COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 1 aprile 2004
Trasmissione accordo definitivo. (Deliberazione n. 04/213/a).
LA COMMISSIONE DI GARANZIA
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
Nel procedimento pos. 16491, su proposta del commissario Lippolis;
Vista la precedente delibera del 9 marzo 2004, con la quale la
stessa ha valutato idoneo l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici
essenziali per il personale non dirigente dell'Enea sottoscritto in
data 16 luglio 2003 tra Aran e OO.SS.;
Rilevato che con nota del 25 marzo 2004 l'Aran ha trasmesso a
questa Commissione l'accordo definitivamente sottoscritto dalle
parti;
Rilevato che tale accordo definitivo e' uniforme alla precedente
ipotesi gia' valutato idoneo dalla Commissione;
Delibera
l'invio del testo definitivo dell'accordo e della delibera di
valutazione di idoneita' al Ministero della giustizia per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1° aprile 2004
Il presidente: Martone
Allegato
ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'ENEA
In data 15 marzo 2004 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN, nella persona del dott. Antonio Guida per delega del
Presidente avv. Guido Fantoni (firmato);
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
CGIL/SNUR (firmato);
CISAL/RICERCA (firmato);
UIL/PA (firmato);
CISAL/RICERCA (firmato);
UNIRI (ANPRI/EPR-RICERCA) (firmato);
Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CISAL (firmato);
CIDA (firmato).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente
accordo nel testo che si allega:
Norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il
personale dell'ENEA
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto
il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o instaurato con le altre tipologie di assunzione
flessibile, dipendente dall'ENEA.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali
in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e
fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale
tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e
modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel
Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001 tra l'ARAN e le Confederazioni
sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione
della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000,
n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali presso l'ENEA
sono i seguenti:
a) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica;
b) tutela dell'ambiente e del territorio;
c) sicurezza nucleare per la protezione dell'uomo e
dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti;
d) prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei
luoghi di lavoro;
e) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei
materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante;
f) fornitura energetica, gestione e manutenzione degli
impianti;
g) erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di
sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e'
garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle
seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica:
a) attivita' relativa a prestazioni attinenti ai servizi di
protezione civile;
b) attivita' volte a fronteggiare situazioni di emergenza,
dichiarate dalle competenti autorita' nazionali o locali, o
necessarie a ridurre le cause di rischio, al fine di garantire la
pubblica incolumita'.
c) attivita' comunque richieste dalle autorita' preposte alla
protezione civile, con particolare riferimento a quelle attivita'
inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e
vulcanologiche, nonche' relative al rilevamento di fattori nocivi
all'ambiente ed alla salute;
B) tutela dell'ambiente e del territorio:
a) attivita' la cui interruzione comporti danni, anche
potenziali, nell'ambiente o alle persone ed in particolare quelle
attivita' relative:
1. alla raccolta e trattamento dei rifiuti speciali,
tossici, nocivi e radioattivi:
2. al controllo dell'inquinamento atmosferico, idrico e
terrestre, causato da agenti nocivi fisici, chimici o biologici;
3. al controllo secondo metodi biodosimetrici;
4. al controllo dei fattori ambientali di rischio;
C) sicurezza nucleare e protezione dell'uomo e dell'ambiente
dalle radiazioni ionizzanti:
a) attivita' relativa alla conservazione in sicurezza di
impianti, laboratori ed apparecchiature, dove sono utilizzate
sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' i depositi di
materie fissili, ivi compreso il loro trasporto, di rifiuti
radioattivi, di materie grezze e di minerali radioattivi, laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali,
all'ambiente, alle persone ed alle apparecchiature stesse;
b) attivita' relativa alla sorveglianza dei livello di
radioattivita' nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
c) gestione dei rischi ed attuazione dei piani di emergenza;
d) protezione sanitaria derivante da emergenza nucleare;
D) prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei
luoghi di lavoro:
a) custodia in sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle
apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali,
all'ambiente, alle persone o alle apparecchiature con particolare
riferimento agli impianti dove sono utilizzati agenti nocivi fisici,
chimici o biologici;
E) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei
materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante:
a) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in
corso, con modalita' difficilmente ripetibili, laddove la loro
interruzione ne pregiudichi il risultato;
b) cura degli animali delle piante destinate alla
sperimentazione e delle culture biologiche laddove l'interruzione ne
pregiudichi la sopravvivenza;
F) fornitura energetica, gestione e manutenzione di impianti:
a) attivita' finalizzate ad assicurare il funzionamento degli
impianti preposti alla continuita' dei servizi essenziali, per quanto
di competenza del personale e in particolare:
1. conduzione degli impianti di servizio idrico, termico ed
elettrico (luce acqua, gas ecc.), ordinari, di continuita' e di
emergenza;
2. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
3. gestione dei centri di elaborazione dati, delle banche
dati e delle reti informatiche, al fine di non comprometterne la
funzionalita';
G) erogazione di assegni e indennita' con funzioni di
sostentamento:
a) attivita' dei servizi competenti limitatamente
all'erogazione degli assegni e delle indennita' con funzioni di
sostentamento, adempimenti necessari alla compilazione, controllo e
trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze
relative al versamento dei contributi previdenziali, nonche' dei
connessi adempimenti fiscali per il periodo di tempo strettamente
necessario in base all'organizzazione dell'Ente.
