DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. 108
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed
il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 23 e 27;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di
istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo
dei dirigenti, le procedure e le modalita' per l'inquadramento in
ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo
unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonche' le modalita' di
utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha
formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata
tabella A, di seguito denominata: "amministrazione", e' istituito ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il ruolo dei dirigenti; alla medesima data e' soppresso il ruolo
unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni
particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda
fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale
dirigenziale individuato negli atti di organizzazione
dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario
garantire le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze
istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite
apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle
sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle
amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve
eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con
l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla
comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti e' adottato con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed
il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
medesimo provvedimento e' adottato dall'organo di vertice nel
rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e
di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 2.
Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti
1. Il ruolo dei dirigenti e' tenuto a cura di ogni amministrazione
secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonche' di
pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione
e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono inquadrati e ordinati
secondo il criterio dell'anzianita' maturata nella fascia di
appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.
343. L'anzianita' e' determinata dalla decorrenza giuridica della
nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di
pari anzianita' nella prima fascia, la posizione e' determinata in
base all'anzianita' maturata nella seconda fascia. In caso di
parita', dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in
caso di ulteriore parita' dalla maggiore eta'.
3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti
dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in
quella inferiore, ove necessario;
c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;
d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico
devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.
4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono
trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della
banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ne assicura la consultabilita' via Internet, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 3.
Modalita' di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso
previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo
rispettivamente dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di
concorso pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione,
nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione
dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai
particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima
fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico
al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella
titolarita' di uno o piu' dei predetti incarichi, anche per periodi
non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata
tabella A, senza che siano incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
Art. 4.
Inquadramento dei dirigenti del soppresso
ruolo unico nella fase di prima attuazione
1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data
di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e'
quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento
e' disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni
in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in
soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico
del dirigente.
2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle
rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso
cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 5.
3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei,
sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti
dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a
disposizione.
4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di
livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo
dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con
annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici
di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel
ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno
conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a
scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di
diretta collaborazione ove prestano servizio.
6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese
nell'elenco di cui alla allegata tabella A, in quanto collocati in
posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre
analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione
presso la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del
relativo provvedimento di mobilita'.
7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni
particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti
mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo
riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.
Art. 5.
Esercizio del diritto di opzione
1. Il dirigente puo' esercitare il diritto di opzione per
l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese
nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura
concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica
dirigenziale.
2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali
bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono
esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione
di prima assegnazione.
3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento
nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti
sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il
dirigente e' inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di
opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento
dell'incarico.
4. La domanda irrevocabile di opzione e' presentata
all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte
dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1,
comma 7.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione
destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le
modalita' di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del
dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in
soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle
vacanze dei relativi posti.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale.
Art. 6.
Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali
1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono
inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre
amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi
quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in
rappresentanza dell'amministrazione.
2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti,
programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo
di vertice dell'amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 20
Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministero degli affari esteri.
Ministero dell'interno.
Ministero della giustizia.
Ministero della difesa.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ministero delle attivita' produttive.
Ministero delle comunicazioni.
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della salute.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura generale dello Stato.
Consiglio di Stato.
Corte dei conti.