GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 99 DEL 28/4/2004

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 

DECRETO 10 febbraio 2004 
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.
              IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento
per le politiche comunitarie;
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997,
n. 520;
  Visto  il  decreto  legislativo  in  data  30 luglio  1999, n. 303,
recante  l'ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come   modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo  in  data
5 dicembre 2003, n. 343;
  Visto  il  decreto del Ministro per le politiche comumtarie in data
19 settembre   2000,   in  ordine  alla  organizzazione  interna  del
Dipartimento per le politiche comunitarie;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002,
recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio  2002,  recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri", in particolare l'art. 10 con
cui  sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici
e  servizi  del  Dipartimento  per  il  coordinamento delle politiche
comunitarie;
  Rilevata  la  necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie al fine
di assicurare la maggiore funzionalita' ed efficienza della struttura
anche  alla  luce delle modifiche introdotte dal Consiglio europeo di
Siviglia  il  21  e  22 giugno  2002,  con  particolare riguardo alla
istituzione  del  Consiglio  competitivita' che assorbe le competenze
del Consiglio Mercato Interno;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Costituzione
  Nell'ambito   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie, di
seguito   denominato  Dipartimento,  e'  organizzato  secondo  quanto
previsto negli articoli seguenti.
                               Art. 2.
                             Competenze
  1.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo   30 luglio   1999,  n.  303,  per  l'attivita'  inerente
all'attuazione  degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea
e  per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della
normativa  comunitaria,  ai  fini  della  definizione della posizione
italiana  da  sostenere,  d'intesa  con  il  Ministero per gli affari
esteri, in sede di Unione europea.
  2.   In  particolare  il  Dipartimento  provvede  agli  adempimenti
riguardanti:
    a) il   coordinamento,   nella   fase  di  predisposizione  della
normativa  comunitaria,  delle amministrazioni dello Stato competenti
per  settore,  delle  regioni,  degli operatori privati e delle parti
sociali  interessate,  al  fine  della  definizione  della  posizione
italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
in sede di Unione europea;
    b) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento
normativo   comunitario,   il   costante  monitoraggio  del  processo
decisionale  anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il
regolare aggiornamento delle posizioni italiane;
    c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di
propria  competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri,
verificandone l'attuazione;
    d) la  cura dei rapporti con gli uffici della Commissione europea
per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;
    e) le   attivita'   connesse   allo  svolgimento  della  sessione
comunitaria  della  Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della
legge  9 marzo  1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento
con  l'ufficio  di  segreteria  della predetta Conferenza, nonche' al
coordinamento  delle  attivita' delle regioni in sede comunitaria, in
collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;
    f) la  preparazione, d'intesa con le amministrazioni interessate,
delle  attivita'  relative  alle  riunioni  del Consiglio dell'Unione
europea per la competitivita', nonche' delle altre attivita' relative
al  mercato  interno  ed  al  funzionamento  del  Comitato consultivo
previsto  dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successive modifiche, e della segreteria permanente di cui al comma 3
del medesimo art. 4;
    g) l'attuazione  della  legge  9 marzo  1989, n. 86, e successive
modifiche  curando,  in  particolare, la preparazione della relazione
annuale  al  Parlamento  sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario;
    h) la  predisposizione,  l'iter parlamentare e l'attuazione della
legge  comunitaria  annuale, nonche' la promozione, in collaborazione
con  le  amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento
dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;
    i) il  coordinamento,  la  vigilanza  ed  il  monitoraggio  sulla
corretta  e  tempestiva  attuazione delle disposizioni comunitarie da
parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;
    j) l'attuazione   delle   azioni   necessarie  per  prevenire  il
contenzioso comunitario, per assicurare in fase di contenzioso, fatte
salve  le  competenze  proprie  del Ministero degli affari esteri, le
condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte
alla   Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee  ed  adempiere
tempestivamente alle pronunce della stessa;
    k) la   promozione   -   in  collaborazione  con  le  istituzioni
comunitarie,  le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le
regioni, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea
e  gli  altri  enti  territoriali,  le parti sociali interessate e le
organizzazioni   non   governative  interessate  -  della  diffusione
dell'informazione   sulle   attivita'  dell'Unione  europea  e  delle
iniziative   volte  a  rafforzare  la  coscienza  della  cittadinanza
dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;
    l) l'attivita'  di  informazione  dei  rappresentanti italiani in
seno  al  Parlamento  europeo,  al  Comitato economico e sociale e al
Comitato  delle  regioni  sulle  posizioni  italiane nelle materie di
interesse comunitario;
    m) l'attivita'  di  formazione,  anche  a  distanza,  in  materia
comunitaria  del  personale  pubblico delle amministrazioni centrali,
delle  regioni  e  degli enti territoriali e della scuola, in accordo
con   le   amministrazioni   competenti   e   di  operatori  privati.
