GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 32 DEL 9/2/2004


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341 
Testo  del  decreto-legge  10 dicembre  2003,  n.  341  (in  Gazzetta
Ufficiale   -   serie  generale  -  n.  287  dell'11 dicembre  2003),
coordinato  con  la  legge  di  conversione  9  febbraio  2004, n. 31
(pubblicata  in  questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag. 3),
recante:  "Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione
dei versamenti unitari".
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  In  relazione  all'incremento  delle  tipologie e del volume di
entrate  riscosse  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  e  relativi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'
dall'articolo  39,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito,  ((  con  modificazioni, )) dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi
complessivamente  maggiori  di  500  milioni  di  euro sono tenute al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre
2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.
  2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano,
entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari
all'1  per  cento  della  differenza  tra il valore delle riscossioni
dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.
  3.  Al  fine  di  contenere gli oneri finanziari, le banche possono
recuperare  le  somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e
2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le
banche,  entro  il  termine di cui al comma 2, effettuano altresi' il
versamento  di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso
ai sensi del presente comma.
  4.  Il  mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti
comporta   l'immediata  cessazione  di  efficacia  delle  convenzioni
stipulate  ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo
dovuto  da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di
versamento,   nonche'   ogni  altra  regola  tecnica  necessaria  per
l'attuazione del presente articolo.
  6.  Per  la  regolazione  contabile dei minori versamenti di cui al
comma  3,  a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  una  somma,  da  iscrivere anche in
entrata,  di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per
il  riversamento  ai  pertinenti  capitoli  dell'entrata del bilancio
dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  7.  Il  potere  di  cui  al  comma 8, dell'articolo 21, della legge
27 dicembre  2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi
dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo
stesso  puo'  essere esercitato dall'amministrazione competente entro
il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
  8.  Il  potere  di  cui  all'articolo  21,  comma  8,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo
anno,  gli  effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della
citata  legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del
presente articolo.
                               Art. 2.

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



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