TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341
Testo del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003),
coordinato con la legge di conversione 9 febbraio 2004, n. 31
(pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3),
recante: "Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione
dei versamenti unitari".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di
entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche'
dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi
complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre
2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.
2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano,
entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari
all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni
dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.
3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono
recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e
2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le
banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresi' il
versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso
ai sensi del presente comma.
4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti
comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo
dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di
versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria per
l'attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al
comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in
entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per
il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio
dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo
stesso puo' essere esercitato dall'amministrazione competente entro
il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo
anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della
citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del
presente articolo.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.