GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 99 DEL 28/4/2004

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

DECRETO 14 ottobre 2003 
Disciplina  sulle  modalita'  di funzionamento ed accesso al fondo di
rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato
dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  in  particolare  il  comma  9-bis  che dispone il versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle somme derivanti dalla
riscossione  dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del
danno  ambientale,  ivi  comprese quelle derivanti dall'escussione di
fidejussioni   a   favore   dello   Stato,  assunte  a  garanzia  del
risarcimento  medesimo,  e  la riassegnazione delle stesse somme, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gia' Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di
rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base  dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  gia'  Ministero  dell'ambiente,  al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione, gli interventi di cui alle
lettere  a),  b) e c) del medesimo comma da realizzare nelle aree per
le  quali  ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale ovvero
previsti  nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
31 dicembre  2001, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio
2002, registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della
predetta   norma,   e'   stato  appositamente  istituito  nell'ambito
dell'U.P.B.   4211   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il capitolo 7617;
  Visto  il  comma 9-ter dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, il
quale  prevede  che,  con  decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela   del   territorio,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate le modalita' di
funzionamento  e  di  accesso  al  predetto  fondo  di rotazione, ivi
comprese  le  procedure per il recupero delle somme concesse a titolo
di anticipazione;
  Visto  l'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
predeterminazione,  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti, di
criteri   e   modalita'  nei  casi  di  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  18 settembre  2001,  n.  468,  con il quale e' stato
approvato  il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei  siti  inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998;
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, recante
disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n.
471,  recante  i  criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinanti.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  decreto, per il finanziamento degli interventi di
cui all'art. 2, disciplina le modalita' di funzionamento e di accesso
al   fondo  di  rotazione,  di  seguito  denominato  fondo,  previsto
dall'art.  18  della  legge  8 luglio  1986,  n. 349, come modificato
dall'art.  114  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, individua i
criteri  e le priorita' per l'utilizzo delle somme che affluiscono al
fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a
titolo di anticipazione.
                               Art. 2.
                 Interventi ammessi al finanziamento
  1. Il fondo, iscritto in apposita unita' previsionale di base dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,   e'   utilizzato   per   finanziare,  anche  in  via  di
anticipazione:
    interventi  urgenti  di perimetrazione, caratterizzazione e messa
in  sicurezza  dei  siti  inquinati  con priorita' per le aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
    interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi,
bonifica  e  ripristino  ambientale  con  priorita' delle aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
    interventi  di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione,
bonifica  e  ripristino  ambientale delle aree inserite nel programma
nazionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni e integrazioni.
                               Art. 3.
                 Enti beneficiari del finanziamento
  1.  Possono  beneficiare  dei  finanziamenti  previsti dal presente
decreto:
    gli  enti  locali  nel  cui  territorio ricadono le aree e i beni
oggetto del fatto lesivo;
    gli   altri  enti  pubblici  indicati  nell'art.  5  del  decreto
18 settembre 2001, n. 468;
    il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi
individuati dall'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.
                               Art. 4.
     Modalita' di attivazione, funzionamento e accesso al fondo
  1.  Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello
Stato  per  risarcimento  del  danno  ambientale, ivi comprese quelle
derivanti  dall'escussione  di  fldejussioni  a  favore  dello Stato,
assunte   a   garanzia   del   risarcimento  medesimo,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
all'art. 1.
  2.  Salvo  i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede
il  Ministero  dell'ambiente  e del territorio, ai sensi dell'art. 15
del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono
presentate  dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:
    copia  del  provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'art. 17, del
decreto  legislativo  n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile
dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda
nessun  altro  soggetto  interessato  per  la  messa in sicurezza, la
bonifica  e  il  ripristino  ambientale  dei  siti  inquinati  di cui
all'art. 17 medesimo;
    copia del progetto dell'intervento;
    dichiarazione  di  congruita'  del  quadro  economico di spesa da
parte  del  dirigente  del  competente  ufficio tecnico dell'ente che
richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un
professionista esterno;
    relazione  tecnico-economica, la quale deve comunque includere il
cronoprogramma    della    realizzazione    degli   interventi,   con
l'indicazione della data di conclusione dei lavori.
  3.  Ai  fini  della  valutazione  delle  domande  di  finanziamento
