MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 dicembre 2003, n. 389
Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra
enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare, gli
articoli 35 e 37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli
obbligazionari da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli
enti locali;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni
in materia di emissioni di valori mobiliari;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189,
concernente il regolamento recante norme per l'emissione di titoli
obbligazionari da parte degli enti locali;
Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e
Monetaria europea rientrano le procedure per il controllo dei
disavanzi eccessivi, secondo quanto previsto dal trattato di
Maastricht;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
Visto in particolare l'articolo 41 della citata legge n. 448 del
2001, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1-bis del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in virtu' del quale il Ministero
dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
stabilisce con decreto il contenuto e le modalita' del coordinamento
dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti
territoriali;
Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, recante disposizioni sull'ambito di applicazione della potesta'
legislativa esclusiva dello Stato;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo
41 della legge n. 448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in
materia di accesso al mercato dei capitali da parte delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra
enti territoriali e delle regioni;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Coordinamento dell'accesso ai mercati
1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Citta'
metropolitane, le Comunita' montane e isolane, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti
territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro ("il
Dipartimento del Tesoro"), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo
netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario,
ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione,
alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi
nonche' alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il
Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del
presente decreto, provvedera' ad elaborare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al
presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero
dell'interno per il prescritto concerto.
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina
l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1.
Il coordinamento e' limitato alle operazioni di finanziamento a medio
e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a
100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto
disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le
caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni
dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del
Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma,
il Dipartimento medesimo puo' indicare, con determinazione motivata,
quale sia il momento piu' opportuno per l'effettiva attuazione
dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale
determinazione, l'operazione potra' essere conclusa entro il termine
dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi
di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini
indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla
comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di
provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si
rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti
invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al
CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte
del Dipartimento del Tesoro dovra' avere luogo prima
dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinche' possa costituire
adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso
intende adottare.
Art. 2.
Ammortamento
1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per
1'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la
conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui
all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da
adeguato merito di credito, cosi' come certificato da agenzie di
rating riconosciute a livello internazionale.
2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere
investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e
amministrazioni pubbliche nonche' di societa' a partecipazione
pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.
Art. 3.
Operazioni in strumenti derivati
1. In caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute
diverse dall'euro, e' fatto obbligo di prevedere la copertura del
rischio di cambio mediante "swap di tasso di cambio", inteso come un
contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi
regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse
valute, secondo modalita', tempi e condizioni contrattualmente
stabiliti.
2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente
articolo e all'articolo 2 del presente decreto, sono inoltre
consentite le seguenti operazioni derivate:
a) "swap di tasso di interesse" tra due soggetti che assumono
l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati
ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalita',
tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;
b) acquisto di "forward rate agreement" in cui due parti
concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si
impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data
futura;
c) acquisto di "cap" di tasso di interesse in cui l'acquirente
viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere
oltre il livello stabilito;
d) acquisto di "collar" di tasso di interesse in cui
all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da
corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo
prestabiliti;
e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di
operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il
passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di
un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo
predefinito;
f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione
del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a
quella associata alla sottostante passivita'. Dette operazioni sono
consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati
siano uguali a quelli pagati nella sottostante passivita' e non
implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente
dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di
un eventuale sconto o premio da regolare al momento del
perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale
della sottostante passivita'.
3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite
esclusivamente in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute
e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di
riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette piu'
industrializzati.
4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le
controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, e'
consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari
contraddistinti da adeguato merito di credito, cosi' come certificato
da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora
l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste
in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100
milioni di euro, l'ente dovra' progressivamente tendere, attraverso
le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto,
a far si' che l'importo nominale complessivo delle operazioni
stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale
delle operazioni in essere.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo
si applicano, per le Regioni, fino all'emanazione di specifiche
normative regionali.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2003
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 108