L'assistenza  formativa  al personale pubblico e privato dei Paesi in
adesione  e candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione
comunitaria,  nonche'  quelli  rientranti nella politica di vicinato,
finanziata  da fondi nazionali e/o comunitari. Presso il Dipartimento
opera  il  Comitato  per  lo  sviluppo  della  formazione comunitaria
istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Attua  le suddette azioni formative anche in collaborazione con altre
amministrazioni   pubbliche   e  con  universita',  scuole,  enti  di
formazione pubblici o a partecipazione pubblica;
    n) la  verifica,  d'intesa  con  le  amministrazioni interessate,
delle  attivita' connesse alla realizzazione dei programmi comunitari
nel  campo  delle nuove tecnologie, nonche' la gestione di sistemi di
rilevazione   automatizzata   dei   dati  ai  fini  del  monitoraggio
dell'azione   amministrativa  connessa  alla  normativa  comunitaria,
nonche'  l'introduzione  e l'utilizzazione di tecnologie informatiche
per le attivita' del Dipartimento;
    o) la  gestione  della  rete di trasmissione dei dati dell'Unione
europea alle Camere e alle regioni;
    p) le problematiche relative alle politiche regionali di coesione
e  cura,  per  quanto di competenza, l'informazione diffusa agli enti
territoriali e alle parti sociali;
    q) il   costante   monitoraggio  e  l'attivita'  di  informazione
preventiva,  nel  settore  aiuti  di  Stato,  al fine di garantire la
coerenza  della  legislazione statale e regionale con le disposizioni
comunitarie e pone in atto attivita' istruttorie e strumentali idonee
a prevenire o far fronte a casi di contenzioso in questa materia;
    r) lo  svolgimento  delle  procedure  per  la predisposizione del
bilancio dell'Unione europea;
    s) il  coordinamento  delle  amministrazioni  dello  Stato, delle
regioni,  delle  parti  sociali  e degli operatori pubblici e privati
nella fase di predisposizione dei provvedimenti comunitari in materia
di  politica  economica  generale  e  dell'armonizzazione  in materia
fiscale e movimenti di capitale;
    t) la  promozione delle candidature dei cittadini italiani presso
le istituzioni comunitarie, utilizzando a tal fine il Comitato per la
promozione   delle   candidature  di  cittadini  italiani  presso  le
istituzioni comunitarie, istituito presso il Dipartimento con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2003;
    u) la  rappresentanza  della  Repubblica italiana nell'ambito del
Centro nazionale di informazione e documentazione europea;
    v) gli  affari  generali, i rapporti con gli organi dello Stato e
gli enti territoriali, l'organizzazione e le attivita' strumentali al
funzionamento  del  Dipartimento  nonche',  con  il coordinamento dei
competenti  Dipartimenti  ed  Uffici  del  Segretariato generale, gli
affari relativi al personale e gli adempimenti in materia contabile e
finanziaria.
                               Art. 3.
                        Capo del Dipartimento
  1.  Il  capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21   e   28   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  cura  l'organizzazione  del  Dipartimento  e risponde
della  sua  attivita'  e  dei  risultati  raggiunti in relazione agli
obiettivi fissati dal Ministro.
  2.  Il  capo  del  Dipartimento,  che  si  avvale  di  una  propria
segreteria,  cura  i  rapporti  con  il Segretario Generale e con gli
altri  Dipartimenti  ed  Uffici  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri   e   partecipa   alle   riunioni   di  consultazione  e  di
coordinamento con il Segretario Generale.
