GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 98 DEL 27/4/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2003 
Approvazione   dello   schema  nazionale  per  la  valutazione  e  la
certificazione   della   sicurezza   nel   settore  della  tecnologia
dell'informazione,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1,  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 di recepimento
della   direttiva   1999/93/CE   sulle   firme  elettroniche,  ed  in
particolare  l'art.  10,  comma  1,  che  prevede  la definizione con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dello Schema nazionale
per  la  valutazione  e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
concernente  la  delega  di funzioni dei Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  materia  di  innovazione e tecnologie al Ministro senza
portafoglio, Lucio Stanca;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,  n.  317,  recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo";
  Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29 gennaio  1994,  n.  71,  recante:
"Trasformazione    dell'Amministrazione    delle    poste   e   delle
telecomunicazioni  in  ente pubblico economico e riorganizzazione dei
Ministero";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166, concernente: "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni";
  Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n.   675,  e  successive
modificazioni,  recante:  "Tutela  delle  persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  recante:  "Regolamento per l'individuazione delle misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati personali";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante:  "testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa", come
modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
  Visto l'art. 41, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Vista  la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di  intesa  con  il  Ministro  delle  comunicazioni,  sulla sicurezza
informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni
del 16 gennaio 2002;
  Vista   la  direttiva  1999/93/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13 dicembre  1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
  Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del
6 dicembre   2001  relativa  ad  un  approccio  comune  e  ad  azioni
specifiche    nel    settore    della    sicurezza   delle   reti   e
dell'informazione;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 6 novembre 2000
(2000/709/CE)  relativa  ai  criteri minimi di cui devono tener conto
gli  Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'art.
3,  paragrafo  4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  relativa  ad  un  quadro  comunitario  per  le firme
elettroniche;
  Viste  le  norme  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2000  concernente  i
requisiti  generali  per  la  competenza dei laboratori di prova e di
taratura e UNI CEI EN 45011 concernente i requisiti generali relativi
agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti;
  Visti  i  criteri  di  cui  agli  Information  Technology  Security
Evaluation Criteria (ITSEC), giugno 1991, e al Information Technology
Security Evaluation Manual (ITSEM), settembre 1993;
  Vista   la   raccomandazione   del  Consiglio  dell'Unione  europea
(95/144/CE)  in  data  7 aprile  1995, concernente l'applicazione dei
criteri   per   la   valutazione  della  sicurezza  della  tecnologia
dell'informazione (ITSEC - Information Technology Security Evaluation
Criteria);
  Visto  l'atto  del  Comitato  di  gestione  dell'ISO (International
Standard  Organization)  che  definisce  come  International Standard
ISO/IEC   n.   15408,  la  versione  2.1  dei  "Common  Criteria  for
Information Technology Security Evaluation" dell'agosto 1999;
  Visto  il  Codice  di buona pratica per la gestione della sicurezza
dell'informazione di cui a ISO/IEC n. 17799, del 2000;
  Considerato  che l'informazione, nell'attuale societa', costituisce
un  bene essenziale e si rende necessario garantirne l'integrita', la
disponibilita'   e  la  riservatezza  con  misure  di  sicurezza  che
