GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 94 DEL 22/4/2004


COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

DELIBERAZIONE 1 aprile 2004 
Trasmissione accordo definitivo. (Deliberazione n. 04/213/a).
                     LA COMMISSIONE DI GARANZIA
             dell'attuazione della legge sullo sciopero
                   nei servizi pubblici essenziali

  Nel procedimento pos. 16491, su proposta del commissario Lippolis;
  Vista  la  precedente  delibera  del  9 marzo 2004, con la quale la
stessa  ha  valutato idoneo l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici
essenziali  per  il personale non dirigente dell'Enea sottoscritto in
data 16 luglio 2003 tra Aran e OO.SS.;
  Rilevato  che  con  nota  del  25  marzo 2004 l'Aran ha trasmesso a
questa   Commissione  l'accordo  definitivamente  sottoscritto  dalle
parti;
  Rilevato  che  tale  accordo definitivo e' uniforme alla precedente
ipotesi gia' valutato idoneo dalla Commissione;
                              Delibera
l'invio  del  testo  definitivo  dell'accordo  e  della  delibera  di
valutazione   di  idoneita'  al  Ministero  della  giustizia  per  la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 1° aprile 2004

                                               Il presidente: Martone
                                                             Allegato
ACCORDO   SUI  SERVIZI  PUBBLICI  ESSENZIALI  E  SULLE  PROCEDURE  DI
RAFFREDDAMENTO  E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE NON
                         DIRIGENTE DELL'ENEA

    In data 15 marzo 2004 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'ARAN,  nella  persona  del dott. Antonio Guida per delega del
Presidente avv. Guido Fantoni (firmato);
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
    Organizzazioni sindacali:
      CGIL/SNUR (firmato);
      CISAL/RICERCA (firmato);
      UIL/PA (firmato);
      CISAL/RICERCA (firmato);
      UNIRI (ANPRI/EPR-RICERCA) (firmato);
    Confederazioni sindacali:
      CGIL (firmato);
      CISL (firmato);
      UIL (firmato);
      CISAL (firmato);
      CIDA (firmato).
    Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente
accordo nel testo che si allega:

