GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 100 DEL 29/4/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. 108 
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed
il  funzionamento  del  ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare gli articoli 23 e 27;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Ravvisata   la   necessita'   di   disciplinare   le  modalita'  di
istituzione,    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo
dei  dirigenti,  le  procedure  e le modalita' per l'inquadramento in
ruolo  dei  dirigenti  di  prima  e seconda fascia iscritti nel ruolo
unico  della  dirigenza,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   26 febbraio  1999,  n.  150,  nonche'  le  modalita'  di
utilizzazione  dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Considerato  che  la  Corte dei conti, in sede di registrazione, ha
formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
  Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
  1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento in
ciascuna  delle  amministrazioni  dello Stato elencate nella allegata
tabella  A, di seguito denominata: "amministrazione", e' istituito ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il  ruolo  dei  dirigenti;  alla  medesima data e' soppresso il ruolo
unico  dei  dirigenti  dello  Stato,  ferme  restando le disposizioni
particolari  riguardanti  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
  2.  Il  ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda
fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale
dirigenziale     individuato    negli    atti    di    organizzazione
dell'amministrazione.
  3.  Nell'ambito  di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario
garantire  le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze
istituzionali  di  ciascuna  amministrazione, possono essere definite
apposite  sezioni.  Alla  istituzione,  modifica e soppressione delle
sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  il  Dipartimento  della funzione pubblica comunica alle
amministrazioni  il  contingente  di personale dirigenziale iscritto,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve
eventuali   verifiche  congiunte,  nel  soppresso  ruolo  unico,  con
l'indicazione   degli   incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai dirigenti di seconda fascia.
  5.  Le  amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla
comunicazione.
  6.  Il  ruolo  dei  dirigenti  e' adottato con decreto del Ministro
competente,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. Per la Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   e   per   le   amministrazioni   di  cui
all'articolo 15  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, il
medesimo   provvedimento  e'  adottato  dall'organo  di  vertice  nel
rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
  7.  Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e
di  tale  pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                               Art. 2.
       Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti
  1.  Il ruolo dei dirigenti e' tenuto a cura di ogni amministrazione
secondo  principi  di  trasparenza e completezza dei dati, nonche' di
pertinenza   e   non  eccedenza  dei  medesimi,  nel  rispetto  delle
disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione
e  della  tenuta  dei  ruoli  i  dirigenti sono inquadrati e ordinati
secondo   il   criterio  dell'anzianita'  maturata  nella  fascia  di
appartenenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  per  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.
343.  L'anzianita'  e'  determinata  dalla decorrenza giuridica della
nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di
pari  anzianita'  nella  prima fascia, la posizione e' determinata in
base  all'anzianita'  maturata  nella  seconda  fascia.  In  caso  di
parita',  dalla  data di accesso nella pubblica amministrazione ed in
caso di ulteriore parita' dalla maggiore eta'.
  3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti
dati:
      a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
      b) data  di  inquadramento  nella  fascia  di appartenenza o in
quella inferiore, ove necessario;
      c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;
      d) incarichi  conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165; per ogni incarico
devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.
  4.  I  dati  riguardanti  i  dirigenti  inquadrati  nei  ruoli sono
trasmessi   dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  che  provvede  all'inserimento  e  all'aggiornamento della
banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  ne  assicura la consultabilita' via Internet, nel
rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
                               Art. 3.
         Modalita' di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
  1.  I  dirigenti  reclutati  attraverso  le  procedure  di  accesso
previste  dall'articolo 28,  commi 2  e 3,  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo
rispettivamente  dell'amministrazione  di  reclutamento,  nel caso di
concorso  pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione,
nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.
  2.   I   dirigenti   di   seconda  fascia  incaricati  di  funzione
dirigenziale   di   livello   generale,  o  equivalenti  in  base  ai
particolari  ordinamenti  previsti  dall'articolo 19,  comma 11,  del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, transitano nella prima
fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico
al  raggiungimento  di  un  periodo  pari ad almeno cinque anni nella
titolarita'  di  uno o piu' dei predetti incarichi, anche per periodi
non  continuativi,  presso  le  amministrazioni  di cui alla allegata
tabella A,   senza   che   siano   incorsi   nelle   misure  previste
dall'articolo 21  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
                               Art. 4.
              Inquadramento dei dirigenti del soppresso
             ruolo unico nella fase di prima attuazione
  1.  Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data
di  inquadramento  dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e'
quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento
e' disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni
in  relazione  alle  vacanze  dei  relativi posti; il collocamento in
soprannumero  non  produce effetti sullo stato giuridico ed economico
del dirigente.
  2.  I  dirigenti  di  prima  e seconda fascia sono inquadrati nelle
rispettive  fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso
cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in
vigore   del   presente  regolamento,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 5.
  3.  I  dirigenti  che  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento  risultano  collocati a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei,
sono  inquadrati  nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti
dell'amministrazione   che   ne   ha   disposto   il  collocamento  a
disposizione.
  4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore
del  presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di
livello  generale  sono  inquadrati  nella  seconda  fascia del ruolo
dell'amministrazione   che   ha   conferito   loro   l'incarico,  con
annotazione  del  relativo  incarico,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
  5.  I  dirigenti  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici
di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel
ruolo  della  amministrazione  dello  Stato  presso  la  quale  hanno
conseguito  l'accesso  iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a
scelta,  nel  ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di
diretta collaborazione ove prestano servizio.
  6.  I  dirigenti  che  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento   prestano   servizio  in  amministrazioni  non  comprese
nell'elenco  di  cui  alla allegata tabella A, in quanto collocati in
posizione  di  aspettativa,  comando,  distacco,  fuori ruolo o altre
analoghe  posizioni,  sono  inquadrati nel ruolo dell'amministrazione
presso  la  quale  prestavano servizio anteriormente all'adozione del
relativo provvedimento di mobilita'.
  7.  I  posti  dirigenziali  vacanti,  fatte  salve  le disposizioni
particolari  riguardanti  la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui  al  decreto  legislativo  5 dicembre  2003, n. 343, sono coperti
mediante  procedure  concorsuali  solo  successivamente  al  completo
riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.
                               Art. 5.
                  Esercizio del diritto di opzione
  1.   Il  dirigente  puo'  esercitare  il  diritto  di  opzione  per
l'inserimento  nel  ruolo  dell'amministrazione,  tra quelle comprese
nella   allegata   tabella A,  presso  la  quale,  tramite  procedura
concorsuale,   ha   conseguito   l'accesso  iniziale  alla  qualifica
dirigenziale.
  2.  I  dirigenti  reclutati  attraverso  le  procedure  concorsuali
bandite,  per  conto  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad
ordinamento  autonomo,  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
ovvero  dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono
esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione
di prima assegnazione.
  3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento
nel   ruolo   della  relativa  amministrazione  non  produce  effetti
sull'incarico   in  corso.  Le  amministrazioni,  nel  cui  ruolo  il
dirigente  e'  inquadrato  a  seguito  dell'esercizio  del diritto di
opzione,  adottano  i  provvedimenti  necessari  per il proseguimento
dell'incarico.
  4.    La    domanda   irrevocabile   di   opzione   e'   presentata
all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro
il  termine  di  trenta  giorni dalla data di pubblicazione, da parte
dell'amministrazione  destinataria  della  domanda, dell'avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1,
comma 7.
  5.   Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 4,  l'amministrazione
destinataria  della  domanda  provvede,  entro trenta giorni e con le
modalita'  di  cui  all'articolo 2,  all'inquadramento  in  ruolo del
dirigente   che  ha  esercitato  il  diritto  di  opzione,  anche  in
soprannumero,  con  riassorbimento  della posizione in relazione alle
vacanze dei relativi posti.
  6.  Restano  ferme le disposizioni in materia di conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale.
                               Art. 6.
            Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali
  1.  I  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali   svolgono   per   l'amministrazione  nella  quale  sono
inquadrati   in   ruolo,   ovvero,   ove   richiesti,   presso  altre
amministrazioni,  incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni
ispettive,   di  consulenza,  studio  e  ricerca  o  altri  incarichi
specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi
quelli  da  svolgere  presso  organi  collegiali  di enti pubblici in
rappresentanza dell'amministrazione.
  2.  Gli  incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti,
programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo
di vertice dell'amministrazione.
  3.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma 1  sono  affidati secondo le
modalita'  previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  per  il  conferimento  degli  incarichi  di funzione
dirigenziale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 20
                                                            Tabella A
                                  (prevista dall'articolo 1, comma 1)
  Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Ministero degli affari esteri.
  Ministero dell'interno.
  Ministero della giustizia.
  Ministero della difesa.
  Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ministero delle attivita' produttive.
  Ministero delle comunicazioni.
  Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Ministero della salute.
  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  Avvocatura generale dello Stato.
  Consiglio di Stato.
  Corte dei conti.


fp04 - gr04