costituiscano parte integrante di un sistema informatico;
  Considerato  che  da  tempo i produttori offrono sistemi e prodotti
dotati  di  funzionalita'  di  sicurezza,  per  la  quale  dichiarano
caratteristiche  e  prestazioni al fine di orientare gli utenti nella
scelta delle soluzioni piu' idonee a soddisfare le proprie esigenze;
  Considerato  che in molte applicazioni caratterizzate da un elevato
grado  di  criticita', le predette dichiarazioni potrebbero risultare
non   sufficienti,   rendendo   necessaria  una  loro  valutazione  e
certificazione  della  sicurezza, condotte da soggetti indipendenti e
qualificati,  sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale
ed internazionale;
  Considerato  che le garanzie concernenti l'adeguatezza, la qualita'
e  l'efficacia dei dispositivi di sicurezza di un sistema informatico
possono   essere   fornite   solo   da   certificatori  e  valutatori
indipendenti ed imparziali;
  Considerata  la  necessita'  di  favorire,  a livello comunitario e
internazionale, la cooperazione tra gli organismi di certificazione e
il   mutuo   riconoscimento  dei  certificati  di  valutazione  della
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;
  Considerata   la   necessita'   di   individuare  un  organismo  di
certificazione  e di definire uno Schema nazionale per la valutazione
e   certificazione  della  sicurezza  nel  settore  della  tecnologia
dell'informazione,    definendo   altresi'   le   competenze   e   le
responsabilita' degli organismi preposti alla sua applicazione;
  Ritenuto  che  l'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e delle
tecnologie    dell'informazione    (ISCTI)    del   Ministero   delle
comunicazioni  possiede  i requisiti di indipendenza, affidabilita' e
competenza   tecnica  richiesti  dalla  decisione  della  Commissione
europea del 6 novembre 2000 (2000/709/CE);
  Di  concerto  con  i  Ministri delle comunicazioni, delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) COMMITTENTE:  la persona fisica, giuridica o altro organismo o
associazione  che  commissiona  e  sostiene gli oneri economici della
valutazione  e  certificazione e che puo' anche rivestire il ruolo di
fornitore;
    b) FORNITORE:  la  persona  fisica, giuridica o altro organismo o
associazione  che  fornisce  l'oggetto  della  valutazione e che puo'
rivestire anche il ruolo di committente;
    c) VALUTAZIONE:  l'analisi  di  un  sistema, prodotto, profilo di
protezione  o  traguardo  di sicurezza condotta in base a predefiniti
criteri applicati secondo una predefmita metodologia;
    d) LABORATORIO   PER   LA   VALUTAZIONE  DELLA  SICUREZZA  (LVS):
l'organizzazione  indipendente che ha ottenuto l'accreditamento e che
pertanto   e'   abilitata  ad  effettuare  valutazioni  e  a  fornire
assistenza;
    e) ACCREDITAMENTO:  il  riconoscimento formale dell'indipendenza,
affidabilita'  e  competenza  tecnica di un centro per la valutazione
della sicurezza;
    f) OGGETTO   DELLA  VALUTAZIONE  (ODV):  il  sistema  o  prodotto
sottoposto alla valutazione;
    g) PRODOTTO:  l'elemento  software,  hardware o firmware idoneo a
fornire   una   determinata   funzionalita',  progettato  per  essere
utilizzato o incorporato in uno o piu' sistemi;
    h) SISTEMA:   gli   elementi   software,   firmware   o  hardware
funzionalmente  o fisicamente interconnessi, destinati al trattamento
automatico delle informazioni ed operanti in un ambiente definito;
    i) PIANO  DI  VALUTAZIONE: il documento che descrive le attivita'
che  saranno  svolte  dal  centro  per la valutazione della sicurezza
durante  il  processo  di  valutazione,  i  tempi  di esecuzione e le
risorse necessarie;
    1)   RAPPORTO  DI  ATTIVITA':  il  documento  che  il  LVS  invia
all'organismo    di   certificazione,   nel   quale   sono   indicati
dettagliatamente  i  risultati  raggiunti  e  le attivita' svolte dal
centro stesso durante le varie fasi della valutazione;
    m)   RAPPORTO  DI  OSSERVAZIONE  il  rapporto  dell'organismo  di
certificazione  o  il LVS finalizzato alla richiesta di chiarimenti o
variazioni  inerenti  l'oggetto  cui  si  riferisce;  puo'  contenere
