DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 394
Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE
78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione
per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa', nonche'
di banche e di altre istituzioni finanziarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di
societa', nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001), ed in particolare
gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
30, che dispone il differimento del termine per l'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE;
Vista la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice
civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Nota integrativa del bilancio di esercizio
1. Nel codice civile, dopo l'articolo 2427, e' inserito il
seguente:
<<2427-bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli
strumenti finanziari). - 1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore
superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in
societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle
partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attivita',
o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
b) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato
ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si
basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono
considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a
merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o
mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare
le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua
conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna
della merce.
3. Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali
e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei
componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e
tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
4. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri
indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento
finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di
modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa
riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione
europea.>>.
Art. 2.
Bilancio in forma abbreviata
1. All'articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile dopo le
parole: <> sono inserite le seguenti: <>.
Art. 3.
Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio
1. All'articolo 2428, comma 2, del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente numero:
<<6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di
gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura
per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio
di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei
flussi finanziari.>>.
Art. 4.
Nota integrativa del bilancio consolidato
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<>.
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e
o-quater) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per la
definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario
derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili
riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina
in materia dell'Unione europea.>>.
Art. 5.
Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato
1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<>.
Art. 6.
Nota integrativa del bilancio delle banche
e degli altri istituti finanziari
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<>.
2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e
g-ter) e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione
di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair
value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione
europea.>>.
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<,
g), g-bis) e g-ter)>>.
Art. 7.
Relazioni sulla gestione allegate al bilancio
delle banche e degli altri istituti finanziari
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<>.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal
1° gennaio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli