GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 45 DEL 24/2/2004


DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2004, n. 41 
Disposizioni  in  materia  di determinazione del prezzo di vendita di
immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
volte  a favorire la prosecuzione del processo di privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Modalita' di determinazione del prezzo di immobili
                pubblici oggetto di cartolarizzazione
  1.   Il   prezzo   di  vendita  delle  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalita'
previste  dal  secondo  periodo  del  comma  20  dell'articolo  3 del
decreto-legge    25 settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001, n. 410, e successive
modificazioni,  la  volonta'  di acquisto nel periodo compreso tra la
data  di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e
la  data del 31 ottobre 2001, e' determinato, al momento dell'offerta
in  opzione  e  con  le  modalita'  di cui al comma 2, sulla base dei
valori di mercato del mese di ottobre 2001.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita e'
fissato  applicando,  al  prezzo  determinato  ai  sensi  del comma 7
dell'articolo   3   del   citato   decreto-legge  n.  351  del  2001,
coefficienti  aggregati  di  abbattimento  calcolati dall'Agenzia del
territorio  sulla  base di eventuali aumenti di valore degli immobili
tra  la  data  della  suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato  del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio
dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche agli
immobili  venduti  prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.  La  determinazione  del  prezzo  di  cui ai commi 1 e 2 non
produce  alcun  effetto  in  merito alle opzioni e prelazioni che non
siano  state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate
decadenze.  Il  rimborso  per il maggiore prezzo eventualmente pagato
per  le  vendite  gia' concluse e' corrisposto ai relativi acquirenti
dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.
  4.  Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  sono  fissati i criteri e le modalita'
applicative  delle  disposizioni  del presente articolo e si provvede
alla  definizione  dei  rapporti  con  le  societa' di cui al comma 1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  n. 351 del 2001, conseguenti ai
minori  introiti  derivanti dall'applicazione della presente norma. A
tale  fine  si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3
del  citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non
si  applica  il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalita'
di  cui  sopra  puo'  essere  concessa,  con  i  medesimi decreti, la
garanzia  dello  Stato.  Ai fini del reintegro in favore dei soggetti
originariamente  proprietari  degli  immobili  delle  somme  da  essi
rimborsate  ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione
di  ulteriori  immobili di proprieta' dello Stato, da individuare con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
garantire  che  dalle  relative alienazioni si realizzino introiti di
ammontare  non  inferiore  al  reintegro  dovuto,  comprensivo  degli
interessi,  da  accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi
soggetti.   Al   termine  dell'operazione  di  cartolarizzazione  per
l'eventuale  minore  entrata  per  i  predetti  soggetti  ovvero  per
l'escussione  della  garanzia  eventualmente concessa dallo Stato, si
provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori entrate derivanti dalla
vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con
appositi  decreti.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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