informazioni riservate;
    n) RAPPORTO   FINALE   DI   VALUTAZIONE:  il  rapporto  del  LVS,
contenente i risultati della valutazione, che costituisce la base per
la  certificazione  dell'ODV,  profilo  di  protezione o traguardo di
sicurezza, contenente informazioni riservate;
    o) RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE: il documento emesso dall'organismo
di  certificazione,  che  conferma i risultati della valutazione e la
corretta applicazione dei criteri;
    p) CERTIFICAZIONE:  l'attestazione  da  parte  dell'organismo  di
certificazione  che  conferma  i  risultati  della  valutazione  e la
corretta   applicazione   dei   criteri  adottati  e  della  relativa
metodologia;
    q)  FIDUCIA:  la  fiducia che si puo' riporre nel soddisfacimento
degli  obiettivi di sicurezza da parte dell'oggetto della valutazione
considerando  le  minacce  e  l'ambiente  descritti  nel traguardo di
sicurezza;
    r) LIVELLO  DI FIDUCIA: la misura della fiducia espressa mediante
identificatori  alfanumerici  la  cui  parte  numerica  cresce con il
crescere  della  fiducia (in ITSEC da E0 a E6; nei Common Criteria da
EALO a EAL7);
    s) FUNZIONI  DI SICUREZZA: le contromisure di tipo tecnico di cui
e' dotato l'oggetto della valutazione;
    t) MECCANISMO  DI  SICUREZZA:  le componenti hardware, software e
firmware  che  realizzano  le  funzioni di sicurezza di cui e' dotato
l'oggetto della valutazione;
    u) MATERIALE  PER  LA VALUTAZIONE: la documentazione tecnica o le
componenti   software,   hardware,  firmware  realizzati  durante  lo
sviluppo  del  sistema  o  del  prodotto  e  contenente  informazioni
riservate;
    v) PROFILO DI PROTEZIONE: il documento che descrive per una certa
categoria  di  ODV  ed  in modo indipendente dalla realizzazione, gli
obiettivi  di  sicurezza,  le  minacce,  l'ambiente  ed  i  requisiti
funzionali e di fiducia, definiti secondo i Common Criteria;
    z) ROBUSTEZZA  DEI  MECCANISMI  DI  SICUREZZA E DELLE FUNZIONI DI
SICUREZZA DELL'ODV: la misura della capacita' di contrastare attacchi
diretti condotti con risorse predefinite;
    aa)  TRAGUARDO  DI  SICUREZZA: Il documento, utilizzato come base
per  la  valutazione  di  un  ODV,  che  contiene  gli  obiettivi  di
sicurezza,  la descrizione dell'ambiente in cui l'ODV e' utilizzato e
le  minacce  alle  quali  e'  soggetto,  i  requisiti funzionali e di
fiducia, la specifica delle funzioni di sicurezza.
                               Art. 2.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  definisce  lo  Schema  nazionale  per la
valutazione  e  certificazione  della sicurezza di sistemi e prodotti
nel settore della tecnologia dell'informazione, di seguito denominato
"Schema  nazionale", recante l'insieme delle procedure e delle regole
nazionali   necessarie   per  la  valutazione  e  certificazione,  in
conformita'  ai  criteri europei ITSEC o agli standard internazionali
ISO/IEC  IS-15408 (Common Criteria), emanati dall'ISO (Organizzazione
internazionale per la standardizzazione).
  2.  Le  procedure  relative  allo  Schema  nazionale  devono essere
osservate dall'organismo di certificazione, dai LVS, nonche' da tutti
coloro,  persone  fisiche,  giuridiche  e qualsiasi altro organismo o
associazione,  cui  competono  le decisioni in ordine alla richiesta,
acquisizione,  progettazione, realizzazione, installazione ed impiego
di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione,
per  i  quali  la  sicurezza  costituisce  uno  dei  requisiti  e che
necessitano di una certificazione di sicurezza conforme ai criteri di
cui al comma 1.
  3.  Lo Schema nazionale non si applica per i sistemi e prodotti che
trattino informazioni classificate.
  4.  Nell'ambito  dello  Schema  nazionale, la sicurezza nel settore
della   tecnologia   dell'informazione   e'   la   protezione   della
riservatezza,  integrita', disponibilita' delle informazioni mediante
il  contrasto  delle  minacce originate dall'uomo o dall'ambiente, al
fine   di  impedire,  a  coloro  che  non  siano  stati  autorizzati,
l'accesso,   l'utilizzo,   la   divulgazione,   la   modifica   delle
informazioni  stesse  e di garantirne l'accesso e l'utilizzo a coloro
che siano stati autorizzati.
