GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 45 DEL 24/2/2004


ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

DISPOSIZIONE 9 febbraio 2004 
Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle
conoscenze  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione
n. 10220).
      IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Visto  il  regolamento  generale  dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
  Vista  la deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, con la quale il
consiglio  direttivo  dell'Istituto  nazionale  di fisica nucleare ha
adottato   il  regolamento  per  la  valorizzazione,  lo  sviluppo  e
l'applicazione  delle  conoscenze  dell'Istituto  nazionale di fisica
nucleare;
  Vista  la  nota dell'Istituto dell'11 settembre 2003, protocollo n.
018338,  con  la quale la deliberazione n. 8173 e' stata trasmessa al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
di quanto disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 14 ottobre 2003, prot. n. 998;
  Vista,  altresi', la nota dell'Istituto del 21 novembre 2003, prot.
n. 023957;
  Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge
9 maggio 1989, n. 168;
  Tutto quanto sopra premesso e considerato;
                               Dispone
che  si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  alla  pubblicazione,  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, nel testo allegato quale parte integrante della
presente  disposizione,  del  regolamento  per  la valorizzazione, lo
sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, adottato nella riunione del 25 luglio 2003.
    Frascati, 9 febbraio 2004
                                      Il presidente delegato: Jarocci
                                                             Allegato
            REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE LO SVILUPPO
                  E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
             DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
                               Capo I
       Principi generali, definizioni, ambito di applicazione
                               Art. 1.
                 Liberta' e autonomia della ricerca
  L'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge attivita' di ricerca
nell'ambito  dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti
la  liberta'  di  ricerca  e  l'autonomia  professionale  secondo  la
normativa vigente.
                               Art. 2.
                  Ambito soggettivo di applicazione
  Per  partecipante  si intende il dipendente dell'Istituto nazionale
di  fisica  nucleare,  il  titolare  di  incarico  di  ricerca  o  di
collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica o
tecnologica,  come indicati dalle disposizioni regolamentari interne;
nonche' il contrattista, borsista, assegnista e tutti coloro che, non
dipendenti  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, collaborano a
qualsiasi titolo alle attivita' dell'Istituto.
                               Art. 3.
                Titolarita' dei risultati di ricerca
  I  risultati  prodotti  dalle  attivita' di ricerca suscettibili di
applicazione industriale o commerciale per i quali gli autori abbiano
ceduto,  ai sensi del successivo art. 16, i relativi diritti, nonche'
le  conoscenze  non  suscettibili  di tali applicazioni, appartengono
all'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare,  salvo  il  diritto di
ciascun autore di essere riconosciuto tale.
                               Art. 4.
                        Risultati di ricerca
  Per  risultati  prodotti  dalle  attivita'  di ricerca si intendono
tutte   le   conoscenze   derivanti   da   attivita'   di  ricerca  e
sperimentazione  svolta  utilizzando  strutture  e  mezzi  finanziari
imputabili al bilancio deIl'Istituto nazionale di fisica nucleare.
                               Art. 5.
                     Pubblicita' delle attivita'
  Fatte  salve  le  esigenze di riservatezza dei successivi Capi II e
III,  i  programmi  e i risultati prodotti dalle attivita' di ricerca
che  appartengono,  ai  sensi  dell'art. 3, all'Istituto nazionale di
fisica  nucleare sono pubblici. Essi sono pubblicati nelle pagine web
dell'Istituto,  diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e
informazione  proprie  della  comunita'  scientifica, e resi noti nei
modi ritenuti piu' adeguati.
                               Art. 6.
       Contratti passivi nell'ambito dell'attivita' di ricerca
  Le  opere,  i  beni e servizi forniti da terzi secondo la normativa
nazionale   e   comunitaria   sono  di  proprieta'  dell'Istituto  ed
utilizzati  dall'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare secondo le
proprie  finalita'  istituzionali, senza vincoli di riservatezza e di
esclusiva,  salvo casi motivati e contrattualmente previsti, ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 7.
            Convenzioni per ricerche di comune interesse
  Gli  accordi  che  prevedono collaborazioni di ricerca con terzi su
tematiche generali di comune interesse sono condotti senza vincoli di
riservatezza e di esclusiva.
  Quando  dai risultati dell'attivita' di cui al capoverso precedente
emergono   prospettive   suscettibili   di   sviluppo  industriale  o
commerciale,  le  parti ne definiscono il relativo regime in apposito
contratto  secondo  quanto  previsto  dagli articoli 9 e seguenti del
presente regolamento.
                               Art. 8.
               Esclusioni dall'ambito di applicazione
  Il  presente  regolamento non si applica ai contratti o convenzioni
di  ricerca  richiesti  da  terzi  per  attivita' i cui risultati non
riguardano  programmi  istituzionali,  o  nei  quali  l'interesse del
committente  sia preminente. A tali rapporti, ivi inclusa l'attivita'
di  consulenza, si applica la disciplina di cui all'art. 19, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
                               Capo II
                  Contratti di ricerca e modalita'
                  di trasferimento delle conoscenze
                               Art. 9.
