GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 93 DEL 21/4/2004



MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 12 febbraio 2004 
Approvazione  del  certificato relativo alla richiesta del contributo
per  gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei
comuni e delle comunita' montane, per i mutui contratti nel 2003.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                           di concerto con
                            IL MINISTERO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  l'art.  46-bis  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito  con  modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539,
con il quale e' stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate
di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;
    Considerato  che  secondo  le  modalita' indicate dal citato art.
46-bis  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a corrispondere
contributi  a  valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per
lo sviluppo degli investimenti;
    Visto  il  comma  2 del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce
che  per  i  contributi  da  concedere  sui  mutui contratti dal 1995
valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;
    Visto  il  comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.  8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
il  quale  stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992
sono  determinati  calcolando una rata di ammortamento costante annua
posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli
enti  con  popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti, e per quelli con
popolazione uguale o superiore;
    Ritenuto,  pertanto,  che ai sensi del citato decreto-legge n. 41
del  1995  ai  fini  di  quantificare  l'onere  dei  mutui  contratti
nell'anno  2003,  gli  enti locali sono tenuti a presentare, entro il
termine  perentorio  del 31 marzo 2004, a pena di decadenza, apposita
certificazione firmata dal responsabile del servizio;
    Considerato  che  gli  elementi  di  dettaglio  relativi ai mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto
per   il  credito  sportivo  verranno  acquisiti  direttamente  dagli
istituti relativi, con procedure elettroniche;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Ritenuto,  pertanto,  che  l'atto  da  adottare  nella  forma del
decreto  in  esame  consiste nella mera approvazione di un modello di
certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'  approvato  l'allegato certificato che fa parte integrante del
presente  decreto,  relativo  alla  richiesta  del contributo per gli
investimenti  sui mutui contratti nel 2003 dagli enti locali previsto
dall'art.   46-bis   del   decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,
convertito  con  modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
                               Art. 2.
    Il  certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio
del  31 marzo  2004,  a pena di decadenza, alle prefetture competenti
per  territorio.  Il  certificato  deve  essere  compilato, firmato e
trasmesso  dagli  enti  locali  in  due  copie  autentiche  e redatto
esclusivamente a macchina negli spazi previsti.
                               Art. 3.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 12 febbraio 2004

                            p. Il capo Dipartimento t.a.: Malinconico

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
                                                             


VEDERE ALLEGATI

Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14



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