PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 9 marzo 2004, n. 2
Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi
sindacali - Aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno
2003.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale -
Dipartimento degli AA.GG. e del
personale
A tutti i Ministeri - Gabinetto -
Direzione generale AA.GG. e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato
generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Segretariato generale
Al Consiglio superiore della
magistratura
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al Presidente della commissione di
coordinamento nella regione Valle
d'Aosta
Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
provincia di Bolzano
Al commissario dello Stato della
regione Siciliana
Ai Prefetti della Repubblica (per il
tramite del Ministero dell'interno)
Alle Agenzie fiscali (per il tramite
del Ministero dell'economia e delle
finanze)
Alle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale
(per il tramite del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca)
Alle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo (per il tramite
dei Ministeri interessati)
Ai Presidenti degli enti pubblici non
economici (per il tramite dei Ministeri
vigilanti)
Ai Presidenti delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione (per
il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle universita' e delle
istituzioni universitarie (per il
tramite dei Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca)
Ai presidenti delle giunte delle
regioni a statuto speciale e delle
province autonome (per il tramite dei
rappresentanti e dei commissari di
Governo)
Agli assessori alla sanita' delle
regioni a statuto speciale e delle
province autonome (per il tramite dei
rappresentanti e dei commissari di
Governo)
Ai Presidenti delle giunte regionali a
statuto ordinario (per il tramite dei
prefetti dei capoluoghi di regione)
Agli assessori alla sanita' delle
regioni a statuto ordinario (per il
tramite dei prefetti dei capoluoghi di
regione)
Agli enti strumentali delle regioni
(per il tramite dei presidenti delle
giunte regionali)
Alle aziende pubbliche di servizi alla
persona (ex IPAB) che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali
(per il tramite dei presidenti delle
giunte regionali)
Alle province (per il tramite dei
prefetti)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle comunita' montane (per il tramite
dei prefetti)
Ai consorzi tra comuni, province e
comunita' montane (per il tramite dei
prefetti)
Alle camere di commercio, industria
artigianato ed agricoltura (per il
tramite dell'Unioncamere)
Agli Istituti autonomi case popolari
(per il tramite dell'Aniacap)
Alla agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e
provinciali
Alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale
Alle Aziende sanitarie e ospedaliere
(per il tramite degli assessori alla
sanita' delle regioni e delle province
autonome)
Agli Istituti di ricovero e di cura a
carattere scientifico (per il tramite
degli assessori alla sanita' delle
regioni e delle province autonome)
Agli Istituti zooprofilattici
sperimentali (per il tramite degli
assessori alla sanita' delle regioni e
delle province autonome)
All'Ospedale Galliera di Genova e
all'Ordine Mauriziano di Torino (per il
tramite degli assessori alla sanita',
rispettivamente, delle regioni Liguria
e Piemonte)
Alle agenzie regionali per la
protezione ambientale (per il tramite
degli assessori alla sanita' delle
regioni)
Alle ex Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) che
svolgono prevalentemente funzioni
sanitarie (per il tramite degli
assessori alla sanita' delle regioni e
delle province autonome)
Alle residenze sanitarie assistite a
prevalenza pubblica (per il tramite
degli assessori alla sanita' delle
regioni e delle province autonome)
Alla Agenzia per i servizi sanitari
regionali (per il tramite
dell'Assessore alla sanita' della
regione lazio)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'ANIACAP
Alla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano
Alle aziende ed agli enti di cui
all'art. 70, comma 4, deI decreto
legislativo n. 165/2001 (A.S.I. - CASSA
DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C.
- E.N.E.A. - UNIONCAMERE)
Alla Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Alla Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
e per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica -
Segretariato generale
Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e
distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche"
per l'anno 2003;
contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);
contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);
contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000);
contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
contratto collettivo quadro del 19 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 28 giugno 2002);
contratto collettivo nazionale quadro del 18 dicembre 2002
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002);
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999);
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164
(S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002);
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001).
Premessa.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni
relative ai dipendenti che nell'anno 2003 hanno fruito di distacchi,
permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi
sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa,
devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni,
il Dipartimento della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati
per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati
contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale,
relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati
sotto forma di distacco nonche' ai permessi per la partecipazione
alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del
7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i
casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo,
per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di
restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi
dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i
permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in
indirizzo l'importanza, la complessita' e la delicatezza dei relativi
adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all'esplicazione di
"funzioni di poteri di natura accertativa" ai fini della cognizione
di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in
quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sara'
considerato come il verificarsi di "una situazione di fatto con
potenzialita' lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore
presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si trasformi in evento lesivo per l'erario" (cfr. "Indirizzo di
coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore
generale presso la Corte dei conti").
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2003.
Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e
per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano
le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
entro e non oltre il 31 maggio 2004 le informazioni relative al
personale dipendente che nell'anno 2003:
a) e' stato collocato in distacco sindacale retribuito, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo
trascorso in distacco e dei numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non
cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
E' appena il caso di chiarire che la rilevazione dovra' riguardare:
i distacchi a tempo indeterminato, senza cioe' indicazione
preventiva della durata, con o senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta;
i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati,
in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura
minima di tre mesi, con o senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta.
b) ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo
trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero
dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene
determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.
Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita' sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o
determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);
c) e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita,
con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice
fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo
trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni
utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite,
previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve
avvenire con le stesse modalita' indicate in precedenza per i
distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo
di attivita' lavorativa ridotta);
d) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la
partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in
cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad
eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee
sindacali).
E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di
permesso avvenuta nel corso dell'anno 2003; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di uno stesso dirigente sindacale, il contingente relativo ai
suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi
nazionali quadro;
e) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento
del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative
sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale
fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle
assemblee sindacali), del sindacato o - fatta eccezione per il
personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione,
nonche' per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,
della carriera diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I
suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore
viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi
titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;
f) ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di
permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
g) e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni
pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del
codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area
o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni
in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette
funzioni pubbliche.
Rilevazione e trasmissione dei dati.
Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento "GEDAP
2004" predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
Ciascuna amministrazione e' tenuta a individuare il responsabile
del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e ad inserire generalita', recapito telefonico/fax e l'eventuale
e-mail di tale responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP
2004".
Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.
Il programma puo' essere scaricato dal sito web:
http://www.gedapfunzionepubblica.it Sulla stessa pagina che consente
lo scaricamento sono presenti le istruzioni per l'installazione del
programma.
Modalita' di invio dei dati.
Tutti i file generati con il programma di inserimento GEDAP,
contenenti i dati relativi all'anno 2003, devono essere trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica utilizzando esclusivamente l'apposito comando
presente sul sito web dedicato a GEDAP.
Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere
inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni
presenti sul medesimo sito web.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che per esigenze di
elaborazione e di gestione uniforme della banca dati e' da ritenersi
esclusa ogni altra modalita' per la raccolta e la trasmissione delle
informazioni.
Nello stesso sito web http://www.gedapfunzionepubblica.it sono
riportate le istruzioni ai fini della registrazione di ciascuna
amministrazione e della trasmissione per via telematica dei dati
rilevati.
I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le Unioni, i
presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i
rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i
Prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di
portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli
organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e
attivarsi per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle
informazioni.
Ferme restando le specifiche competenze e le connesse
responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessita' di
svolgere una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di
impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le
modalita' previste dalla vigente normativa e dalla presente
circolare.
Roma, 9 marzo 2004
Il Ministro
per la funzione pubblica
Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 114