                        Contratti di ricerca
  L'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare  puo'  concludere  con
soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, contratti per
lo  sviluppo  delle  conoscenze, previo consenso del responsabile del
gruppo  di  ricerca  interessato e di tutti i componenti coinvolti in
ordine  a: contenuto della ricerca; disciplina del regime brevettuale
delle   eventuali   invenzioni   conseguenti  la  ricerca;  eventuale
interesse a concedere licenza.
  I   contratti   di  cui  al  presente  articolo  non  prevedono  la
destinazione  di  parte  del  corrispettivo  alla  remunerazione  dei
partecipanti alla ricerca.
                              Art. 10.
                 Contenuto dei contratti di ricerca
  I contratti di ricerca devono prevedere:
    a) l'esatta individuazione dell'attivita' che costituisce oggetto
del contratto;
    b) i soggetti interni coinvolti;
    c) le modalita' di esecuzione delle attivita';
    d) i documenti interessati;
    e) un   corrispettivo   determinato   o  determinabile  a  favore
dell'Istituto  nazionale di fisica nucleare che tenga conto anche del
costo  del  personale, compreso le spese di missione, dei materiali e
delle attrezzature da utilizzare, nonche' della loro manutenzione;
    f) il   riconoscimento   del   diritto   morale  degli  autori  e
l'indicazione   che   la   loro  ricerca  si  e'  svolta  nell'ambito
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
    g)   la   disciplina   giuridica   ed  economica  in  materia  di
sfruttamento  dei  risultati  conseguenti  l'attivita'  di ricerca in
relazione al contenuto dell'atto di consenso di cui all'art. 9, salvo
il rinvio a successivi accordi;
    h) la   proprieta'   comune   delle   conoscenze  utilizzate  e/o
sviluppate  per  realizzare i risultati della ricerca, fermo restando
il  diritto delle parti di utilizzarle senza vincolo di esclusiva per
i rispettivi scopi istituzionali;
    i) la  disciplina  sulla riservatezza delle informazioni connesse
alla ricerca;
    l)   la  disciplina  sulle  pubblicazioni  scientifiche  e  sulle
attivita' comunque divulgative connesse alla ricerca.
                              Art. 11.
                        Licenze non esclusive
  I contratti di cui all'art. 9 possono rinviare a successivi accordi
la disciplina sulla concessione di licenze non esclusive o prevederne
contestualmente  la  relativa disciplina. In ogni caso la concessione
deve prevedere:
    a) l'esclusione   dell'estensione   della  licenza  ad  eventuali
miglioramenti sviluppati nell'ambito delle attivita' comuni;
    b) un  compenso  aggiuntivo  rispetto  quello  della  ricerca  da
determinare una tantum o per volume d'affari;
    c) una  clausola  di  revisione  compensi  nel  caso  in  cui  la
redditivita' dello sfruttamento sia superiore a quello previsto;
    d) l'obbligo  di  comunicazione periodica dei risultati economici
conseguenti allo sfruttamento;
    e) una  durata non superiore a cinque anni, decorrente dalla data
in  cui  il  prodotto  oggetto di licenza e' stato per la prima volta
immesso   in   commercio,   e   rinnovabile  con  volonta'  espressa,
compatibilmente alla vigente normativa in materia;
    f) l'ambito territoriale di licenza;
    g) la possibilita' o esclusione di sublicenza.
                              Art. 12.
                          Licenze esclusive
  Fermo restando il contenuto menzionato nell'articolo precedente, la
concessione di licenza esclusiva per l'uso delle conoscenze dell'INFN
e  dei  brevetti  di  cui  l'Istituto e' titolare e' preceduta da una
indagine di mercato.
                              Art. 13.
                Divieto di cessione delle conoscenze
  La  cessione  delle  conoscenze  dell'Istituto  nazionale di fisica
nucleare  e'  vietata  salvo casi eccezionali approvati dal consiglio
direttivo.
                              Art. 14.
                       Limiti di applicazione
  Ai  contratti o alle attivita' di ricerca conclusi o finanziati con
contributi  comunitari  o  di  enti od organismi pubblici nazionali o
internazionali  si  applica  la  disciplina  in essi contenuta, fatto
salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
                              Capo III
              Disciplina delle invenzioni brevettabili
                              Art. 15.
              Titolarita' dei diritti sulle invenzioni
  La   titolarita'   dei   diritti   sulle   invenzioni  brevettabili
conseguenti  ad  attivita' di ricerca svolte all'interno dell'INFN e'
disciplinata secondo la normativa vigente.
                              Art. 16.
                Cessione dei diritti sulle invenzioni
  L'inventore puo' proporre all'Istituto nazionale di fisica nucleare
la  cessione,  anche  parziale,  dei diritti patrimoniali conseguenti
all'invenzione, ivi compreso quello di brevettare.