presentate  ai  sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  puo'  richiedere, ove necessario, l'invio di
ulteriore  documentazione,  indicando  un  termine  per  la  relativa
trasmissione.
  4.  Nella  valutazione  delle  domande di finanziamento deve essere
data priorita':
    agli   interventi   di   messa   in  sicurezza  di  emergenza  di
caratterizzazione  e  di  bonifica  delle  aree per le quali ha avuto
luogo  il  risarcimento  del  danno  ambientale, con precedenza degli
interventi sulle aree e sui beni pubblici;
    agli  interventi  della  pubblica amministrazione nel caso in cui
non  siano  individuati  i soggetti responsabili del danno ambientale
ovvero in danno dei soggetti inadempienti;
    agli  interventi  di  disinquinamento dei corpi idrici ricompresi
nei  programmi  stralcio  di  cui  all'art.  14, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
  5.  In  caso  di  piu' domande relative agli interventi previsti al
comma  4  e  all'art.  2,  si  applica  ai  fini della graduatoria il
criterio  della  gravita'  delle situazioni di pericolo per la salute
umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.
  6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi
da  finanziare  e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.
  7.  Entro  quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori,
l'ente    attuatore   comunica   il   quadro   economico   definitivo
dell'intervento   al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  che  ridetermina  la  misura  del finanziamento assegnato
all'intervento  stesso  e  assume  il  relativo  impegno  definitivo,
tenendo   conto   del   quadro   economico   al  netto  di  eventuali
cofinanziamenti.
  8.  Entro  trenta  giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio trasferisce
all'ente   attuatore   un'anticipazione  commisurata  alle  effettive
disponibilita'  e  al  costo definitivo dell'intervento, che non puo'
essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.
  9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla
base  di  stati  di  avanzamento  comunicati  dall'ente attuatore che
evidenziano  l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente.
Il  saldo  del  residuo  nella  misura  del  5%  avverra' ad avvenuta
approvazione del collaudo finale.
  10.  Gli  enti  beneficiari,  in  relazione  a  ciascuno  stato  di
avanzamento  dei  lavori,  trasmettono  al  Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che
ne  evidenzi  l'avanzamento  fisico  e  finanziario,  documentando  i
risultati   ottenuti   in   termini   di   efficienza   ed  efficacia
dell'intervento.
  11.  A  seguito  dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio
sull'attuazione  degli  interventi  puo'  essere effettuato, anche ai
fini  dell'attivazione  delle  procedure di revoca di cui all'art. 5,
dalla  regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie
attivita', tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero
avvalendosi  dei  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici  regionali,  istituiti  ai  sensi  dell'art.  1  della legge
17 maggio 1999, n. 144.
                               Art. 5.
                      Revoca del finanziamento
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
dispone,  previa  diffida,  la revoca del finanziamento nei confronti
degli  enti  attuatori  per gravi inadempienze ovvero che non abbiano
provveduto  all'aggiudicazione  degli  interventi entro un anno dalla
comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano
alla  consegna  dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  la  riassegnazione  ai  fini del del successivo utilizzo per gli
interventi di cui all'art. 2.
                               Art. 6.
                       Utilizzo delle economie
  1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti
dai   relativi   quadri   economici   e   le  risorse  che  residuano
dall'avvenuta  realizzazione  dell'intervento  devono  essere versate
all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.
                               Art. 7.
       Somme concesse per interventi di particolare emergenza
  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio
per   l'ambiente   e   la   salute   umana,  e  degli  interventi  di
caratterizzazione,    finalizzati    a    verificare   la   tipologia
dell'inquinamento  e  l'efficacia delle misure di messa in sicurezza,
possono   essere   concesse   anticipazioni   nella   misura  massima
dell'intera  ammontare  della  somma  richiesta  e nei limiti del 25%
delle  disponibilita'  del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore
degli  enti  locali  sul  cui  territorio  si  e' verificato un danno
ambientale,  a  condizione  che  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  abbia  promosso,  in  sede  civile o penale,
l'azione di risarcimento del danno.
    2.  Nel  caso  in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento
siano  inferiori  a  quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente
beneficiario  e'  tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che
eccede  l'ammontare  del risarcimento mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai
fini  del  successivo  utilizzo per gli interventi di cui al medesimo
art. 2.
  3.  In  relazione  agli  stati  di avanzamento dei lavori, gli enti
beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9.
  4.  La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso
in  cui  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio
ravvisi  gravi  inadempienze  da  parte  dell'ente  beneficiario  del
finanziamento.
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  49  della  legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  per le province autonome di Trento e di
Bolzano  resta  ferma,  al  fine dell'utilizzazione dei finanziamenti
iscritti   al  fondo,  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'art. 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
    Roma, 14 ottobre 2003
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004
Ufficio  controllo  atti Ministeri dell'infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 257


fp04 - gr04