GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 32 DEL 9/2/2004


LEGGE 9 febbraio 2004, n. 31 
Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge
10 dicembre  2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di
servizio di riscossione dei versamenti unitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni
urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari,
e'  convertito  in  legge  con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 febbraio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                                ----
                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 2644):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal Ministro dell'economia e delle finanze
          (Tremonti) l'11 dicembre 2003.
              Assegnato  alla  6ª  commissione (Finanze e Tesoro), in
          sede  referente,  l'11 dicembre  2003  con  il parere delle
          commissioni 1ª e 5ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' l'11 dicembre 2003.
              Esaminato  dalla  6ª  commissione  il  16 e 17 dicembre
          2003.
              Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2003.

          Camera dei deputati (atto n. 4574):
              Assegnato  alla  VI commissione (Finanze) il 13 gennaio
          2004 con il parere del Comitato per la legislazione.
              Esaminato dalla VI commissione il 13 e 14 gennaio.
              Esaminato  in  aula  il 19 gennaio 2004 ed approvato il
          21 gennaio 2004.
                                     ----

          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  10  dicembre  2003, n. 341, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          287 dell'11 dicembre 2003.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 25.
                                                             Allegato

MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
                       DICEMBRE 2003, N. 341.

  All'articolo   1,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "decreto-legge
30 settembre  2003, n. 269, convertito" sono inserite le seguenti: ",
con modificazioni, ".


fp04 - gr04