  La   proposta  di  cessione  di  cui  al  capoverso  precedente  e'
irrevocabile per settanta giorni dalla data di ricezione della stessa
ed  approvata  sulla  base  di un parere formulato da una commissione
tecnica  (di  seguito  commissione).  Durante  tale  periodo e' fatto
obbligo  all'inventore,  ai suoi collaboratori e ai soggetti che sono
venuti  a conoscenza della ricerca e dei risultati agire con assoluta
riservatezza   al  fine  di  evitare  la  perdita  dei  requisiti  di
brevettabilita'.
  La  suddivisione  dei  proventi  di  cui  al  successivo art. 21 e'
subordinata  alla  stipula  di contratti di cessione o di licenza dei
brevetti  da  parte  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare e
all'effettivo ricevimento del connesso corrispettivo economico.
                              Art. 17.
                         Commissione tecnica
  La  commissione  di  cui  all'articolo  precedente  e' nominata dal
presidente  dell'Istituto  nazionale di fisica nucleare e composta da
cinque membri.
  La  commissione  esprime pareri obbligatori ma non vincolanti entro
quarantacinque  giorni dalla loro richiesta in merito all'acquisto di
brevetti,  la loro estensione ed abbandono. Essa esprime parere anche
in  ordine  alle concrete prospettive di sfruttamento ed applicazione
industriale  connesse a richieste di licenza o cessione di brevetti o
risultati  della  ricerca.  I  componenti  sono tenuti all'obbligo di
riservatezza  in ordine alle informazioni che acquisiscono in ragione
dei loro compiti.
  La commissione puo' avvalersi di esperti esterni.
                              Art. 18.
                        Deposito dei brevetti
  Successivamente   all'approvazione   della  proposta  di  acquisto,
l'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare  deposita  il  brevetto a
proprio  nome,  fermo  restando  il  diritto morale dell'inventore di
esserne riconosciuto autore.
                              Art. 19.
                Estensione territoriale della tutela
  I  brevetti  vengono  depositati  in  Italia e solo successivamente
estesi all'estero, previo parere della commissione.
                              Art. 20.
                  Estensione temporale della tutela
  Decorsi  cinque  anni senza che dal brevetto siano derivati utili o
sfruttamenti viene deliberato il suo abbandono.
                              Art. 21.
                      Suddivisione dei proventi
  In  caso  di cessione o licenza di brevetto acquisito dall'Istituto
nazionale   di   fisica   nucleare   ai  sensi  dell'art.  16  spetta
all'inventore  il  sessanta  per  cento del corrispettivo, dedotte le
spese  fino ad allora assunte conseguenti alla brevettazione e al suo
mantenimento,  per  onorari,  tasse o altro. Il restante quaranta per
cento  e'  assegnato  al  bilancia  dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare.
  In  caso  di  piu' autori il corrispettivo dovuto agli inventori si
presume  ripartito  in  parti  uguali,  salvo  apposito  accordo  che
manifesti un diverso contributo.
                              Art. 22.
                Mandatari nelle pratiche brevettuali
  L'Istituto  nazionale di fisica nucleare si avvale per le procedure
relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti di uno o
piu'   mandatari  abilitati,  individuati  sulla  base  di  specifica
professionalita', disponibilita', rotazione, speditezza e, per quanto
possibile,   economicita'.   La   rappresentanza   e'  conferita  dal
presidente e vale limitatamente all'oggetto specificato.
                              Art. 23.
             Deposito del brevetto a cura dell'inventore
  Fuori  dei  casi  di cui all'art. 16, quando l'inventore deposita a
proprio   nome   il   brevetto,   questi   deve  darne  comunicazione
all'Istituto  nazionale di fisica nucleare entro un mese dal deposito
e   riconoscere   a  quest'ultimo,  anche  nei  rapporti  con  terzi,
licenziatari  o  cessionari,  un compenso pari al cinquanta per cento
degli  utili  lordi.  A  tal  fine  e'  stipulato  un  contratto  che
disciplina  i  rapporti tra l'Istituto, l'inventore e eventuali terzi
aventi  causa con la previsione di comunicare annualmente i risultati
economici dello sfruttamento.
                               Capo IV
                         Disposizioni finali
                              Art. 24.
                             Competenza
  Salvo  delega da conferire secondo le norme generali dell'Istituto,
il  consiglio  direttivo  e'  competente  ad adottare tutti gli atti,
qualunque  sia  il  loro  valore economico, che rientrano nell ambito
applicativo della presente disciplina.
                              Art. 25.
                        Clausola di revisione
  Il  presente  regolamento sara' oggetto di revisione entro diciotto
mesi  dalla  data  della  sua  adozione  in  ragione  delle modifiche
normative  successivamente intervenute o delle esigenze organizzative
emerse in sede di prima applicazione.
                              Art. 26.
                          Entrata in vigore
  Le  norme  del presente regolamento entrano in vigore trenta giorni
dopo  la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 


fp04 - gr04