Norme  di  garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di  raffreddamento  e  conciliazione  in  caso  di  sciopero  per  il
                         personale dell'ENEA
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
    1.  Le  norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto
il  personale,  esclusi  i  dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  o  instaurato  con  le  altre  tipologie di assunzione
flessibile, dipendente dall'ENEA.
    2.  Il  presente  accordo  attua  le disposizioni contenute nella
legge  12  giugno  1990,  n.  146, come modificata ed integrata dalla
legge  11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali
in  caso  di  sciopero,  indicando  le  prestazioni  indispensabili e
fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale
tenuti a garantirle.
    3.  Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicati  tempi  e
modalita'  per  l'espletamento  delle  procedure  di raffreddamento e
conciliazione  dei  conflitti,  secondo  le indicazioni stabilite nel
Protocollo  d'intesa  sulle  linee  guida  per le suddette procedure,
firmato  in  data  31 maggio  2001  tra  l'ARAN  e  le Confederazioni
sindacali.
    4.  Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione
della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori  e  dell'ordine  costituzionale  o  per  gravi  eventi  lesivi
dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
                               Art. 2.
                     Servizi pubblici essenziali
    1.  Ai  sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000,
n.  83,  i  servizi  pubblici da considerare essenziali presso l'ENEA
sono i seguenti:
      a) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica;
      b) tutela dell'ambiente e del territorio;
      c)   sicurezza   nucleare   per   la   protezione  dell'uomo  e
dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti;
      d)  prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori  dai rischi dei
luoghi di lavoro;
      e) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei
materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante;
      f)   fornitura   energetica,   gestione  e  manutenzione  degli
impianti;
      g)  erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con funzioni di
sostentamento.
    2.  Nell'ambito  dei  servizi  essenziali  di  cui  al comma 1 e'
garantita,  con  le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle
seguenti  prestazioni  indispensabili  per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
      A) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica:
        a) attivita'  relativa  a prestazioni attinenti ai servizi di
protezione civile;
        b) attivita'  volte  a  fronteggiare situazioni di emergenza,
dichiarate   dalle   competenti   autorita'  nazionali  o  locali,  o
necessarie  a  ridurre  le  cause di rischio, al fine di garantire la
pubblica incolumita'.
        c) attivita' comunque richieste dalle autorita' preposte alla
protezione  civile,  con  particolare  riferimento a quelle attivita'
inerenti  le  osservazioni  geologiche,  geofisiche,  sismologiche  e
vulcanologiche,  nonche'  relative  al  rilevamento di fattori nocivi
all'ambiente ed alla salute;
      B) tutela dell'ambiente e del territorio:
        a) attivita'   la  cui  interruzione  comporti  danni,  anche
potenziali,  nell'ambiente  o  alle  persone ed in particolare quelle
attivita' relative:
          1.  alla  raccolta  e  trattamento  dei  rifiuti  speciali,
tossici, nocivi e radioattivi:
          2.  al  controllo  dell'inquinamento  atmosferico, idrico e
terrestre, causato da agenti nocivi fisici, chimici o biologici;
          3. al controllo secondo metodi biodosimetrici;
          4. al controllo dei fattori ambientali di rischio;
      C)  sicurezza  nucleare  e protezione dell'uomo e dell'ambiente
dalle radiazioni ionizzanti:
        a) attivita'  relativa  alla  conservazione  in  sicurezza di
impianti,   laboratori   ed  apparecchiature,  dove  sono  utilizzate
sostanze  radioattive  naturali  o artificiali, nonche' i depositi di
materie   fissili,   ivi  compreso  il  loro  trasporto,  di  rifiuti
radioattivi,  di  materie  grezze  e di minerali radioattivi, laddove
l'interruzione  del  funzionamento  comporti danni, anche potenziali,
all'ambiente, alle persone ed alle apparecchiature stesse;
        b) attivita'   relativa  alla  sorveglianza  dei  livello  di
radioattivita' nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
        c) gestione dei rischi ed attuazione dei piani di emergenza;
        d) protezione sanitaria derivante da emergenza nucleare;
      D)  prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori  dai rischi dei
luoghi di lavoro:
        a) custodia in sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle
apparecchiature  e  degli  impianti  anche  a  ciclo continuo laddove
l'interruzione  del  funzionamento  comporti danni, anche potenziali,
all'ambiente,  alle  persone  o  alle apparecchiature con particolare
riferimento  agli impianti dove sono utilizzati agenti nocivi fisici,
chimici o biologici;
      E) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei
materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante:
        a) salvaguardia  degli esperimenti e campagne sperimentali in
corso,  con  modalita'  difficilmente  ripetibili,  laddove  la  loro
interruzione ne pregiudichi il risultato;
        b) cura   degli   animali   delle   piante   destinate   alla
sperimentazione  e delle culture biologiche laddove l'interruzione ne
pregiudichi la sopravvivenza;
      F) fornitura energetica, gestione e manutenzione di impianti:
        a) attivita' finalizzate ad assicurare il funzionamento degli
impianti preposti alla continuita' dei servizi essenziali, per quanto
