GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 28 DEL 4/2/2004


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 1 dicembre 2003, n. 389 
Regolamento  concernente  l'accesso  al mercato dei capitali da parte
delle   province,  dei  comuni,  delle  citta'  metropolitane,  delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra
enti  territoriali  e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  23 dicembre  1994, n. 724 ed, in particolare, gli
articoli 35  e  37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli
obbligazionari  da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli
enti locali;
  Visto  il  decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  recante  modificazioni  al  regime
fiscale  degli  interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli  similari,  emanato  in attuazione dell'articolo 3, comma 168,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni
in materia di emissioni di valori mobiliari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420,
pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  13 agosto  1996,  n.  189,
concernente  il  regolamento  recante norme per l'emissione di titoli
obbligazionari da parte degli enti locali;
  Visto  l'articolo  45,  comma  32, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  cosi'  come  modificato  dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
  Visto  che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e
Monetaria  europea  rientrano  le  procedure  per  il  controllo  dei
disavanzi   eccessivi,   secondo  quanto  previsto  dal  trattato  di
Maastricht;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
  Visto  in  particolare  l'articolo 41 della citata legge n. 448 del
2001,   cosi'  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1-bis  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 2002, n. 75, in virtu' del quale il Ministero
dell'economia  e  finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
stabilisce  con decreto il contenuto e le modalita' del coordinamento
dell'accesso   al   mercato   dei   capitali   da  parte  degli  enti
territoriali;
  Visto  l'articolo  3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  recante  disposizioni  sull'ambito di applicazione della potesta'
legislativa esclusiva dello Stato;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Considerata  l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo
41  della  legge  n.  448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in
materia  di  accesso al mercato dei capitali da parte delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra
enti territoriali e delle regioni;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Coordinamento dell'accesso ai mercati
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  41,  comma 1, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Citta'
metropolitane,  le Comunita' montane e isolane, di cui all'articolo 2
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti
territoriali  e  le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di
febbraio,   maggio, agosto  e novembre  di  ogni  anno  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  Dipartimento  del  Tesoro  ("il
Dipartimento del Tesoro"), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo
netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario,
ai  mutui  accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione,
alle  operazioni  derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi
nonche'   alle   operazioni   di   cartolarizzazione   concluse.   Il
Dipartimento  del  Tesoro,  entro  trenta  giorni dall'emanazione del
presente  decreto,  provvedera'  ad  elaborare, sentita la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al
presente   comma,   ai  fini  del  successivo  inoltro  al  Ministero
dell'interno per il prescritto concerto.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  41,  comma 1, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  il  Ministero dell'economia e delle finanze coordina
l'accesso  ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1.
Il coordinamento e' limitato alle operazioni di finanziamento a medio
e  lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a
100  milioni  di  euro.  A  tal  fine,  i predetti enti, salvo quanto
disposto  al  comma  3,  comunicano  al  Dipartimento  del  Tesoro le
caratteristiche  dell'operazione  in preparazione. Entro dieci giorni
dalla  conferma  della  ricezione  da  parte  della  Direzione II del
Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma,
il  Dipartimento medesimo puo' indicare, con determinazione motivata,
quale  sia  il  momento  piu'  opportuno  per  l'effettiva attuazione
dell'operazione   di   accesso   al   mercato.  In  assenza  di  tale
determinazione,  l'operazione potra' essere conclusa entro il termine
dei  successivi  venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi
di  emissioni  obbligazionarie  eseguite  sul  mercato  e nei termini
indicati  dagli  Enti  in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla
comunicazione  preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di
provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si
rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
  3.  Nel  caso  di  operazioni  soggette  al  controllo del Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti
invieranno  i  dati  simultaneamente  al Dipartimento del Tesoro e al
CICR.  In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte
del    Dipartimento    del    Tesoro   dovra'   avere   luogo   prima
dell'autorizzazione  emanata  dal  CICR,  affinche'  possa costituire
adeguato  supporto  tecnico  alla  decisione  che  il Comitato stesso
intende adottare.
                               Art. 2.
                            Ammortamento
  1.   I   contratti   relativi   alla   gestione  di  un  fondo  per
1'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la
conclusione  di  uno  swap  per  l'ammortamento  del  debito,  di cui
all'articolo  41,  comma  2,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448,
possono  essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da
adeguato  merito  di  credito,  cosi'  come certificato da agenzie di
rating riconosciute a livello internazionale.
  2.  Le  somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere
investite   esclusivamente   in   titoli  obbligazionari  di  enti  e
amministrazioni   pubbliche  nonche'  di  societa'  a  partecipazione
pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.
                               Art. 3.
                  Operazioni in strumenti derivati
  1.  In  caso  di  operazioni  di indebitamento effettuate in valute
diverse  dall'euro,  e'  fatto  obbligo di prevedere la copertura del
rischio  di cambio mediante "swap di tasso di cambio", inteso come un
contratto  tra  due  soggetti  che  assumono  l'impegno di scambiarsi
regolarmente  flussi  di interessi e capitale espressi in due diverse
valute,   secondo  modalita',  tempi  e  condizioni  contrattualmente
stabiliti.
  2.  In  aggiunta  alle  operazioni  di  cui al comma 1 del presente
articolo   e  all'articolo  2  del  presente  decreto,  sono  inoltre
consentite le seguenti operazioni derivate:
    a) "swap  di  tasso  di  interesse" tra due soggetti che assumono
l'impegno  di  scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati
ai  principali  parametri del mercato finanziario, secondo modalita',
tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;
    b) acquisto   di  "forward  rate  agreement"  in  cui  due  parti
concordano  il  tasso  di  interesse  che l'acquirente del forward si
impegna  a  pagare  su  un capitale stabilito ad una determinata data
futura;
    c) acquisto  di  "cap"  di tasso di interesse in cui l'acquirente
viene  garantito  da  aumenti del tasso di interesse da corrispondere
oltre il livello stabilito;
    d)   acquisto   di   "collar"   di  tasso  di  interesse  in  cui
all'acquirente  viene  garantito  un livello di tasso di interesse da
corrispondere,  oscillante  all'interno  di  un  minimo  e un massimo
prestabiliti;
    e) altre   operazioni   derivate   contenenti   combinazioni   di
operazioni  di  cui  ai  punti  precedenti, in grado di consentire il
passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di
un   valore   soglia  predefinito  o  passato  un  periodo  di  tempo
predefinito;
    f)  altre  operazioni  derivate finalizzate alla ristrutturazione
del  debito,  solo  qualora  non  prevedano una scadenza posteriore a
quella  associata  alla sottostante passivita'. Dette operazioni sono
consentite  ove  i  flussi  con  esse ricevuti dagli enti interessati
siano  uguali  a  quelli  pagati  nella  sottostante passivita' e non
implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente
dei  valori  attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di
un   eventuale   sconto   o   premio   da  regolare  al  momento  del
perfezionamento  delle  operazioni  non  superiore a 1% del nozionale
della sottostante passivita'.
  3.   Le   operazioni  derivate  sopra  menzionate  sono  consentite
esclusivamente  in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute
e  possono  essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di
riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette piu'
industrializzati.
  4.   Al   fine  di  contenere  l'esposizione  creditizia  verso  le
controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, e'
consentita  la  conclusione  di  contratti  soltanto con intermediari
contraddistinti da adeguato merito di credito, cosi' come certificato
da  agenzie  di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora
l'importo  nominale  delle operazioni derivate complessivamente poste
in  essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100
milioni  di  euro, l'ente dovra' progressivamente tendere, attraverso
le  operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto,
a  far  si'  che  l'importo  nominale  complessivo  delle  operazioni
stipulate  con  ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale
delle operazioni in essere.
  5.  Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo
si  applicano,  per  le  Regioni,  fino  all'emanazione di specifiche
normative regionali.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 1° dicembre 2003

                                         Il Ministro dell'economia
                                               e delle finanze
                                                   Tremonti
Il Ministro dell'interno
         Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2004
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 108


fp04 - gr04