  3.  Le  funzioni  vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del
capo  del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo,
dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In
mancanza  di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente
di  prima  fascia da piu' tempo in servizio nella qualifica presso il
Dipartimento.
  4.  Il  capo  del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere
generale,   nonche'   quelle   strumentali   al   funzionamento   del
Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e del controllo
del personale per la parte di competenza del Dipartimento.
  5.   Il  capo  del  Dipartimento,  quale  titolare  del  centro  di
responsabilita'  amministrativa  relativo al Dipartimento, assume gli
impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza.
E'  responsabile  dell'intera  gestione  amministrativo-contabile  di
tutte  le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti
i  fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi
di  gemellaggio. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali
fondi strutturali comunitari.
  6.  Alle  dirette  dipendenze  del  capo  del Dipartimento opera il
servizio  affari  generali,  amministrativi, contabili e gestione del
personale,  cui  sono demandate le incombenze relative ai punti 5 e 6
che precedono.
  7.  Il  capo  del  Dipartimento  puo'  delegare al responsabile del
servizio  affari  generali,  amministrativi, contabili e gestione del
personale  o  ai coordinatori degli uffici nell'ambito dei settori di
propria  competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni e
per i relativi pagamenti.
  8. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del
Dipartimento  puo'  con proprio provvedimento articolare i servizi in
settori.
                               Art. 4.
                   Organizzazione del Dipartimento
  1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti
coordinatori   con  incarico  di  funzione  di  livello  dirigenziale
generale,  e  in  tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con
incarico di funzione di livello dirigenziale.
  2.  Gli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  e dei servizi del
Dipartimento   sono   conferiti  in  conformita'  a  quanto  disposto
dall'art.  19  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e
successive   modificazioni.   Il   Ministro  provvede,  altresi',  al
conferimento degli incarichi di studio e ricerca ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
  3.  Gli uffici del Dipartimento svolgono attivita' di coordinamento
della   posizione   italiana  nella  fase  ascendente  normativa,  di
recepimento   e   attuazione   della   normativa   comunitaria,   del
pre-contenzioso e contenzioso, in raccordo con il settore legislativo
del   Gabinetto   del   Ministro,   di   seguito  denominato  settore
legislativo.
  3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
    Ufficio   per   la   strategia  del  mercato  interno  e  per  la
comunicazione,  la formazione e l'innovazione tecnologica, articolato
per materie nei seguenti servizi:
      Servizio  I:  strategia  del  mercato  interno, comunicazione e
informazione comunitaria, audiovisivi, media e protezione dei dati;
      Servizio  II: formazione comunitaria nazionale e per i Paesi in
adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria;
      Servizio III: innovazione tecnologica, proprieta' intellettuale
e     industriale,     servizi,    societa'    dell'informazione    e
telecomunicazioni;
    Ufficio  per le politiche economiche, finanziarie e di struttura,
articolato per materie nei seguenti servizi:
      Servizio I: bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni
e mercati finanziari;
      Servizio II: imprese, trasporti, energia e commercio;
      Servizio III: politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca;
    Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, articolato
per materie nei seguenti servizi:
      Servizio  I:  concorrenza,  aiuti di Stato e fiscalita', unione
doganale, libera circolazione delle merci;
      Servizio II: politiche regionali di coesione;
      Servizio III: politiche degli appalti pubblici;
    Ufficio  per  le  politiche  sociali  e culturali, articolato per
materie nei seguenti servizi:
      Servizio I: occupazione e affari sociali, consumatori e salute;
      Servizio II: istruzione, gioventu', cultura e ricerca;
      Servizio   III:   libera   circolazione  delle  persone  e  dei
lavoratori,    libera    prestazione   di   servizi   e   professioni
regolamentate.
