GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 98 DEL 27/4/2004






L. 15 aprile 2004, n. 106.    Agg. G.U. 06/06/2006
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
Culturale Destinati all'uso pubblico. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2004, n. 98. 
 





1. Oggetto. 
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana 
sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", 
i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto 
e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione 
o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di 
portatori di handicap. 
2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale 
della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui 
all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di 
informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla 
predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o 
parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque 
non diffusi in àmbito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti 
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti 
su licenza per il mercato italiano. 
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché 
presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai 
fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto 
dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 
o) e p). 
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2. Finalità. 
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 
dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: 
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1; 
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali; 
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto 
delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva 
riproduzione di opere librarie; 
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale. 
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3. Soggetti obbligati. 
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono: 
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica 
che giuridica; 
b) il tipografo, ove manchi l'editore; 
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti 
editoriali similari; 
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di 
opere filmiche. 
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4. Categorie di documenti destinati al deposito legale. 
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: 
a) libri; 
b) opuscoli; 
c) pubblicazioni periodiche; 
d) carte geografiche e topografiche; 
e) atlanti; 
f) grafica d'arte; 
g) video d'artista; 
h) manifesti; 
i) musica a stampa; 
l) microforme; 
m) documenti fotografici; 
n) documenti sonori e video; 
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società 
italiana autori ed editori (SIAE); 
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle 
provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 28; 
q) documenti diffusi su supporto informatico; 
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) 
a q). 
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5. Numero di copie e soggetti depositari. 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e 
le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono 
individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli 
previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. 
2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la 
medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono 
completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. 
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima 
distribuzione. 
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni 
nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in 
commercio. 
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti: 
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti; 
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento; 
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini 
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7; 
d) gli strumenti di controllo; 
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di 
documenti; 
f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le 
eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7; 
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r); 
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6. 
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6. Altre fattispecie di deposito. 
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le 
biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del 
Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti 
richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, 
delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori 
esterni ai suddetti soggetti. 
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente 
pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca 
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla 
biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di 
ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo. 
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati 
al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio 
nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche 
in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della 
tecnica. 
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7. Sanzioni. 
1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da 
tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro. 
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito 
degli esemplari dovuti. 
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa 
tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito 
degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla 
presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata. 
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8. Abrogazioni. 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all'articolo 5 sono abrogati: 
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo 
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; 
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052; 
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82. 
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