                               Art. 3.
     Finalita' dell'attivita' di valutazione e di certificazione
  1.  La  procedura di valutazione e' finalizzata all'emissione di un
rapporto in cui viene dichiarato se:
    a.  l'ODV  soddisfa  il  traguardo di sicurezza con il livello di
fiducia richiesto;
    b.   il   profilo   di  protezione  e'  completo,  consistente  e
tecnicamente corretto;
    c.   il   traguardo  di  sicurezza  e'  completo,  consistente  e
tecnicamente  corretto  ed  adatto  ad  essere usato come base per la
valutazione del corrispondente ODV.
  2.  La  certificazione  stabilisce  che  la  valutazione  e'  stata
condotta   conformemente   ai   criteri  necessari  a  verificare  il
soddisfacimento   del   livello  di  fiducia,  della  robustezza  dei
meccanismi    o    delle   funzioni   di   sicurezza   dichiarati   e
conseguentemente garantisce i risultati della valutazione stessa.
  3.   La  certificazione  effettuata  dall'ISCTI  avviene  a  titolo
oneroso. Le relative tariffe e modalita' di versamento sono stabilite
dal   Ministro  delle  comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta giorni
dall'entrata  in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni
di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
                               Art. 4.
                     Organismo di certificazione
  1.  L'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie
dell'informazione   (ISCTI)  del  Ministero  delle  comunicazioni  e'
l'organismo di certificazione della sicurezza informatica nel settore
della  tecnologia  dell'informazione, anche ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dell'art. 3, paragrafo 4
della direttiva 1999/93/CE.
  2.   L'organismo   di  certificazione  sovrintende  alle  attivita'
operative  di  valutazione  e certificazione nell'ambito dello Schema
nazionale attraverso:
    a) la   predisposizione   di   regole   tecniche  in  materia  di
certificazione   sulla   base  delle  norme  e  direttive  nazionali,
comunitarie    ed    internazionali    di    riferimento,   ai   fini
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;
    b) il  coordinamento  delle  attivita'  nell'ambito  dello Schema
nazionale in armonia con i criteri ed i metodi di valutazione;
    c) la  predisposizione  delle  linee  guida per la valutazione di
prodotti, traguardi di sicurezza, profili di protezione e sistemi, ai
fini  dell'approvazione  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro della Comunicazioni;
    d) la  divulgazione  dei principi e delle procedure relative allo
Schema nazionale;
    e) l'accreditamento,     la     sospensione     e    la    revoca
dell'accreditamento dai LVS;
    f) la verifica del mantenimento dell'indipendenza, imparzialita',
affidabilita', competenze tecniche e capacita' operative da parte dei
LVS accreditati;
    g) l'approvazione dei piani di valutazione;
    h) l'ammissione e registrazione delle valutazioni;
    i) l'approvazione dei rapporti finali di valutazione;
    l)  l'emissione  dei  rapporti di certificazione sulla base delle
valutazioni eseguite dai LVS;
    m) l'emissione e la revoca dei cerificati di sicurezza;
    n) la  definizione,  l'aggiornamento  e  la  diffusione,  su base
semestrale, di una lista di prodotti, sistemi e profili di protezione
certificati;
    o) la  predisposizione,  la  tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
dai LVS accreditati;
    p) la  promozione delle attivita' per la diffusione della cultura
della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;
    q) la formazione, abilitazione e addestramento dei certificatori,
personale  dipendente  dell'organismo  di certificazione, nonche' dei
valutatori,   dipendenti   dei   LVS  e  assistenti,  ai  fini  dello
svolgimento delle attivita' di valutazione;
    r) la  predisposizione,  tenuta  e  aggiornamento dell'elenco dei
certificatori valutatori e assistenti.