di competenza del personale e in particolare:
          1. conduzione degli impianti di servizio idrico, termico ed
elettrico  (luce  acqua,  gas  ecc.),  ordinari,  di continuita' e di
emergenza;
          2. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
          3.  gestione  dei centri di elaborazione dati, delle banche
dati  e  delle  reti  informatiche,  al fine di non comprometterne la
funzionalita';
      G)   erogazione   di  assegni  e  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento:
        a) attivita'    dei    servizi    competenti    limitatamente
all'erogazione  degli  assegni  e  delle  indennita'  con funzioni di
sostentamento,  adempimenti  necessari alla compilazione, controllo e
trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze
relative  al  versamento  dei  contributi  previdenziali, nonche' dei
connessi  adempimenti  fiscali  per  il periodo di tempo strettamente
necessario in base all'organizzazione dell'Ente.
                               Art. 3.
                      Contingenti di personale
    1.  Ai  fini di cui all'art. 2, sono individuati i contingenti di
personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle
relative  prestazioni  indispensabili,  con le procedure stabilite ai
commi successivi.
    2.  Mediante  regolamento  di  servizio,  adottato  sulla base di
apposito  protocollo  d'intesa  stipulato  in  sede di contrattazione
integrativa  a  livello  nazionale,  tra  l'ente  e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali
ai  sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vengono individuati:
      a) i   livelli   ed  i  profili  professionali  che  formano  i
contingenti;
      b) i  criteri  e  le modalita' da seguire per la determinazione
dei contingenti a livello di singola sede decentrata.
    3.  La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per
livello  e  per profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui
al   comma   2,   lettera  b)  e'  definita  mediante  contrattazione
integrativa  a  livello  territoriale  da  stipularsi  entro quindici
giorni  dall'accordo  di cui al comma 2 e, comunque prima dell'inizio
del quadriennio di contrattazione integrativa.
    4. Nel caso in cui non si raggiungano le intese di cui ai commi 2
e  3,  da  parte  delle  organizzazioni  sindacali  sono  attivate le
procedure  di  conciliazione  presso  i  soggetti competenti ai sensi
dell'art. 5, comma 3 del presente accordo.
    5.  In  conformita'  alla  disciplina  di  cui ai commi 2, e 3, i
dirigenti   responsabili   delle   strutture  centrali  e  di  quelle
territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con
criteri   di  rotazione,  i  nominativi  del  personale  incluso  nei
contingenti   come   sopra   definiti   tenuti  all'erogazione  delle
prestazioni  necessarie  e percio' esonerato dall'effettuazione dello
sciopero.  I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali
locali  ed  ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente
la   data   di  effettuazione  dello  sciopero.  Il  personale  cosi'
individuato  ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione
della  comunicazione,  la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo
la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
    6.  Nelle  more  della definizione e della effettiva adozione del
regolamento di servizio sulla base del protocollo di intesa, le parti
assicurano  comunque  i servizi minimi essenziali e le prestazioni di
cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti gia' individuati sulla
base  dei  precedenti  contratti  decentrati  sottoscritti  ai  sensi
dell'art.  2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 12 giugno 1997.
    7.  Il  protocollo  di  cui  al  comma  2 e' parte integrante del
presente accordo.
                               Art. 4.
              Modalita' di effettuazione degli scioperi
    1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano
azioni  di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono
tenute a darne comunicazione all'Ente, con un preavviso non inferiore
a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione
dal   lavoro,   le   modalita'   di   attuazione   e  le  motivazioni
dell'astensione  dal  lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio
di   uno   sciopero   indetto   in  precedenza,  le  strutture  e  le
rappresentanze   sindacali   devono  darne  tempestiva  comunicazione
all'Ente.
    2.   La  proclamazione  degli  scioperi  relativi  alle  vertenze
nazionali  deve  essere  comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di
scioperi relativi a vertenze di livello locale deve essere comunicata
al  direttore  generale dell'Ente. Nei casi in cui lo sciopero incida
sui  servizi  resi  all'utenza,  l'Ente  e' tenuto a trasmettere agli
organi  di  stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area  interessata  dallo  sciopero  una comunicazione completa e
tempestiva  circa  i  tempi  e  le modalita' dell'azione di sciopero.
Analoga  comunicazione  viene effettuata dall'Ente anche nell'ipotesi
di  revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5,
comma 9.
    3.  La  durata  ed  i  tempi  delle azioni di sciopero sono cosi'
stabiliti:
      a) il  primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo'
superare,  nelle strutture organizzate la durata massima di un'intera
giornata;  la  giornata  si  identifica  con  le  24  ore  successive
all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;
      b) gli  scioperi  successivi  al primo per la medesima vertenza
non  supereranno  le  48  ore  consecutive. Nel caso in cui dovessero
essere  previsti  a  ridosso  dei  giorni festivi, la loro durata non
potra' comunque superare le 24 ore;
      c) gli  scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro
