PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
DECRETO 10 febbraio 2004
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento
per le politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997,
n. 520;
Visto il decreto legislativo in data 30 luglio 1999, n. 303,
recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo in data
5 dicembre 2003, n. 343;
Visto il decreto del Ministro per le politiche comumtarie in data
19 settembre 2000, in ordine alla organizzazione interna del
Dipartimento per le politiche comunitarie;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002,
recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", in particolare l'art. 10 con
cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici
e servizi del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
Rilevata la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie al fine
di assicurare la maggiore funzionalita' ed efficienza della struttura
anche alla luce delle modifiche introdotte dal Consiglio europeo di
Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, con particolare riguardo alla
istituzione del Consiglio competitivita' che assorbe le competenze
del Consiglio Mercato Interno;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto
previsto negli articoli seguenti.
Art. 2.
Competenze
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente
all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea
e per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della
normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione
italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari
esteri, in sede di Unione europea.
2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti
riguardanti:
a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti
per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti
sociali interessate, al fine della definizione della posizione
italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
in sede di Unione europea;
b) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento
normativo comunitario, il costante monitoraggio del processo
decisionale anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il
regolare aggiornamento delle posizioni italiane;
c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di
propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri,
verificandone l'attuazione;
d) la cura dei rapporti con gli uffici della Commissione europea
per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;
e) le attivita' connesse allo svolgimento della sessione
comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento
con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonche' al
coordinamento delle attivita' delle regioni in sede comunitaria, in
collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;
f) la preparazione, d'intesa con le amministrazioni interessate,
delle attivita' relative alle riunioni del Consiglio dell'Unione
europea per la competitivita', nonche' delle altre attivita' relative
al mercato interno ed al funzionamento del Comitato consultivo
previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successive modifiche, e della segreteria permanente di cui al comma 3
del medesimo art. 4;
g) l'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modifiche curando, in particolare, la preparazione della relazione
annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario;
h) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della
legge comunitaria annuale, nonche' la promozione, in collaborazione
con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento
dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;
i) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio sulla
corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da
parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;
j) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il
contenzioso comunitario, per assicurare in fase di contenzioso, fatte
salve le competenze proprie del Ministero degli affari esteri, le
condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte
alla Corte di giustizia delle Comunita' europee ed adempiere
tempestivamente alle pronunce della stessa;
k) la promozione - in collaborazione con le istituzioni
comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le
regioni, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea
e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le
organizzazioni non governative interessate - della diffusione
dell'informazione sulle attivita' dell'Unione europea e delle
iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza
dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;
l) l'attivita' di informazione dei rappresentanti italiani in
seno al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di
interesse comunitario;
m) l'attivita' di formazione, anche a distanza, in materia
comunitaria del personale pubblico delle amministrazioni centrali,
delle regioni e degli enti territoriali e della scuola, in accordo
con le amministrazioni competenti e di operatori privati.
L'assistenza formativa al personale pubblico e privato dei Paesi in
adesione e candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione
comunitaria, nonche' quelli rientranti nella politica di vicinato,
finanziata da fondi nazionali e/o comunitari. Presso il Dipartimento
opera il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria
istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Attua le suddette azioni formative anche in collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche e con universita', scuole, enti di
formazione pubblici o a partecipazione pubblica;
n) la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate,
delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi comunitari
nel campo delle nuove tecnologie, nonche' la gestione di sistemi di
rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio
dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria,
nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche
per le attivita' del Dipartimento;
o) la gestione della rete di trasmissione dei dati dell'Unione
europea alle Camere e alle regioni;
p) le problematiche relative alle politiche regionali di coesione
e cura, per quanto di competenza, l'informazione diffusa agli enti
territoriali e alle parti sociali;
q) il costante monitoraggio e l'attivita' di informazione
preventiva, nel settore aiuti di Stato, al fine di garantire la
coerenza della legislazione statale e regionale con le disposizioni
comunitarie e pone in atto attivita' istruttorie e strumentali idonee
a prevenire o far fronte a casi di contenzioso in questa materia;
r) lo svolgimento delle procedure per la predisposizione del
bilancio dell'Unione europea;
s) il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, delle
regioni, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati
nella fase di predisposizione dei provvedimenti comunitari in materia
di politica economica generale e dell'armonizzazione in materia
fiscale e movimenti di capitale;
t) la promozione delle candidature dei cittadini italiani presso
le istituzioni comunitarie, utilizzando a tal fine il Comitato per la
promozione delle candidature di cittadini italiani presso le
istituzioni comunitarie, istituito presso il Dipartimento con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2003;
u) la rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del
Centro nazionale di informazione e documentazione europea;
v) gli affari generali, i rapporti con gli organi dello Stato e
gli enti territoriali, l'organizzazione e le attivita' strumentali al
funzionamento del Dipartimento nonche', con il coordinamento dei
competenti Dipartimenti ed Uffici del Segretariato generale, gli
affari relativi al personale e gli adempimenti in materia contabile e
finanziaria.
Art. 3.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde
della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi fissati dal Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di una propria
segreteria, cura i rapporti con il Segretario Generale e con gli
altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di
coordinamento con il Segretario Generale.
3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del
capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo,
dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In
mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente
di prima fascia da piu' tempo in servizio nella qualifica presso il
Dipartimento.
4. Il capo del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere
generale, nonche' quelle strumentali al funzionamento del
Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e del controllo
del personale per la parte di competenza del Dipartimento.
5. Il capo del Dipartimento, quale titolare del centro di
responsabilita' amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli
impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza.
E' responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di
tutte le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti
i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi
di gemellaggio. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali
fondi strutturali comunitari.