  3.   L'organismo   di   certificazione   riferisce   semestralmente
sull'attivita'  al  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4.   Sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  dal  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  e dal Ministro delle comunicazioni,
l'organismo  di  certificazione  cura  i  rapporti  con  organismi di
certificazione  esteri  congiuntamente  con  l'Autorita' Nazionale di
Sicurezza,   nonche'   partecipa   alle  altre  attivita'  in  ambito
internazionale  e comunitario riguardanti il mutuo riconoscimento dei
certificati di sicurezza.
  5. Alle predette attivita' l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) fara' fronte senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
                               Art. 5.
            Laboratori per la valutazione della sicurezza
  1.  I  laboratori  per  la  valutazione  della sicurezza (LVS) sono
accreditati   dall'organismo   di  certificazione  ed  effettuano  le
valutazioni  di  ODV secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo
dell'organismo di certificazione medesimo.
  2.  Ai  fini  dell'accreditamento, il LVS deve possedere i seguenti
requisiti:
    a) capacita'  di  garantire  l'imparzialita',  l'indipendenza, la
riservatezza  e  l'obiettivita',  che  sono alla base del processo di
valutazione;
    b) disponibilita'  di  locali  e  mezzi  adeguati  ad  effettuare
valutazioni  ai  fini  della  sicurezza  nel settore della tecnologia
dell'informazione;
    c) organizzazione  in  grado  di  controllare  il  rispetto delle
misure  di  sicurezza  e  della  qualita' previste per il processo di
valutazione;
    d) disponibilita'   di   personale   sufficiente   dotato   delle
necessarie  competenze tecniche e iscritto nell'elenco dell'organismo
di certificazione;
    e) conformita'  ai  requisiti  specificati nelle norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2000 e UNI CEI EN 45011 per quanto applicabili;
    f) capacita'  di  mantenere  nel  tempo i requisiti in virtu' dei
quali e' stato accreditato.
  3.  Il  LVS  deve  garantire  la  massima  riservatezza su tutte le
informazioni  acquisite relative all'oggetto della valutazione. A tal
fine  il  committente puo' chiedere la sottoscrizione di un documento
nel   quale  il  LVS  si  impegna  a  mantenere  la  riservatezza  su
informazioni tecniche acquisite durante le attivita' di valutazione.
  4. Oltre alle valutazioni di cui al comma 1, il LVS, previa formale
comunicazione  all'organismo  di  certificazione,  puo'  svolgere  le
seguenti attivita':
    a) assistenza  al committente per la stesura della documentazione
di  sicurezza, nonche', durante la preparazione alla valutazione, per
la determinazione della valutabilita' del traguardo di sicurezza, ODV
o  profilo  di  protezione, assicurando che siano strutture e persone
separate da quelle che effettuano la valutazione;
    b) formazione  sulle  problematiche  della  sicurezza nel settore
della  tecnologia  dell'informazione  in  generale e, in particolare,
sulle tecniche di valutazione.
  5.  I valutatori devono essere indipendenti nello svolgimento delle
loro  attivita'.  Qualora  uno  o  piu'  valutatori  di  un LVS diano
assistenza  ad un fornitore o committente per un ODV o parte di esso,
gli  stessi  non  potranno  partecipare alla valutazione dello stesso
ODV.
                               Art. 6.
                   Responsabile della valutazione
  1.  L'organismo  di  certificazione, il LVS e il committente devono
rispettivamente designare un responsabile per ogni valutazione.
                               Art. 7.
        Accesso alle informazioni e garanzie di riservatezza
  1.  Il  committente  deve  garantire  al  LVS  e  all'organismo  di
certificazione  il  libero  accesso  ad  ogni  tipo  di informazione,
inerente  il  sistema, profilo di protezione, prodotto o traguardo di
sicurezza,  che risulti necessaria per lo svolgimento delle attivita'
di  valutazione  e certificazione. L'organismo di certificazione e il
LVS  devono  garantire  che  le  informazioni a cui hanno accesso non
siano divulgate a soggetti non autorizzati.
                               Art. 8.
              Attivita' preparatorie della valutazione
  1.  Le  attivita' di preparazione della valutazione sono svolte dal
LVS e dal committente.