  5. Gli Uffici:
    a) coordinano,    nelle    materie    di    propria   competenza,
amministrazioni  dello  Stato,  regioni,  parti  sociali  e operatori
privati  nella  fase  di predisposizione della normativa comunitaria,
come  previsto  dall'art.  2,  comma 2, lettere a) e b), del presente
decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in
collaborazione   con   le   amministrazioni   centrali   e  regionali
interessate,  le  attivita'  dirette  al recepimento e all'attuazione
delle direttive comunitarie;
    b) procedono,  sempre  nelle  materie  di  propria competenza, in
supporto  e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio
dello   stato  di  attuazione  delle  direttive  comunitarie,  i  cui
risultati   vengono   sottoposti  mensilmente  alle  valutazioni  del
Consiglio  dei  Ministri  e  provvedono  all'azione  di  monitoraggio
dell'attuazione  della  normativa  comunitaria in ambito regionale ai
fini  dell'art.  2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
86;
    c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il
contenzioso    comunitario,    curando   in   particolare   la   fase
pre-contenziosa,  partecipando  agli  incontri periodici promossi dal
settore  legislativo  con i rappresentanti della Commissione europea,
nonche'  attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti
ai  fini  della  definizione della posizione da assumere; collaborano
con  il  settore  legislativo  alle attivita' relative al contenzioso
comunitario  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera j), del presente
decreto,  e  alla  preparazione, per gli aspetti di competenza, delle
riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio;
    d) provvedono,   sempre   in   collaborazione   con   il  settore
legislativo,  agli  adempimenti  istruttori  e  a  quelli strumentali
necessari  alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui
all'art.  2, comma 2, lettera h), il cui iter parlamentare e' seguito
dal settore legislativo.
  6.  I  lavori  della Commissione per il recepimento delle direttive
comunitarie  di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a
cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di
competenza, sono coordinati dal settore legislativo.
  7.  L'ufficio  per  la  strategia  del  mercato  interno  e  per la
comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, inoltre:
    a) cura  l'attivita'  del  Centro  SOLVIT italiano, preposto alla
risoluzione  di problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese
dell'Unione  europea, inerenti alla corretta applicazione delle norme
del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni;
    b) promuove  attivita' di informazione comunitaria ai sensi della
legge  7 giugno 2000, n. 150, e azioni d'informazione di cui all'art.
2, comma 2, lettere k) ed l);
    c) promuove,  per la formazione comunitaria, d'intesa con il Capo
Dipartimento,  iniziative  formative come da art. 2, comma 2, lettera
m);
    d) cura  l'innovazione,  la ricerca e lo sviluppo degli strumenti
informatici a servizio dell'amministrazione, di cui all'art. 2, comma
2, lettere n) ed o).
  8.   L'ufficio  per  le  politiche  economiche,  finanziarie  e  di
struttura, inoltre:
    a) svolge  attivita'  di  analisi  e  di  studio  delle politiche
economiche  e  monetarie  dell'Unione  europea, degli Stati candidati
all'adesione e dei Paesi del G8;
    b) cura,  in  materia  di  politica economica generale e fiscale,
quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere r) e s);
    c) assicura   la   predisposizione  della  relazione  annuale  al
Parlamento  nella  partecipazione  dell'Italia  al processo normativo
comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).
  9.  L'ufficio  per  la  concorrenza  e  le  politiche  di coesione,
inoltre:
    a) assicura  il  punto  di  contatto  previsto dal regolamento n.
2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci;
    b) svolge,  nel  settore  aiuti  di  Stato,  l'attivita'  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera q);
    c) promuove   le   attivita'   relative  allo  svolgimento  della
Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e);
    d) cura, per le politiche di coesione regionale, le problematiche
inerenti l'art. 2, comma 2, lettera p);
    e) cura la partecipazione alle sedute del CIPE.
  10. L'ufficio per le politiche sociali e culturali, inoltre:
    a) cura  i rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori in
merito  alle  posizioni  da assumere nell'ambito dei gruppi di lavoro
del Consiglio dell'Unione europea sulle singole questioni riguardanti
le politiche dei consumatori;
    b) assicura   il   punto   di   contatto   per  i  riconoscimenti
professionali.
  11. Le attivita' inerenti le politiche dell'Unione europea relative
alla  cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
sono  svolte  prevalentemente  dal settore legislativo che si avvale,
ove necessario, della collaborazione del Dipartimento.
  12.  Dipende  funzionalmente  dal  Capo del Dipartimento, il Nucleo
della  Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie,
con  compiti  di  supporto  del  Comitato  omologo istituito ai sensi
dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
                               Art. 5.
                         Disposizioni finali
  1. E' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie
in data 19 settembre 2000.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 febbraio 2004
                                             Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 320


fp04 - gr04