si  svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla
fine  di  ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista
nell'unita' operativa di riferimento;
      d) le   organizzazioni  sindacali  garantiscono  che  eventuali
scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unita'
organizzative  comunque  non compromettano le prestazioni individuate
come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero
che   impegnino  singole  unita'  organizzative,  funzionalmente  non
autonome.  Sono  altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali
le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
      e) in  caso  di  scioperi,  anche  se  proclamati  da  soggetti
sindacali  diversi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre
organizzazioni  sindacali,  incidenti  sullo  stesso servizio finale,
l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la
proclamazione  della  successiva  e'  fissato in quarantotto ore alle
quali segue il preavviso di cui al comma 1;
      f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e
reparti  di  un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate
successive consecutive.
    4. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
      a) nel mese di agosto;
      b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
      c) nei  giorni  dal  giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo.
    5.  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione si
intendono  immediatamente  sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di particolare gravita' o di calamita' naturali.
                               Art. 5.
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione
    1.  Sono  confermate le procedure di raffreddamento gia' previste
nell'art. 14 del CCNL del 21 febbraio 2002.
    2.  In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare  alla  proclamazione  di  uno  sciopero, vengono espletate le
procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
    3.   I   soggetti   incaricati   di   svolgere  le  procedure  di
conciliazione sono:
      a) in  caso  di  conflitto  sindacale  di rilievo nazionale, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
      b) in  caso  di  conflitto  sindacale  di rilievo regionale, il
Prefetto del capoluogo di regione;
      c) in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo  locale,  il
prefetto del capoluogo di provincia.
    4.  Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti  in  controversia,  al  fine  di  tentare  la conciliazione del
conflitto.  Lo  stesso  Ministero  puo'  chiedere alle organizzazioni
sindacali  e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per
la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve
esaurirsi   entro   l'ulteriore  termine  di  tre  giorni  lavorativi
dall'apertura  del  confronto,  decorso  il  quale  il  tentativo  si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2,
comma  2,  della  legge  n.  146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
    5.   Con  le  stesse  procedure  e  modalita'  di  cui  al  comma
precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di
cui  alle  lettere  b)  e c) del comma 2 provvedono alla convocazione
delle  organizzazioni  sindacali  per l'espletamento del tentativo di
conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo
deve   esaurirsi   entro   l'ulteriore   termine   di  cinque  giorni
dall'apertura del confronto.
    6. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di
cui  al  comma  3  non  abbiano  provveduto  a  convocare le parti in
controversia  entro  il  termine  stabilito  per la convocazione, che
decorre  dalla  comunicazione scritta della proclamazione dello stato
di agitazione.
    7.  Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al
comma  4  ha  una  durata complessivamente non superiore a sei giorni
lavorativi  dalla  formale  proclamazione  dello stato di agitazione;
quello  del  comma  5,  una  durata complessiva non superiore a dieci
giorni.
    8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto
verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di
garanzia.  Se  la  conciliazione  riesce, il verbale dovra' contenere
l'espressa   dichiarazione   di  revoca  dello  stato  di  agitazione
proclamato  che  non  costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi  dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata
dalla  legge  n.  83/2000.  In  caso  di  esito negativo, nel verbale
dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si
riterranno  libere  di  procedere secondo le consuete forme sindacali
nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
    9.  Le  revoche,  le  sospensioni  ed  i  rinvii  dello  sciopero
proclamato  non  costituiscono  forme  sleali  di  azione  sindacale,
qualora  avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge
n.  146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel
caso  in  cui  siano  dovuti  ad  oggettivi elementi di novita' nella
posizione di parte datoriale.
    10.  Fino  al  completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle
procedure  sopra  individuate,  le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
    11.  In  caso  di  proclamazione  di  una  seconda  iniziativa di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo
soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare  la  procedura  di cui ai commi precedenti. Tale termine e'
fissato  in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all'art. 4, comma 5.
                               Art. 6.
                              Sanzioni
    1.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 giugno  1990,  n.  146,  e  della  legge  11 aprile 2000, n. 83, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute
nel  presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette
leggi.


fp04 - gr04