Art. 3.
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, sono individuati i contingenti di
personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle
relative prestazioni indispensabili, con le procedure stabilite ai
commi successivi.
2. Mediante regolamento di servizio, adottato sulla base di
apposito protocollo d'intesa stipulato in sede di contrattazione
integrativa a livello nazionale, tra l'ente e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali
ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vengono individuati:
a) i livelli ed i profili professionali che formano i
contingenti;
b) i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione
dei contingenti a livello di singola sede decentrata.
3. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per
livello e per profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui
al comma 2, lettera b) e' definita mediante contrattazione
integrativa a livello territoriale da stipularsi entro quindici
giorni dall'accordo di cui al comma 2 e, comunque prima dell'inizio
del quadriennio di contrattazione integrativa.
4. Nel caso in cui non si raggiungano le intese di cui ai commi 2
e 3, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le
procedure di conciliazione presso i soggetti competenti ai sensi
dell'art. 5, comma 3 del presente accordo.
5. In conformita' alla disciplina di cui ai commi 2, e 3, i
dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle
territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con
criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei
contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle
prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello
sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali
locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente
la data di effettuazione dello sciopero. Il personale cosi'
individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione
della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo
la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
6. Nelle more della definizione e della effettiva adozione del
regolamento di servizio sulla base del protocollo di intesa, le parti
assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di
cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti gia' individuati sulla
base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti ai sensi
dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 12 giugno 1997.
7. Il protocollo di cui al comma 2 e' parte integrante del
presente accordo.
Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono
tenute a darne comunicazione all'Ente, con un preavviso non inferiore
a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione
dal lavoro, le modalita' di attuazione e le motivazioni
dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio
di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione
all'Ente.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di
scioperi relativi a vertenze di livello locale deve essere comunicata
al direttore generale dell'Ente. Nei casi in cui lo sciopero incida
sui servizi resi all'utenza, l'Ente e' tenuto a trasmettere agli
organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e
tempestiva circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero.
Analoga comunicazione viene effettuata dall'Ente anche nell'ipotesi
di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5,
comma 9.
3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono cosi'
stabiliti:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo'
superare, nelle strutture organizzate la durata massima di un'intera
giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive
all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza
non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero
essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non
potra' comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro
si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla
fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista
nell'unita' operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali
scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unita'
organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate
come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero
che impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non
autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali
le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti
sindacali diversi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre
organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale,
l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la
proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore alle
quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e
reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate
successive consecutive.
4. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a) nel mese di agosto;
b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo.
5. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si
intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento gia' previste
nell'art. 14 del CCNL del 21 febbraio 2002.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di
conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il
Prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il
prefetto del capoluogo di provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. Lo stesso Ministero puo' chiedere alle organizzazioni
sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per
la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi
dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma
precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di
cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione
delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo
deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in
controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che
decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato
di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci
giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto
verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di
garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere
l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale
dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si
riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali
nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero
proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale,
qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel
caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella
posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo
soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e'
fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all'art. 4, comma 5.
Art. 6.
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146, e della legge 11 aprile 2000, n. 83, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute
nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette
leggi.