  2.  Il  committente  chiede  l'intervento  del LVS, specificando il
traguardo di sicurezza o il profilo di protezione richiesto.
  3.  Il  LVS  esamina  il  traguardo  di  sicurezza  o il profilo di
protezione  al  fine  di  accertare,  sulla  base  anche di eventuale
ulteriore  documentazione  richiesta  al  committente,  che lo stesso
costituisca  una  solida  base  per  la  conduzione  del  processo di
valutazione; ove necessario richiede modifiche.
  4.  Il  LVS, in ragione delle informazioni di cui dispone, verifica
l'assenza  di  elementi  che possano pregiudicare il buon esito della
valutazione.
  5.   Al   fine  di  ottenere  la  certificazione  il  LVS  comunica
all'organismo    di    certificazione   l'avvio   dell'attivita'   di
valutazione.
                               Art. 9.
                             Valutazione
  1.  Il  LVS  effettua la valutazione impiegando il materiale per la
valutazione,  le risorse e i tempi indicati nel piano di valutazione,
sottoposto all'approvazione dell'organismo di certificazione.
  2.  L'organismo  di  certificazione  sovrintende  alla  valutazione
mediante  l'analisi  dei  rapporti  di  attivita'  e  dei rapporti di
osservazione,  le  riunioni  di  aggiornamento  ed  eventualmente  la
partecipazione alle attivita' di valutazione.
  3.  Il  LVS  invia  all'organismo  di  certificazione  rapporti  di
attivita' per l'aggiornamento sullo stato della valutazione.
  4.  Il  LVS  puo'  inviare  al committente rapporti di osservazione
finalizzati  alla  richiesta  di  chiarimenti o modifiche all'oggetto
della valutazione, profilo di protezione, traguardo di sicurezza o al
materiale per la valutazione. In tal caso, il committente e' tenuto a
fornire   chiarimenti   attraverso   le   risposte   ai  rapporti  di
osservazione,  eventualmente  apportando  modifiche, entro il termine
fissato.
  5.  Il LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto finale
di  valutazione, allegandovi i verdetti intermedi e finali emessi con
le  relative  motivazioni.  In tale rapporto il LVS indica le risorse
impiegate,  le  attivita'  svolte,  le  osservazioni  formulate  e le
relative risposte.
  6.  L'organismo  di  certificazione  approva  il rapporto finale di
valutazione  entro  sessanta  giorni  dalla sua ricezione, qualora ne
riscontri la conformita' con i criteri e la metodologia adottati e lo
Schema nazionale.
  7.  Qualora  vengano individuate nel rapporto finale di valutazione
delle anomalie risolvibili, l'organismo di certificazione richiede al
LVS,  nello  stesso termine di cui al comma 6, il perfezionamento del
rapporto  finale  di  valutazione.  In  tal  caso, il LVS e' tenuto a
perfezionare  il  rapporto  entro  i  successivi  quindici giorni. La
richiesta  di  cui al presente comma sospende, fmo al relativo esito,
il decorso del termine di cui al comma 6.
  8.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 6, il rapporto
finale di valutazione si intende approvato.
                              Art. 10.
                           Certificazione
  1.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione del rapporto finale di
valutazione,  l'organismo  di  certificazione  redige  uno  schema di
rapporto di certificazione, contenente le indicazioni di cui al comma
2,  che invia al LVS e al committente per avere conferma dell'assenza
di  errori  materiali  e  della  volonta' dello stesso di ottenere il
rilascio  del  rapporto di certificazione e del relativo certificato,
nonche'  dell'assenza  di  elementi che consentano la divulgazione di
informazioni  riservate. Il LVS e il committente si pronunciano sulla
richiesta entro i successivi 5 giorni.