6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il
servizio affari generali, amministrativi, contabili e gestione del
personale, cui sono demandate le incombenze relative ai punti 5 e 6
che precedono.
7. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del
servizio affari generali, amministrativi, contabili e gestione del
personale o ai coordinatori degli uffici nell'ambito dei settori di
propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni e
per i relativi pagamenti.
8. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del
Dipartimento puo' con proprio provvedimento articolare i servizi in
settori.
Art. 4.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti
coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale
generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con
incarico di funzione di livello dirigenziale.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi del
Dipartimento sono conferiti in conformita' a quanto disposto
dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Il Ministro provvede, altresi', al
conferimento degli incarichi di studio e ricerca ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
3. Gli uffici del Dipartimento svolgono attivita' di coordinamento
della posizione italiana nella fase ascendente normativa, di
recepimento e attuazione della normativa comunitaria, del
pre-contenzioso e contenzioso, in raccordo con il settore legislativo
del Gabinetto del Ministro, di seguito denominato settore
legislativo.
3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
Ufficio per la strategia del mercato interno e per la
comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, articolato
per materie nei seguenti servizi:
Servizio I: strategia del mercato interno, comunicazione e
informazione comunitaria, audiovisivi, media e protezione dei dati;
Servizio II: formazione comunitaria nazionale e per i Paesi in
adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria;
Servizio III: innovazione tecnologica, proprieta' intellettuale
e industriale, servizi, societa' dell'informazione e
telecomunicazioni;
Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura,
articolato per materie nei seguenti servizi:
Servizio I: bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni
e mercati finanziari;
Servizio II: imprese, trasporti, energia e commercio;
Servizio III: politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca;
Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, articolato
per materie nei seguenti servizi:
Servizio I: concorrenza, aiuti di Stato e fiscalita', unione
doganale, libera circolazione delle merci;
Servizio II: politiche regionali di coesione;
Servizio III: politiche degli appalti pubblici;
Ufficio per le politiche sociali e culturali, articolato per
materie nei seguenti servizi:
Servizio I: occupazione e affari sociali, consumatori e salute;
Servizio II: istruzione, gioventu', cultura e ricerca;
Servizio III: libera circolazione delle persone e dei
lavoratori, libera prestazione di servizi e professioni
regolamentate.
5. Gli Uffici:
a) coordinano, nelle materie di propria competenza,
amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori
privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria,
come previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del presente
decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in
collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali
interessate, le attivita' dirette al recepimento e all'attuazione
delle direttive comunitarie;
b) procedono, sempre nelle materie di propria competenza, in
supporto e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio
dello stato di attuazione delle direttive comunitarie, i cui
risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del
Consiglio dei Ministri e provvedono all'azione di monitoraggio
dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai
fini dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
86;
c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il
contenzioso comunitario, curando in particolare la fase
pre-contenziosa, partecipando agli incontri periodici promossi dal
settore legislativo con i rappresentanti della Commissione europea,
nonche' attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti
ai fini della definizione della posizione da assumere; collaborano
con il settore legislativo alle attivita' relative al contenzioso
comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera j), del presente
decreto, e alla preparazione, per gli aspetti di competenza, delle
riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio;
d) provvedono, sempre in collaborazione con il settore
legislativo, agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali
necessari alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui
all'art. 2, comma 2, lettera h), il cui iter parlamentare e' seguito
dal settore legislativo.
6. I lavori della Commissione per il recepimento delle direttive
comunitarie di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a
cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di
competenza, sono coordinati dal settore legislativo.
7. L'ufficio per la strategia del mercato interno e per la
comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, inoltre:
a) cura l'attivita' del Centro SOLVIT italiano, preposto alla
risoluzione di problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese
dell'Unione europea, inerenti alla corretta applicazione delle norme
del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni;
b) promuove attivita' di informazione comunitaria ai sensi della
legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni d'informazione di cui all'art.
2, comma 2, lettere k) ed l);
c) promuove, per la formazione comunitaria, d'intesa con il Capo
Dipartimento, iniziative formative come da art. 2, comma 2, lettera
m);
d) cura l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo degli strumenti
informatici a servizio dell'amministrazione, di cui all'art. 2, comma
2, lettere n) ed o).
8. L'ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di
struttura, inoltre:
a) svolge attivita' di analisi e di studio delle politiche
economiche e monetarie dell'Unione europea, degli Stati candidati
all'adesione e dei Paesi del G8;
b) cura, in materia di politica economica generale e fiscale,
quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere r) e s);
c) assicura la predisposizione della relazione annuale al
Parlamento nella partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).
9. L'ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione,
inoltre:
a) assicura il punto di contatto previsto dal regolamento n.
2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci;
b) svolge, nel settore aiuti di Stato, l'attivita' di cui
all'art. 2, comma 2, lettera q);
c) promuove le attivita' relative allo svolgimento della
Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e);
d) cura, per le politiche di coesione regionale, le problematiche
inerenti l'art. 2, comma 2, lettera p);
e) cura la partecipazione alle sedute del CIPE.
10. L'ufficio per le politiche sociali e culturali, inoltre:
a) cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori in
merito alle posizioni da assumere nell'ambito dei gruppi di lavoro
del Consiglio dell'Unione europea sulle singole questioni riguardanti
le politiche dei consumatori;
b) assicura il punto di contatto per i riconoscimenti
professionali.
11. Le attivita' inerenti le politiche dell'Unione europea relative
alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
sono svolte prevalentemente dal settore legislativo che si avvale,
ove necessario, della collaborazione del Dipartimento.
12. Dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento, il Nucleo
della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie,
con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi
dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie
in data 19 settembre 2000.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2004
Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 320