 2004, quella al
31 dicembre 2002).
  G.2.2. Comuni di nuova istituzione.
  L'art.  1-quinquies  della  richiamata  legge  n.  116  del 2003 ha
apportato  una  modifica  all'art.  29  della  legge n. 289 del 2002,
inserendo  il  comma 6-bis in cui e' stabilito che "i comuni di nuova
istituzione  per  i  quali  non e' possibile operare il confronto con
l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a
5.000  abitanti".  Tale  norma,  a  parere  dello  scrivente,  e'  da
interpretare  in  senso dinamico, cioe' con riferimento esclusivo non
solo  all'anno  2001 ma in un'ottica di sequenza temporale: pertanto,
per   l'anno  2004,  possono  essere  considerati  quali  comuni  con
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti (e quindi non soggetti al
patto  di  stabilita'  interno) i comuni che sono stati istituiti nel
2003 e nel 2004.
  Per  i  comuni istituiti nel 2001 o nel 2002, la determinazione del
saldo   finanziario   programmatico   per  l'anno  2004  puo'  essere
effettuata  con  riferimento al saldo finanziario effettivo dell'anno
2003, calcolato secondo le regole di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 29,
incrementato del tasso d'inflazione programmato (pari all'1,7%).
H. Il patto di stabilita' interno per gli enti locali delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome.
  Anche  in  questo caso, la normativa di riferimento (art. 29, comma
18, della legge finanziaria 2003) non ha subito modifiche per cui per
gli  enti  locali  delle  regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano possono verificarsi due situazioni:
    H.1. Qualora entro il 31 marzo 2004 sia stato raggiunto l'accordo
sul  patto  di  stabilita'  interno 2004 tra questo Dipartimento e le
regioni  o  le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie
speciali  provvedono  a  definire  le regole del "patto" a cui devono
attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.
  In  questo  caso,  ai fini del monitoraggio del patto di stabilita'
interno,  si  ritiene  opportuno  che - ai soli fini conoscitivi e di
valutazione  degli  andamenti  di  finanza  pubblica, con particolare
riferimento  a quella locale - questo ufficio venga a conoscenza, per
il  tramite  della  regione o provincia autonoma, ovvero direttamente
dagli  enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto
dal  primo  periodo  del  comma  18), degli andamenti trimestrali del
"patto";
    H.2. Qualora le regioni a statuto speciale e le province autonome
di   Trento  e  di  Bolzano  non  raggiungano  l'accordo  con  questo
Dipartimento  entro il 31 marzo 2004, agli enti locali dei rispettivi
territori  si  applicano  le  regole  sul "patto" 2004 (oggetto della
presente circolare) previste dall'art. 29 della legge finanziaria del
2003,  valide  per  gli  altri  enti locali del territorio nazionale.
Naturalmente,  si  applicheranno  agli  enti locali le regole dettate
dalla  legislazione statale nel caso in cui le autonomie speciali non
abbiano  provveduto a disciplinare le regole del "patto di stabilita'
interno".
  In  questo  caso,  ai fini del monitoraggio del patto di stabilita'
interno,  i  predetti  enti  locali  saranno soggetti alle regole del
monitoraggio  applicabili agli enti del restante territorio nazionale
di cui al punto F della presente circolare.
I.  Riferimenti  per  eventuali  chiarimenti  sul patto di stabilita'
interno.
  I.1. Normativa di riferimento.
  Si  segnala  che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi,
in  applicazione  delle  precedenti  normative  relative  al patto di
stabilita'    interno,    sono   consultabili   sul   sito   internet
http://www.tesoro.it/web/docu
indici/Area Normativa/patto stabilita int monit.htm
  I.2. Richieste di chiarimenti.
  Le  innovazioni  introdotte dalla normativa inerente il "patto" per
l'anno  2004  potrebbero  generare da parte degli enti locali o delle
Ragionerie   provinciali  dello  Stato  una  serie  di  richieste  di
chiarimenti  che,  per  esigenze  organizzative e di razionalita' del
lavoro di questo ufficio, e' necessario pervengano:
    per  gli  aspetti  generali e applicativi del patto di stabilita'
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
    per  i  quesiti  in materia di personale correlati alla normativa
del  patto  di stabilita' interno, all'indirizzo: Ragioneria generale
dello  Stato  -  I.G.O.P.,  via  XX  Settembre,  97 - 00187 Roma (fax
06/4819587).
      Roma, 3 febbraio 2004
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
                                                             


 VEDERE ALLEGATI

Allegato pag. 55
Allegato pag. 56
Allegato pag. 57
Allegato pag. 58
Allegato pag. 59



fp04 - gr04