  2.  Acquisita  la  conferma  da  parte del LVS e del committente, o
decorso  inutilmente il termine per la loro pronuncia, l'organismo di
certificazione emette entro i successivi trenta giorni il rapporto di
certificazione, in cui deve:
    a) motivare  l'eventuale  emissione  di  giudizi in contrasto con
quelli LVS;
    b) dichiarare  se  la  valutazione  e'  stata  condotta secondo i
criteri e la metodologia previsti dallo Schema nazionale;
    c) dichiarare  se  l'ODV o il traguardo di sicurezza o il profilo
di protezione e' conforme ai criteri di valutazione;
    d) dichiarare  se  l'ODV  o  il profilo di protezione soddisfa il
livello di fiducia dichiarato;
    e) dichiarare che l'ODV e' caratterizzato da meccanismi critici o
funzioni   di   sicurezza   la   cui   robustezza  e'  conforme  alla
dichiarazione del committente.
  3.  Il  rapporto  di certificazione non deve contenere informazioni
riservate,  puo'  essere  utilizzato esclusivamente dall'organismo di
certificazione e dal committente e reso pubblico solo integralmente.
  4.  In  caso di valutazione positiva, l'organismo di certificazione
allega al rapporto di certificazione il relativo certificato.
  5.  In  relazione  alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai
commi  1  e  2  possono  essere  differiti, d'intesa con le parti, in
ragione  della  complessita'  del sistema stesso. Ai fini del decorso
dei  predetti  termini  non  e'  computato  il tempo richiesto per il
riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.
                              Art. 11.
                   Validita' della certificazione
  1. I risultati delle attivita' di valutazione e certificazione sono
riferibili    esclusivamente   ad   una   specifica   e   determinata
configurazione  dell'ODV  e  il  certificato  e'  valido  ed efficace
limitatamente a tale configurazione.
  2.  La  commercializzazione di un sistema o prodotto certificato e'
vincolata a tale configurazione.
                              Art. 12.
                            Controversie
  1. Nelle linee guida di cui all'art. 13 sono stabilite le procedure
di  risoluzione  extragiudiziale delle controversie insorte in ordine
alle  attivita'  di  valutazione  e  certificazione svolte secondo lo
Schema   nazionale,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialita',
trasparenza,  efficacia  ed  equita'  della  procedura,  nonche'  nel
rispetto del principio del contraddittorio.
                              Art. 13.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Entro  2  mesi  dalla  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale,  l'organismo  di  certificazione  predispone  le
"Linee  guida provvisorie" per l'applicazione dello Schema nazionale,
da  approvare  con  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, valevoli
fino all'adozione delle "Linee guida definitive".
  2.  L'organismo  di  certificazione  predispone, altresi', entro 12
mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  le  "Linee guida
definitive",    recanti   indicazioni   dettagliate   relative   allo
svolgimento  delle  attivita'  di  valutazione  e  certificazione, da
approvare  con  la  medesima procedura di cui al comma 1, esperita la
procedura  di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata  dalla  direttiva  98/48/CE,  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20 luglio  1998,  CE attuata con decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427.
  3.  Per le valutazioni dei dispositivi di firma gia' effettuate, ai
sensi delle vigenti regole tecniche, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto da centri di valutazione rispondenti ai requisiti di
cui   al   presente  decreto,  ciascun  LVS  invia  all'organismo  di
certificazione  il  rapporto  fmale  di  valutazione.  L'organismo di
certificazione procede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 9.
  4.  Per  un  periodo di nove mesi decorrente dall'entrata in vigore
del  presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano
la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi di firma elettronica
ai  requisiti  di sicurezza previsti dalla vigente normativa mediante
autodichiarazione.  Decorso  il  periodo  indicato,  si  ricorre alla
certificazione   ai  sensi  del  presente  decreto,  come  prescritto
dall'art.  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10.
  5.  Le  autodichiarazioni  rese ai sensi dei decreti del Presidente
del  Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, del 20 aprile 2001 e
del  3 ottobre 2001, continuano a spiegare ininterrottamente i propri
effetti fino al termine del periodo di cui al comma 4.
  6.  Il  presente  decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio
dello   Stato   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana
    Roma, 30 ottobre 2003
         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri STANCA
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 320


fp04 - gr04